Adeguati assetti anche per gli Enti del Terzo Settore: una necessità spesso sottovalutata
di Pamela Rinci
L’articolo 2086 del codice civile, dedicato alla gestione dell’impresa, impone all’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
Tale obbligo, spesso considerato esclusivo delle imprese, si estende invece anche agli Enti del Terzo Settore (ETS), come già più volte chiarito dal legislatore.
D’altronde, gli adeguati assetti sono un insieme di strumenti e procedure che consentono all’ente di:
pianificare e controllare la gestione: definire obiettivi, strategie e budget, monitorando l’andamento delle attività e adottando misure correttive in caso di scostamenti.
gestire i rischi: identificare e valutare i rischi connessi all’attività dell’ente, adottando misure preventive e di protezione.
garantire la trasparenza e la correttezza: assicurare una corretta tenuta della contabilità, la redazione di bilanci veritieri e la comunicazione trasparente con i soggetti interessati (soci, volontari, donatori, ecc.).
prevenire e gestire le crisi: monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria dell’ente, individuando tempestivamente eventuali segnali di crisi e adottando le misure necessarie per risolverle.
E quindi perché sono importanti per gli ETS?
Gli ETS devono porre un’attenzione fondamentale sul tema poiché essi, al pari delle imprese (o forse anche di più!), sono soggetti a rischi di natura economica, finanziaria e gestionale. Basti pensare che gli ETS devono:
garantire la sostenibilità economica: assicurare un equilibrio tra entrate e uscite, evitando situazioni di deficit che possano comprometterne attività e scopo sociale;
tutelare il patrimonio: preservare i beni dell’ente da un utilizzo improprio o da perdite.
gestire le risorse umane: valorizzare il contributo dei volontari e dei dipendenti, assicurando una corretta organizzazione del lavoro e un ambiente di lavoro sicuro.
rendere conto dell’attività svolta: comunicare in modo trasparente e completo i risultati raggiunti e l’utilizzo dei fondi raccolti. Elemento da sempre ritenuto essenziale ma non sempre rappresentato correttamente.
Quali sono le conseguenze della mancata adozione?
Le diverse conseguenze negative per gli ETS possono essere:
le difficoltà nella gestione economica e finanziaria: incapacità di monitorare l’andamento delle attività, di pianificare il futuro e di gestire i rischi non dando conforto, quindi, anche alle intenzioni più nobili dei donatori stessi;
perdita di credibilità: difficoltà ad attrarre finanziamenti e donazioni, a causa della mancanza di trasparenza e di affidabilità.
responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo: in caso di crisi o di perdite, gli amministratori e i sindaci possono essere chiamati a rispondere personalmente dei danni causati dalla mancata adozione degli adeguati assetti.
Cosa fare?
Sicuramente questa riflessione serve per comprendere l’utilità vera di certe normative atte alla valutazione e all’analisi della natura e delle dimensioni dell’Ente, identificando i rischi specifici a cui è esposto. Occorre pertanto, definire un sistema di controllo interno: adottare procedure e strumenti che consentano di monitorare l’andamento delle attività, di gestire i rischi e di garantire la trasparenza; formare il personale: sensibilizzare e formare i volontari e i dipendenti sull’importanza degli adeguati assetti e sulle modalità di applicazione delle procedure; affidarsi a professionisti esperti: rivolgersi a consulenti specializzati per la progettazione e l’implementazione del sistema di controllo interno.
In conclusione, l’adozione degli adeguati assetti rappresenta un’opportunità per gli ETS di migliorare la propria gestione e la propria missione, di garantire la sostenibilità economica e finanziaria e di rafforzare la propria credibilità. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di una scelta strategica che può fare la differenza tra il successo e il fallimento dell’ente.