Alle griglie di partenza l’istituto della Consulenza giuridica: delineate le “ultime” operative con il provvedimento direttoriale 171016 del 2026
di Annalisa Cazzato
Con la pubblicazione, l’8 giugno scorso, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 171016/2026, rubricato “Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell’articolo 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212”, è stato completato il puzzle delle regole del “nuovo” istituto della consulenza giuridica.
Certo, stupisce che ci sia voluto così tanto tempo per rendere operativo un istituto che di nuovo ha poco e esiste fin dal lontano 2000 (quando la storica Circolare 99/E pose le basi per distinguere le attività di consulenza da quelle di informazione e di assistenza) e che ha sempre trovato le regole del proprio (magari imperfetto) funzionamento nei documenti di prassi.
Il decreto legislativo n. 219 del 2023, infatti, con una certa sollecitudine rispetto alla data di approvazione della legge delega fiscale, ne aveva proposto una rapida attuazione, dando ingresso - nel sacro tempio dello Statuto dei diritti del contribuente - all’articolo 10-octies; tuttavia le lacunose previsioni di legge lasciavano chiaramente intendere che sarebbero stati un decreto ministeriale (prima) e un provvedimento direttoriale (poi) a dettare le vere e proprie regole del gioco e a delineare concretamente i confini di un istituto solo (troppo) genericamente tratteggiato dalla norma primaria.
Del decreto ministeriale dello scorso 24 giugno 2025 abbiamo già avuto modo di parlare mettendo in evidenza come, da un lato, il compito di riempire di contenuto le scarne indicazioni della norma fosse tutt’altro che facile ma, dall’altro, che la scelta di seguire una linea di sostanziale (e talvolta acritico) allineamento alla disciplina procedurale dell’interpello non avesse fatto brillare il provvedimento per coraggio ed innovazione.



