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Economia

Apprendistato non pervenuto: quando il contratto perde la sua ragione di esistere

di Gabriele Silva

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giu 17, 2026
∙ A pagamento

Nel diritto del lavoro esistono contratti che si distinguono per il tipo di attività svolta e altri che si distinguono per la loro finalità. L’apprendistato appartiene a questa seconda categoria. Non nasce semplicemente per consentire a un giovane di lavorare, ma per permettergli di lavorare imparando.

È proprio questo principio che la Corte d’Appello di Catania ha recentemente ribadito con la sentenza n. 217 del 2026. Una decisione che, al di là del caso concreto, richiama l’attenzione su un equivoco che da anni accompagna l’utilizzo dell’apprendistato nelle imprese.

La vicenda riguardava un lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. Secondo quanto emerso nel giudizio, tuttavia, il datore di lavoro non era riuscito a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività formativa prevista dal contratto. Non bastavano il piano formativo, i documenti predisposti o la semplice qualificazione formale del rapporto. Mancava la prova dell’elemento essenziale: la formazione realmente erogata.

La Corte ha confermato l’orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo cui la componente formativa rappresenta la causa stessa del contratto di apprendistato. Se questa viene meno, non si verifica una semplice irregolarità amministrativa o documentale. Viene meno la ragione che giustifica l’esistenza di quel particolare contratto.

Le conseguenze non sono irrilevanti. Nel caso esaminato il rapporto è stato considerato, fin dall’origine, come un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Da qui il riconoscimento delle differenze retributive e contributive maturate durante il periodo lavorativo. Una trasformazione che opera retroattivamente e che può generare effetti economici significativi per il datore di lavoro.

L’aspetto più interessante della decisione riguarda però il tema della prova. La Corte ricorda che l’onere di dimostrare l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo grava sul datore di lavoro. Non è il lavoratore a dover dimostrare di non avere ricevuto formazione. È l’azienda che deve essere in grado di provare di averla concretamente organizzata, erogata e tracciata nel tempo.

Si tratta di un principio coerente con la natura stessa dell’istituto. Se l’apprendistato viene definito dalla legge come un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, la formazione non può essere considerata un elemento accessorio. È il motivo per cui il legislatore consente agevolazioni contributive, inquadramenti progressivi e discipline particolari. Senza formazione, resta soltanto la prestazione lavorativa.

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