Adozione da parte di coppie omosessuali: la parola alla Corte Costituzionale
di Immacolata Duni
Il sistema giuridico italiano si trova, ancora una volta, di fronte a un passaggio decisivo su un tema controverso del diritto di famiglia: l’accesso all’adozione da parte delle coppie omosessuali.
La recente ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa all’adozione di un bambino ospite di un orfanotrofio straniero, da parte di una coppia di uomini unita civilmente, riporta con forza al centro del dibattito il problema del rispetto dei principi costituzionali dell’attuale normativa.
La normativa sulle adozioni è alla base di questa forma di discriminazione
Il nocciolo della questione resta la Legge n. 184 del 1983, che da oltre quarant’anni continua a riservare l’adozione piena alle sole coppie coniugate, configurando il matrimonio come presupposto imprescindibile per l’accesso alla genitorialità adottiva. Una scelta che, letta nel contesto dell’ordinamento italiano, che non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, si traduce, di fatto, in una esclusione generalizzata delle coppie omosessuali.
L’introduzione delle unioni civili, istituto non equiparata al matrimonio, con la Legge n. 76 del 2016 non ha inciso su questo assetto. E non si tratta di una lacuna involontaria, bensì di una precisa opzione legislativa: il legislatore ha consapevolmente evitato di intervenire sul terreno della filiazione, rinviando integralmente alla disciplina vigente.
Ne è derivata una distinzione strutturale tra matrimonio e unione civile che trova il suo punto più spinoso proprio nella dimensione genitoriale.
A fronte di questa rigidità normativa, la giurisprudenza ha tentato, negli anni, di colmare le lacune e di costruire soluzioni che, pur senza scardinare il sistema, ne attenuassero gli effetti più problematici.
In particolare, attraverso un’interpretazione estensiva dell’articolo 44, lettera d), della stessa legge sulle adozioni, i tribunali hanno progressivamente aperto alla cosiddetta “adozione in casi particolari”. Questo istituto, noto anche come stepchild adoption, consente al partner di adottare il figlio, biologico o adottivo, dell’altro, garantendo una tutela al legame affettivo già esistente all’interno della famiglia omogenitoriale.
Tuttavia, si tratta di una risposta necessariamente parziale: non solo perché non equipara pienamente lo status del minore, ma soprattutto perché non consente l’adozione congiunta di bambini in stato di abbandono.
L’ordinanza di Venezia: una questione di ragionevolezza e discriminazione
È in questo contesto che l’iniziativa del Tribunale di Venezia assume un significato che va ben oltre il caso concreto. I giudici sollevano un dubbio di fondo: è davvero compatibile con i principi costituzionali una disciplina che esclude in modo assoluto una categoria di soggetti dall’adozione, senza consentire alcuna valutazione in concreto della loro idoneità genitoriale?
Il riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione non è formale. Al contrario, tocca il cuore del problema: il rapporto tra eguaglianza, diritti fondamentali e interesse del minore. Perché se è vero che l’adozione non è un diritto degli adulti, è altrettanto vero che limitare aprioristicamente la platea dei potenziali genitori può incidere negativamente proprio su quel superiore interesse del minore che l’ordinamento afferma di voler tutelare.
La pressione sovranazionale e i precedenti della Consulta
A ciò si aggiunge la crescente rilevanza del diritto sovranazionale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte chiarito che le differenze di trattamento basate sull’orientamento sessuale devono poggiare su giustificazioni particolarmente solide. Una esclusione generalizzata e automatica rischia, sotto questo profilo, di apparire sempre meno difendibile.
Non meno significativa è l’evoluzione della stessa Corte costituzionale, che negli ultimi anni ha mostrato una sensibilità crescente verso le esigenze di tutela dei minori inseriti in contesti familiari non tradizionali.
La sentenza n. 68 del 2025, pur non riguardando direttamente le adozioni, ha ribadito con chiarezza un principio destinato a incidere anche su questo ambito: ciò che rileva è la continuità affettiva e la responsabilità genitoriale, non la forma giuridica del legame tra gli adulti.
La futura decisione della Consulta, dunque, si annuncia tutt’altro che neutrale. Un’eventuale pronuncia di incostituzionalità non aprirebbe, però, automaticamente le porte all’adozione per le coppie omosessuali, né determinerebbe una indiscriminata equiparazione.
Più realisticamente, eliminerebbe una preclusione rigida, restituendo centralità al giudizio concreto del tribunale, chiamato a valutare, caso per caso, l’idoneità degli aspiranti genitori, esattamente come già avviene per le coppie eterosessuali.
Chi scrive ritiene che sia proprio questo il punto dirimente. Il problema non è stabilire in astratto chi possa adottare, ma verificare se l’attuale ordinamento sia ancora giustificato nel mantenere criteri di esclusione che prescindono completamente dalla capacità concreta di garantire al minore un ambiente familiare adeguato.
Ed è qui che l’attuale disciplina mostra tutte le sue fragilità, affidandosi a una regola generale che rischia di tradursi in una discriminazione difficilmente sostenibile.
Nel frattempo, il legislatore sembra orientato a confermare l’impianto tradizionale, accentuando una distanza ormai evidente tra diritto scritto e realtà sociale.
Una distanza che, inevitabilmente, finisce per amplificare il ruolo della giurisprudenza, chiamata a intervenire in funzione quasi sostitutiva.
La vicenda veneziana, allora, non è soltanto un caso giudiziario. È, piuttosto, un banco di prova per l’intero sistema. E ci impone una domanda che il diritto non può più eludere: l’accesso di un minore a una famiglia può ancora dipendere, in via pregiudiziale, dalla qualificazione giuridica del rapporto tra gli adulti, oppure deve essere il suo interesse concreto, e solo quello, a guidare le scelte dell’ordinamento? Il diritto, prima o poi, dovrà scegliere.


