Accessi ispettivi e favor rei: la Cassazione consolida il proprio orientamento, con qualche forzatura di troppo
di Andrea Gaeta
Con la sentenza n. 18903 depositata l’altro ieri, 10 giugno, la Corte di cassazione ha affrontato due questioni particolarmente “in voga”, ossia la legittimità dell’autorizzazione all’accesso ispettivo nei locali aziendali e la deroga al principio del favor rei introdotta dall’articolo 5 del Dlgs n. 87/2024. La prima viene risolta su un piano squisitamente processuale; la seconda ribadisce l’orientamento inaugurato con la sentenza n. 1274/2025, sviluppandolo con ulteriori argomenti.
La vicenda riguarda una società alberghiera cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010 e 2011, a seguito di una verifica basata su un ordine di accesso espressamente riferito all’anno 2007.
Il contribuente aveva censurato, nel ricorso introduttivo, l’utilizzo di documenti acquisiti mediante accesso autorizzato per verificare il solo anno 2007. Soltanto nella memoria depositata nel grado di legittimità ha dedotto l’illegittimità di un accesso nei locali aziendali autorizzato dal solo Capo dell’Ufficio e non dall’autorità giudiziaria, e l’incostituzionalità del nuovo articolo 12 dello Statuto, nella parte in cui, pur imponendo la motivazione delle autorizzazioni all’accesso, fa salvi gli atti e i provvedimenti già emanati.
La Corte, dopo avere ripercorso i tratti salienti della sentenza Italgomme della Corte EDU, giudica “irrilevanti” le questioni poste dalla società, proprio perché non sollevate sin dall’avvio del processo. La contribuente, infatti, non aveva sindacato la mancanza della motivazione, ma solo l’illegittimo utilizzo del materiale ottenuto, con la conseguenza che (così la Corte) «la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre è differente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastante con il precedente assetto difensivo della società».



