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Economia

Appalti pubblici e salario minimo: quando la Costituzione frena le ambizioni sociali delle Regioni

di Claudio Garau

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mag 11, 2026
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Al di là del dibattuto tema del “salario giusto”, promosso dal Governo con il Decreto Lavoro per contrastare il dumping contrattuale e ancorare le retribuzioni ai CCNL più rappresentativi, una recente pronuncia della Consulta (sent. n. 60/2026) riporta al centro una tensione mai sopita: quella tra tutela della concorrenza e protezione delle condizioni di lavoro.

La dichiarazione di illegittimità dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025 - che introduceva un criterio premiale nei bandi pubblici legato a una soglia minima di 9 euro lordi l’ora - appare, sul piano tecnico-giuridico, lineare e difficilmente contestabile. Tuttavia, sul piano sociale, apre interrogativi che vanno oltre il perimetro del giudizio di costituzionalità.

Sul riparto delle competenze, la Corte ribadisce un orientamento consolidato: la tutela della concorrenza è una materia “trasversale”, priva di confini rigidi, perché incide su molteplici ambiti dell’ordinamento (come già affermato nelle sentenze n. 401/2007 e n. 14/2004).

È però l’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. ad attribuire espressamente allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia. La qualificazione come “trasversale” serve a spiegare l’ampiezza e la capacità di questa competenza di incidere anche su settori di rilievo regionale. Nel tempo, soprattutto negli appalti pubblici, tale assetto si è tradotto in una vera e propria clausola di accentramento, non “gerarchica” ma giustificata dall’esigenza di garantire uniformità di disciplina.

Già in precedenti arresti (si pensi alla sent. n. 4/2022), la Corte aveva chiarito che rientra nella cosiddetta concorrenza “per il mercato” la disciplina “nazionale” delle procedure di gara, dei criteri di selezione e soprattutto dei criteri di aggiudicazione, al fine di tutelare e promuovere la concorrenza uniformemente in Italia, anche in virtù del principio di imparzialità (articolo 97 Cost.).

Ed è proprio qui che la legge toscana inciampa. Il “criterio premiale” sul trattamento economico minimo non è un elemento accessorio. Incide direttamente sull’esito della gara e, indirettamente, sulla platea dei partecipanti. In altri termini, non è solo misura sociale, ma diventa una leva di mercato e, in quanto tale, è incostituzionale se introdotta da una Regione - perché invade una competenza esclusiva dello Stato sui criteri di gara d’appalto.

La difesa regionale ha astutamente sostenuto che la norma introducesse una tutela “incrementale”, facoltativa e non discriminatoria: il criterio opererebbe infatti in modo uniforme per tutte le imprese, lasciando all’operatore economico la scelta di aderire o meno ai fini della premialità, senza pregiudicare l’accesso alla gara. Nessun obbligo, quindi, ma solo un incentivo.

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