<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Fisco]]></title><description><![CDATA[La credibilità del sistema è la migliore "ricetta" per contrastare l'evasione]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/fisco</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Fisco</title><link>https://www.blastonline.it/s/fisco</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:03:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[L’onere della prova non cambia se il processo continua a pensare come prima ]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/lonere-della-prova-non-cambia-se</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/lonere-della-prova-non-cambia-se</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:30:41 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/7d4023d4-f597-4331-826a-0aec74617aa0_1920x1440.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Per anni l&#8217;atto impositivo &#232; entrato nel processo tributario con un vantaggio implicito. Non sempre dichiarato, non sempre consapevole, ma reale. Il contribuente, pi&#249; che trovarsi davanti a una pretesa da provare (da parte del Fisco), sembrava spesso trovarsi davanti a una pretesa da demolire.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 7, comma 5-<em>bis</em>, del Dlgs n. 546/1992 nasce proprio per rompere questa inerzia. La regola &#232; semplice: l&#8217;Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate, in modo circostanziato e puntuale. Non basta che l&#8217;atto esista. Non basta che sia scritto bene. Non basta che la motivazione regga sul piano formale. Se la prova manca, o non &#232; sufficiente, l&#8217;atto deve cadere.</p><p style="text-align: justify;">Il problema &#232; capire se questa regola stia davvero cambiando il processo tributario o se il processo stia cercando di assorbirla senza farsi cambiare troppo. Perch&#233; una riforma pu&#242; anche entrare nel testo della legge, ma restare fuori dal modo in cui il giudizio viene pensato. E allora la novit&#224; diventa una formula elegante per continuare come prima.</p><p style="text-align: justify;">&#200; su questo crinale che si colloca sostanzialmente l&#8217;ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione (<em>ex multis,</em> 15588/2026), secondo la quale la previsione del nuovo comma 5-<em>bis</em> dell&#8217;articolo 7 non sarebbe altro che una mera specificazione nell&#8217;ambito del processo tributario dell&#8217;articolo 2697 del c.c., &#8220;<em>non stabilendo un regime diverso o pi&#249; gravoso rispetto ai principi gi&#224; vigenti in materia</em>&#8221;. In questa prospettiva, la norma, secondo la Cassazione, non avrebbe rivoluzionato il riparto della prova, ma avrebbe confermato principi gi&#224; presenti nel sistema.</p><p style="text-align: justify;">In parte, questa lettura pu&#242; anche essere considerata comprensibile. Nessuno pu&#242; pensare che il comma 5-bis abbia cancellato, da un giorno all&#8217;altro, le presunzioni tributarie, gli accertamenti indiretti o la possibilit&#224; per l&#8217;Amministrazione di fondare la pretesa su elementi indiziari. Il processo tributario non diventa un processo penale mascherato e non pretende una prova impossibile. L&#8217;accertamento fiscale conserva i propri strumenti.</p><p style="text-align: justify;">Ma il punto non &#232; questo. Il punto &#232; evitare che, per non esagerare la portata della riforma, si finisca per svuotarla. Dire che il comma 5-<em>bis </em>non cancella il passato &#232; corretto. Dire che non cambia davvero nulla &#232; molto pi&#249; pericoloso. Perch&#233;, se la norma viene letta solo come una conferma dell&#8217;esistente, il messaggio che arriva al processo &#232; chiaro: l&#8217;Amministrazione doveva provare prima, deve provare anche adesso, quindi tutto resta sostanzialmente com&#8217;era.</p><p style="text-align: justify;">Ed &#232; proprio questa conclusione a non convincere. Se il legislatore ha sentito il bisogno di scrivere una regola cos&#236; netta, vuol dire che un problema esisteva. Il problema non era l&#8217;assenza astratta di un onere probatorio in capo all&#8217;Amministrazione, ma la forza pratica dell&#8217;atto impositivo nel giudizio. L&#8217;atto non partiva mai davvero da zero. Portava con s&#233; una presunzione culturale di attendibilit&#224;, che spesso spostava sul contribuente il peso effettivo della reazione.</p><p style="text-align: justify;">Il comma 5-<em>bis</em> serve allora a ricordare una cosa molto concreta: il processo non deve chiedere prima di tutto al contribuente di smontare l&#8217;atto, ma all&#8217;Amministrazione di dimostrare la pretesa. La differenza &#232; decisiva. Nel primo modello, il contribuente parte in salita e deve togliere forza a ci&#242; che l&#8217;ufficio ha gi&#224; costruito. Nel secondo, &#232; la pretesa fiscale a dover reggere davanti al giudice.</p><p style="text-align: justify;">Questo non significa trasformare ogni dubbio in vittoria del contribuente. Non significa negare gli oneri probatori del privato, soprattutto quando deduce fatti impeditivi, modificativi, estintivi o chiede un rimborso. Significa per&#242; prendere sul serio la struttura del giudizio di impugnazione: se l&#8217;Amministrazione contesta una violazione, deve provarla; se non la prova, l&#8217;atto non pu&#242; essere salvato solo perch&#233; il contribuente non &#232; riuscito a disinnescarlo completamente.</p><p style="text-align: justify;">Il fatto &#232; che il rischio che si ha &#232; che l&#8217;articolo 7, comma 5-<em>bis</em>, diventi una regola citata molto e applicata poco. Una clausola da richiamare nelle motivazioni, ma non abbastanza forte da cambiare il modo di decidere. E invece la sua funzione &#232; proprio questa: costringere il giudice a verificare se la pretesa sia provata, non soltanto se l&#8217;atto sia motivato; se gli elementi dell&#8217;ufficio siano sufficienti, non soltanto se il contribuente abbia saputo contrastarli.</p><p>Alla fine, il problema non &#232; stabilire se l&#8217;onere della prova sia stato rivoluzionato. Il problema &#232; capire se il processo tributario sia disposto a rinunciare alla vecchia comodit&#224; dell&#8217;atto che parte avvantaggiato. Perch&#233; una garanzia processuale non cambia le cose quando viene scritta. Le cambia quando costringe chi decide a ragionare diversamente.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Indagini bancarie non autorizzate: i dati acquisiti sono inutilizzabili]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/indagini-bancarie-non-autorizzate</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/indagini-bancarie-non-autorizzate</guid><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:02:19 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6fea22b4-8442-4e24-9d9f-c8667235a8db_638x398.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 19956 del 15 giugno, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha affermato che la mancanza o l&#8217;inadeguatezza dell&#8217;autorizzazione alle indagini bancarie determina l&#8217;inutilizzabilit&#224; dei dati acquisiti e l&#8217;invalidit&#224; dell&#8217;avviso di accertamento per la parte fondata su di essi. Si tratta di un mutamento di rotta atteso, e nient&#8217;affatto scontato, che avr&#224; riflessi significativi sui giudizi pendenti.</p><p style="text-align: justify;">Il caso riguarda accertamenti IRPEF, IRAP e IVA aventi ad oggetto movimentazioni bancarie di uno studio legale associato e dei suoi componenti, per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2005. Sebbene non fossero state rinvenute in atti le autorizzazioni prescritte dall&#8217;articolo 32, comma 1, numero 7, del Dpr n. 600/1973 e dall&#8217;articolo 51, comma 2, numero 7, del Dpr n. 633/1972, come poi &#8220;confessato&#8221; dall&#8217;Agenzia in sede di controricorso, la CTR della Lombardia aveva confermato i recuperi, in linea con l&#8217;orientamento consolidato (Cass. nn. 9645/2024, 4853/2024, 3242/2021, 10576/2022) secondo cui l&#8217;autorizzazione &#232; atto interno privo di rilevanza esterna, che non richiede motivazione e la cui mancanza &#232; priva di conseguenze, salvo prova di un pregiudizio concreto di ordine costituzionale, di fatto assente nella materia di cui trattasi (come in quelle delle famose &#8220;liste&#8221; Pessina e Falciani, dei quali si &#232; fatto ampio uso per riscontrare l&#8217;esistenza di attivit&#224; estere non dichiarate).</p><p style="text-align: justify;">La sentenza della Corte EDU dell&#8217;8 gennaio 2026, pi&#249; volte commentata qui su Blast, <em>Ferrieri e Bonassisa c. Italia</em>, ha per&#242; sancito che il sistema italiano viola l&#8217;articolo 8 CEDU, nella parte in cui attribuisce alle autorit&#224; fiscali <em>&#171;un potere discrezionale illimitato&#187;</em> senza adeguato controllo giurisdizionale, neppure <em>ex post</em>.</p><p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento la Cassazione applica quel parametro come norma interposta ai sensi dell&#8217;articolo 117, primo comma, della Costituzione (percorso gi&#224; seguito da Cass. n. 13696/2026 sugli accessi domiciliari) e vi affianca gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.</p><p style="text-align: justify;">Viene cos&#236; affermato che l&#8217;autorizzazione <em>&#171;pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell&#8217;articolo 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;Uomo, nonch&#233; degli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l&#8217;oggetto e i limiti dell&#8217;ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l&#8217;autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita &#232; inutilizzabile, in quanto l&#8217;avviso di accertamento &#232; invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa</em>&#187;.</p><p style="text-align: justify;">La Corte esclude, finalmente, che la mancanza o l&#8217;assenza di motivazione costituisca una mera irregolarit&#224; procedurale, riconoscendo che tale vizio incide <em>&#171;direttamente sul titolo legittimante l&#8217;ingerenza nei dati bancari, ossia sull&#8217;atto che costituisce il presupposto stesso di legalit&#224; dell&#8217;acquisizione&#187;</em> e che, di conseguenza, i dati acquisiti in carenza di quel titolo sono <em>&#171;ab origine privi di copertura legale&#187;</em>.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/indagini-bancarie-non-autorizzate">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[SPILLI EREDITARI - Il coacervo ovvero il Giano bifronte del Fisco]]></title><description><![CDATA[di Piero Sanna Randaccio]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-il-coacervo-ovvero</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-il-coacervo-ovvero</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:03:20 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e10df11a-7698-4000-af05-bd827be2bd2c_1024x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;&#232;, nel <em>pantheon </em>confuso dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni, una divinit&#224; minore che in pochi venerano e in molti subiscono: il coacervo. Per addomesticarlo conviene affidarsi a un dio ben pi&#249; antico, quel Giano bifronte che i romani ponevano a guardia delle porte e di ogni passaggio, scolpito con due volti opposti, l&#8217;uno rivolto al passato e l&#8217;altro al futuro.</p><p style="text-align: justify;">Il coacervo e il Giano del Testo Unico: siede sulla soglia della franchigia e, prima di lasciar varcare la nuova liberalit&#224;, gira il capo all&#8217;indietro per contare tutte quelle che l&#8217;hanno preceduta. Non dimentica, non perdona la distrazione e soprattutto somma.</p><p style="text-align: justify;">E come Giano aveva due volti, il coacervo ne ebbe, alla lettera, due: una testa donativa, che fissava lo sguardo sulle donazioni accumulate tra le stesse persone, e una testa successoria, che al momento dell&#8217;eredit&#224; si voltava a sommare anche le donazioni fatte in vita dal defunto.</p><p style="text-align: justify;">La storia che segue &#232;, in fondo, la cronaca di come una di quelle due teste sia stata mozzata &#8212; e di come l&#8217;altra, sopravvissuta, abbia finito per lavorare a vantaggio di chi sa interrogarla.</p><p style="text-align: justify;">All&#8217;origine, Giano aveva una missione e con il suo sguardo retrospettivo sommava tutte le donazioni fatte dallo stesso donante allo stesso donatario e annunciava, glaciale, il totale su cui calcolare l&#8217;aliquota in sede successoria. Entrambi i suoi volti, donativo e successorio, vegliavano la medesima porta: quella della franchigia unica!!</p><p style="text-align: justify;">A Roma, si sa, le porte del tempio di Giano si chiudevano in tempo di pace. Nel 2001 il legislatore chiuse, addirittura, le porte dell&#8217;imposta di successione e donazione, che fu temporaneamente abolita. Per un quinquennio, dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, donare fu &#8212; fiscalmente &#8212; quasi gratis. Poi, nel 2006, le porte si riaprirono, ma su un tempio nuovo e la &#8220;<em>guerra</em>&#8221; riprese.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-il-coacervo-ovvero">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L’articolo 13 del decreto correttivo “omnibus”: le imposte ipotecaria e catastale nell’opzione per la tassazione in entrata del trust]]></title><description><![CDATA[di Daniele Muritano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/larticolo-13-del-decreto-correttivo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/larticolo-13-del-decreto-correttivo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:03:32 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/4b66ad7f-066f-4253-b0e5-24474611ed74_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 4-bis, comma 3, del Testo unico dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni (TUS), introdotto dal D.Lgs. 139/2024, consente al disponente &#8212; o al <em>trustee</em>, nel <em>trust</em> testamentario &#8212; di optare per la corresponsione anticipata dell&#8217;imposta al momento del conferimento dei beni in <em>trust</em>, anzich&#233; attendere il trasferimento ai beneficiari. L&#8217;articolo 13 dello schema di decreto correttivo c.d. <em>&#8220;omnibus&#8221; </em>modifica questa disposizione, estendendo espressamente l&#8217;ambito dell&#8217;opzione alle imposte ipotecaria e catastale.</p><p style="text-align: justify;">La norma &#232; gi&#224; oggi pienamente operativa, indipendentemente dall&#8217;emanazione del provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate previsto dal comma 4 dell&#8217;articolo 4-bis. Il problema che il correttivo affronta &#232; diverso, e riguarda il perimetro oggettivo dell&#8217;opzione: nella versione vigente, l&#8217;articolo 4-bis, comma 3, fa riferimento a &#171;<em>l&#8217;imposta</em>&#187; al singolare. Poich&#233; la disposizione &#232; collocata nel TUS, quel riferimento non pu&#242; estendersi alle imposte ipotecaria e catastale, regolate dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.</p><p style="text-align: justify;">&#200; errore di collocazione sistematica. Se il legislatore delegato del 2024 intendeva che l&#8217;opzione coprisse l&#8217;intero carico fiscale connesso al conferimento, la sede naturale della previsione era il D.Lgs. 347/1990. L&#8217;aver confinato l&#8217;intera disciplina nel TUS ha prodotto una lacuna che non poteva essere colmata in via interpretativa: un testo unico non pu&#242; disciplinare imposte che non sono nel suo ambito di applicazione.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 13, comma 1, dello schema di decreto interviene su ciascuno dei cinque periodi del comma 3 dell&#8217;articolo 4-bis TUS.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/larticolo-13-del-decreto-correttivo">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Perdite fiscali e controllo indiretto: un’interpretazione autentica che andrà a modificare il nuovo TUIR]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/perdite-fiscali-e-controllo-indiretto</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/perdite-fiscali-e-controllo-indiretto</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:03:49 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e0af5c2f-aef3-48c1-9014-4fd5f34eefef_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra le disposizioni del decreto correttivo Omnibus dedicate all&#8217;IRES, una merita attenzione perch&#233; interviene, con la formula dell&#8217;interpretazione autentica, sui <strong>limiti al riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo</strong>. La norma stabilisce che il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nel soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche quando oggetto del trasferimento sono le partecipazioni di una societ&#224; che controlla, direttamente o indirettamente, quella titolare delle perdite. In altri termini, i limiti del <em>change of control</em> scattano anche se a cambiare di mano non &#232; la societ&#224; in perdita ma la sua controllante.</p><p style="text-align: justify;">Conviene ricordare quando operano quei limiti. L&#8217;articolo 84, comma 3, del TUIR sterilizza il riporto delle perdite al ricorrere congiunto di due condizioni: il trasferimento a terzi della maggioranza dei diritti di voto nell&#8217;assemblea ordinaria della societ&#224; che riporta le perdite e la modifica dell&#8217;attivit&#224; principale esercitata nei periodi in cui le perdite si sono formate, oggi definita come cambiamento di settore o comparto merceologico o acquisizione di azienda o ramo d&#8217;azienda, rilevante se interviene nei due esercizi anteriori o successivi al trasferimento. A queste si affianca il test di vitalit&#224; del comma 3-bis, il cui mancato superamento aziona il blocco, e il limite quantitativo del comma 3-ter, che &#224;ncora le perdite riportabili al valore economico del patrimonio netto. L&#8217;impianto, di chiara matrice antielusiva, contrasta il commercio delle cosiddette bare fiscali, cio&#232; l&#8217;acquisto di societ&#224; prive di vitalit&#224; e cariche solo di perdite per compensarle con utili altrui.</p><p style="text-align: justify;">Il punto critico riguarda il modo in cui il legislatore ha sciolto un dubbio interpretativo. </p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/perdite-fiscali-e-controllo-indiretto">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La società di servizi può cambiare insegna, ma non fabbricare l’abilitazione professionale]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-societa-di-servizi-puo-cambiare</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-societa-di-servizi-puo-cambiare</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:31:06 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0923c36c-899f-4477-918c-2bad818f33a1_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La visura dice <em>&#8220;societ&#224; di servizi&#8221;.</em> Il cliente, per&#242;, consegna la contabilit&#224;, riceve bilanci e dichiarazioni fiscali e paga per anni un&#8217;assistenza che assomiglia in tutto a quella di uno studio professionale. Poi il rapporto si rompe, arrivano ventidue fatture non pagate e la domanda cambia: non quanto valga il lavoro, ma se quel lavoro potesse essere svolto da chi non era iscritto all&#8217;Albo.</p><p style="text-align: justify;">&#200; su questo confine che interviene la Cassazione con l&#8217;ordinanza 9 giugno 2026, n. 18764. La controversia riguardava prestazioni di elaborazione dati, tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie rese dal 2009 al 2013, per un importo complessivo di 39.027,77 euro. La Corte d&#8217;appello aveva riconosciuto la pretesa creditoria, muovendo dall&#8217;idea che quelle attivit&#224; non fossero riservate in via esclusiva agli iscritti all&#8217;Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per la Suprema Corte, tuttavia, questa risposta era troppo sbrigativa.</p><p style="text-align: justify;">Il punto non &#232; compilare un elenco astratto di atti <em>&#8220;liberi</em>&#8221; e atti <em>&#8220;riservati&#8221;. </em>Occorre <strong>verificare che cosa accada quando prestazioni contabili e fiscali vengono svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito,</strong> sino a creare nel cliente l&#8217;apparenza di trovarsi davanti a un professionista abilitato. Nel vigore del d.lgs. n. 139/2005, la tenuta della contabilit&#224; aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali e l&#8217;esecuzione dei relativi adempimenti possono integrare l&#8217;esercizio abusivo della professione di esperto contabile proprio quando assumano tali caratteri. La Cassazione riprende cos&#236; la linea inaugurata dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 11545/2012: l&#8217;abuso non vive soltanto nel singolo atto formalmente esclusivo, ma pu&#242; emergere dal modo in cui un&#8217;intera attivit&#224; viene costruita, presentata e offerta sul mercato.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-societa-di-servizi-puo-cambiare">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Dall’associazione alla STP: il costo rivalutato delle quote sopravvive alla trasformazione]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dallassociazione-alla-stp-il-costo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dallassociazione-alla-stp-il-costo</guid><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:16:35 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/012f5ca3-b5b0-4ed3-a7eb-43bb39890145_1774x887.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta a interpello n. 123/2026 l&#8217;Agenzia delle Entrate affronta una questione di sicuro interesse pratico per gli studi professionali avviati lungo il percorso dell&#8217;aggregazione: la sorte del costo fiscale rideterminato delle quote quando l&#8217;associazione professionale si trasforma in una societ&#224; tra professionisti.</p><p style="text-align: justify;">Il caso &#232; lineare. Un&#8217;associazione tra professionisti composta da undici dottori commercialisti ha deliberato la propria trasformazione in una STP costituita nella forma di societ&#224; a responsabilit&#224; limitata, operazione che fruisce del regime di neutralit&#224; fiscale previsto dall&#8217;articolo 177-bis del TUIR. Nel corso del 2026 alcuni soci intendono per&#242; avvalersi della rideterminazione del costo fiscale delle quote dell&#8217;associazione, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge n. 448 del 2001, assumendo come valore di partenza quello risultante da perizia giurata alla data del 1&#176; gennaio 2026 e assolvendo la relativa imposta sostitutiva. Di qui il quesito: il costo cos&#236; rivalutato pu&#242; essere riconosciuto anche alle quote della S.r.l. che i medesimi soci verranno a detenere una volta perfezionata la trasformazione?</p><p style="text-align: justify;">Sul primo profilo l&#8217;Agenzia non incontra ostacoli. Dopo la modifica dell&#8217;articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR operata dal decreto-legge n. 84 del 2025, anche le plusvalenze realizzate mediante cessione di quote detenute in associazioni professionali costituiscono redditi diversi. Ne consegue che i soci possono legittimamente rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1&#176; gennaio 2026 ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui alle citate lettere c) e c-bis).</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/dallassociazione-alla-stp-il-costo">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[IRAP ed enti del Terzo settore: la clausola di salvaguardia dell’articolo 82-bis del Codice]]></title><description><![CDATA[di Pamela Rinci]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/irap-ed-enti-del-terzo-settore-la</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/irap-ed-enti-del-terzo-settore-la</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:03:14 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6bc138f1-5415-4573-a8c2-51b00c3f88df_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La lunga gestazione del regime fiscale degli enti del Terzo settore (ETS) si &#232; chiusa con l&#8217;operativit&#224; del Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito <em>&#8220;CTS</em>&#8221; o &#8220;<em>Codice</em>&#8221;). Rimasta sospesa per oltre sette anni in attesa del vaglio europeo sugli aiuti di Stato, la disciplina &#232; divenuta efficace per gli enti iscritti al RUNTS a decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 &#8211; il 1&#186; gennaio 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare &#8211; per effetto dell&#8217;articolo 8 del D.L. n. 84/2025, che ha svincolato l&#8217;efficacia delle norme fiscali del Codice dall&#8217;autorizzazione comunitaria, a valle della <em>comfort letter</em> della Commissione europea del 7 marzo 2025.</p><p style="text-align: justify;">Sono entrati cos&#236; a regime, fra gli altri, gli articoli 79 (imposte sui redditi), 80 (regime forfetario degli ETS non commerciali), 84 e 85 (regimi di ODV, enti filantropici, APS e societ&#224; di mutuo soccorso) e 86 (regime forfetario per le attivit&#224; diverse), oggetto dei primi chiarimenti di prassi con la circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026. In questo quadro, tuttavia, l&#8217;IRAP &#232; rimasta a lungo nell&#8217;ombra: n&#233; il <em>placet</em> europeo n&#233; il disegno originario della riforma se ne erano occupati, pur essendo l&#8217;imposta regionale destinata a subire, in modo del tutto automatico, gli effetti del mutamento qualificatorio introdotto dall&#8217;articolo 79. &#200; proprio in questo spazio che si colloca l&#8217;intervento dello schema del Dlgs c.d. &#8220;<em>correttivo</em>&#8221; esaminato la scorsa settimana in Cdm.</p><h3>La meccanica della base imponibile IRAP: due metodi a confronto</h3><p style="text-align: justify;">Per cogliere la<em> ratio </em>della clausola di salvaguardia occorre muovere dal cuore del problema: l&#8217;IRAP non determina la base imponibile allo stesso modo per tutti i soggetti passivi, ma distingue radicalmente a seconda della natura commerciale o non commerciale dell&#8217;ente.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Il metodo &#8220;</strong><em><strong>di bilancio&#8221;</strong></em><strong> (articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997). </strong>Per le societ&#224; di capitali e per gli enti commerciali, il valore della produzione netta si ottiene per differenza tra il valore e i costi della produzione del conto economico (lett. A e B dell&#8217;articolo 2425 c.c.), con esclusione di talune voci. In questo modello il costo del personale non &#232;, di regola, deducibile in via ordinaria; &#232; per&#242; ammessa la deduzione integrale del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-octies, introdotto dalla legge di stabilit&#224; 2015), che di fatto neutralizza l&#8217;incidenza del lavoro stabile sulla base imponibile.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/irap-ed-enti-del-terzo-settore-la">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) -  E' una riforma o una (banale) legge di bilancio?]]></title><description><![CDATA[di Dario Deotto]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/cattivi-pensieri-ma-non-sempre-e</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/cattivi-pensieri-ma-non-sempre-e</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:03:03 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/389d3222-bfa7-4fb5-bd59-2446ba30adab_1280x1118.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Dunque, siamo al quarto o quinto correttivo della &#8220;<em>riforma fiscale</em>&#8221; e da pi&#249; parti vengono riportate soddisfazioni per lo stato dell&#8217;arte. Ci hanno colpito in particolare quelle relative alla previsione dei differenziali positivi dei professionisti derivanti dalla cessione o dall&#8217;utilizzo in compensazione dei crediti d&#8217;imposta (si veda anche l&#8217;articolo di oggi di S. Baseggio e B. Marini).</p><p>Ci vengano consentite un paio di brevissime considerazioni. La prima. Il fatto che si continui a legiferare &#8220;<em>per tentativi&#8221;</em> non sembra affatto una buona notizia. D&#224; il senso, al contrario, di una estrema precariet&#224; e probabilmente di poca attenzione (conoscenza della materia?) a riguardo dei temi oggetto di legiferazione.</p><p>Veniamo ai temi, appunto: stiamo parlando di una &#8220;<em>riforma fiscale&#8221;</em>, per alcuni addirittura <em>&#8220;epocale&#8221;,</em> oppure della solita legge di Bilancio annuale, dove viene <em>&#8220;imbarcato&#8221;</em> tutto e il contrario di tutto (ovviamente, con i limiti imposti dalla Ragioneria)?</p><p>I temi dell&#8217;ultimo correttivo sono infatti &#8211; mi sto riferendo a quelli pi&#249; <em>&#8220;popolari&#8221; </em>- i crediti d&#8217;imposta acquisiti da professionisti, le tabelle Aci e altre quisquiglie di questo genere.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/cattivi-pensieri-ma-non-sempre-e">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Crediti ceduti ai professionisti: una vittoria più annunciata che reale ]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/crediti-ceduti-ai-professionisti</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/crediti-ceduti-ai-professionisti</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:31:26 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0bba077a-ae16-422c-a65e-f49f82128f9f_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel decreto correttivo della riforma fiscale, esaminato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, una delle <strong>disposizioni pi&#249; enfatizzate riguarda il trattamento fiscale dei differenziali che i professionisti realizzano acquistando crediti d&#8217;imposta</strong>, in particolare quelli da bonus edilizi, a un prezzo inferiore al valore nominale. La misura &#232; stata salutata sui <em>social</em> come una conquista importante per la categoria dei commercialisti e per la certezza del diritto. Vale la pena, per&#242;, guardare il testo con un minimo di distacco, perch&#233; la rivendicazione, a una lettura attenta, appare pi&#249; generosa di quanto la norma effettivamente conceda.</p><p style="text-align: justify;">Conviene ricostruire il percorso. L&#8217;interpello n. 6/2026 aveva applicato in modo rigoroso il principio di onnicomprensivit&#224; introdotto nell&#8217;articolo 54 del TUIR dalla riforma del lavoro autonomo, qualificando come reddito professionale, e dunque assoggettando a IRPEF progressiva, il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti edilizi rilevati da un&#8217;associazione professionale. Una conclusione lineare nella logica dell&#8217;Agenzia, ma percepita come penalizzante, perch&#233; attraeva nella tassazione ordinaria un provento di natura sostanzialmente finanziaria. Da qui la richiesta di un intervento normativo, arrivato puntualmente.</p><p style="text-align: justify;">Il dato interessante emerge dal confronto tra le versioni successive del provvedimento. </p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/crediti-ceduti-ai-professionisti">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Accessi ispettivi e favor rei: la Cassazione consolida il proprio orientamento, con qualche forzatura di troppo]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/accessi-ispettivi-e-favor-rei-la</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/accessi-ispettivi-e-favor-rei-la</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:02:35 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/907a53bb-bea9-432a-9ee5-d16d48d552f4_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 18903 depositata l&#8217;altro ieri, 10 giugno, la Corte di cassazione ha affrontato due questioni particolarmente <em>&#8220;in voga&#8221;</em>, ossia la legittimit&#224; dell&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso ispettivo nei locali aziendali e la deroga al principio del <em>favor rei</em> introdotta dall&#8217;articolo 5 del Dlgs n. 87/2024. La prima viene risolta su un piano squisitamente processuale; la seconda ribadisce l&#8217;orientamento inaugurato con la sentenza n. 1274/2025, sviluppandolo con ulteriori argomenti.</p><p style="text-align: justify;">La vicenda riguarda una societ&#224; alberghiera cui l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni d&#8217;imposta 2010 e 2011, a seguito di una verifica basata su un ordine di accesso espressamente riferito all&#8217;anno 2007.</p><p style="text-align: justify;">Il contribuente aveva censurato, nel ricorso introduttivo, l&#8217;utilizzo di documenti acquisiti mediante accesso autorizzato per verificare il solo anno 2007. Soltanto nella memoria depositata nel grado di legittimit&#224; ha dedotto l&#8217;illegittimit&#224; di un accesso nei locali aziendali autorizzato dal solo Capo dell&#8217;Ufficio e non dall&#8217;autorit&#224; giudiziaria, e l&#8217;incostituzionalit&#224; del nuovo articolo 12 dello Statuto, nella parte in cui, pur imponendo la motivazione delle autorizzazioni all&#8217;accesso, fa salvi gli atti e i provvedimenti gi&#224; emanati.</p><p style="text-align: justify;">La Corte, dopo avere ripercorso i tratti salienti della sentenza <em>Italgomme</em> della Corte EDU, giudica<em> &#8220;irrilevanti&#8221;</em> le questioni poste dalla societ&#224;, proprio perch&#233; non sollevate sin dall&#8217;avvio del processo. La contribuente, infatti, non aveva sindacato la mancanza della motivazione, ma solo l&#8217;illegittimo utilizzo del materiale ottenuto, con la conseguenza che (cos&#236; la Corte) &#171;<em>la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre &#232; differente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastante con il precedente assetto difensivo della societ&#224;</em>&#187;.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/accessi-ispettivi-e-favor-rei-la">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Iperammortamento 2026: ci siamo. O quasi]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-2026-ci-siamo-o</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-2026-ci-siamo-o</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:31:46 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/2009494c-fe8f-491a-ab7f-463439bdf1ef_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo mesi di attesa, rinvii, decreti annunciati e chiarimenti attesi, l&#8217;iperammortamento 2026 sembra finalmente avvicinarsi alla sua fase operativa.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;apertura della piattaforma GSE destinata alla gestione delle comunicazioni rappresenta il passaggio che imprese, consulenti e fornitori stavano aspettando dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Dopo l&#8217;ok della Corte dei Conti al Decreto sull&#8217;iperammortamento e il Decreto direttoriale del 10 giugno, di fatto <strong>l&#8217;avvio operativo scatta oggi 12 giugno a partire da mezzogiorno</strong>. Il sistema si sta quindi mettendo in moto.</p><p style="text-align: justify;">La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, come &#232; noto, prevede una maggiorazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e per determinati investimenti collegati all&#8217;autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il decreto attuativo ha definito il percorso procedurale che le imprese devono seguire per accedere al beneficio.</p><p style="text-align: justify;">&#200; qui che emerge il primo elemento di riflessione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;apertura della piattaforma GSE non coincide infatti con la piena operativit&#224; dell&#8217;intero processo</strong>. Nella fase iniziale sar&#224; possibile trasmettere esclusivamente le comunicazioni preventive, ossia le prenotazioni degli investimenti programmati. Solo successivamente entreranno in gioco le comunicazioni di conferma e quelle di completamento dell&#8217;investimento.</p><p style="text-align: justify;">Da un lato la scelta &#232; comprensibile: il legislatore ha voluto costruire un sistema di monitoraggio preventivo delle risorse disponibili. Dall&#8217;altro lato, per&#242;, il rischio &#232; quello di assistere all&#8217;ennesimo avvio <em>&#8220;a met&#224;&#8221;</em>, nel quale imprese e professionisti iniziano a lavorare su una procedura che potr&#224; essere compresa nella sua interezza soltanto quando tutti i passaggi saranno concretamente operativi.</p><p style="text-align: justify;">In realt&#224; <strong>il vero tema non &#232; l&#8217;apertura del portale, ma la complessit&#224; della misura. </strong>Il decreto prevede infatti un percorso documentale articolato che comprende comunicazioni preventive, conferme dell&#8217;investimento, comunicazioni di completamento, monitoraggi annuali, perizie tecniche asseverate o attestazioni di enti certificatori accreditati e certificazioni contabili rilasciate da revisori legali indipendenti.</p><p style="text-align: justify;">Per molte imprese il rischio sar&#224; quello di concentrarsi esclusivamente sulla prenotazione dell&#8217;agevolazione, sottovalutando tutto ci&#242; che dovr&#224; essere prodotto successivamente per dimostrare la spettanza del beneficio. Eppure, la normativa attribuisce particolare importanza alla documentazione tecnica e contabile, prevedendo controlli del GSE e specifiche ipotesi di decadenza in caso di irregolarit&#224; o carenze documentali.</p><p style="text-align: justify;">La sensazione &#232; che nelle prossime settimane assisteremo a una vera e propria corsa all&#8217;iperammortamento. Una corsa che, tuttavia, non dovrebbe essere interpretata come una gara a cliccare per primi sul portale. La differenza la far&#224; piuttosto la capacit&#224; di imprese e consulenti di affrontare fin dall&#8217;inizio l&#8217;intero percorso previsto dalla norma, senza fermarsi alla sola comunicazione preventiva.</p><p style="text-align: justify;">Forse ci siamo davvero. Ma come spesso accade nel nostro Paese, il momento in cui una piattaforma apre non coincide necessariamente con il momento in cui tutto &#232; realmente pronto. Questa &#232; la sfida che attende imprese e professionisti nelle prossime settimane.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Correttivo “omnibus” … Che fatica!]]></title><description><![CDATA[di Annalisa Cazzato]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/correttivo-omnibus-che-fatica</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/correttivo-omnibus-che-fatica</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:03:33 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6f57f25e-879e-45a4-9d63-15a8c3f0d8d9_5184x3456.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La folle corsa verso la completa attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale ci ha abituati al ricorso frequente ai cosiddetti <em>&#8220;correttivi</em>&#8221;, ossia - secondo il linguaggio forbito delle norme - decreti contenenti disposizioni &#8220;<em>integrative e correttive</em>&#8221; in materia di precedenti decreti delegati.</p><p style="text-align: justify;">Questo quinto correttivo (questa volta chiamato &#8220;<em>omnibus</em>&#8221;, o &#8220;<em>minestrone</em>&#8221; come argutamente osservato da Nereo Seppia) - pronto ad entrare nel Consiglio dei ministri fissato per la scorsa settimana, poi <em>last minute</em> cancellato - gi&#224; si &#232; prestato a diventare il soggetto di un interessante copione per gli appassionati del giallo. Il mistero, per&#242;, &#232; presto svelato: data l&#8217;ampia tendenza a diffondere preventivamente le bozze dei testi normativi quando sono ancora nello stato di &#8220;<em>idee</em>&#8221; e non ancora di &#8220;<em>legge</em>&#8221;, leggendo la versione definitivamente approvata, non sar&#224; difficile, con una banale funzione &#8220;confronta&#8221;, scoprire l&#8217;arma del delitto e il colpevole.</p><p style="text-align: justify;">Scorrendo rapidamente il testo, la sensazione - di disorientamento - &#232; quella di trovarsi davanti ad una complessa tela di Penelope che si fa e si disfa in un orizzonte temporale talvolta davvero breve, talaltra pi&#249; lungo: tanto per fare qualche esempio, colpisce che della &#8220;<em>sensibile</em>&#8221; disciplina dei <em>fringe benefit</em> sia scritta una nuova pagina, che gli adempimenti della <em>minimum tax</em> (allo stato ancora sconosciuti ai pi&#249;) si &#8220;<em>aggiustino</em>&#8221; in prossimit&#224; della loro scadenza, che i termini di esercizio del diritto a detrazione IVA si riespandono (come se fosse questo il vero cuore del problema sostanziale), mentre (buona notizia) il regime opzionale di adempimento collaborativo si rif&#224; fa il maquillage per diventare pi&#249; appetibile.</p><p style="text-align: justify;">Ma, al di l&#224; del contenuto del decreto, su cui a lungo ci sar&#224; da riflettere su queste &#8220;<em>pagine</em>&#8221;, i dubbi che questo modo di legiferare crea sono altri e sono, in particolare, due: <em>in primis</em> la fatica di chi, per passione o professione (che non sono sempre un&#8217;endiadi), dopo anni di attivit&#224; e un po&#8217; di esperienza, passa buona parte della giornata a ricostruire i pezzi di un puzzle che si va man mano complicando, senza poter mai fare affidamento sulla propria memoria e, <em>last but not list,</em> la (poco confortante) sensazione che lo sviluppo legislativo proceda un po&#8217; &#8220;<em>a tentativi</em>&#8221;: si lancia il sasso velocemente (un po&#8217; per dire che lo si &#232; fatto), si attende la reazione e poi, semmai, si interviene a cambiare.</p><p style="text-align: justify;">Se &#232; vero che, come si suol dire nel linguaggio comune, &#8220;<em>solo gli stupidi non cambiano mai idea&#8221;</em> e quindi correggere i propri errori &#232; sinonimo di intelligenza, oltre che di responsabilit&#224; politica, dall&#8217;altro, aulicamente, i latini raccomandavano: &#8220;<em>est modus in rebus&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">L&#8217;incessante sequenza di correttivi, oltre che, come gi&#224; detto, gettare un cono d&#8217;ombra sulle modalit&#224; con cui il legislatore prende le sue decisioni [un po&#8217; come una donna che prova al parrucchiere diverse gradazioni di colore finch&#233; non trova quella giusta (ma sempre provvisoriamente)], espone il lettore ad un&#8217;enorme fatica ricostruttiva, tra norme abrogate, ripristinate, modificate, integrate, incrociate, non sempre con decorrenze di immediata comprensione.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/correttivo-omnibus-che-fatica">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Estesi gli effetti premiali al TCF opzionale. Sarà sufficiente?]]></title><description><![CDATA[di Chiara Forino]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/estesi-gli-effetti-premiali-al-tcf</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/estesi-gli-effetti-premiali-al-tcf</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:03:04 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ac769819-bbee-486b-8cfd-263c976795f0_5472x3648.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Anche le societ&#224; che comunicheranno l&#8217;adozione del TCF opzionale potranno beneficiare di un effetto premiale sino ad oggi riservato alle societ&#224; ammesse al Regime Adempimento Collaborativo (Regime): regolarizzare con il Fisco i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in annualit&#224; precedenti all&#8217;esercizio dell&#8217;opzione.</p><p style="text-align: justify;">Questa la novit&#224; relativa al Regime Adempimento Collaborativo introdotta dal Decreto correttivo esaminato ieri in Consiglio dei Ministri.</p><p style="text-align: justify;">Con l&#8217;intervento, il Legislatore compie un primo, significativo avvicinamento dei due istituti, con un duplice intento, esplicitato nella relazione illustrativa: &#8220;<em>agevolare le adesioni al regime dell&#8217;adempimento collaborativo e al sistema di rilevazione opzionale per i contribuenti che non abbiano i requisiti per il suddetto regime</em>&#8221; e &#8220;<em>garantire il recupero di gettito su determinate fattispecie rispetto alla legislazione vigente&#8221;</em> senza <em>&#8220;effetti finanziari negativi</em>&#8221;.</p><p style="text-align: justify;">Il TCF Opzionale aveva infatti, sin dalla sua introduzione nel 2023, destato non poche perplessit&#224; a causa della differenza degli effetti premiali rispetto al Regime, a fronte di un onere pressoch&#233; identico per i due istituti, sia in termini economici che organizzativi.</p><p style="text-align: justify;">Con il decreto correttivo il Legislatore estende quindi la facolt&#224; di regolarizzare le annualit&#224; precedenti all&#8217;esercizio dell&#8217;opzione al TCF Opzionale, definendo, per entrambi gli istituti, le medesime tempistiche: 120 giorni dalla notifica dell&#8217;esito della verifica dei requisiti di validit&#224; dell&#8217;opzione (o del provvedimento di ammissione) e assenza di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit&#224; di accertamento.</p><p style="text-align: justify;">Analogo il richiamo all&#8217;interpello (rispettivamente ordinario e abbreviato) per definire gli elementi essenziali della comunicazione. Identiche le modalit&#224; di perfezionamento della regolarizzazione e di gestione dell&#8217;eventuale decadenza: possibilit&#224; di versare in forma rateale fino a un massimo di venti rate trimestrali e obbligo di effettuare il primo versamento entro 60 giorni dalla notifica della risposta dell&#8217;Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento delle rate diverse alla prima entro il termine della rata successiva &#232; prevista, per entrambi gli istituti, la decadenza dal beneficio della rateizzazione, l&#8217;iscrizione a ruolo degli importi residui e l&#8217;applicazione della sanzione ex articoli 13 comma 1 del Dlgs. 471/1997 (25 per cento degli importi non versati nei termini prescritti), aumentata della met&#224;, e l&#8217;applicazione degli interessi previsti dall&#8217;articolo 20 del Dpr 602/1973 (4 per cento annuo), con decorrenza dal pagamento della prima rata. Viene infine specificato che la cartella di pagamento dovr&#224; essere notificata, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quella di decadenza della rateizzazione.</p><p style="text-align: justify;">Anche rispetto agli effetti premiali, il Decreto allinea quindi il TCF opzionale al Regime (ex art. 6 c. 3-<em>ter</em> del Dlgs. 128/2015): disapplicazione delle sanzioni amministrative e delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 4 del Dlgs. 74/2000, che non costituiscono notizia di reato ex art. 331 c.cp.</p><p style="text-align: justify;">Considerato lo scarso successo che il TCF opzionale ha riscosso dalla sua introduzione, &#232; quindi da salutarsi con favore questa prima parificazione dei due istituti, mirata a concretizzare il mantra di un Fisco orientato a costruire con tutti i contribuenti un rapporto nuovo, basato sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Detrazione IVA più lunga: una semplificazione che chiede ordine]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/detrazione-iva-piu-lunga-una-semplificazione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/detrazione-iva-piu-lunga-una-semplificazione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:45:30 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d24c3ed6-2fcd-49f9-8265-dc35bd9bf68c_768x512.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel decreto correttivo alla riforma fiscale c&#8217;&#232; una novit&#224; IVA che, letta in fretta, sembra un favore al contribuente: pi&#249; tempo per detrarre l&#8217;imposta. L&#8217;articolo 12 del provvedimento interviene sugli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 &#8211; e, per coordinamento, sui corrispondenti articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA (Dlgs 19 gennaio 2026, n. 10). Con riferimento all&#8217;articolo 19, viene spostato in avanti il termine per esercitare il diritto alla detrazione, che dall&#8217;&#8220;<em>anno</em>&#8221; in cui il diritto &#232; sorto passa al &#8220;<em>secondo anno successivo</em>&#8221; a quello in cui il diritto &#232; sorto. Sull&#8217;articolo 25, in parallelo, il provvedimento estende il termine per l&#8217;annotazione della fattura nel registro degli acquisti al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento, eliminando al contempo l&#8217;inciso che ancorava la registrazione al medesimo anno di ricezione.</p><p style="text-align: justify;">La ratio dell&#8217;intervento, peraltro esplicitata nella relazione illustrativa, non &#232; di concedere un generico margine di favore, ma di allineare la disciplina nazionale a una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea (sentenza dell&#8217;11 febbraio 2026, causa T-689/24). Il principio affermato &#232; che il diritto alla detrazione sorge al verificarsi del presupposto sostanziale &#8211; l&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione &#8211; e pu&#242; essere esercitato quando si verifica anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura; il soggetto passivo conserva la facolt&#224; di esercitarlo nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto &#232; sorto anche quando la fattura sia ricevuta dopo la chiusura di quel periodo, purch&#233; prima della presentazione della dichiarazione stessa.</p><p style="text-align: justify;">&#200; qui che la modifica assume il suo significato pratico. Il termine per esercitare la detrazione viene effettivamente ampliato, spostandosi alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto &#232; sorto; in parallelo, il termine per annotare la fattura nel registro degli acquisti &#232; esteso al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento. &#200; la semplificazione vera e propria, che d&#224; a imprese e professionisti un margine pi&#249; largo per gestire fatture ricevute in ritardo, registrazioni non immediate o controlli interni pi&#249; lenti, senza correre il rischio di perdere il diritto per decadenza dei termini di annotazione.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/detrazione-iva-piu-lunga-una-semplificazione">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Riforma fiscale, correttivi a largo raggio su redditi, IVA e affrancamento black list]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/riforma-fiscale-correttivi-a-largo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/riforma-fiscale-correttivi-a-largo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:03:43 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/67dd3fcc-8ec7-40c6-abd0-9a9e2ac66f4b_860x600.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale esaminato oggi in via preliminare dal Consiglio dei ministri, interviene su un fronte molto ampio: redditi di lavoro dipendente e autonomo, reddito d&#8217;impresa, fiscalit&#224; internazionale, IVA, successioni, riscossione, fatturazione elettronica e accise. Non &#232; un provvedimento costruito attorno a una sola misura, ma un decreto di manutenzione normativa, chiamato a coordinare testi gi&#224; approvati, correggere rinvii, chiudere dubbi interpretativi e introdurre alcune modifiche di immediato rilievo operativo. Rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti, il testo presenta alcune novit&#224; di rilievo, segnalate di seguito.</p><p style="text-align: justify;">Sul fronte del lavoro autonomo, il decreto chiarisce il trattamento dei crediti d&#8217;imposta acquistati, ma proprio su questo punto la versione esaminata nel CdM di oggi si discosta in modo significativo dalle bozze precedenti. Nelle prime stesure i differenziali derivanti dalla cessione o dall&#8217;utilizzo in compensazione di crediti fiscali diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli collegati ai bonus edilizi, erano qualificati come redditi diversi (con inserimento nell&#8217;articolo 67, comma 1, lettera c-<em>quinquies</em>, del TUIR). Il nuovo testo abbandona questa impostazione: i differenziali positivi &#8220;<em>costituiscono reddito</em>&#8221; ai sensi di un nuovo comma 3-<em>quater </em>dell&#8217;articolo 54 e sono assoggettati a un&#8217;imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista per i redditi di natura finanziaria, ossia il 26 per cento (nuovo comma 3-<em>quinquies</em> dell&#8217;articolo 54), da versare nei termini e nei modi previsti per le imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Resta fermo il diverso trattamento del credito ricevuto come corrispettivo di una prestazione professionale, che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo nella misura in cui viene utilizzato in compensazione. La decorrenza riguarda i crediti acquistati dall&#8217;entrata in vigore del decreto, con facolt&#224; per i professionisti di applicare le nuove regole gi&#224; ai crediti acquistati a partire dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2024, se necessario mediante dichiarazione integrativa e senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.</p><p style="text-align: justify;">Per le imprese, il pacchetto pi&#249; tecnico riguarda il rapporto tra valori contabili e fiscali. Le modifiche toccano, tra l&#8217;altro, valutazione dei titoli, pagamenti basati su azioni, marchi, avviamento e attivit&#224; immateriali. Viene inoltre confermato il riallineamento straordinario, ora collocato in un articolo autonomo, delle divergenze tra valori contabili e fiscali originate dal cambiamento dei principi contabili (fattispecie di cui all&#8217;articolo 10 del Dlgs. 192/2024) realizzatesi in periodi d&#8217;imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti, riallineabili secondo le modalit&#224; dell&#8217;articolo 11, comma 1, del medesimo decreto.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/riforma-fiscale-correttivi-a-largo">
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      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La fotocopia dell’avviso di ricevimento disconosciuta non è atto pubblico: niente querela di falso ]]></title><description><![CDATA[di Roberto Zappal&#224;]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-fotocopia-dellavviso-di-ricevimento</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-fotocopia-dellavviso-di-ricevimento</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:02:10 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/2a6b128f-7eaf-4b76-afd1-2ff53f40453a_4803x3196.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza n. 12443 del 4 maggio scorso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta un tema di rilevante ricaduta pratica nel contenzioso da riscossione, che riguarda l&#8217;efficacia probatoria della fotocopia dell&#8217;avviso di ricevimento prodotta in giudizio e disconosciuta dal contribuente.</p><p style="text-align: justify;">La questione, all&#8217;apparenza meramente tecnica, incide in realt&#224; sull&#8217;onere della prova della notifica delle cartelle presupposte e, quindi, sulla tenuta stessa della pretesa erariale.</p><p style="text-align: justify;">Conviene partire dai fatti: una contribuente impugnava un&#8217;intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle, emesse ai fini Irpef, Irap e Iva.</p><p style="text-align: justify;">ADER depositava in giudizio non gli originali, ma le sole fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui le cartelle sarebbero state notificate.</p><p style="text-align: justify;">La contribuente disconosceva, ex articoli 214 e 215 c.p.c. le sottoscrizioni apposte su quelle copie.</p><p style="text-align: justify;">La CTR del Veneto, tuttavia, rigettava l&#8217;appello sul presupposto che l&#8217;avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico ex articoli 2700 c.c. sicch&#233; per contestarne la sottoscrizione occorreva la querela di falso, restando irrilevante il mero disconoscimento.</p><p style="text-align: justify;">La questione devoluta alla Corte &#232; precisa: quando la parte produce la sola fotocopia dell&#8217;avviso di ricevimento e la controparte la disconosce, &#232; ancora necessaria la querela di falso, oppure &#232; sufficiente il disconoscimento <em>ex</em> articoli 214 e 215 c.p.c.?</p><p style="text-align: justify;">Il quadro normativo ruota attorno a tre disposizioni.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2700 c.c. attribuisce all&#8217;atto pubblico efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2719 c.c. stabilisce che le copie fotografiche hanno la stessa efficacia delle autentiche solo se la conformit&#224; all&#8217;originale &#232; attestata dal pubblico ufficiale competente ovvero non &#232; espressamente disconosciuta.</p><p style="text-align: justify;">Gli articoli 214 e 215 c.p.c., applicabili al processo tributario in forza del rinvio operato dall&#8217;articolo 1, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, disciplinano il disconoscimento della scrittura e i suoi effetti.</p><p style="text-align: justify;">Su queste basi la Corte ricostruisce la disciplina distinguendo il valore dell&#8217;originale da quello della copia.</p><p style="text-align: justify;">&#200; pacifico che l&#8217;avviso di ricevimento sia atto pubblico e che, ove prodotto in originale, la contestazione della firma del destinatario imponga la querela di falso.</p><p style="text-align: justify;">In tal caso, il contribuente che neghi di aver ricevuto l&#8217;atto deve proporre querela di falso contro l&#8217;attestazione del pubblico ufficiale circa l&#8217;avvenuta consegna.</p><p style="text-align: justify;">Tali principi valgono soltanto quando sia depositato l&#8217;originale, se invece la parte si limita a produrre la fotocopia, opera l&#8217;articoli 2719 c.c., cio&#232; la copia acquista l&#8217;efficacia dell&#8217;autentica solo in difetto di disconoscimento.</p><p style="text-align: justify;">Disconosciuta ritualmente e tempestivamente, la copia perde quell&#8217;efficacia, non assurge al rango di atto pubblico e, dunque, non rende necessaria la querela di falso.</p><p style="text-align: justify;">Di qui l&#8217;enunciazione del principio di diritto: &#171;la fotocopia dell&#8217;avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex articoli 214 e 215 c.p.c. non ha l&#8217;efficacia dell&#8217;atto pubblico ex articoli 2700 c.c. per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall&#8217;onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta&#187;.</p><p style="text-align: justify;">La Corte segnala anche l&#8217;errore in cui era incorso il giudice di appello, che aveva richiamato un precedente (Cass. n. 30318/2019) riferito a una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella della fotocopia non disconosciuta.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-fotocopia-dellavviso-di-ricevimento">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Passaggio generazionale: se il padre non molla, l'imposta torna piena]]></title><description><![CDATA[di Pietro Al&#242; e Antonello Cassone]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/passaggio-generazionale-se-il-padre</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/passaggio-generazionale-se-il-padre</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:02:15 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/8c2c1114-1c92-4b77-b50e-85d27459aff6_5612x3741.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; una scena ricorrente nelle stanze dei commercialisti italiani. Il fondatore arriva, ha settant&#8217;anni, vuole &#8220;<em>passare l&#8217;azienda ai figli&#8221;</em>. Vuole farlo sfruttando l&#8217;esenzione dell&#8217;articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990; quella che azzera l&#8217;imposta di successione e donazione sui trasferimenti di partecipazioni di controllo. Si confezionano cos&#236; statuti pieni di azioni speciali, voti plurimi, usufrutti vitalizi, diritti di veto. I figli prendono la quota. Il padre tiene il timone. Tutti (apparentemente) contenti. In realt&#224; non &#232; proprio cos&#236;. Lo dice anche l&#8217;Agenzia delle Entrate con due risposte gemelle pubblicate il 4 giugno scorso, le numero 115 e 116. La &#8220;<em>massima&#8221;</em> &#232; di una pulizia chirurgica: il passaggio generazionale finto si paga. Ma andiamo al merito. La risposta 115 fotografa un caso da manuale del nostro capitalismo familiare. Patto di famiglia, due figli, una <em>newco</em>. Ai figli vanno azioni pari al 40,75 per cento del capitale ma rappresentative del 78,36 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria. Sulla carta &#232; il sogno del consulente: si supera la soglia del 50,01 per centoe quindi, secondo l&#8217;articolo 2359 c.c., scatta il controllo di diritto. Bingo, esenzione garantita. L&#8217;Agenzia, per&#242;, non si ferma alla matematica. Va a leggere lo statuto per intero. E scopre che pap&#224; ha conservato un 6 per cento di capitale, pari all&#8217;11,5 per cento dei voti, sotto forma di azioni speciali con cui mantiene il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggior rilievo, la facolt&#224; di nominare un amministratore con voto concorrente sulle materie di governance e il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre il 15 per cento. Tradotto: i figli hanno la maggioranza in assemblea, ma non possono decidere nulla che conti. &#200; il padre che continua a dire s&#236; o no su tutto ci&#242; che riguarda davvero l&#8217;azienda. La conclusione dell&#8217;Agenzia &#232; netta.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/passaggio-generazionale-se-il-padre">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Controlli formali e sostanziali: tra urgenza e fondato pericolo per la riscossione ]]></title><description><![CDATA[di Gianfranco Antico]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/controlli-formali-e-sostanziali-tra</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/controlli-formali-e-sostanziali-tra</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:31:01 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/50729b02-d06b-43a0-bcd3-926e4d40dfd9_1920x1280.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il procedimento di controllo degli uffici, sia formale che sostanziale, presenta step ben precisi, normativamente previsti, facendo salvi, a vario modo e con diverse sfaccettature, i casi di urgenza e/o di fondato pericolo per la riscossione.</p><p style="text-align: justify;">Infatti:</p><blockquote><p>&#183; nell&#8217;articolo 11 del Dpr 602/1973 si consente l&#8217;iscrizione a ruolo straordinario quando vi sia &#8220;<em>fondato pericolo per la riscossione&#8221;</em>;</p><p>&#183; negli articoli 36-<em>bis</em> del Dpr 600/1973 e 54-<em>bis</em> del Dpr 633/1972, &#8220;<em>se vi &#232; pericolo per la riscossione</em>&#8221; l&#8217;ufficio pu&#242; provvedere alla liquidazione della dichiarazione, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale;</p><p>&#183; nell&#8217;articolo 22 del Dlgs 472/1997, in base all&#8217;atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l&#8217;ufficio o l&#8217;ente, quando &#8220;<em>ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito</em>&#8221;, pu&#242; chiedere, con istanza motivata, l&#8217;autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni, compresa l&#8217;azienda;</p><p>&#183; nell&#8217;articolo 29, comma 1, lettera c.), del DL. 78/2010, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, pu&#242; essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini ordinari, &#8220;<em>in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione</em>&#8221;;</p><p>&#183; nel comma 7 dell&#8217;articolo 12 della L. 212/00 risultava stabilito che l&#8217;avviso di accertamento non poteva essere emanato prima della scadenza di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione, &#8220;<em>salvo casi di particolare e motivata urgenza</em>&#8221;;</p><p>&#183; nel comma 4 dell&#8217;articolo 5-<em>ter</em> del Dlgs.n.218/97 era consentito all&#8217;Ufficio di notificare direttamente l&#8217;avviso di accertamento non preceduto dall&#8217;invito, &#8220;<em>in tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione;</em></p><p>&#183; nell&#8217;articolo 10 del Dlgs 1/2024 si prevede che, &#8220;<em>salvo casi di indifferibilit&#224; e urgenza&#8221;</em>, dal 1&#176; al 31 agosto e dal 1&#176; al 31 dicembre, &#232; sospeso l&#8217;invio delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt.36-bis del Dpr 600/73 e 54-<em>bis</em> del Dpr 633/72, dei controlli formali effettuati ai sensi dell&#8217;<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36ter">art.36-</a><em><a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36ter">ter</a></em><a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36ter"> del Dpr 600/73</a>, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all&#8217;<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com412">articolo 1, comma 412, della L. 311/2004 e de</a>gli inviti all&#8217;adempimento di cui all&#8217;<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2014-12-23;190_art1-com634">articolo 1, commi da 634</a> a <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2014-12-23;190_art1-com636">636, della L.190/2014</a>;</p><p>&#183; nel comma 2 dell&#8217;articolo 6-bis della L.n.212/00 si afferma adesso che non sussiste il diritto al contraddittorio anticipato &#8220;<em>per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione</em>&#8221;.</p></blockquote><p style="text-align: justify;">Tralasciando il fatto che il legislatore utilizza spesso, come visto, delle terminologie diverse, il problema che si pone &#232;: quando, realmente, l&#8217;Ufficio pu&#242; invocare l&#8217;urgenza e/o il pericolo per la riscossione?</p><p style="text-align: justify;">In sede di prassi, in ordine al vecchio invito a comparire di cui all&#8217;articolo 5-ter del Dlgs. 218/1997, con riferimento all&#8217;urgenza, la circolare n.17/E/2020 rilevava che le ragioni che la giustificavano dovevano essere specificatamente motivate nell&#8217;atto, e a mero titolo esemplificativo proponeva come fattori di giustificazione il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportavano l&#8217;obbligo di denuncia per reati tributari; una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che imponeva una stretta tempistica per gli adempimenti dell&#8217;Amministrazione finanziaria. Mentre, con riferimento alle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, pur in assenza di un esplicito richiamo in norma ad una &#8220;<em>motivazione rafforzata</em>&#8221;, le Entrate ritenevano opportuno che l&#8217;Ufficio motivasse adeguatamente l&#8217;avviso di accertamento o rettifica con le ragioni che giustificano il &#8220;<em>fondato timore</em>&#8221; di perdere la garanzia del credito, in modo da evitare possibili contestazioni in sede contenziosa.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/controlli-formali-e-sostanziali-tra">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Risoluzione 22/E: sì al welfare fino a 5.000 euro]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/risoluzione-22e-si-al-welfare-fino</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/risoluzione-22e-si-al-welfare-fino</guid><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:30:49 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/9d8d224f-ec71-47e5-a44c-3cd62c48bd09_1408x768.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un&#8217;importante agevolazione per i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili: per gli anni 2026 e 2027 l&#8217;imposta sostitutiva viene ridotta all&#8217;1% e il limite massimo agevolabile passa da 3.000 a 5.000 euro. La novit&#224; ha per&#242; generato un dubbio interpretativo rilevante per aziende e consulenti: il nuovo limite di 5.000 euro si applica anche quando il lavoratore sceglie di convertire il premio in misure di welfare aziendale anzich&#233; riceverlo in denaro? La risposta arriva con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che il sistema di tassazione agevolata dei premi di risultato &#232; stato introdotto dalla legge n. 208/2015 e consente, al ricorrere dei requisiti previsti, l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. La stessa disciplina riconosce inoltre al lavoratore la possibilit&#224; di sostituire, in tutto o in parte, il premio monetario con beni e servizi di welfare disciplinati dall&#8217;articolo 51 del TUIR, beneficiando, entro i limiti previsti dalla norma, della totale esclusione dal reddito di lavoro dipendente.</p><p style="text-align: justify;">Il problema nasce dal fatto che la legge di Bilancio 2026, nell&#8217;innalzare il tetto agevolabile a 5.000 euro e nel ridurre l&#8217;aliquota all&#8217;1%, interviene formalmente soltanto sul comma 182 della legge n. 208/2015, ossia sulla disposizione che disciplina direttamente la tassazione sostitutiva dei premi. Nulla viene invece detto espressamente sul successivo comma 184, che regola la possibilit&#224; di conversione del premio in welfare aziendale.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/risoluzione-22e-si-al-welfare-fino">
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   ]]></content:encoded></item></channel></rss>