<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Fisco]]></title><description><![CDATA[La credibilità del sistema è la migliore "ricetta" per contrastare l'evasione]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/fisco</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Fisco</title><link>https://www.blastonline.it/s/fisco</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 08:05:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[Cram down fiscale e meritevolezza: la Cassazione ribadisce il primato della convenienza]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/cram-down-fiscale-e-meritevolezza</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/cram-down-fiscale-e-meritevolezza</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:03:12 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/05615d50-20ff-4b00-b9e9-daac3609998a_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza n. 10723, depositata il 22 aprile scorso, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione &#232; tornata sul perimetro del sindacato giudiziale in sede di <strong>omologazione forzosa del concordato preventivo liquidatorio</strong>, ribadendo un principio che, pur gi&#224; affiorato nella giurisprudenza di legittimit&#224;, assume ora una nitidezza particolare: la sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari, anche se protratta nel tempo e funzionalmente preordinata all&#8217;abbattimento dell&#8217;esposizione erariale, non costituisce di per s&#233; ostacolo all&#8217;omologazione del concordato in caso di voto contrario dell&#8217;Agenzia delle entrate, ove ricorra il presupposto della convenienza ex articolo 88, comma 3, CCII.</p><p>La fattispecie origina dalla proposta concordataria di una s.r.l. in liquidazione volontaria, il cui capitale era sottoscritto per l&#8217;ottanta per cento dall&#8217;amministratrice unica. L&#8217;Agenzia delle entrate aveva espresso voto contrario, eccependo in sede di opposizione all&#8217;omologa due profili: la condotta distrattiva dell&#8217;amministratrice, che si era autoliquidata compensi per oltre 830.000 euro tra il 2017 e il 2021 senza predeterminazione dei criteri, e la reiterata violazione degli obblighi tributari a far data dal 2014, per un ammontare di circa 3,5 milioni di euro. Il Tribunale e la Corte d&#8217;appello di Bari avevano rigettato l&#8217;opposizione, valorizzando esclusivamente il test di convenienza: la proposta concordataria (sostenuta da finanza esterna per 1.300.000 euro e garantita da beni personali dell&#8217;amministratrice) assicurava ai creditori un soddisfacimento del venti per cento, a fronte di un attivo liquidatorio stimato in quasi 90.000 euro contro un passivo di quasi sei milioni di euro.</p><p>La Cassazione conferma l&#8217;impianto motivazionale dei giudici di merito muovendo da una lettura testuale e sistematica dell&#8217;articolo 88 CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024. La norma, in caso di mancata adesione del creditore pubblico determinante per il raggiungimento delle maggioranze ex articolo 109, comma 1, CCII, riserva al tribunale un controllo circoscritto: la verifica che la proposta di soddisfacimento dell&#8217;amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all&#8217;alternativa della liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente.</p><p>Il Collegio inserisce questa scelta normativa in un <em>trend</em> di lungo periodo che, a partire dal d.lgs. n. 5 del 2006, ha progressivamente abbandonato la verifica della meritevolezza del debitore quale presupposto di accesso al concordato preventivo. Il vecchio articolo 160 L.F. esigeva la regolare contabilit&#224; per almeno un biennio e l&#8217;assenza di condanne per bancarotta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica e l&#8217;economia: requisiti spazzati via dalla riforma del 2006 e mai pi&#249; ripristinati. Nella stessa direzione milita la giurisprudenza in materia di revoca dell&#8217;ammissione ex articolo 173 L.F., che ritiene sufficiente, per scongiurare la revoca, la <em>disclosure</em> integrale delle pregresse condotte distrattive nel piano, cos&#236; da elidere la decettivit&#224; o il deficit informativo verso i creditori (Cass. nn. 36401/2023 e 22666/2021).</p><p>Particolarmente rilevante &#232; la lettura che la Corte offre della direttiva UE 2019/1023. Il Collegio individua nel primo considerando una cesura concettuale che il ricorrente erariale aveva sottovalutato: la disciplina europea distingue nettamente tra le procedure di ristrutturazione preventiva, destinate alle imprese <em>&#8220;sane&#8221; i</em>n difficolt&#224; finanziaria, e le procedure di esdebitazione, riservate agli imprenditori<em> &#8220;onesti&#8221;</em> insolventi o sovraindebitati. Il requisito di onest&#224; (e dunque il giudizio di meritevolezza) figura testualmente solo nel considerando n. 78 e nell&#8217;articolo 23 della direttiva, e unicamente con riguardo all&#8217;esdebitazione. Per i piani di ristrutturazione, il considerando 49 menziona invece proprio la <em>convenienza</em> rispetto all&#8217;alternativa liquidatoria. Cade cos&#236;, per la sua eterogeneit&#224;, il richiamo della difesa erariale a Corte giust., 16 marzo 2017, C-493/15, pronunciata in materia di esdebitazione ex articolo 142 L.F.</p><p>Il passaggio forse pi&#249; significativo dell&#8217;ordinanza (e quello che apre prospettive ricostruttive pi&#249; feconde) &#232; il rilievo dell&#8217;asimmetria sistematica tra la transazione fiscale nel concordato preventivo e quella negli accordi di ristrutturazione. L&#8217;articolo 63 CCII, nella versione successiva al d.lgs. n. 136 del 2024, contempla espressamente, fra le ipotesi ostative alla <em>cram down</em> fiscale, talune condotte qualificate del debitore, fra cui &#8220;<em>l&#8217;utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente</em>&#8221;. Una clausola di sbarramento analoga manca invece nell&#8217;articolo 88 CCII. Si tratta di una scelta legislativa consapevole, che il giudice non pu&#242; colmare per via interpretativa attingendo a un giudizio di meritevolezza non codificato.</p><p>La pronuncia si segnala per il rigore con cui circoscrive il sindacato giudiziale entro i confini tracciati dal legislatore, resistendo alla tentazione (pure suggestiva) di importare nel concordato un giudizio etico sulla condotta pregressa del debitore. Resta tuttavia aperta una questione di sistema: la divaricazione fra articolo 63 e articolo 88 CCII rischia di generare un effetto distorsivo, incentivando il ricorso al concordato preventivo proprio dove la condotta debitoria sia stata pi&#249; gravemente abusiva, e relegando l&#8217;accordo di ristrutturazione (istituto in teoria pi&#249; flessibile) a strumento riservato a debitori <em>&#8220;puliti&#8221;. </em>Una riflessione <em>de iure condendo</em> sull&#8217;omogeneizzazione delle clausole ostative appare, alla luce di questa decisione, ineludibile.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[E se il processo tributario cambiasse interlocutore? Come difendersi davanti all’intelligenza artificiale]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/e-se-il-processo-tributario-cambiasse</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/e-se-il-processo-tributario-cambiasse</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:03:35 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/8938d5c7-1b40-4b53-98d7-dc4cb1c3da98_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel processo tributario si discute spesso di riforme, di organici, di tempi della decisione. Molto meno si discute di ci&#242; che probabilmente incider&#224; di pi&#249; sul lavoro dei difensori nei prossimi anni: <strong>l&#8217;ingresso dell&#8217;intelligenza artificiale come strumento di supporto all&#8217;attivit&#224; del giudice.</strong></p><p style="text-align: justify;">Non sappiamo se, gi&#224; oggi, <strong>qualche magistrato utilizzi strumenti generativi o motori intelligenti per orientarsi nei fascicoli pi&#249; complessi, sintetizzare documenti, ricercare precedenti o impostare bozze di motivazione</strong>. &#200; possibile, ma non &#232; questo il punto. Il punto &#232; che il tema non appartiene pi&#249; alla fantascienza istituzionale. Il progetto PRODIGIT, promosso nell&#8217;ambito della giustizia tributaria, contempla infatti sperimentazioni fondate anche su ricerca semantica e analisi avanzata dei contenuti decisionali.</p><p style="text-align: justify;">Il giudice, dunque, non sar&#224; sostituito. Pi&#249; realisticamente, sar&#224; assistito.</p><p style="text-align: justify;">Ed &#232; qui che la difesa tributaria deve iniziare a interrogarsi. Perch&#233; se accanto al giudice sieder&#224; un aiutante artificiale capace di leggere, classificare e sintetizzare il fascicolo, allora <strong>il primo interlocutore dell&#8217;atto difensivo non sar&#224; pi&#249; soltanto umano.</strong></p><p style="text-align: justify;">Per anni noi professionisti abbiamo scritto sapendo che il tempo di lettura &#232; limitato. Abbiamo calibrato la lunghezza delle memorie, selezionato gli allegati, evitato di sommergere il collegio con produzioni ridondanti. Talvolta abbiamo rinunciato a depositare documenti utili per il timore, concretissimo, che l&#8217;eccesso informativo finisse per nuocere al punto decisivo.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Con l&#8217;AI questo equilibrio pu&#242; mutare radicalmente.</strong></p><p style="text-align: justify;">Un sistema ben addestrato non si stanca, non perde il filo a pagina quaranta, non dimentica un allegato nel fondo del fascicolo. Pu&#242; confrontare date, estrarre passaggi rilevanti, cogliere incoerenze, segnalare omissioni. In altre parole: pu&#242; leggere tutto. Resta naturalmente fermo il principio, gi&#224; noto al processo tributario, della chiarezza e sinteticit&#224; degli atti difensivi. Ma quel principio nasce anche dall&#8217;esigenza di rendere pi&#249; agevole e rapido il lavoro del giudice. Se una parte rilevante di tale onere organizzativo venisse assorbita da strumenti intelligenti, non &#232; irragionevole immaginare che la medesima regola possa essere riletta con maggiore elasticit&#224;, privilegiando non tanto la brevit&#224; in s&#233;, quanto l&#8217;effettiva intelligibilit&#224; dell&#8217;atto.</p>
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Le società di comodo: memoria di una ratio smarrita]]></title><description><![CDATA[di Lelio Cacciapaglia]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/le-societa-di-comodo-memoria-di-una</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/le-societa-di-comodo-memoria-di-una</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:31:29 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6560a724-644a-4f3a-8c74-605fbe853d46_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;erano una volta le norme che nascevano per colpire un abuso preciso, riconoscibile, quasi fotografico. L&#8217;articolo 30 della legge n. 724 del 1994 apparteneva, almeno nelle intenzioni, a quella stagione. La sua <em>ratio</em> originaria era limpida e, a ben vedere, persino condivisibile: <strong>disincentivare quelle societ&#224; di mero godimento che</strong>, piegando il modulo societario a finalit&#224; estranee all&#8217;impresa,<strong> custodivano patrimoni personali dei soci sotto il paravento della personalit&#224; giuridica, con annessi vantaggi fiscali</strong>.</p><p style="text-align: justify;">Almeno nelle prime pronunce, la giurisprudenza di legittimit&#224; aveva chiarito che il bersaglio della disciplina era il ricorso allo schema societario per fini eterogenei rispetto alla fisiologia dell&#8217;attivit&#224; d&#8217;impresa: non la societ&#224; che produce, rischia e talvolta fallisce, ma quella che custodisce, schermando il godimento personale dei beni dei soci. Una finalit&#224; anti-elusiva, dunque, sorretta da una logica comprensibile.</p><p style="text-align: justify;">Eppure, quasi subito, qualcosa si &#232; smarrito.</p><p style="text-align: justify;">Come spesso accade nel nostro diritto tributario, il principio ha ceduto il passo al meccanismo, e il meccanismo si &#232; fatto presunzione, automatismo, infine dogma. Cos&#236; una disciplina concepita per colpire le societ&#224; che acquistano beni per metterli a disposizione dei soci &#232; divenuta una macchina capace di marchiare come &#8220;<em>non operative&#8221;</em> realt&#224; che con il mero godimento non hanno mai avuto nulla a che fare.</p><p style="text-align: justify;">Perch&#233; &#8212; e qui la nostalgia lascia spazio al semplice buon senso &#8212; un albergo che non raggiunge un volume minimo di ricavi dovrebbe essere considerato al servizio del socio? Come pu&#242; un impianto produttivo, o un macchinario impiegato in un&#8217;attivit&#224; industriale che non raggiunga improbabili soglie reddituali, essere concettualmente ricondotto all&#8217;uso personale del socio o dei suoi familiari?</p><p style="text-align: justify;">&#200; una costruzione che non regge.</p><p style="text-align: justify;">Ed &#232; ancor meno sostenibile se si considera che quei coefficienti presuntivi, per decenni assunti come oracolo normativo, sono stati modellati secondo logiche indistinte, incapaci di tenere conto del settore, del mercato, del ciclo economico, persino della geografia in cui l&#8217;impresa opera. Indici identici per mondi radicalmente diversi. Il diritto tributario trasformato in metrica cieca. Sorprende come la Cassazione Civile Ord. Sez. 5 n. 16472/2022 abbia potuto affermare che &#8220;<em>La normativa in questione - peraltro puramente nazionale - non appare violare il principio di proporzionalit&#224; anche alla luce del diritto dell&#8217;Unione atteso che, come affermato dalla Corte di Giustizia, &#8220;una normativa nazionale che si fonda su un esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se una transazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive.&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">Senonch&#233;, l&#8217;oggettivit&#224; descrive il mezzo; la proporzionalit&#224; ne giudica la misura. E le due cose non coincidono.</p><p style="text-align: justify;">In questa parabola non sono mancati esiti paradossali, degni di una certa burocrazia kafkiana. Se un cespite &#232; locato ad un ente pubblico allora il coefficiente moltiplicativo previsto dalla norma non si applica e il cespite esce dal calcolo (Circolare n. 44/2007) &#8220;&#8230;nel <em>caso di locazione di beni immobili a soggetti pubblici, con parere di congruit&#224; del canone di locazione espresso dall&#8217;UTE (oggi Agenzia del Territorio), sussistono le condizioni per disapplicare la disciplina sulle societ&#224; non operative, posto che la congruit&#224; del canone pattuito &#232; desumibile dalla valutazione obbligatoria di un organo tecnico dell&#8217;Amministrazione finanziaria&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">E dire che una disciplina coerente per colpire l&#8217;uso privatistico dei beni sociali esiste da tempo, ed &#232; ancora l&#236;. Se un bene societario &#232; messo a disposizione del socio, i costi relativi sono indeducibili; e, se il socio non corrisponde un congruo canone, egli stesso deve autodenunciare il beneficio (lett. h-ter del comma 1 dell&#8217;articolo 67 del TUIR) e assoggettarlo a tassazione (quadro RL, rigo RL10, colonna 1). Una disciplina severa (ma giusta), puntuale, sufficiente. Ma evidentemente troppo poco redditizia.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Il dato del gettito nella valutazione della disciplina</strong></h4><p style="text-align: justify;">Perch&#233; il punto, e sarebbe ipocrita non dirlo, &#232; il gettito.</p><p style="text-align: justify;">Non si spiegherebbe altrimenti la sopravvivenza di una norma che da anni molti, anche dentro l&#8217;amministrazione finanziaria, riconoscono iniqua ma intoccabile, ostaggio del suo rendimento.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/le-societa-di-comodo-memoria-di-una">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Un numero non è una storia. Ma può diventarlo]]></title><description><![CDATA[di Stefano Ricca]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/un-numero-non-e-una-storia-ma-puo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/un-numero-non-e-una-storia-ma-puo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:03:30 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/908aa14a-e7c4-4cda-9b8a-6f0c52bbf702_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Ho aperto il bilancio. Non per difendere qualcuno, non per attaccarlo. Per curiosit&#224;. Il riflesso condizionato di chi vede spesso i bilanci e quando sente <em>&#8220;numeri disastrosi&#8221; </em>vuole vedere con i propri occhi cosa c&#8217;&#232; scritto.</p><p style="text-align: justify;">Carlo Calenda, qualche giorno fa, pubblica sui <em>social</em> i dati contabili della societ&#224; editrice del Fatto Quotidiano. Scrive: &#8220;<em>Questi sono i numeri disastrosi dell&#8217;editore del Fatto Quotidiano. Ci sono molte anomalie. Debiti con i fornitori, il fisco e le banche che esplodono e redditivit&#224; che crolla. Un&#8217;azienda normale sarebbe senza cassa e le banche non avrebbero dato linee di credito.</em>&#8221; Allega una pagina del bilancio. Chiama in causa Travaglio. Allude alla Russia.</p><p style="text-align: justify;">La questione Russia non mi appartiene e non mi interessa (cos&#236; come parteggiare per una parte o per l&#8217;altra). Quello che mi interessa &#232; l&#8217;altra met&#224; della storia: i numeri. Perch&#233; i numeri che Calenda cita sono veri. Ed &#232; esattamente questo il punto.</p><p style="text-align: justify;">Calenda cita sedici milioni di debiti. Il dato &#232; corretto. Esiste in bilancio, voce D dello stato patrimoniale: debiti totali. &#200; il numero pi&#249; grande disponibile, e fa il suo effetto.</p><p style="text-align: justify;">Il problema &#232; cosa c&#8217;&#232; dentro quella voce. Ci sono i debiti verso fornitori, sette milioni. I debiti previdenziali verso l&#8217;INPS, un milione e trecentomila euro. I debiti tributari, le competenze differite del personale, i ratei passivi. Cose ordinarie, che ha qualunque azienda operativa: fornitori da pagare, contributi del mese in corso, ferie maturate.</p><p style="text-align: justify;">Il debito bancario reale, quello verso Unicredit e Intesa, i mutui, le linee di credito, &#232; quattro milioni e novecentomila euro. Non sedici. Quattro virgola nove.</p><p style="text-align: justify;">Non &#232; una bugia. &#200; una scelta. E la scelta del numero cambia tutto.</p><p style="text-align: justify;">Il patrimonio netto consolidato &#232; negativo: meno cinque milioni e quattrocentomila euro. KPMG lo evidenzia nella propria relazione, segnalando un&#8217;incertezza significativa sulla continuit&#224; aziendale. Non &#232; un dettaglio da minimizzare.</p><p style="text-align: justify;">Ma va letto insieme ad altri due numeri che non compaiono nel <em>post </em>di Calenda.</p><p style="text-align: justify;">Il <em>cash flow </em>operativo del primo semestre 2025 &#232; positivo a quasi due milioni di euro. La societ&#224; genera cassa dalla gestione ordinaria. Non si dissangua giorno per giorno: investe pi&#249; di quanto incassa, e lo fa con un piano preciso.</p><p style="text-align: justify;">La perdita contabile &#232; gonfiata dagli ammortamenti sulle produzioni televisive di <em>Loft</em> Produzioni, la controllata che fa contenuti per la tv. Questi investimenti vengono capitalizzati, iscritti come immobilizzazioni immateriali, e poi ammortizzati negli esercizi successivi. &#200; una scelta contabile corretta e ordinaria. Ma genera una perdita che non corrisponde a una perdita di cassa.</p><p style="text-align: justify;">Stanno spendendo per costruire qualcosa. Gli ammortamenti di quegli investimenti pesano sul risultato d&#8217;esercizio, non sul portafoglio. La gestione quotidiana funziona.</p><p style="text-align: justify;">Detto questo, SEIF non &#232; in buona salute. Il patrimonio netto negativo &#232; un problema strutturale. Le linee di credito a breve sono quasi interamente utilizzate. C&#8217;&#232; un piano di liquidit&#224; che prevede di rimborsare quasi tre milioni di debiti entro giugno 2026 trovando contemporaneamente nuovi finanziamenti per oltre due milioni. Il margine &#232; stretto. I revisori fanno bene a segnalarlo.</p><p style="text-align: justify;">Ma nessuno ha risposto a Calenda sul piano dei numeri. Non il Fatto, che ha risposto sulla Russia. Non i giornali, che hanno riportato la polemica senza aprire il PDF.</p><p style="text-align: justify;">Ho impiegato mezz&#8217;ora. Il bilancio &#232; pubblico, scaricabile dal sito di SEIF nella sezione <em>Investor Relations.</em></p><p style="text-align: justify;">Quello che mi ha colpito non &#232; tanto che Calenda abbia scelto il numero pi&#249; grande. &#200; una mossa prevedibile. Mi ha colpito che nessuno abbia sentito il bisogno di andare a vedere cosa ci fosse attorno a quel numero.</p><p style="text-align: justify;">Con i bilanci funziona cos&#236;. Con i bilanci dei comuni, delle aziende, delle famiglie. Isoli un numero, ci attacchi un aggettivo, lo mandi in circolo. Il numero &#232; vero. La storia che racconta dipende interamente da te.</p><p style="text-align: justify;">Un bilancio &#232; una storia. Come tutte le storie, dipende da dove decidi di cominciare a raccontarla.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Testo unico dell’accertamento: il riordino che rende visibile la macchina]]></title><description><![CDATA[di Marco Cramarossa]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/testo-unico-dellaccertamento-il-riordino</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/testo-unico-dellaccertamento-il-riordino</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:03:32 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/351d05e0-a529-4ac6-acf1-02a1feb7c767_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo testo unico in materia di adempimenti, controlli e accertamento corre un rischio abbastanza tipico delle operazioni di riordino. Quello di essere salutato con educata indifferenza, come si fa con certi parenti al matrimonio. Ci si vede, ci si stringe la mano, poi si torna al <em>buffet.</em> In fondo, si dir&#224;, (il nuovo testo unico) non inventa il fuoco. Raccoglie norme gi&#224; esistenti, le riallinea, le risistema, le ripulisce dal<em> caos</em> della stratificazione. E tuttavia sarebbe un errore liquidarlo come una mera operazione di cartoleria normativa. Perch&#233; proprio quando il legislatore si limita a mettere insieme ci&#242; che gi&#224; c&#8217;era, talvolta finisce, anche involontariamente come in questo caso, per rivelare molto pi&#249; di quanto vorrebbe.</p><p style="text-align: justify;">Il punto, infatti, non &#232; stabilire se il testo unico introduca davvero elementi di novit&#224;. Il punto &#232; che il riordino rende finalmente maggiormente visibile la macchina. E la macchina che emerge ha un profilo molto preciso. Non &#232; pi&#249; soltanto quella di un fisco che riceve dichiarazioni, effettua controlli e, quando ritiene, accerta. &#200; qualcosa di pi&#249; raffinato e pi&#249; moderno. &#200; un&#8217;amministrazione che raccoglie dati, li ordina, li incrocia, li conserva, li elabora, li pseudonimizza, li usa per costruire analisi del rischio e, su questa base, seleziona chi merita attenzione. O, per dirla senza le tendine tecniche, chi merita di essere messo sotto la lente.</p><p style="text-align: justify;">Basta guardare l&#8217;<em>incipit</em> della disciplina. L&#8217;anagrafe tributaria non &#232; descritta come un archivio polveroso dove dormono dati in attesa di un risveglio amministrativo. &#200; il luogo nel quale si raccolgono e si ordinano, su scala nazionale, dati e notizie provenienti da dichiarazioni, denunce, accertamenti e da tutto ci&#242; che possa comunque assumere rilevanza fiscale. E quei dati non restano l&#236; per arredamento. Servono, tra l&#8217;altro, alla valutazione della complessiva capacit&#224; contributiva e ai conseguenti adempimenti di rettifica e accertamento. La formula &#232; burocratica quanto basta, ma il senso &#232; chiarissimo. <strong>Il dato non &#232; ancella del procedimento. Il dato &#232; il procedimento, almeno nella sua premessa pi&#249; sostanziale.</strong></p><p style="text-align: justify;">Se poi si scorrono le disposizioni dedicate all&#8217;archivio dei rapporti finanziari, il quadro si completa con una franchezza quasi involontaria. Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate per le analisi del rischio di evasione non solo dall&#8217;Agenzia delle entrate, ma anche dalla Guardia di finanza e dal Dipartimento delle Finanze per finalit&#224; di valutazione di impatto e monitoraggio del fenomeno evasivo. E ancora pi&#249; interessante &#232; il passaggio in cui si prevede che l&#8217;Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili sia a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo sia a incentivare l&#8217;adempimento spontaneo.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/testo-unico-dellaccertamento-il-riordino">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La responsabilità del professionista deve essere circoscritta all’incarico ]]></title><description><![CDATA[di Luigi Lovecchio]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-responsabilita-del-professionista-a4f</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-responsabilita-del-professionista-a4f</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:31:18 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/62f714f9-7ca0-4e4c-bb4f-3f34db0cd9f7_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il recente orientamento della Cassazione in materia di responsabilit&#224; del professionista continua a fare discutere, per le plurime ricadute operative che potrebbe avere.</p><p>Nei diversi interventi su Blast si &#232; gi&#224; avuto modo di segnalare l&#8217;evidente discrasia tra la gravit&#224; delle violazioni concretamente perpetrate con il contributo presunto del professionista e l&#8217;ampiezza del criterio di diritto fissato dalla Corte, che appare di applicazione generalizzata. Si sono poi aggiunte le riflessioni sul ruolo di controllore che viene cos&#236; attribuito, del tutto impropriamente, al consulente. In questa sede, si vuole ulteriormente evidenziare come in nessuna delle pronunce <em>&#8220;critiche&#8221;</em> sia in alcun modo valorizzato il contenuto effettivo dell&#8217;incarico ricevuto, nonostante le rassicurazioni proposte nella recente risposta a interrogazione parlamentare (su cui si veda il <a href="https://www.blastonline.it/p/responsabilita-del-professionista">recente intervento di G. Monti</a>). Se si prende, ad esempio, l&#8217;ordinanza n. 5635/2026, colpisce la circostanza che nel testo della stessa non venga mai messo in dubbio il fatto che il consulente in effetti non avesse alcun incarico di redigere la dichiarazione tributaria trasmessa n&#233; che questi, pur in assenza di incarico, l&#8217;avesse comunque effettivamente redatta.</p><p>Nell&#8217;ordinanza n. 8845/2026, in materia di visto leggero, invece, poich&#233; si controverteva di attivit&#224; tipizzata nella legge, non solo si &#232; ignorata la natura dell&#8217;incarico ricevuto ma si &#232; contravvenuto altres&#236; alle <em>best practices </em>adottate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e alle stesse indicazioni dei documenti di prassi dell&#8217;Agenzia delle Entrate (si veda ad esempio la circolare n. 7/E/2015), imponendo un controllo di carattere anche sostanziale e non solo formale.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-responsabilita-del-professionista-a4f">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[IL FISCO IN UN CAFFÈ - Pago io? Forse sì. Anzi no]]></title><description><![CDATA[a cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-fisco-in-un-caffe-pago-io-forse</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-fisco-in-un-caffe-pago-io-forse</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:02:21 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3d045ee4-26d1-42a9-8074-8d9f2292003b_1254x1254.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La solidariet&#224; tributaria &#232; sempre stata fonte di complicazioni e interrogativi. Utilissima al Fisco, per i contribuenti pu&#242; rivelarsi pericolosa se non, addirittura, beffarda.</p><p style="text-align: justify;">Un po&#8217; come quell&#8217;amico che, all&#8217;inizio della cena, promette di offrire generosamente a tutta la tavolata, ma poi - quando ormai il gozzoviglio &#232; terminato, i piatti sono vuoti e si vede il fondo delle bottiglie &#8211; afferma (con finto sconcerto) di aver dimenticato a casa il portafoglio.</p><p style="text-align: justify;">All&#8217;oste queste scuse non interessano e agli sfortunati commensali non resta che mettere mano al borsellino (o lavare i piatti), salvo poi, all&#8217;uscita, inveire contro l&#8217;amico borioso.</p><p style="text-align: justify;">La dinamica ricorda quella ripercorsa (in maniera assai pi&#249; aulica) dalle Sezioni unite, con <em>sentenza 15 marzo 2026, n. 5889</em>, chiamate ad affrontare il tema della composizione del contrasto sorto sugli effetti processuali della c.d. rottamazione<em> quater </em>(articolo 1, commi da 231 a 252, l.n.197/2022), esaminano il delicato tema riguardante le sorti del rapporto oggetto di definizione agevolata nell&#8217;ipotesi di pi&#249; coobbligati.</p><p style="text-align: justify;">La pronuncia assume interesse ancora maggiore considerando che i principi espressi possono essere applicati anche alla nuova c.d. rottamazione<em> quinquies</em> di cui all&#8217;articolo 1, commi 82-101 L. n. 199/2025) stante l&#8217;identica formulazione normativa.</p><p style="text-align: justify;">Il primo quesito sollevato dall&#8217;ordinanza riguarda gli effetti processuali quando viene presentata una richiesta di definizione agevolata: quando bisogna sospendere o estinguere il procedimento? Rileva l&#8217;integrale pagamento della somma definita o la mera manifestazione di volont&#224; ad aderire? Il dubbio insorgeva dal comma 236 dell&#8217;articolo 1 della L. n. 197/2022:<em>&#8220;L&#8217;estinzione del giudizio &#232; subordinata all&#8217;effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite superano il contrasto giurisprudenziale sul punto muovendo dall&#8217;intervento del legislatore di interpretazione autentica della norma.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 12 bis del D.l. 84/2025 ha infatti previsto che la citata disposizione vada interpretata nel senso che, ai soli fini dell&#8217;estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l&#8217;effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l&#8217;estinzione &#232; dichiarata dal giudice d&#8217;ufficio.</p><p style="text-align: justify;">La pronuncia in commento passa poi ad affrontate lo spinoso tema del rapporto fra i coobbligati, punto lacunoso del sistema in assenza di espressa disciplina nel diritto positivo.</p><p style="text-align: justify;">La Corte, facendo leva sui principi che governano la solidariet&#224; tra coobbligati, arriva a un concetto chiave: se uno dei <em>&#8220;commensali&#8221;</em> decide di saldare il conto con il Fisco attraverso una procedura di definizione agevolata, il beneficio si allarga anche agli altri coobbligati, pure a chi non ha voluto partecipare al banchetto della rottamazione. In altri termini, quando uno paga, tutti respirano un po&#8217; pi&#249; tranquilli: la liberazione dal debito non resta circoscritta al solo coraggioso che si &#232; fatto avanti, ma si stende come una coperta anche su chi ha preferito restare in disparte.</p><p style="text-align: justify;">Questo principio, coerente con la finalit&#224; deflativa che assumono tutti i provvedimenti di definizione agevolata, entra per&#242; in tensione quando si prova a coordinarlo con il primo dei principi espressi dalla Corte.</p><p style="text-align: justify;">Come detto, infatti, l&#8217;estinzione del giudizio discende dal pagamento della sola prima rata della definizione agevolata da parte del coobbligato aderente e l&#8217;estinzione si estende anche al giudizio degli eventuali coobbligati.</p><p style="text-align: justify;">Ma cosa accade<em> </em>nel caso in cui il debitore aderente alla definizione agevolata non perfezioni poi la stessa con l&#8217;integrale pagamento di quanto dovuto?</p><p style="text-align: justify;">A norma dell&#8217;articolo 1 comma 244 della L. n. 197/2022, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell&#8217;unica rata ovvero di una di quelle in cui &#232; stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.</p><p style="text-align: justify;">Sembra quindi che, se si perde la rateazione prevista dalla definizione agevolata, questa venga considerata come se non fosse mai esistita (i.e. <em>tamquam non esset</em>). Di conseguenza, l&#8217;intero debito pu&#242; essere riscosso non solo dal debitore principale decaduto, ma anche dai suoi coobbligati. Questi ultimi, nel frattempo, avrebbero perso la possibilit&#224; di difendersi in giudizio proprio a causa della richiesta di definizione agevolata fatta dal loro coobbligato.</p><p style="text-align: justify;">La pronuncia in commento liquida velocemente la problematica valorizzando la natura definitoria dell&#8217;istituto. Afferma infatti la Corte: <em>&#8220;una volta stabilito dal legislatore che &#8211; nella &#8216;rottamazione&#8217; - la definizione si ha con il perfezionamento delle modalit&#224; di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione cos&#236; intesa deriva l&#8217;estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa, &#232; giocoforza dedurre che quest&#8217;ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell&#8217;ipotesi di contestazione della opportunit&#224; e convenienza dell&#8217;adesione) si sposta all&#8217;interno del rapporto di regresso ex art. 1299 cod.civ., senza pi&#249; poter impegnare l&#8217;Amministrazione&#8221;</em>.</p><p style="text-align: justify;">La decisione in tal senso non pare pienamente soddisfacente, i presupposti ed i limiti per l&#8217;azione di regresso non possono infatti essere paragonabili alla tutela giurisdizionale in sede tributaria.</p><p style="text-align: justify;">In sostanza, il rischio del coobbligato non aderente &#232; quello di vedersi spogliato della propria tutela giurisdizionale dalla sola avventata decisione, da parte di un altro coobbligato, di aderire alla definizione agevolata senza poi portarla a termine, restando in tale ipotesi con la sola possibilit&#224; di pagare il debito e tentarne il recupero -pro quota- dagli altri coobbligati.</p><p style="text-align: justify;">Insomma, all&#8217;oste, a fine serata, i conti devono tornare.</p><p style="text-align: center;">*</p><p style="text-align: justify;"><em>Con questo articolo esordisce la nuova rubrica Il Fisco in un Caff&#232; che rappresenta l&#8217;ideale prosecuzione de La Riforma in un Caff&#232;.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>La Riforma in un Caff&#232; nasce nell&#8217;ottobre 2023, attorno a un tavolino ideale, come spesso accadono le idee migliori: davanti a un caff&#232;, tra amici. Francesco Licenziato, Andrea Daglio e Matteo Piva si ritrovano nel pieno della grande riforma fiscale, con le tazzine ancora calde e la testa piena di norme, letture, intuizioni e domande. Prima che una pagina, &#232; un confronto: spontaneo, curioso, a volte acceso, sempre autentico.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Qualcuno direbbe: &#8220;eravamo quattro amici al bar&#8221;. E in effetti lo eravamo, quando ci ha raggiunti Francesco Viggiani. Ma non per cantare il tempo che passa: per usarlo bene. Davanti a un caff&#232;, le idee circolano pi&#249; veloci, il fisco diventa meno opaco e il confronto &#8212; come l&#8217;espresso &#8212; &#232; corto, denso e lascia il segno.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Ci siamo accorti presto che quel dialogo aveva il sapore dei vecchi caff&#232; letterari: breve ma intenso, come un espresso bevuto in piedi; capace di svegliare le idee, rimetterle in circolo, farle rimbalzare da una mente all&#8217;altra. Un sorso dopo l&#8217;altro, il fisco smetteva di essere solo materia tecnica e diventava terreno di discussione, di confronto, perfino di entusiasmo.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Da l&#236; &#232; nata l&#8217;idea di aprire la porta e portare quello spirito su LinkedIn: trasformare quel caff&#232; tra amici in uno spazio condiviso, dove raccontare il fisco con rigore e chiarezza, ma senza rinunciare al gusto della conversazione e a una sottile ironia. Un luogo in cui anche la complessit&#224; potesse essere sorseggiata, non subita.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>La Riforma in un Caff&#232; &#232; cresciuta cos&#236;: come una rubrica pensata per il tempo di una pausa, per un tragitto, per quello sguardo veloce che non &#232; mai superficiale. Perch&#233;, come il buon caff&#232;, anche una materia complessa pu&#242; essere concentrata, intensa, e lasciare qualcosa che resta.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Oggi, grazie all&#8217;entusiasmo frizzante e contagioso di Dario Deotto, che ringraziamo sinceramente, questo percorso cambia tazza ma non spirito: entra nella famiglia di Blast e diventa Il Fisco in un Caff&#232;. Non &#232; solo un nuovo nome, ma un orizzonte pi&#249; ampio. Perch&#233; la riforma continua, ma intanto il fisco si muove, evolve, accelera, sospinto da digitalizzazione, globalizzazione e da un contesto economico che non sta mai fermo.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Noi vogliamo continuare a raccontarlo cos&#236;: con seriet&#224; e passione, con libert&#224; di pensiero e con il piacere dello scambio. Come tra amici che, davanti a un caff&#232;, sanno che le idee &#8212; se condivise &#8212; diventano pi&#249; chiare. E magari anche un po&#8217; migliori.</em></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La gestione documentale delle spese sanitarie ai fini della detrazione]]></title><description><![CDATA[di Stefano Dovier]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-gestione-documentale-delle-spese</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-gestione-documentale-delle-spese</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:02:40 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/057904c2-a6b6-44dc-9ccb-f76c6700b885_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dal 30 aprile la dichiarazione precompilata sar&#224; disponibile</strong> nell&#8217;area riservata dell&#8217;Agenzia delle Entrate di milioni di contribuenti. Gli studi professionali entreranno cos&#236; nella fase pi&#249; intensa della stagione dichiarativa; e, tra le voci che alimentano quotidianamente le verifiche da svolgere sui documenti dei clienti, le spese sanitarie saranno, come sempre, quelle pi&#249; significative: si tratta della categoria di oneri detraibili pi&#249; diffusa, quella in cui i dati precaricati sono pi&#249; numerosi e, di conseguenza, anche quella pi&#249; esposta al rischio di anomalie.</p><p style="text-align: justify;">Come ben sappiamo, la detrazione del 19 per cento dipende dal corretto funzionamento di una catena documentale che coinvolge due soggetti con responsabilit&#224; distinte ma interdipendenti: l&#8217;operatore, che emette il documento di spesa e trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria, e il contribuente, che utilizza quelle informazioni per esercitare la detrazione.</p><p style="text-align: justify;">Di seguito proveremo ad analizzare le situazioni pi&#249; comuni, sia lato documento di spesa che dalla modalit&#224; di attestazione del pagamento, in modo da identificare dove la catena si pu&#242; rompere.</p><h2>Farmaci e scontrino parlante</h2><p style="text-align: justify;">L&#8217;acquisto di farmaci &#232; la situazione documentale pi&#249; frequente e quella apparentemente pi&#249; semplice, ma presenta alcune specificit&#224; che, ancora oggi, possono generare errori.</p><p style="text-align: justify;">Perch&#233; la spesa sia detraibile, infatti, lo scontrino deve contenere:</p><blockquote><p>&#183; il codice fiscale del destinatario;</p><p>&#183; la natura del prodotto, indicata con la dicitura &#8220;<em>farmaco&#8221;, &#8220;medicinale</em>&#8221;, le sigle OTC, SOP, o il codice di trasmissione FC rilevante per il Sistema TS;</p><p>&#183; la qualit&#224;, espressa tramite il codice AIC in luogo della denominazione commerciale, nel rispetto delle indicazioni del Garante della <em>privacy.</em></p></blockquote><p style="text-align: justify;">Nel caso del <em>ticket</em>, invece, &#232; sufficiente la dicitura stessa, che attesta contestualmente natura e qualit&#224; del farmaco dispensato.</p><p style="text-align: justify;">Dal punto di vista del pagamento, l&#8217;acquisto di farmaci &#232; una delle eccezioni all&#8217;obbligo di pagamento tracciabile introdotto nel 2020: il pagamento in contanti non pregiudica la detrazione. Il contribuente, inoltre, non &#232; tenuto a conservare la fotocopia della ricetta medica per i farmaci acquistati in regime SSN.</p><p style="text-align: justify;">Il rischio documentale, in questo caso, &#232; principalmente lato erogatore: uno scontrino che non rileva il codice fiscale del cliente, o che utilizza codifiche non riconosciute dal sistema, non consente la detrazione e non pu&#242; essere integrato a posteriori con documentazione aggiuntiva.</p><h2>Prestazioni sanitarie</h2><p style="text-align: justify;">Le prestazioni rese da medici, specialisti, fisioterapisti, psicologi, logopedisti e, pi&#249; in generale, da tutti i professionisti sanitari, richiedono un documento che deve contenere la figura professionale che ha reso la prestazione, la descrizione della prestazione sanitaria erogata e il codice fiscale del paziente (determinante non solo per la validit&#224; del documento ai fini della detrazione, ma anche per l&#8217;attribuzione della spesa nel precompilato).</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-gestione-documentale-delle-spese">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Pensionati cercasi: quando la politica fiscale confonde il rimedio con il sintomo]]></title><description><![CDATA[di Giacomo Monti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/pensionati-cercasi-quando-la-politica</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/pensionati-cercasi-quando-la-politica</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:31:25 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a6198cb4-73d5-42ac-b6a6-036fc65ce556_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; qualcosa di profondamente rivelatore - e, a tratti, persino ironico - nella proposta contenuta nel disegno di legge (AS 1495) che prevede la <strong>concessione di incentivi fiscali ai pensionati italiani che decidono di rientrare in Italia.</strong></p><p style="text-align: justify;">Non tanto per il contenuto tecnico della misura, quanto per ci&#242; che implicitamente racconta dello stato di salute del sistema Paese.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;idea consiste nell&#8217;incentivare il rientro in Italia di soggetti titolari di pensione italiana, <strong>purch&#233; si trasferiscano in Comuni collocati nelle aree interne</strong> (SNAI), con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, vale a dire quei territori che pi&#249; soffrono il fenomeno dello spopolamento.</p><p style="text-align: justify;">Fin qui, nulla di sorprendente.</p><p style="text-align: justify;">&#200;, infatti, ormai prassi consolidata - non solo a livello nazionale - quella di utilizzare la leva fiscale come strumento di attrattivit&#224; territoriale.</p><p style="text-align: justify;">Il punto, tuttavia, &#232; un altro. Perch&#233; se &#232; vero che il problema esiste - ed &#232; difficilmente contestabile che lo spopolamento delle aree interne rappresenti un&#8217;importante criticit&#224; strutturale del nostro Paese - la &#8220;<em>soluzione</em>&#8221; pensata appare, nella migliore delle ipotesi, miope. Nella peggiore, semplicemente disallineata rispetto alla natura del fenomeno.</p><p style="text-align: justify;">Si propone, infatti, di contrastare un problema demografico incentivando il rientro di soggetti che, chiaramente, si collocano in una fase avanzata di vita.</p><p style="text-align: justify;">E non &#232; evidentemente in discussione il contributo che tali soggetti hanno dato - e continuano a dare - al sistema Paese. Il punto &#232; un altro: &#232; davvero realistico attribuire proprio a questa componente della popolazione il compito di invertire dinamiche demografiche ed economiche strutturali?</p><p style="text-align: justify;">In termini oggettivi, si tratta di una popolazione che potr&#224; certamente contribuire alla rivitalizzazione economica dei territori, ma pu&#242; farlo in modo strutturale?</p><p style="text-align: justify;">Il confronto con il quadro normativo esistente rende la proposta legislativa ancora pi&#249; paradossale.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/pensionati-cercasi-quando-la-politica">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Osservazioni allo schema di atto valide anche dopo i 60 giorni ]]></title><description><![CDATA[di Dario Deotto]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/osservazioni-allo-schema-di-atto-307</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/osservazioni-allo-schema-di-atto-307</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:02:43 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3b2a01bd-b43f-4743-bb10-3d01872f70d5_1920x1280.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.blastonline.it/p/le-osservazioni-extra-time-lasciano">L&#8217;articolo di G. Antico di oggi</a> affronta il caso della presentazione delle &#8220;<em>controdeduzioni&#8221;</em> da parte del contribuente dopo i canonici 60 giorni una volta ricevuto lo schema di atto e fa riferimento alla possibilit&#224; che la predetta fase di contraddittorio preventivo possa essere convertita in accertamento con adesione (comma 2-<em>ter</em>, articolo 6 del Dlgs 218/1997).</p><p style="text-align: justify;">Al di l&#224; della questione specifica, un problema di fondo che si pone &#232; se l&#8217;ufficio debba comunque &#8220;<em>dare peso</em>&#8221; alle controdeduzioni/osservazioni del contribuente presentate dopo i 60 giorni.</p><p style="text-align: justify;">Come si ricorder&#224;, il comma 3 dell&#8217;articolo 6-<em>bis</em> dello Statuto del contribuente dispone che, una volta comunicato lo schema di atto, al contribuente viene assegnato un termine complessivamente non inferiore a 60 giorni &#8220;<em>per consentirgli eventuali controdeduzioni e su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo</em>&#8221;.</p><p style="text-align: justify;">Tralasciando le critiche gi&#224; mosse alla previsione in argomento con riguardo alla compressione del termine quando si chiede l&#8217;accesso agli atti del fascicolo (e al fatto che il termine &#8220;<em>controdeduzioni</em>&#8221; attiene pi&#249; alla fase processuale, tant&#8217;&#232; che poi il successivo comma 4 si &#8220;<em>ravvede</em>&#8221; e fa riferimento alle <em>&#8220;osservazioni</em>&#8221;), e dato per assodato che gli schemi di atto fin qui visti accordano al contribuente il termine &#8220;<em>secco</em>&#8221; di 60 giorni per la formulazione delle osservazioni, la problematica che si presenta &#8211; come abbiamo gi&#224; detto &#8211; &#232; quella della rilevanza di eventuali controdeduzioni/osservazioni comunicate dopo tale termine.</p><p style="text-align: justify;">In tal caso, in sostanza, l&#8217;ufficio deve tenerne conto ai fini della motivazione rinforzata di cui al quarto comma dell&#8217;articolo 6-<em>bis</em>, in base al quale si stabilisce che &#8220;<em>l&#8217;atto adottato all&#8217;esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed &#232; motivato con riferimento a quelle che l&#8217;Amministrazione ritiene di non accogliere</em>&#8221;?</p><p style="text-align: justify;">Preliminarmente occorre rilevare che la previsione prende certamente le mosse da quella del &#8220;<em>defunto</em>&#8221; comma 7 dell&#8217;articolo 12 dello Statuto del contribuente, secondo cui dopo il rilascio del PVC, il contribuente poteva comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che potevano essere valutate dagli uffici e l&#8217;atto impositivo non poteva essere emesso prima dei predetti 60 giorni.</p><p style="text-align: justify;">Tale disposizione, rilevantissima, che sostanzialmente &#8220;<em>condensava</em>&#8221; il principio del contraddittorio, &#232; stata via via svalutata dalla Corte di Cassazione fino a farla diventare una previsione di procedibilit&#224; dell&#8217;atto di accertamento. In sostanza, di fatto, l&#8217;atto impositivo non poteva essere emanato prima dei 60 giorni, fatti salvi casi di particolare e motivata urgenza.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/osservazioni-allo-schema-di-atto-307">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Le osservazioni extra time lasciano aperte le porte all’adesione di comune accordo]]></title><description><![CDATA[di Gianfranco Antico]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/le-osservazioni-extra-time-lasciano</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/le-osservazioni-extra-time-lasciano</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:02:03 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/62e58d74-67fc-492d-911e-54a0f931bd9b_4000x3000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 6-<em>bis</em> della L. 212/2000 impone un contraddittorio anticipato, informato ed effettivo, di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, a pena di annullabilit&#224;. Sono fatti salvi solo i casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze del 24 aprile 2024, nonch&#233; i casi di motivato e fondato pericolo per la riscossione).</p><p style="text-align: justify;">Il diritto-dovere di contraddittorio, elemento costitutivo indefettibile della buona amministrazione per uno Stato di diritto moderno e avanzato, deve avere comunque una attuazione generalizzata ma proporzionata, tale da consentire il raggiungimento dei suoi scopi, bilanciandosi con l&#8217;esigenza di efficienza dell&#8217;attivit&#224; amministrativa. Deve, quindi, essere costruttivo ovvero in grado di incidere sull&#8217;esito finale del procedimento stesso.</p><p style="text-align: justify;">E sembra ormai entrato nelle corde di tutti gli <em>attori</em> (contribuenti, professionisti e funzionari del Fisco) che la finalit&#224; del contraddittorio, <em>vero</em>, sia quella di permettere al contribuente di <em>partecipare</em> alla fase di analisi dei dati e di raccolta delle informazioni istruttorie, al fine di consentire all&#8217;ente impositore di acquisire elementi utili alla valutazione conclusiva, cos&#236; da avere un quadro quanto pi&#249; completo della situazione reddituale.</p><p style="text-align: justify;">Pertanto, per consentire il rispetto del contraddittorio, l&#8217;Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalit&#224; idonee a garantirne la conoscibilit&#224;, lo schema di atto, al fine di assicurare un confronto preventivo, assegnando un termine complessivamente non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni e per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, giusto le modifiche apportate dall&#8217;articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs. 192/2025.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;atto <em>definitivo</em> &#8211; che tiene conto delle osservazioni del contribuente ed &#232; motivato con riferimento a quelle che l&#8217;Amministrazione ritiene di non accogliere - non &#232; adottato prima della scadenza del termine sopra indicato.</p><p style="text-align: justify;">Una delle questioni che si pone &#232; se nel caso di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente dopo i 60 giorni, quest&#8217;ultime possano poi portare &#8211; ai sensi del comma 2-<em>ter </em>dell&#8217;articolo 6 del Dlgs 218/1997 &#8211; ad un accordo in sede di accertamento con adesione.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/le-osservazioni-extra-time-lasciano">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Testo unico adempimenti e accertamento: riordino formale senza vera sistematizzazione]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/testo-unico-adempimenti-e-accertamento</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/testo-unico-adempimenti-e-accertamento</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:30:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d631c91a-6e01-4e04-bd7a-4fb293110246_4288x2848.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il nuovo testo unico in materia di adempimenti e accertamento, destinato ad entrare in vigore dal 1&#176; gennaio 2027. Il testo, composto da (ben) 368 articoli e due allegati, persegue un obiettivo essenzialmente ordinatorio: raccogliere e coordinare in un corpus unitario una disciplina finora disseminata in una pluralit&#224; di fonti. L&#8217;operazione si sviluppa lungo tre parti, dedicate rispettivamente agli adempimenti, alla collaborazione e all&#8217;attivit&#224; di controllo e accertamento, nonch&#233; alle disposizioni transitorie e finali.</p><p style="text-align: justify;">La Parte I (articoli 1-88) &#232; dedicata agli adempimenti e si articola in tre Titoli. Il primo raccoglie le disposizioni fondamentali, a partire dall&#8217;anagrafe tributaria e dal codice fiscale, ricondotti a sistema unitario, per poi disciplinare le scritture contabili delle diverse categorie di contribuenti, le opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA e gli strumenti di semplificazione digitale, tra cui il cassetto fiscale e la delega unica ai servizi dell&#8217;Agenzia. Il secondo Titolo &#232; dedicato alle comunicazioni, con particolare riguardo agli ISA e ai dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il terzo affronta il tema delle dichiarazioni, sia ai fini delle imposte dirette sia dell&#8217;IVA, includendo la disciplina dei CAF, dell&#8217;assistenza fiscale e degli istituti di favore, quali la remissione in <em>bonis</em>.</p><p style="text-align: justify;">La Parte II (articoli 89-363), che costituisce il nucleo centrale del testo, &#232; dedicata alla collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, nonch&#233; ai controlli e all&#8217;accertamento, ed &#232; articolata in dieci Capi. Il Capo I disciplina il concordato preventivo biennale, definendone requisiti, ambito oggettivo, effetti e cause di cessazione. Il Capo II raccoglie gli strumenti di collaborazione, dalla promozione degli adempimenti spontanei agli accordi preventivi internazionali, fino ai meccanismi di risoluzione delle controversie e al regime di adempimento collaborativo. Il Capo III &#232; dedicato ai poteri dell&#8217;Amministrazione finanziaria e alla cooperazione amministrativa, interna e internazionale, includendo le attivit&#224; istruttorie e i flussi informativi tra amministrazioni, nonch&#233; gli strumenti di contrasto alle frodi. I Capi IV e V disciplinano, rispettivamente, l&#8217;accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell&#8217;IVA, mentre il Capo VI contiene le disposizioni comuni, tra cui i termini per l&#8217;accertamento e la concentrazione della riscossione nell&#8217;atto impositivo. I Capi successivi estendono la disciplina agli altri tributi, fino a ricomprendere l&#8217;accertamento con adesione e ulteriori disposizioni di coordinamento.</p><p style="text-align: justify;">La Parte III (articoli 364-368) contiene le disposizioni transitorie e finali, tra cui le norme sull&#8217;imposta sostitutiva per le annualit&#224; pregresse dei soggetti aderenti al concordato e l&#8217;ampio catalogo delle abrogazioni.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/testo-unico-adempimenti-e-accertamento">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[ISA premiali, il provvedimento 2026 stabilizza le regole del gioco]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/isa-premiali-il-provvedimento-2026</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/isa-premiali-il-provvedimento-2026</guid><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:15:07 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/053a04e5-5946-4aa6-a5a7-a626b03beb78_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il Provvedimento n. 123160 di oggi 22 aprile segna, pi&#249; che un aggiornamento, una torsione silenziosa ma significativa nell&#8217;architettura degli ISA premiali. Non tanto per il contenuto, che resta in larga misura invariato, quanto per la funzione che il provvedimento sembra voler assumere nel sistema.</p><p style="text-align: justify;">Come noto, l&#8217;atto individua i livelli di affidabilit&#224; fiscale necessari per accedere ai benefici previsti dall&#8217;articolo 9-bis del D.L. 50/2017: esoneri dal visto di conformit&#224;, rimborsi IVA pi&#249; rapidi, attenuazione o esclusione di alcune forme di accertamento, fino alla riduzione dei termini decadenziali. Sotto questo profilo, nulla di realmente nuovo: le soglie restano identiche a quelle gi&#224; fissate dal Provvedimento n. 176203/2025 relativo al periodo d&#8217;imposta 2024, cos&#236; come immutata &#232; la logica di graduazione che premia i livelli pi&#249; elevati di affidabilit&#224;. In sintesi, resta fermo il sistema a scalini gi&#224; noto: punteggio 8 per l&#8217;accesso alla fascia base, con riduzione dei termini di accertamento e soglie ridotte di compensazione e rimborso IVA; punteggio 8,5 per l&#8217;esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi; punteggio 9 per i benefici di maggior favore, quali l&#8217;esonero pieno dal visto, l&#8217;esclusione dalla disciplina delle societ&#224; non operative e dal redditometro. Per quasi tutti i benefici resta inoltre possibile l&#8217;accesso alternativo tramite media biennale.</p><p style="text-align: justify;">Tuttavia, &#232; proprio dal confronto con il provvedimento dello scorso anno che si coglie il vero elemento di discontinuit&#224;.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/isa-premiali-il-provvedimento-2026">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Quando sbaglia il sistema, l’autotutela non è una cortesia ]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/quando-sbaglia-il-sistema-lautotutela</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/quando-sbaglia-il-sistema-lautotutela</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:03:25 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a727a1cf-0af8-4a13-b4ac-31bad9f5e3b3_1920x1130.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel fisco digitale c&#8217;&#232; un rischio sottile, ma ormai evidente: che l&#8217;illegittimit&#224; cambi nome senza cambiare natura. Non si presenta pi&#249;, almeno non sempre, con il volto tradizionale dell&#8217;avviso infondato o dell&#8217;atto palesemente viziato. Oggi si traveste da &#8220;<em>scarto&#8221;</em>, da &#8220;<em>anomalia</em>&#8221;, da &#8220;<em>esito negativo</em>&#8221;, da &#8220;<em>mancata acquisizione</em>&#8221;. &#200; un lessico apparentemente neutro, quasi innocente. Ma la neutralit&#224; finisce dove iniziano gli effetti. Se il sistema telematico blocca una comunicazione impedisce la circolazione di un credito o rende inutilizzabile una posizione fiscale, non siamo pi&#249; davanti a un semplice incidente informatico. Siamo gi&#224; dentro una <strong>lesione giuridica</strong>.</p><p style="text-align: justify;">&#200; proprio qui che l&#8217;autotutela rivela oggi il suo significato pi&#249; serio. Non come gesto di disponibilit&#224; dell&#8217;ufficio, n&#233; come rimedio residuale da implorare quando il danno si &#232; ormai prodotto, ma come banco di prova della legalit&#224; amministrativa nell&#8217;epoca digitale. Il punto, allora, non &#232; se il contribuente possa sperare in un ripensamento dell&#8217;amministrazione. Il punto &#232; capire se, in un sistema tributario sempre pi&#249; affidato a piattaforme, filtri e automatismi, l&#8217;ordinamento sia davvero disposto a trattare l&#8217;errore del sistema per quello che &#232;: un errore pubblico.</p><p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di merito ha gi&#224; iniziato a misurarsi con questo crinale. La <strong>CGT di primo grado di Venezia, con sentenza 8 gennaio 2025, n. 1/19</strong>, ha riconosciuto che la comunicazione di scarto della cessione di un credito d&#8217;imposta per bonus edilizi pu&#242; assumere autonoma rilevanza lesiva e risultare, quindi, autonomamente impugnabile; in applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il successivo diniego di autotutela. La massima &#232; chiara: lo scarto, quando rende inopponibile la cessione e impedisce l&#8217;effettiva conoscenza dell&#8217;atto da parte del contribuente cedente, non pu&#242; essere degradato a semplice episodio interno del sistema, perch&#233; pu&#242; operare, sul piano sostanziale, come un diniego di agevolazione. In altre parole, lo &#8220;<em>scarto</em>&#8221; non &#232; sempre un passaggio tecnico neutro: pu&#242; diventare il modo concreto con cui l&#8217;amministrazione paralizza una posizione fiscale del contribuente.</p><p style="text-align: justify;">Su questo sfondo, la pronuncia pi&#249; interessante &#232; quella della <strong>CGT di secondo grado del Veneto, sentenza 26 novembre 2025, n. 771/7</strong>, secondo cui integra un&#8217;ipotesi di autotutela obbligatoria la fattispecie in cui, a causa di un malfunzionamento tecnico, il sistema telematico dell&#8217;Agenzia scarti la comunicazione. Ed &#232; qui che il discorso cambia davvero qualit&#224;. Non si tratta pi&#249; soltanto di riconoscere che lo scarto possa essere contestato. Si afferma qualcosa di pi&#249; esigente: quando l&#8217;illegittimit&#224; nasce dal funzionamento dell&#8217;infrastruttura pubblica, la sua rimozione non pu&#242; restare affidata alla mera disponibilit&#224; dell&#8217;ufficio, perch&#233; entra nello spazio della <strong>doverosit&#224;</strong>.</p><p style="text-align: justify;">Il passaggio &#232; coerente, del resto, con la traiettoria impressa dallo Statuto del contribuente. L&#8217;art. 10 continua a collocare i rapporti tra amministrazione e contribuente sotto il segno della collaborazione e della buona fede; l&#8217;art. 10-<em>quater</em>, a sua volta, disciplina l&#8217;autotutela obbligatoria nei casi di manifesta illegittimit&#224;, sottraendo almeno una parte del riesame alla logica del favore. Se questo vale in generale, vale a maggior ragione quando l&#8217;errore non nasce da un contrasto interpretativo o da una ricostruzione fattuale complessa, ma dal funzionamento stesso dell&#8217;apparato pubblico. In quel caso non c&#8217;&#232; nulla da &#8220;concedere&#8221; al contribuente. C&#8217;&#232; solo da neutralizzare un effetto che l&#8217;amministrazione non avrebbe dovuto produrre.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/quando-sbaglia-il-sistema-lautotutela">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Giudice monocratico a 10.000 euro: la velocità che rischia di costare cara]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/giudice-monocratico-a-10000-euro</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/giudice-monocratico-a-10000-euro</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:31:28 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d7dac5bd-f44b-447e-bd1a-18be9f344fe8_1920x1130.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;innalzamento a 10.000 euro della soglia per la decisione monocratica nel processo tributario, disposto dal DL. n. 19/2026 nell&#8217;ambito degli interventi attuativi del PNRR, si inserisce in una traiettoria ormai chiara: ampliare progressivamente l&#8217;area delle controversie sottratte al collegio per affidarle al giudice unico. Il dato normativo &#232; noto: la modifica dell&#8217;articolo 4-bis del Dlgs. 546/1992 comporta che, per tutte le liti di valore non superiore a 10.000 euro, la decisione in primo grado sar&#224; resa da un solo giudice. La disposizione si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in poi. Si tratta di un raddoppio rispetto alla soglia precedente, gi&#224; innalzata nel 2023 da 3.000 a 5.000 euro.</p><p style="text-align: justify;">La finalit&#224; dichiarata &#232; altrettanto chiara: accelerare i tempi di definizione delle controversie e ridurre l&#8217;arretrato, in linea con gli obiettivi della Riforma 1.7 del PNRR. La leva utilizzata &#232; quella, ormai classica, della semplificazione organizzativa: meno collegi, pi&#249; giudici singoli, maggiore capacit&#224; di smaltimento. Tuttavia, proprio in questa linearit&#224; si annida il primo profilo critico. La riduzione del tempo del processo viene perseguita intervenendo sulla struttura della decisione, come se la collegialit&#224; fosse un fattore meramente quantitativo e non anche qualitativo.</p><p style="text-align: justify;">La dottrina processualistica ha da tempo chiarito che la collegialit&#224; non &#232; un orpello formale, ma una tecnica di decisione. Il confronto tra pi&#249; giudici consente di sottoporre a verifica reciproca le ricostruzioni dei fatti e le soluzioni giuridiche, riducendo il rischio che la decisione sia il prodotto di un percorso argomentativo solitario. In questo senso, la collegialit&#224; opera come garanzia di imparzialit&#224; e di ponderazione, non perch&#233; elimini l&#8217;errore, ma perch&#233; lo rende meno probabile.</p><p style="text-align: justify;">Trasporre queste considerazioni nel processo tributario conduce a una conclusione meno scontata di quanto il dato normativo lasci intendere. Le controversie fiscali, infatti, presentano spesso un elevato tasso di tecnicismo, indipendente dal loro valore economico. La soglia dei 10.000 euro intercetta una platea ampia di liti che, pur modeste sotto il profilo quantitativo, possono sollevare questioni interpretative complesse: basti pensare alle contestazioni fondate su presunzioni, alla qualificazione delle operazioni o alla corretta imputazione dei componenti reddituali. L&#8217;idea che il &#8220;modico valore&#8221; coincida con la semplicit&#224; della controversia appare, dunque, pi&#249; una presunzione organizzativa che un dato reale.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/giudice-monocratico-a-10000-euro">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Locazioni brevi, basta un solo appartamento per diventare imprenditori? La sentenza di Firenze accende l’allarme sugli host]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/locazioni-brevi-basta-un-solo-appartamento</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/locazioni-brevi-basta-un-solo-appartamento</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:03:27 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/44c10b63-9c14-4a76-82f1-6680238d98c5_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Pu&#242; bastare un solo appartamento dato in locazione breve per essere qualificati fiscalmente come imprenditori, con conseguente recupero di IVA, IRPEF ordinaria e sanzioni? La domanda, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrata eccessiva. Oggi non pi&#249;. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, la 148 del 2026, riporta infatti al <strong>centro del dibattito un tema destinato a incidere profondamente sul settore degli affitti brevi: la nozione concreta di attivit&#224; d&#8217;impresa e i confini, tutt&#8217;altro che chiari, tra gestione patrimoniale e attivit&#224; economica organizzata.</strong></p><p style="text-align: justify;">Il caso riguardava un contribuente che gestiva locazioni turistiche tramite piattaforme telematiche. L&#8217;Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, ha riqualificato i proventi come redditi d&#8217;impresa, recuperando imposte dirette e IVA. Il dato che colpisce immediatamente &#232; uno: si trattava, almeno per quanto emerge dalla decisione, di una sola unit&#224; immobiliare.</p><p style="text-align: justify;">E qui si apre il primo profilo di interesse. Le annualit&#224; oggetto di accertamento sono precedenti alla riforma che ha abbassato la soglia della presunzione di imprenditorialit&#224; da oltre quattro appartamenti a oltre due. Dunque il caso deciso dal giudice fiorentino si colloca sotto la soglia normativa allora vigente. Eppure la qualifica imprenditoriale &#232; stata comunque riconosciuta sulla base di una serie di elementi indiziari.</p><p style="text-align: justify;">Questo passaggio, letto con attenzione, sembra confermare ci&#242; che abbiamo sostenuto nei precedenti interventi: la soglia numerica prevista dal legislatore non crea automaticamente imprenditorialit&#224;, n&#233; sotto soglia la esclude. Piuttosto, disciplina l&#8217;onere della prova. Sotto la soglia spetta all&#8217;Amministrazione dimostrare, nel caso concreto, che l&#8217;attivit&#224; &#232; imprenditoriale. Sopra la soglia, invece, &#232; il contribuente a dover dimostrare il contrario. In altri termini, non una presunzione assoluta, ma una presunzione legale relativa.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) - Sentenza n. 50 della Consulta: tra pregi e un piccolo neo incidentale (riguardante le indagini finanziarie)]]></title><description><![CDATA[di Dario Deotto]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/cattivi-pensieri-ma-non-sempre-sentenza</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/cattivi-pensieri-ma-non-sempre-sentenza</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:31:12 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/c1667c99-b5b8-492f-a081-0e6d03a4a176_1280x1118.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 50 della Corte Costituzionale ha indubbiamente molteplici pregi, che trascendono anche la specifica vicenda della rilevanza nel processo tributario della sentenza irrevocabile di assoluzione perch&#233; il fatto non sussiste o l&#8217;imputato non lo ha commesso (articolo 21-bis del Dlgs 74/2000).</p><p>Due sono, in particolare, gli aspetti che vogliamo sottolineare.</p><p>Il primo &#232; quello che fotografa (condivisibilmente) lo stato della fiscalit&#224; tributaria italica. Viene infatti riportato che la <em>ratio </em>della novella dell&#8217;articolo 21-bis si pone nel <em>&#8220;pi&#249; ampio contesto dell&#8217;evoluzione dei rapporti tra &#8220;autorit&#224;&#8221; e &#8220;consenso&#8221; e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente&#8230; a favore del progressivo passaggio a un approccio fondato sulla compliance, sul dialogo anticipato tra fisco e contribuente, sull&#8217;adempimento collaborativo&#8221;</em>. In quest&#8217;ottica, prosegue la pronuncia, <em>&#8220;il legislatore &#232; giunto ad un punto di approdo che riflette la visione secondo cui il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectonis</em>&#8221;. Del resto, continua la Corte, &#8220;<em>proprio la condizione di soggezione del contribuente ha storicamente favorito &#8211; a causa dei meccanismi legislativi in cui si &#232; tradotto: il cosiddetto &#8220;particolarismo&#8221; del diritto tributario &#8211; l&#8217;instaurarsi di un patologico rapporto conflittuale tra fisco e contribuente; e questo, con una grave eterogenesi dei fini, anzich&#233; favorire l&#8217;adempimento del dovere tributario, ha in buona parte alimentato un clima culturale propenso a giustificare quella esorbitante evasione fiscale che ancora affligge il nostro Paese&#8221;</em>.</p><p>Come a dire: fino ad ora l&#8217;attuale modo di legiferare (e molti sanno chi &#232; davvero, nella gran parte dei casi, il legislatore tributario italiano) ha alimentato l&#8217;evasione (sono anni che scriviamo che l&#8217;attuale fiscalit&#224;, che non &#232; credibile, non pu&#242; che alimentare l&#8217;evasione) per cui la filosofia di fondo della riforma fiscale &#8211; che si propone di passare ad un approccio <em>ex ante</em> &#8211; appare corretta. Solo che (nostro pensiero) questo approccio va verificato nei fatti.</p><p>L&#8217;altro aspetto che vogliamo sottolineare &#232; quello del pieno riconoscimento da parte della Consulta - a fronte della sostanziale indifferenza, fino a qui, da parte della Corte di Cassazione -, della previsione sull&#8217;onere della prova in ambito tributario di cui al comma 5 bis dell&#8217;articolo 7, Dlgs. n. 546/1992. In pi&#249; punti viene rimarcata la simmetria tra la disposizione dell&#8217;articolo 21-bis Dlgs 74/2000 e quella, appunto, del comma 5-bis, previsione che, come riporta la Corte Costituzionale, ha stabilito l&#8217;obbligo del giudice tributario di annullare l&#8217;atto impositivo in caso di insufficienza di prove.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Scorporo dell'IVA negli accertamenti induttivi: marcia indietro della Cassazione]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/scorporo-delliva-negli-accertamenti</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/scorporo-delliva-negli-accertamenti</guid><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:15:37 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/273f8575-c40b-40db-81dc-411535283828_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza n. 10166, pubblicata ieri &#8211; domenica &#8211; 19 aprile, la Corte di Cassazione, sovvertendo quanto stabilito nell&#8217;ordinanza n. 31406/2025, afferma che, in caso di accertamento analitico-induttivo, l&#8217;IVA non pu&#242; essere scorporata dai maggiori ricavi accertati, ma deve essere applicata separatamente sull&#8217;imponibile ricostruito.</p><p style="text-align: justify;">La vicenda da cui origina l&#8217;ordinanza n. 10166/2026 riguarda una societ&#224; nei cui confronti erano stati determinati, con metodo analitico-induttivo, ingenti ricavi in nero, risultanti da documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di perquisizioni. La societ&#224; aveva sostenuto che i corrispettivi occulti, non essendo stata possibile la rivalsa nei confronti dei clienti, dovessero intendersi gi&#224; comprensivi di IVA. Sia la CTP che la CGT di secondo grado avevano accolto questa tesi, che la Cassazione non ha condiviso (pur confermando la possibilit&#224; di riconoscere costi in via forfetaria).</p><p style="text-align: justify;">Il ragionamento della Corte si muove su due piani. Sul piano probatorio, afferma che lo scorporo &#232; consentito solo ove sia accertata l&#8217;effettiva incorporazione dell&#8217;IVA nel prezzo versato dall&#8217;utilizzatore finale, prova che il contribuente non ha fornito (e che, in realt&#224;, non si vede proprio come avrebbe potuto fornire).</p><p style="text-align: justify;">Sul piano sistematico, richiama l&#8217;art. 99 del TUIR, che esclude la deducibilit&#224; delle imposte per cui &#232; prevista la rivalsa, e l&#8217;art. 60, comma 7, del DPR n. 633/1972, che consente al cedente di esercitare la rivalsa sui propri clienti anche successivamente all&#8217;accertamento. Se la rivalsa &#232; possibile, afferma la Corte, allora non vi &#232; ragione di scorporare l&#8217;IVA.</p><p style="text-align: justify;">A sostegno della propria conclusione, la Corte richiama le sentenze n. 6951/2017 e n. 25627/2021, nonch&#233; la pi&#249; recente ordinanza n. 16471/2025, che aveva adottato la medesima soluzione in una fattispecie di accertamento basato su movimentazioni bancarie.</p><p style="text-align: justify;">Senonch&#233;, tra la n. 16471/2025 e la n. 10166/2026 si colloca la n. 31406/2025, <a href="https://www.blastonline.it/p/negli-accertamenti-induttivi-iva">commentata qui su Blast</a>, che aveva capovolto questa impostazione. La pronuncia &#8211; relativa a un evasore totale, completamente sconosciuto al Fisco &#8211; aveva enunciato il principio secondo cui la ricostruzione induttiva della materia imponibile deve intendersi sempre comprensiva dell&#8217;IVA, con conseguente diritto del soggetto passivo a detrarre l&#8217;imposta assolta a monte. Il fondamento della soluzione &#232; stato individuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare nelle sentenze <em>CB</em> (causa C-521/2019) e <em>Fontana</em> (causa C-648/16), alle quali si dovrebbe aggiungere, sebbene non citata, C-249/12 e 250/12, <em>Corina-Hrisi Tulic&#259;</em>. Poich&#233; l&#8217;IVA deve gravare unicamente sul consumatore finale, calcolare l&#8217;imposta in aggiunta ai corrispettivi che gi&#224; la incorporano significa farla gravare sul soggetto passivo intermedio, trasformandola in un costo d&#8217;impresa.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/scorporo-delliva-negli-accertamenti">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[ Giustizia Tributaria 2026: i numeri sorridono, ma il diritto rischia l'eclissi]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/giustizia-tributaria-2026-i-numeri</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/giustizia-tributaria-2026-i-numeri</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:03:31 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6e3b6a9c-2a36-48f3-a25f-7b47378c6b8c_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La scorsa settimana, l&#8217;Aula Magna della Cassazione ha ospitato l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario tributario, un evento che ha fotografato un<strong> sistema in profonda mutazione. </strong>Alla presenza del Presidente Mattarella e dei vertici della magistratura e dell&#8217;avvocatura, il bilancio tracciato anche dalla Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Carolina Lussana e dal vice Ministro Maurizio Leo ha evidenziato <strong>segnali di miglioramento statistico</strong>, lasciando per&#242; aperta una questione cruciale: la qualit&#224; della giustizia &#232; proporzionale alla sua velocit&#224;?</p><p>Nonostante gli sforzi, il contenzioso tributario continua a rappresentare una quota abnorme delle pendenze totali della Suprema Corte, attestandosi ancora intorno al <strong>40 per cento del carico complessivo</strong>. Il 2025 &#232; stato l&#8217;anno della <em>&#8220;sfida&#8221; </em>all&#8217;arretrato: sotto la guida della nuova Presidente (Angelina-Maria Perrino), la sezione tributaria &#232; diventata la pi&#249; numerosa della Corte con <strong>50 magistrati su 300 complessivi</strong>. I risultati numerici sono tangibili: i ricorsi definiti sono stati duemila in pi&#249; rispetto all&#8217;anno precedente e i procedimenti &#8220;<em>oltre l&#8217;anno</em>&#8221; sono calati del 9,4 per cento. Tuttavia, questo &#8220;<em>corpo a corpo&#8221;</em> con i numeri solleva dubbi sulla tenuta del sistema nel lungo periodo.</p><p>Tra le innovazioni spicca la <strong>Proposta di Definizione Anticipata (PDA)</strong>. Questo strumento mira a espellere rapidamente i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati prima che arrivino in udienza. I numeri parlano di un successo organizzativo: nel 2025 le proposte sono balzate a 1.835, con un <strong>incremento dell&#8217;86 per cento</strong>.</p><p>Il rischio, tuttavia, &#232; che la pressione per smaltire i carichi trasformi questo filtro in un <em>&#8220;colino&#8221;</em> troppo largo. In una materia stratificata e caotica come quella fiscale, la linea tra un ricorso<em> &#8220;seriale&#8221;</em> e uno che pone questioni interpretative nuove &#232; sottile. Classificare una causa come manifestamente infondata per inseguire gli obiettivi del PNRR rischia di <strong>soffocare la nascita del </strong><em><strong>&#8220;diritto vivente</strong></em><strong>&#8221;</strong> proprio laddove ce ne sarebbe pi&#249; bisogno.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/giustizia-tributaria-2026-i-numeri">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La Cassazione e il professionista: identikit di un nuovo super-eroe]]></title><description><![CDATA[di Annalisa Cazzato]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-cassazione-e-il-professionista</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-cassazione-e-il-professionista</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:31:29 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/08af5a86-d111-4b13-8c2f-b4e9f1b20cdb_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Chiunque abbia passato, come me, anni ad accompagnare i figli in quel lento e faticoso percorso di passaggio dall&#8217;infanzia all&#8217;adolescenza conosce bene l&#8217;<em>identikit</em> comune del super-eroe Marvel: un uomo tutto sommato normale, che conduce un&#8217;esistenza ordinaria, con difetti, paure e debolezze, spesso timido ed impacciato, ma che, all&#8217;occorrenza, in genere di fronte alla malvagit&#224;, ricorre ai suoi super poteri nascosti, non sempre perfetti ed infallibili, ma comunque efficaci per fronteggiare la minaccia, trasformandosi in un simbolo di forza e potere. Ed &#232; proprio la trasformazione dalla normalit&#224; alla eccezionalit&#224; che, nel <em>pathos</em> del racconto, attira l&#8217;euforia dello spettatore.</p><p style="text-align: justify;">La metafora mi &#232; venuta in mente leggendo (e riflettendo) sulla figura del professionista che emerge dalle recenti ordinanze della Corte di cassazione nn. 5635, 5636, 5638 e 5639 del 2026 in tema di responsabilit&#224; del commercialista, talvolta tenutario delle scritture contabili, che in qualche caso redige la dichiarazione mentre, in altri, la trasmette soltanto, e sul vivace dibattito che le stesse hanno generato.</p><p style="text-align: justify;">La Cassazione, con le citate ordinanze, ha tracciato il profilo del commercialista super-eroe che, all&#8217;interno di un&#8217;esistenza ordinaria (fatta di adempimenti, scadenze, controlli), di fronte al rischio del &#8220;<em>male</em>&#8221; (la violazione fiscale del suo assistito), &#232; chiamato a tirare fuori i super poteri di cui sarebbe dotato in virt&#249; della mera appartenenza ad una categoria.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;epilogo &#232; che il malcapitato - che, a differenza del protagonista dei noti fumetti, all&#8217;occorrenza, non abbia saputo ricorrere alle sue doti magiche, causando (o meglio non impedendo) che si consumasse l&#8217;inosservanza di una norma tributaria - viene cos&#236; bacchettato (alla stregua di un concorrente nella violazione).</p><p style="text-align: justify;">&#200; poi cronaca di questi giorni che, in risposta al gran polverone che hanno sollevato le citate ordinanze, perfino la politica si &#232; sentita in dovere di intervenire in quanto, come &#232; stato evidenziato anche in queste pagine, il <em>question time</em> dello scorso 15 aprile era stato proposto proprio per fare chiarezza sulla latitudine delle sopra ricordate pronunce, al fine di offrire alla categoria di riferimento (fortemente scossa dai principi affermati in sede di legittimit&#224;) una bussola di orientamento per meglio definire - anche rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;incarico professionale - quali sono le &#8220;<em>azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie</em>&#8221; menzionate dalla Cassazione come idonee a fondare il concorso nella violazione, ai sensi dell&#8217;articolo 9 del Dlgs  472 del 1997.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-cassazione-e-il-professionista">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item></channel></rss>