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Economia

America’s cup, attrazione degli investimenti e discriminazione al rovescio

di Annalisa Cazzato

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mag 20, 2026
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C’è un tema che, nel linguaggio giuridico universale, ha sempre rivestito un posto di particolare importanza; si tratta del principio di “non discriminazione”, il quale attraversa tutte le fonti giuridiche: da quelle nazionali (dove svetta, in primo piano, l’articolo 3 della Costituzione) a quelle unionali (dove viene in rilievo la forza dell’articolo 18 del Trattato e quella degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) e internazionali (in primis, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo promulgata dall’Organizzazione delle Nazione Unite).

Il principio della non discriminazione, nel sistema giuridico, ha una sicura portata “valoriale” (sia declinato in contesti generali che in ambiti più prettamente settoriali), rappresentando il più immediato corollario del principio di uguaglianza, dettato essenzialmente nella prospettiva e con il fine di tutelare soggetti o gruppi che possono trovarsi (per diverse condizioni, specialmente legate alla cittadinanza o alla residenza nel mondo unionale e internazionale) in una posizione deteriore.

Non è raro, però, che la tutela del principio di non discriminazione - se non correttamente approcciata - porti alla cosiddetta discriminazione a “rovescio”, ossia ad una situazione nella quale, al fine di non discriminare un determinato soggetto, di solito estero, si finisce per preferirlo rispetto ad un altro, normalmente nazionale.

In questo caso si assiste ad una vera e propria distorsione del sistema (interno) che penalizza gli insider ma che, tuttavia, non è (almeno espressamente) tutelata come tale nei diversi contesti.

La cosiddetta discriminazione a rovescio, infatti, non è vietata expressis verbis, né in ambito internazionale - dove la scelta ben si spiega tenuto conto che la prospettiva è proprio la tutela dell’“altro” (lo straniero, il non residente) - né in ambito nazionale, ove, però, contro gli effetti distorsivi che si creano operano alcuni “antidoti” generali, tra cui soprattutto, in nome del principio di uguaglianza, la censura della legge sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità.

In questo senso, possono considerarsi emblematiche le diverse sentenze con cui la Corte costituzionale ha affrontato, ormai qualche decennio fa, il delicato problema delle professioni, sorto nel momento in cui l’integrazione comunitaria e l’apertura del mercato anche ai professionisti esteri aveva messo in luce il particolare rigore della normativa italiana rispetto a quelle straniere, a danno della competitività dei professionisti nazionali.

In quelle occasioni la Corte ha ben evidenziato come la discriminazione al rovescio non sia, in sé e per sé considerata, illegittima (rappresentando sovente una sorta di “male necessario” del processo di integrazione internazionale), ma, in relazione ai singoli profili, non ha escluso che la normativa nazionale sia valutata secondo i canoni dell’articolo 3 della Costituzione, imponendo censure o correzioni tutte le volte in cui la penalizzazione dei cittadini italiani nell’accesso o nell’esercizio delle professioni sia irragionevole e sproporzionata.

Così evidenziato come può essere talvolta breve il passo dalla “non discriminazione” alla “discriminazione al rovescio”, dobbiamo però affrontare un altro fattore di rischio, la “sempreverde” priorità politica di assicurare la competitività internazionale del Paese e l’attrazione degli investimenti.

Anche questo è un tema molto sensibile in ottica internazionale, dove esistono diversi strumenti che, anche in ambito fiscale, dettano le direttive cui gli Stati devono attenersi dell’implementare misure di incentivazione di imprese e, più in generale, di capitali stranieri per stabilirsi, produrre o investire nel proprio territorio.

Non sfuggirà a nessuno come l’esigenza di attrazione degli investitori esteri, stendendo tappeti rossi allo straniero che investe, può diventare un fertile terreno di sviluppo della discriminazione al rovescio.

Questo è quello che sta accadendo proprio in questi giorni in cui la conversione del decreto fiscale è in dirittura d’arrivo.

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