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Al debutto il nuovo reato di femminicidio, ma non solo

di Francesca Negri

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dic 17, 2025
∙ A pagamento

Oggi, 17 dicembre 2025, entra in vigore la legge 181/2025 che introduce nel codice penale l’art. 577 bis c.p., cioè il reato di femminicidio. La norma punisce con la pena dell’ergastolo “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

Le novità della legge non si esauriscono, però, nell’inserimento di questo articolo nel nostro ordinamento. Sono infatti previste anche altre modifiche tanto al codice penale quanto a quello di procedura penale, nell’ottica di un rafforzamento della tutela delle vittime della violenza di genere.

Fra le novità più significative in ambito sostanziale, quelle relative alla previsione di un aumento della pena nei casi di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., di lesioni personali ex art. 585 c.p., di interruzione di gravidanza non consensuale, di cui all’art. 593 ter c.p., di violenza sessuale, ai sensi dell’art. 609 ter c.p., di stalking, di cui all’art. 612 bis, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all’art. 612 ter c.p., quando i fatti sono commessi “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. Si tratta, in sostanza, di reati commessi con la stessa motivazione posta alla base del reato di femminicidio.

Un’altra novità importante riguarda l’ampliamento del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi: la modifica normativa estende i soggetti passivi del reato, facendovi rientrare anche la persona “non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”.

In ambito processuale, invece, fra le novità merita di essere annoverata quella introdotta nell’art. 362 comma 1 ter c.p.p., che prevede l’audizione obbligatoria, da parte del Pubblico Ministero, della vittima di stalking, quando questo reato sia commesso nell’ipotesi aggravata, come descritta sopra. Non sarà più possibile, quindi, delegare la polizia giudiziaria a questo incombente. A fronte di una disposizione senz’altro introdotta per favorire la tutela delle vittime, sembra però prevedibile la necessità di una riorganizzazione degli Uffici delle Procure, poiché il carico di lavoro potrebbe subire modifiche rilevanti.

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