Si è già avuta occasione di esprimere, su queste pagine, qualche perplessità non tanto sulla disciplina introdotta dall’articolo 24-ter del TUIR, quanto sugli obiettivi che il legislatore sembrava volere attribuire a tale disposizione.
La questione, allora come oggi, non riguarda certo i pensionati che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. Al contrario, ogni nuovo residente rappresenta un’opportunità per il territorio che lo accoglie: genera consumi, domanda di servizi, può contribuire al recupero del patrimonio immobiliare e, più in generale, alimenta l’economia locale. Tutti effetti che sarebbe difficile contestare.
L’interrogativo era un altro: può davvero una misura rivolta a questa specifica categoria di contribuenti essere considerata uno strumento idoneo a perseguire obiettivi quali la rivitalizzazione demografica del Mezzogiorno, il rafforzamento del sistema della ricerca e dell’alta formazione o, più in generale, il rilancio economico di interi territori?
Vale allora la pena ricordare, in estrema sintesi, di cosa stiamo parlando.
L’articolo 24-ter del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2019, consente ai titolari di pensioni erogate da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati comuni del Mezzogiorno, nonché in alcuni comuni colpiti dagli eventi sismici, di assoggettare i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva del 7 per cento per un periodo massimo di dieci anni. La stessa legge ha previsto che il relativo gettito fosse destinato al finanziamento del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici del Mezzogiorno.



