Accertamento con adesione: inutile insistere, c’è sospensione dei termini per tutti
di Gianfranco Antico
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26761/2025 continua ad affrontare la vecchia questione relativa alla sospensione dei termini di impugnazione, una volta presentata l’istanza di adesione, confermandone il diritto, a prescindere dall’intento del contribuente.
Il D.Lgs. n. 218/97 – articolo 6, comma 3 –, per consentire all’Ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
Per effetto delle recenti modifiche normative, l’istanza va inviata o consegnata all’Ufficio entro il termine di 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento, qualora lo stesso sia stato preceduto dallo schema di atto di cui all’articolo 6-bis della L .n. 212/2000. In questo caso, i termini per impugnare sono sospesi per 30 giorni.
In assenza dello schema di atto, il contribuente può presentare l’istanza di adesione entro il termine per l’impugnazione, e i termini invece restano sospesi per 90 giorni.
Già la prima circolare esplicativa dell’istituto dell’accertamento con adesione – la n. 235/E/1997 – aveva precisato che per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, oggi dal 1° al 31 agosto. Posizione ribadita con la R.M. n. 159/E/1999 e con la circolare n. 65/E/2001, che ha precisato che il periodo di sospensione non costituisce termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione, atteso che la sottoscrizione dell’atto può “…validamente intervenire entro il termine ultimo d’impugnazione “, comprensivo dei 31 giorni previsti per la sospensione feriale.
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