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Diritto

Ancora sul distinguo tra evasione e abuso del diritto (e tra interposizione fittizia e reale)

di Dario Deotto

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apr 09, 2026
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Come si evince dall’intervento di G. Antico di oggi, la giurisprudenza di legittimità continua a confondere, è accaduto in varie occasioni, tra le ipotesi di evasione e quelle di abuso del diritto.

Occorre partire dalla – chiara – previsione del comma 12 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, il quale stabilisce che “in sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”.

Si tratta del riconoscimento ex lege che non si può realizzare abuso del diritto quando si è in presenza di fattispecie rientranti nell’evasione.

Occorre infatti rilevare che nell’abuso del diritto, oltre a non esservi una violazione di una specifica disposizione di legge, non c’è alcuna manipolazione della realtà: vi è coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di volere e ciò che realmente vogliono. Le parti dichiarano di volere determinati effetti giuridici (che possono determinare anche effetti economici difformi), e tale volontà non è simulata, ma effettiva. Ed è proprio la realizzazione degli effetti giuridici che consente di raggiungere il risultato (elusivo) desiderato, che consiste nel risparmio indebito d’imposta. L’evasione, invece, identifica la violazione di precetti normativi, perpetrata soprattutto attraverso atti e comportamenti celati, nascosti o, comunque, volti a dissimulare l’effettiva ricchezza prodotta mediante la creazione di una realtà in apparenza divergente da quella effettiva.

Nella simulazione/dissimulazione/interposizione vi è dunque una asimmetria tra la situazione formale e quella reale - quindi si è nell’ambito dell’evasione - mentre nell’elusione non vi è alcuna divergenza tra apparenza e realtà. Nell’elusione (abuso del diritto) i soggetti vogliono infatti raggiungere propriamente gli effetti – ivi inclusi i vantaggi fiscali, che però risultano indebiti – di quel particolare negozio.

In definitiva, l’abuso del diritto non implica affatto una simulazione del contratto e la presenza di contro dichiarazioni attestanti una diversa volontà delle parti rispetto a quella manifestata nella strumentazione negoziale posta in essere. E ciò in quanto, nel concludere quei contratti, se ne accettano tutte le conseguenze, in quanto esse rappresentano ciò che si desidera ottenere, anche a livello fiscale.

Peraltro, proprio in relazione alle vicende legate all’evasione e ai fraintendimenti con l’abuso del diritto, un tema è anche quello del distinguo tra interposizione fittizia e reale. Si è riportato in precedenza che nell’abuso del diritto non c’è alcuna manipolazione della realtà.

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