Accesso all’informazione ambientale e segreto industriale: il TAR Piemonte riafferma la prevalenza della trasparenza sulle esigenze di riservatezza
di Francesco Rizzo
Con la sentenza n. 1537 del 3 novembre 2025 (Sez. II), il TAR Piemonte ha affrontato con chiarezza una questione cruciale: fino a che punto il diritto di accesso all’informazione ambientale può spingersi di fronte alla tutela del segreto industriale e dei diritti di proprietà intellettuale. Il caso nasce dalla richiesta di un’associazione ambientalista di ottenere la documentazione integrale relativa al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di un impianto industriale. L’amministrazione aveva trasmesso una versione dei documenti oscurata, accogliendo le eccezioni della società controinteressata che invocava la protezione del proprio know-how.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha ordinato la consegna integrale degli atti, affermando che per le informazioni concernenti le emissioni nell’ambiente il principio di trasparenza è assoluto e non può essere compresso da interessi di segretezza industriale. La decisione si fonda sull’articolo 5 del D.lgs. 195/2005, che recepisce la direttiva 2003/4/CE e la Convenzione di Aarhus, e sull’articolo 29-quater, comma 14, del D.lgs. 152/2006, che esclude la riservatezza per le informazioni riguardanti emissioni.
La pronuncia sottolinea che il legislatore ha già operato un bilanciamento: la tutela della riservatezza cede di fronte al diritto del pubblico di conoscere i dati emissivi. Ne deriva che la pubblica amministrazione non può limitarsi a trasmettere sintesi o versioni parziali, ma deve consentire l’ostensione effettiva delle informazioni ambientali, oscurando soltanto i dati personali irrilevanti o elementi estranei alle emissioni.
Le conseguenze sistemiche della decisione sono significative. Per le amministrazioni, la sentenza impone una maggiore accuratezza nel gestire le richieste di accesso: l’onere motivazionale cresce e la redazione di documenti “pubblicabili” dovrà divenire prassi ordinaria, con format standardizzati che distinguano in modo chiaro tra dati emissivi e aspetti di processo realmente riservati. Per le imprese, si apre una fase di ridefinizione delle strategie di tutela del know-how: la protezione della proprietà intellettuale non può più essere invocata in modo generico, ma deve poggiare su prove specifiche e su una separazione documentale rigorosa.
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