Agevolazioni contributive: il vero rischio non è perderle, ma credere di averne diritto
di Gabriele Silva
Quando si parla di incentivi alle assunzioni, l’attenzione degli imprenditori si concentra quasi sempre sull’entità del beneficio. Quanto si risparmia? Per quanto tempo? Quali lavoratori consentono di accedere all’agevolazione? Domande assolutamente legittime, ma che spesso fanno passare in secondo piano un aspetto ben più importante: verificare se l’azienda possieda davvero tutti i requisiti necessari per fruire dell’incentivo.
È una situazione che capita con una frequenza sorprendente nella pratica professionale. Non è raro acquisire nuovi clienti convinti di poter beneficiare di determinate agevolazioni contributive e che, invece, scoprono come il precedente consulente avesse correttamente scelto di non applicarle. Altre volte accade l’opposto: l’imprenditore dedica tempo ed energie alla ricerca dell’incentivo più conveniente senza accorgersi che il vero problema è rappresentato dalla mancanza dei presupposti necessari per poterne usufruire.
Proprio su questo tema interviene il Decreto Ministeriale 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio scorso, che aggiorna l’elenco delle violazioni ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un intervento che amplia e rafforza un principio già presente nel nostro ordinamento: gli incentivi spettano soltanto a chi rispetta determinate condizioni di legalità e regolarità.
Le novità più significative riguardano l’inserimento dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro tra le cause di esclusione, il richiamo alla patente a crediti nei cantieri e, soprattutto, una clausola di chiusura destinata ad ampliare il perimetro delle violazioni rilevanti. In altre parole, il legislatore abbandona definitivamente l’idea di un elenco rigidamente chiuso, lasciando spazio ad una valutazione più ampia delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza.



