L’operatore nazionale che si approvvigiona presso un fornitore comunitario in funzione delle vendite realizzate on-line a privati in Italia, deve assoggettare a IVA i beni acquistati senza applicazione dell’imposta, poiché si tratta di acquisti intracomunitari. Successivamente tale operatore deve addebitare l’IVA sulle cessioni agli acquirenti finali. Si tratta infatti, secondo l’ordinanza n. 18398 dell’8 giugno scorso della Corte di Cassazione (il cui testo – a dire la verità - non brilla per chiarezza), di un’operazione da inquadrare “unitariamente” che non dev’essere scissa in un acquisto cui segue una vendita di beni esistenti all’estero fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-bis, Dpr n. 633/1972, come hanno invece argomentato i giudici d’appello. In astratto, afferma la Cassazione, sarebbe stata semmai ipotizzabile una vendita eseguita dallo Stato membro di partenza a opera del rivenditore nazionale, previo acquisto in loco dei beni, ma - allo scopo - tale soggetto avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA in detto Stato (o nominare un rappresentante fiscale) per poi eseguire la vendita ai cessionari privati in Italia. Ciò che, tuttavia, non è avvenuto nella circostanza.
Nel caso di specie, l’acquisto degli pneumatici (questi erano i beni in questione) da parte del consumatore attraverso il negozio virtuale del rivenditore italiano (privo di magazzino fisico), il quale – così si desume – li acquistava “sempre on-line” dal fornitore tedesco incaricandolo di consegnare i beni direttamente alla clientela, determina pertanto un’acquisizione intracomunitaria imponibile IVA in Italia, ai sensi dell’articolo 40, Dl n. 331/1993, alla quale fa seguito la vendita interna allo Stato italiano, anch’essa imponibile IVA.
Le conclusioni dell’ordinanza (pur con qualche “sbavatura”) paiono condivisibili e ancora attuali, sebbene la vicenda risalga all’anno 2015. La pronuncia in effetti, da un lato, dà rilievo all’esigenza che l’operazione sia assoggettata a imposta (ciò che non avverrebbe nell’impostazione del contribuente, posto che il tributo non è stato applicato né in Germania né in Italia) e che tale imposta sia assolta nello Stato del consumo finale dei beni e, dall’altro lato, si allinea ai principi in materia di “vendite a catena”, i quali, seppure la relativa disciplina non fosse in vigore all’epoca dei fatti di causa, erano già stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (non a caso l’ordinanza menziona, fra le altre, le sentenze C-245/04 e C-430/09, cui potrebbe aggiungersi la sentenza C-628/16), venendo poi “tradotti” nell’articolo 36-bis della direttiva n. 2006/112/CE (con effetto dal primo gennaio 2020) e infine recepiti nell’articolo 41-ter, Dl n. 331/1993.



