Nel maggio 2021 viene istituito il “P Trust”. Il disponente si nomina trustee iniziale (è quindi un trust autodichiarato) e nomina beneficiarie le figlie. Il trust ha ad oggetto, tra l’altro, la nuda proprietà del 99 per cento di una S.r.l. In atto si dichiara che quella partecipazione integra il controllo ai sensi dell’articolo 2359, n. 1, c.c.; il trustee si impegna a mantenerlo per 5 anni nell’interesse delle beneficiarie; l’apporto è irrevocabile; si chiede espressamente l’agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, TUS (Testo Unico successioni e donazioni, Dlgs 346/1990). L’usufrutto resta al disponente, ma senza diritto di voto: il voto spetta al trustee titolare della nuda proprietà.
Un anno dopo, nel maggio 2022, la S.r.l. modifica lo statuto introducendo un articolo 6-bis che attribuisce al trustee del P Trust (la clausola indica quale socio il P Trust, ma è chiaramente un errore) due leve fortissime: voto non proporzionale e comunque pari alla maggioranza qualificata e nomina diretta degli amministratori (con riflessi anche sulle controllate); i medesimi diritti - dopo l’assegnazione delle partecipazioni - potranno essere esercitati da una delle figlie quale rappresentante comune quando verrà meno l’attuale rappresentante comune (nominato nella persona del padre/disponente/trustee).
Sulla base di questo assetto, l’Agenzia nega l’applicazione dell’agevolazione prevista dal comma 4-ter dell’articolo 3 del TUS: secondo l’ufficio, il passaggio generazionale sarebbe solo di facciata, perché le figlie non governano; la governance, grazie all’articolo 6-bis, resterebbe in mano al trustee-disponente. La CGT di Perugia (sentenza 199/2025, depositata il 24 marzo 2025) respinge il ricorso del contribuente, affermando che pur se il trust formalmente rispetta i requisiti richiesti dal comma 4-ter, l’articolo 6-bis dello statuto conferma che, “nella sostanza”, il disponente ha tenuto il timone.
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