L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE prevede che nell’ipotesi di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui viene effettuata una operazione la base imponibile IVA deve essere ridotta: gli Stati membri possono derogare a tale norma soltanto in caso di non pagamento, totale o parziale.
La disposizione riportata costituisce l’espressione di un principio fondamentale in materia di imposta sul valore aggiunto, secondo cui la base imponibile del tributo è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, per cui l’amministrazione fiscale di uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal fornitore.
La stessa disposizione è quindi volta ad evitare, in ossequio al principio di neutralità dell’imposta, che i fornitori restino incisi di un’IVA versata all’Erario per la quale non ottengono poi il pagamento da parte del loro acquirente.
Tuttavia, il menzionato articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, non precisando né le condizioni né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere, ha attribuito a questi ultimi un elevato margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda le formalità che i soggetti IVA devono soddisfare dinanzi alle autorità tributarie allo scopo di effettuare una riduzione della base imponibile.
Proprio a causa di questa discrezionalità concessa agli Stati membri, la Corte di Giustizia UE è dovuta intervenire più volte, al fine di correggere nel tempo non solo l’Italia ma molti altri Stati le cui leggi interne erano troppo penalizzanti per le aziende.



