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Fisco

Anche per le associazioni non riconosciute valgono i principi di diritto enunciati per le società estinte

di Luciano Sorgato

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set 09, 2025
∙ A pagamento
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Tra gli snodi interpretativi che attraversano il diritto tributario sostanziale, quello relativo all’estinzione degli enti privi di personalità giuridica, e quindi non iscritti nel Registro delle imprese, rappresenta un terreno particolarmente insidioso. La questione, già da tempo oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9541 del 2016, che ha esteso i principi elaborati per le società cancellate dal Registro delle imprese anche alle associazioni non riconosciute, in presenza di determinati presupposti fattuali e documentali.

Il perno argomentativo attorno al quale ruota tale pronuncia è rappresentato dall’articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972: una disposizione che, seppur eminentemente tributaria, assume in questo contesto una rilevanza civilistica non trascurabile. Secondo la Corte, l’espletamento delle formalità dichiarative previste dalla norma (in primis la cessazione della partita IVA) è idoneo a rappresentare un elemento oggettivo dal quale inferire l’effettiva cessazione dell’attività dell’associazione, con conseguente perdita della capacità giuridica e processuale dell’ente.

La ricostruzione giurisprudenziale opera, in tal senso, una trasposizione concettuale: se l’estinzione della società, una volta cancellata dal Registro, comporta la perdita di legittimazione sostanziale e processuale, analogo effetto estintivo deve ritenersi prodotto dalla cessazione dell’attività dichiarata ai fini IVA, anche in assenza di un atto formale di scioglimento o di cancellazione dell’ente associativo.

È evidente come tale approccio si fondi su una ratio sostanzialistica: ciò che rileva, in definitiva, è il venir meno della struttura organizzativa dell’ente, non l’adempimento (non richiesto) di formalità pubblicitarie. Ne consegue che l’associazione, una volta cessata di fatto e comunicata la cessazione ai fini fiscali, non può più essere destinataria di atti impositivi, né può legittimamente agire o resistere in giudizio.

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