Appalti pubblici e salario minimo: quando la Costituzione frena le ambizioni sociali delle Regioni
di Claudio Garau
Al di là del dibattuto tema del “salario giusto”, promosso dal Governo con il Decreto Lavoro per contrastare il dumping contrattuale e ancorare le retribuzioni ai CCNL più rappresentativi, una recente pronuncia della Consulta (sent. n. 60/2026) riporta al centro una tensione mai sopita: quella tra tutela della concorrenza e protezione delle condizioni di lavoro.
La dichiarazione di illegittimità dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025 - che introduceva un criterio premiale nei bandi pubblici legato a una soglia minima di 9 euro lordi l’ora - appare, sul piano tecnico-giuridico, lineare e difficilmente contestabile. Tuttavia, sul piano sociale, apre interrogativi che vanno oltre il perimetro del giudizio di costituzionalità.
Sul riparto delle competenze, la Corte ribadisce un orientamento consolidato: la tutela della concorrenza è una materia “trasversale”, priva di confini rigidi, perché incide su molteplici ambiti dell’ordinamento (come già affermato nelle sentenze n. 401/2007 e n. 14/2004).
È però l’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. ad attribuire espressamente allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia. La qualificazione come “trasversale” serve a spiegare l’ampiezza e la capacità di questa competenza di incidere anche su settori di rilievo regionale. Nel tempo, soprattutto negli appalti pubblici, tale assetto si è tradotto in una vera e propria clausola di accentramento, non “gerarchica” ma giustificata dall’esigenza di garantire uniformità di disciplina.
Già in precedenti arresti (si pensi alla sent. n. 4/2022), la Corte aveva chiarito che rientra nella cosiddetta concorrenza “per il mercato” la disciplina “nazionale” delle procedure di gara, dei criteri di selezione e soprattutto dei criteri di aggiudicazione, al fine di tutelare e promuovere la concorrenza uniformemente in Italia, anche in virtù del principio di imparzialità (articolo 97 Cost.).
Ed è proprio qui che la legge toscana inciampa. Il “criterio premiale” sul trattamento economico minimo non è un elemento accessorio. Incide direttamente sull’esito della gara e, indirettamente, sulla platea dei partecipanti. In altri termini, non è solo misura sociale, ma diventa una leva di mercato e, in quanto tale, è incostituzionale se introdotta da una Regione - perché invade una competenza esclusiva dello Stato sui criteri di gara d’appalto.
La difesa regionale ha astutamente sostenuto che la norma introducesse una tutela “incrementale”, facoltativa e non discriminatoria: il criterio opererebbe infatti in modo uniforme per tutte le imprese, lasciando all’operatore economico la scelta di aderire o meno ai fini della premialità, senza pregiudicare l’accesso alla gara. Nessun obbligo, quindi, ma solo un incentivo.



