Il Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33, aveva previsto, all’articolo 241, comma 1, lettera cc), l’abrogazione integrale dell’articolo 25 della Legge 133/1999, con efficacia originariamente fissata al 1° gennaio 2026.
Poi è intervenuto Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (c.d. “Correttivo IRES/IRPEF”, G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025, in vigore dal 20 dicembre 2025) che all’articolo 18, comma 4, lett. dd), n. 2), ha modificato l’articolo 241 del D.Lgs. 33/2025, escludendo l’articolo 25 L. 133/1999 dal novero delle norme abrogate, reintegrandolo di fatto nell’ordinamento, con esclusione del comma 1).
Infine, si è aggiunta la modifica di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Milleproroghe”, G.U. n. 302/2025) che ha disposto il differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dell’efficacia delle disposizioni del D.Lgs. 33/2025.
Insomma, un vero e proprio puzzle.
Criticità residue e profili di attenzione
La previsione iniziale del D.Lgs 33/2025 aveva destato serie preoccupazioni, trattandosi di un intervento che avrebbe eliminato agevolazioni fiscali storiche per ASD/SSD in regime L. 398/1991 senza introdurre sostituzioni dirette. Autorevoli voci del mondo accademico e professionale avevano sollevato forti dubbi sulla correttezza tecnica dell’intervento, ritenendo potesse trattarsi di un errore materiale: il D.Lgs. 33/2025 è stato infatti emanato in attuazione di una delega fiscale specifica riguardante “versamenti e riscossione” che appariva palesemente esulare dalla portata di tale delega.
Nonostante il coordinamento tra i due provvedimenti di fine anno abbia preservato il trattamento agevolativo, permangono tuttavia alcune criticità che meritano attenzione:



