La risposta a interpello n. 115/2026 dell’Agenzia delle entrate merita attenzione non solo per il caso esaminato, ma per il metodo interpretativo che propone. Il caso riguarda un’operazione di passaggio generazionale: conferimento delle partecipazioni della holding familiare in una NewCo, applicazione del regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, TUIR, e successivo trasferimento delle azioni della NewCo ai discendenti mediante patto di famiglia.
L’Agenzia nega l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, TUS, ritenendo che i figli non acquisiscano il controllo di diritto della NewCo. Inoltre, qualifica come abusiva la sequenza conferimento-donazione, perché la costituzione della NewCo determinerebbe un abbattimento della base imponibile dell’imposta di donazione.
L’articolo 3, comma 4-ter, TUS, per i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali, richiede che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c. La norma codicistica è chiara: sono controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il parametro, dunque, è la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria. Non il controllo pieno. Non il controllo assoluto. Non l’assenza di qualsiasi diritto speciale in capo ad altri soci.
Nel caso esaminato, i figli avrebbero ricevuto azioni di categoria A rappresentative del 40,75 per cento del capitale sociale della NewCo, ma dotate del 78,36 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Sul piano del criterio legale richiamato dall’articolo 3, comma 4-ter, il requisito appariva quindi soddisfatto.
L’Agenzia, invece, valorizza i diritti conservati dal disponente tramite azioni di categoria C: veti su alcune operazioni, potere di nominare un amministratore, voto necessario su certe decisioni consiliari e veto sulle distribuzioni di utili oltre una determinata soglia. Da qui la conclusione secondo cui il controllo dei figli sarebbe solo formale.
Questo ragionamento, però, rischia di sovrapporre piani diversi.
Primo. Molti dei veti richiamati riguardano operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, emissione di strumenti finanziari, operazioni su azioni proprie, trasferimenti d’azienda. Si tratta in parte di materie di competenza dell’assemblea straordinaria, in parte di veti che riguardano l’amministrazione della società.
L’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., non misura il controllo sulla base della capacità di determinare ogni decisione; lo misura sulla base dei voti esercitabili nella (sola) assemblea ordinaria.



