A preservare le ragioni erariali sono più che sufficienti le presunzioni legali relative (e ciò vale sia per le locazioni brevi che per la residenza fiscale delle persone fisiche)
di Dario Deotto
La presenza di presunzioni legali relative nell’ordinamento tributario nazionale è stata più volte giustificata dalla posizione di “inferiorità conoscitiva” dell’Amministrazione finanziaria rispetto ai fatti indice di capacità contributiva imputabili al contribuente. La ratio, in sostanza, sarebbe quella di agevolare la parte (l’Amministrazione finanziaria) che, in linea di principio, sarebbe tenuta a provare certi fatti e che però risulta estranea rispetto alla sfera del soggetto destinatario del prelievo. In presenza di presunzioni legali relative si viene infatti a realizzare l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, il quale deve provare che il fatto ignorato non corrisponde al vero oppure che l’inferenza presuntiva stabilita dalla legge non risulta applicabile al suo caso.
Ci siamo tuttavia chiesti, in vari interventi, se le presunzioni legali hanno ancora una giustificazione nel panorama tributario visto che, con l’enorme mole di dati oggi a disposizione della stessa Amministrazione, non pare si possa più individuare quella asimmetria conoscitiva tra le parti che ne ha legittimato l’adozione.
Ad ogni buon conto, il tema delle presunzioni legali è tornato d’attualità in questi ultimi tempi, non tanto per quelle relative (che, come si è visto, ammettono la prova contraria, invertendo l’ordinaria regola degli oneri probatori) ma per quelle c.d. assolute, in particolare in relazione al tema delle locazioni brevi, anche se permane nell’ombra pure la questione – anch’essa abbastanza recente - della residenza fiscale dei soggetti Irpef.
Le presunzioni assolute escludono, come noto, la prova contraria. Si premette che l’espressione “prova contraria” contenuta in una previsione di legge non porta automaticamente (quasi sempre sì, ma quello che si vuole dire è che non si tratta di un automatismo) ad annoverarla tra le presunzioni legali, potendola anche intendere come “controprova” da fornire rispetto, ad esempio, ad una presunzione semplice.
Tralasciando forse datate catalogazioni tra presunzioni (siano esse assolute o relative) di natura sostanziale (i cui parametri di riferimento sarebbero quelli degli articoli 53 e 3 Cost.) oppure procedurale (che porterebbero ad avere riguardo agli articoli 24 e 111 Cost), si può senz’altro sostenere che le presunzioni assolute nel diritto tributario pongono seri problemi di costituzionalità in riferimento, in particolare, agli articoli 53 e 24 Cost. Ed è proprio per questo che nella fiscalità risultano davvero sporadiche, anche a seguito di varie pronunce di incostituzionalità. Tra queste, si rammenta Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 200, secondo la quale, se è vero che le presunzioni fiscali “per poter essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. debbono essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustifichino razionalmente” è anche vero che “se è pur lecito formulare previsioni logicamente valide ed attendibili, non è peraltro consentito trasformare tali previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza la possibilità che si ammetta la prova del contrario e si salvaguardi, quindi, accanto all’esigenza indiscutibile di garantire l’interesse della finanza pubblica alla riscossione delle imposte, il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto del contribuente alla prova dell’effettività del reddito soggetto all’imposizione”.
Si ricorda anche Corte Costituzionale n. 103 dell’11 marzo 1991 (la vicenda è quella dell’Iciap), secondo cui “la presunzione assoluta, in quanto preclusiva di prova in adverso, è insuscettibile, per l’irrazionalità che ne deriva, di porsi come fonte rivelatrice di una concreta capacità contributiva”.
Va comunque rilevato che in taluni arresti le presunzioni assolute hanno tuttavia trovato giustificazione in ragione del c.d. interesse fiscale (tra le prime, Corte Cost. n. 50/1965) e della sottesa finalità sanzionatoria.
Il fatto è che “interesse fiscale” e capacità contributiva risultano, si perdoni la semplificazione, due facce della stessa medaglia: quella del giusto tributo, applicato in ragione della capacità contributiva del soggetto passivo, così che il “fabbisogno” erariale non può che essere esercitato nei limiti dell’articolo 53 Cost.. Assumendo, infatti, la capacità contributiva non solo come presupposto, ma anche come limite all’imposizione, l’articolo 53 riconosce il diritto di tutti, e quindi di ciascun contribuente, a non essere assoggettato all’imposizione se non in ragione di quella che è (o che potrebbe essere) la sua effettiva attitudine alla contribuzione. Con la conseguenza che ad ogni singolo contribuente deve essere assicurata la possibilità di dare dimostrazione della sua effettiva capacità contributiva e degli (eventuali) elementi presuntivi a lui ricollegabili.



