<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Fisco]]></title><description><![CDATA[La credibilità del sistema è la migliore "ricetta" per contrastare l'evasione]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/fisco</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Fisco</title><link>https://www.blastonline.it/s/fisco</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 10:59:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[LEGGER(MENTE) – LE RECENSIONI DI BLAST - Edmund Catmul – Amy Wallace]]></title><description><![CDATA[di Chiara Forino]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/leggermente-le-recensioni-di-blast-510</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/leggermente-le-recensioni-di-blast-510</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:01:08 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d0fa5afe-4db3-4018-98f0-d54fe709f3f4_1448x1086.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La curiosit&#224; &#232; una delle caratteristiche pi&#249; affascinanti della natura umana. Grazie a questa pulsione verso l&#8217;ignoto la nostra specie si &#232; evoluta nei secoli sul piano tecnologico, culturale e sociale. &#200; la capacit&#224; di immaginare, di trasformare un&#8217;idea in qualcosa di visibile, capace di suscitare stupore, ammirazione, meraviglia.</p><p style="text-align: justify;">Si pu&#242; pensare che sia un aspetto innato in alcuni &#8211; fortunati &#8211; individui. Ma cosa succede quando la creativit&#224; diventa la colonna portante di un <em>business?</em> Come la si trasforma da un evento casuale o fortuito a un modello economico duraturo e, in qualche modo, misurabile?</p><p style="text-align: justify;">Oggi propongo un libro che prova a rispondere a queste domande, senza la pretesa di avere la soluzione, ma con l&#8217;intento di condividere, attraverso un&#8217;esperienza fuori dall&#8217;ordinario, le possibilit&#224; che si aprono quando si lavora in un ambiente che protegge la creativit&#224;, nel senso pi&#249; esteso del termine.</p><p style="text-align: justify;">Buona lettura!</p><div class="captioned-image-container"><figure><a class="image-link image2 is-viewable-img" target="_blank" href="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!z3AV!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff5423798-db65-4529-8f28-eb79c02a2ca2_770x366.png" data-component-name="Image2ToDOM"><div class="image2-inset"><picture><source type="image/webp" srcset="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!z3AV!,w_424,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff5423798-db65-4529-8f28-eb79c02a2ca2_770x366.png 424w, https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!z3AV!,w_848,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff5423798-db65-4529-8f28-eb79c02a2ca2_770x366.png 848w, https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!z3AV!,w_1272,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff5423798-db65-4529-8f28-eb79c02a2ca2_770x366.png 1272w, https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!z3AV!,w_1456,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff5423798-db65-4529-8f28-eb79c02a2ca2_770x366.png 1456w" sizes="100vw"><img 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class="pencraft pc-display-flex pc-gap-8 pc-reset"><button tabindex="0" type="button" class="pencraft pc-reset pencraft icon-container restack-image"><svg aria-hidden="true" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20" fill="none" stroke-width="1.5" stroke="var(--color-fg-primary)" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g><path d="M2.53001 7.81595C3.49179 4.73911 6.43281 2.5 9.91173 2.5C13.1684 2.5 15.9537 4.46214 17.0852 7.23684L17.6179 8.67647M17.6179 8.67647L18.5002 4.26471M17.6179 8.67647L13.6473 6.91176M17.4995 12.1841C16.5378 15.2609 13.5967 17.5 10.1178 17.5C6.86118 17.5 4.07589 15.5379 2.94432 12.7632L2.41165 11.3235M2.41165 11.3235L1.5293 15.7353M2.41165 11.3235L6.38224 13.0882"></path></g></svg></button><button tabindex="0" type="button" class="pencraft pc-reset pencraft icon-container view-image"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="lucide lucide-maximize2 lucide-maximize-2"><polyline points="15 3 21 3 21 9"></polyline><polyline points="9 21 3 21 3 15"></polyline><line x1="21" x2="14" y1="3" y2="10"></line><line x1="3" x2="10" y1="21" y2="14"></line></svg></button></div></div></div></a></figure></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><em>Titolo: </em><strong>Creativity, Inc.</strong></p><p style="text-align: justify;"><em><span>Autrice: </span></em><strong><span>Edwin Catmull (Amy Wallace)</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><em>Editore:</em> <strong>Mondadori</strong></p><p style="text-align: justify;"><em>Anno di pubblicazione:</em> <strong>2025</strong></p><p style="text-align: justify;"><em>Pagine:</em> <strong>516</strong></p><div><hr></div><p style="text-align: justify;">Creativity, Inc. pu&#242; essere definito un manuale di <em>leadership</em> creativa. Scritto dal co-fondatore della Pixar, la societ&#224; fondata alla fine degli anni Settanta e che ha rivoluzionato il mondo dell&#8217;intrattenimento, questo libro racconta un viaggio composto da tante storie. Quella dell&#8217;autore, che dopo aver ammesso a s&#233; stesso la mancanza di talento come grafico si reinventa pi&#249; volte, coltivando l&#8217;ambizioso (per l&#8217;epoca) progetto di unire l&#8217;informatica e la grafica, fino a diventare presidente della casa di produzione cinematografica pi&#249; famosa al mondo, Disney. Quella di Pixar, nata come divisione della Lucasfilm di George Lucas (s&#236;, quello di Star-Wars e Indiana Jones) e diventata la prima societ&#224; al mondo a produrre un lungometraggio realizzato interamente con la computer-grafica, nel 1995, quasi vent&#8217;anni dopo la sua fondazione. Quella di Steve Jobs, che acquis&#236; Pixar e, probabilmente, la salv&#242; dal fallimento a met&#224; degli anni Ottanta, dimostrando lungimiranza e visione, forse anche grazie all&#8217;enorme disponibilit&#224; economica che gli ha consentito di assumersi un rischio che in pochi avrebbero potuto affrontare. E, <em>last but not least,</em> quella delle persone che hanno contribuito a rendere Pixar una realt&#224; di successo che dura da decenni, in un mondo competitivo e spietato.</p><p style="text-align: justify;">La creativit&#224;, in questo viaggio, &#232; solo una scusa, un concetto tanto impalpabile quanto centrale per spiegare la prospettiva che ha guidato Catmull e la sua squadra attraverso le difficolt&#224; economiche, la resistenza al cambiamento e, in sintesi, gli alti e i bassi che ogni realt&#224; lavorativa si trova ad affrontare, con alterne fortune, nel corso della propria esistenza.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/leggermente-le-recensioni-di-blast-510">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[7 GIORNI (IR)REGOLARI - Non cercatelo]]></title><description><![CDATA[di Stefano Ricca]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/7-giorni-irregolari-non-cercatelo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/7-giorni-irregolari-non-cercatelo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:02:11 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/2294cd7a-a582-47ad-b25d-d1cb7e510439_1024x1536.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Sono le due e mezza di notte a Montichiari, in provincia di Brescia, in un campo di mais bagnato dall&#8217;irrigazione. Un uomo scatta una foto col </span><em><span>flash.</span></em><span> La bestia che ha davanti apre la bocca e comincia a camminargli incontro, decisa. Lui si sente in pericolo, alza il badile, lo cala una volta. Il varano si infila di nuovo tra le pannocchie e sparisce.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La prima volta per&#242; nessuno ci aveva creduto del tutto. Settimane prima un collaboratore di origine indiana, addetto all&#8217;irrigazione, aveva raccontato al datore di lavoro di aver visto un animale mai visto in Italia. Lo aveva descritto cos&#236;: uno </span><em><span>snake</span></em><span> con gambe. Il titolare gli aveva chiesto di fotografarlo, se fosse ricapitato. &#200; ricapitato, e stavolta c&#8217;era la prova.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Da quella notte in poi non si va pi&#249; a irrigare da soli. &#8220;</span><em><span>Andiamo in due o tre, non ci fidiamo pi&#249;&#8221;</span></em><span> dice l&#8217;agricoltore che ha chiamato il 112. Da l&#236; la macchina si mette in moto tutta insieme: ordinanza del sindaco, carabinieri forestali, un veterinario che pesa l&#8217;animale sulla carta, venti chili, tossine minime, senza averlo mai visto. Un drone con termocamera fotografa per giorni ogni essere vivente nei campi tranne quello che cerca. Cinghiali, caprioli, gatti, cani. Del varano, ancora, nemmeno l&#8217;ombra.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Restiamo nella mia zona, nel territorio che conosco. Undici anni fa, quaranta chilometri pi&#249; a nord, la stessa storia con un&#8217;altra bestia: un camionista vede un felino nero alle Torbiere di Iseo, la Prefettura chiude la riserva, quaranta persone in campo, un elicottero sui trecentosessanta ettari. La pantera non la trova nessuno, e un anno dopo un giornale si chiede ancora dove sia finita. Era iniziata la leggenda.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>C&#8217;&#232; un vecchio film di Francesco Nuti, </span><em><span>Tutta colpa del paradiso</span></em><span>, dove un ricercatore insegue per anni uno stambecco bianco senza mai riuscire a vederlo. Alla fine, lo vede un altro, uno che non lo stava cercando, quasi per caso, mentre se ne va. Chi cerca troppo non trova mai niente. Chi non cerca, a volte, incontra.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il varano non trovato non &#232; un caso irrisolto. &#200; l&#8217;unico finale che permette alla storia di restare viva.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Spero che a nessuno faccia mai del male, ovviamente. Ma spero anche, con la stessa sincerit&#224;, che nessuno lo trovi mai. Che resti nei campi come la pantera &#232; rimasta nei boschi, come lo stambecco resta per chi non lo cerca. Certe cose non vanno spiegate. E non vanno nemmeno mostrate.</span></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il sindacato sulla iscrizione della partecipazione ai fini PEX: il canto del cigno dell’articolo 37-bis o un nuovo meandro dell’abuso del diritto?]]></title><description><![CDATA[di Annalisa Cazzato]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-sindacato-sulla-iscrizione-della</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-sindacato-sulla-iscrizione-della</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:03:46 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/b6febed2-2b30-4b10-806c-6135acaacb9f_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Non pu&#242; essere sbrigativamente liquidata come una delle battute finali del </span><em><span>&#8220;vecchio&#8221; </span></em><span>sindacato antielusivo previsto dall&#8217;articolo 37</span><em><span>-bis</span></em><span> del d.P.R. 600 del 1973 la conclusione recentemente raggiunta dalla Corte di cassazione in occasione della sentenza n. 11695 del 29 aprile 2026 a proposito del requisito di iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini e nell&#8217;ambito del regime </span><em><span>p. ex</span></em><span>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Nel caso oggetto della pronuncia, la Societ&#224; ricorrente si era vista contestare, ai sensi del citato articolo 37-</span><em><span>bis</span></em><span>, l&#8217;elusivit&#224; della iscrizione della partecipazione ceduta tra le immobilizzazioni invece che nell&#8217;attivo circolante, nonostante diversi elementi di fatto, secondo l&#8217;Ufficio, supportassero la chiara volont&#224; del cedente di destinare, fin dal principio, detta partecipazione alla vendita.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La vicenda si presenta, in punto di fatto, alquanto articolata, anche nel tempo; la partecipazione ceduta originariamente era detenuta da una societ&#224; (che aveva concluso un primo preliminare di vendita con un promissario acquirente, ma era stata, dapprima, trasferita per effetto di una scissione del dante causa e, successivamente, ceduta dalla beneficiaria alla ricorrente. Quest&#8217;ultima, scioltosi il preliminare che contemplava l&#8217;originario obbligo di trasferimento della partecipazione, aveva stipulato prima un preliminare di vendita, e, a distanza di pochi giorni, il contratto definitivo di cessione della partecipazione a beneficio di altro soggetto. In relazione alla cessione la ricorrente aveva applicato - seppur in sede di dichiarazione integrativa - il regime </span><em><span>p.ex.</span></em></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;Ufficio aveva contestato l&#8217;insussistenza dei presupposti previsti dall&#8217;articolo 87 del TUIR e, in particolare per quello che interessa in questa sede, quello previsto alla lettera b) del comma 1 della norma che esige l&#8217;iscrizione della partecipazione, nel primo bilancio chiuso, tra le immobilizzazioni finanziarie, evidenziando che detta iscrizione, pur formalmente realizzata, era il prodotto di una manovra elusiva. Ad avviso dell&#8217;ufficio, l&#8217;esistenza di un originario preliminare di vendita, ancorch&#233; in essere tra soggetti distinti, e soprattutto una serie di elementi fattuali emersi in sede di controllo (solo alcuni dei quali richiamati nella sentenza della Cassazione) dimostravano chiaramente che la partecipazione fosse, nelle intenzioni della societ&#224;, destinata fin dall&#8217;inizio alla vendita, ragion per cui sarebbe stato corretto iscriverla nell&#8217;attivo circolante.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>A seguito di una pronuncia sfavorevole in secondo grado, la Societ&#224; aveva proposto ricorso per cassazione sostanzialmente eccependo la non corretta applicazione delle previsioni degli articoli 87, comma 1, lettera b) del TUIR e 37-</span><em><span>bis </span></em><span>del d.P.R. 600 del 1973, in quanto fondati (i) il primo sulla erronea valorizzazione dell&#8217;esistenza di un accordo preliminare di vendita condizionato e intercorso tra soggetti diversi, che peraltro non aveva avuto esecuzione e (ii) il secondo, su una inesatta contestazione della classificazione in bilancio della partecipazione da parte del ricorrente.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-sindacato-sulla-iscrizione-della">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[IL FISCO IN UN CAFFÈ - Se il Fisco va in ferie, quali orologi si fermano davvero?]]></title><description><![CDATA[a cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-fisco-in-un-caffe-se-il-fisco</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-fisco-in-un-caffe-se-il-fisco</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:03:44 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ad566fc0-222b-4007-a903-0fe9b5c322dc_1254x1254.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ad agosto persino le lancette del Fisco sembrano rallentare. Per i professionisti, dopo una riforma che ha ridisegnato tempi, strumenti e passaggi del procedimento tributario, sarebbe rassicurante pensare che almeno sotto l&#8217;ombrellone tutti gli orologi si fermino insieme. Non &#232; cos&#236;. E una risposta resa dall&#8217;Agenzia delle Entrate a Telefisco 2025, riletta alla vigilia della pausa estiva, offre lo spunto per condividere qualche riflessione su una domanda meno semplice di quanto sembri: quali termini vanno davvero in ferie?</p><p style="text-align: justify;">Parlare genericamente di<em> &#8220;sospensione feriale&#8221;</em>, del resto, &#232; gi&#224; una piccola imprecisione: il calendario tributario non conosce un&#8217;unica pausa estiva. Dal 1&#176; al 31 agosto si arrestano i termini processuali (articolo 1, comma 1, della legge n. 742/1969) e quelli per le risposte ad interpello (articolo 11, co. 5, della l. 212/2000); dal 1&#176; agosto al 4 settembre restano sospesi i termini per alcuni pagamenti (articolo 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016) e per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall&#8217;Amministrazione, con specifiche eccezioni (articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. n. 223/2006); gli adempimenti fiscali e i versamenti mediante modello F24 che scadono tra il 1&#176; e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza maggiorazioni (articolo 37, comma 11-bis, primo periodo, del D.L. n. 223/2006). Non esiste, invece, una regola che metta indistintamente in vacanza ogni scadenza fiscale. Prima di contare i giorni, quindi, bisogna capire quale lancetta li stia misurando.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento con adesione, per&#242;, non apre un&#8217;unica finestra. Quando l&#8217;atto deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo, il contribuente pu&#242; chiedere l&#8217;adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema, in luogo delle osservazioni; se attende l&#8217;atto definitivo, dispone di una seconda finestra, limitata ai quindici giorni successivi alla notifica. A queste si aggiungono i trenta giorni dalla consegna del processo verbale per aderire integralmente al PVC, anche subordinando la scelta alla rimozione di errori manifesti. Tre occasioni di definizione, collocate in momenti diversi e destinate a scelte differenti, ma apparentemente accomunate da un tratto poco estivo: per nessuna di esse sembra fermarsi l&#8217;orologio durante il periodo feriale.</p><p style="text-align: justify;">Il primo orologio si mette in moto con la consegna del processo verbale di constatazione. L&#8217;articolo 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 lascia al contribuente trenta giorni per aderire integralmente ai rilievi, eventualmente subordinando la scelta alla rimozione di errori manifesti. Anche questo termine sembra attraversare agosto senza soste: non ha natura processuale e nessuna disposizione ne prevede la sospensione feriale. La delicatezza &#232; semmai nella decisione affidata a un intervallo cos&#236; breve: non la presentazione di semplici osservazioni, ma l&#8217;accettazione dell&#8217;intero contenuto definibile del verbale, per tutte le violazioni e i periodi d&#8217;imposta interessati. Una scelta capace di chiudere la verifica; il tempo concesso per compierla, invece, non conosce esitazioni. Nemmeno ad agosto.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-fisco-in-un-caffe-se-il-fisco">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L’avvelenata del commercialista: mollo tutto. Giuro. Da agosto.]]></title><description><![CDATA[di Stefano Niccolai]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/lavvelenata-del-commercialista-mollo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/lavvelenata-del-commercialista-mollo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:30:33 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6422df2e-ddb0-4b8c-ad1e-483585acc0af_1448x1086.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Allora, basta. Ho deciso. Mollo tutto.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Non &#232; una minaccia. &#200; che siamo ormai a fine luglio, fuori ci sono trentasei gradi e una citt&#224; che si &#232; svuotata come fosse stata evacuata per un&#8217;esercitazione antincendio, e io sono ancora qui, allo studio, con le persiane mezze chiuse per non far entrare il sole e il condizionatore che lotta contro un calcolo del bilancio d&#8217;esercizio che non torna. Tutti sono altrove. Io sono qui, tra un saldo IRPEF e un rogito che doveva chiudersi a giugno e che invece ovviamente si chiude ora, con tutti i protagonisti gi&#224; con la testa al mare e i documenti ancora da firmare. Questa volta ho davvero deciso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sono stufo dei clienti che mi scrivono da una spiaggia (lo so che sono in spiaggia, lo vedo dalla foto profilo di WhatsApp, lo vedo dall&#8217;orario, le tre del pomeriggio di un giorno feriale) per chiedermi &#8220;</span><em><span>giusto una cosa veloce&#8221; </span></em><span>su un accertamento che &#232; arrivato a dicembre e che hanno aperto, letto e poi riposto con cura in un cassetto fino a oggi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sono stufo di quelli che mi telefonano per dirmi &#8220;</span><em><span>ma pu&#242; aspettare ad agosto?&#8221; </span></em><span>come se il calendario fiscale italiano fosse un&#8217;opinione negoziabile e non un sistema di scadenze che non si ferma per nessuno, nemmeno per Ferragosto.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sono stufo dei colleghi che a fine giugno hanno gi&#224; chiuso lo studio con un cartello scritto a mano </span><em><span>&#8220;Riapriamo il 1&#176; settembre&#8221;</span></em><span> mentre io sono ancora qui a inseguire un bilancio che andava depositato ieri perch&#233; l&#8217;assemblea dei soc&#238; si &#232; tenuta con tre mesi di ritardo per </span><em><span>&#8220;impegni estivi&#8221;.</span></em></p><p style="text-align: justify;"><span>Sono stufo dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che a luglio decide sia il momento perfetto per notificare accertamenti, inviare comunicazioni di irregolarit&#224;, far scadere termini come se l&#8217;amministrazione finanziaria non fosse mai andata in vacanza in vita sua, o come se considerasse il caldo un alleato naturale: il contribuente &#232; stordito, distratto, in costume da bagno, e quindi pi&#249; vulnerabile.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/lavvelenata-del-commercialista-mollo">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[I problemi applicativi della deroga al favor per le violazioni commesse a cavallo della riforma delle sanzioni]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/i-problemi-applicativi-della-deroga</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/i-problemi-applicativi-della-deroga</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:01:52 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ea8108ed-7301-49e2-b883-da1de77eff45_2816x1536.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha iniziato a sottoporre a verifica i periodi d&#8217;imposta 2023 e 2024. Con la conseguenza che vengono constatate (e contestate) violazioni commesse &#8220;</span><em><span>a cavallo</span></em><span>&#8221; del 1&#176; settembre 2024. Si pensi, ad esempio, alle violazioni che riverberano effetti sia sulla dichiarazione Iva relativa al 2023, che andava trasmessa entro il 30 aprile 2024 (prima delle nuove disposizioni), sia sulla dichiarazione dei redditi o dell&#8217;Irap, la cui scadenza era invece quella del 31 ottobre 2024.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>In quest&#8217;ottica, come gi&#224; segnalato su Blast </span><a href="https://www.blastonline.it/p/il-cumulo-giuridico-applicato-in"><span>lo scorso 12 febbraio</span></a><span>, un aspetto che va preso in considerazione riguarda la misura delle sanzioni e l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto del ravvedimento operoso, il quale, per effetto della deroga al </span><em><span>favor rei</span></em><span>, pu&#242; beneficiare del cumulo giuridico di cui all&#8217;articolo 12, comma 8, del Dlgs n. 472/1997 &#8211; seppure limitatamente al singolo anno e alla singola imposta &#8211; soltanto per le violazioni commesse a partire dal 1&#176; settembre 2024.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Le problematiche riguardano anche l&#8217;accertamento con adesione.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Va infatti rilevato che le nuove disposizioni del ravvedimento operoso prevedono che le stesse risultino applicabili solamente se il contribuente, dopo avere ricevuto la comunicazione dello schema di atto, non presenta istanza di accertamento con adesione. In sostanza, con la nuova disciplina, applicabile dal 1&#176; settembre 2024, una volta intrapresa la strada dell&#8217;adesione il ravvedimento risulta precluso.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/i-problemi-applicativi-della-deroga">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[4,5 miliardi di utile, 100 di crediti persi: il bilancio INPS è un trionfo di ciò che non c'è]]></title><description><![CDATA[di Pietro Al&#242; e Antonello Cassone]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/45-miliardi-di-utile-100-di-crediti</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/45-miliardi-di-utile-100-di-crediti</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:01:05 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/db5c5827-495c-4f5b-9e09-6596a30fe023_5984x2813.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Ogni tanto arriva la notizia che rassicura tutti: l&#8217;INPS chiude il 2025 in attivo. Risultato economico d&#8217;esercizio positivo per 4,5 miliardi di euro, patrimonio netto che sale da 35,31 a 42,83 miliardi, saldo della gestione finanziaria di competenza a 16 miliardi. Titoli trionfali, comunicati soddisfatti, la solita liturgia della &#8220;<em>solidit&#224; confermata</em>&#8221;. E un imprenditore che ogni mese versa contributi con la fedelt&#224; di un suddito potrebbe perfino sentirsi orgoglioso. Peccato che, come sempre, il numero che canta serva a coprire il numero che stona. E qui il numero che stona &#232; enorme. Partiamo da una premessa che l&#8217;Istituto stesso, va detto, ha l&#8217;onest&#224; di scrivere: l&#8217;INPS &#232; un ente non commerciale che non mira a realizzare utili. Gi&#224; questo dovrebbe far suonare un campanello. Un ente previdenziale non &#232; un&#8217;azienda: il suo &#8220;<em>utile</em>&#8221; non &#232; profitto, &#232; la differenza contabile tra quanto incassa e quanto eroga in un dato momento. Esibirlo come un successo &#232; un&#8217;operazione di marketing istituzionale che confonde la cassa con la salute. Ma &#232; quando si apre il cofano che la festa si smorza. Perch&#233; quei conti in ordine poggiano su una montagna che nessuno vuole guardare: i crediti contributivi ammontano a 125.767 milioni, in aumento dai 119.127 milioni del 2024. </p><p>Centoventicinque miliardi che l&#8217;INPS vanta verso datori di lavoro e iscritti. E qui arriva la frase che dovrebbe far cadere le braccia: la quota considerata inesigibile &#232; il 79,4 per cento. Quasi otto euro su dieci di quei crediti l&#8217;Istituto sa gi&#224; che non li vedr&#224; mai. Non a caso il Fondo svalutazione crediti &#232; stato portato a 99.873 milioni, con un accantonamento aggiuntivo di 5,3 miliardi. Fermatevi un attimo su questa cifra: quasi cento miliardi di crediti svalutati, cio&#232; dati sostanzialmente per persi. &#200; una voragine che vale pi&#249; di venti volte l&#8217;utile celebrato. Se un&#8217;impresa privata presentasse un attivo gonfio di crediti inesigibili per l&#8217;80%, il revisore non firmerebbe il bilancio e la banca chiuderebbe i rubinetti. L&#8217;INPS, invece, lo racconta come stabilit&#224;. Ed &#232; qui che scatta il &#8220;<em>blast</em>&#8221;. </p><p>Perch&#233; quell&#8217;utile e quella voragine non sono due fatti separati: sono lo stesso fatto visto da due angolazioni diverse. L&#8217;Istituto accerta contributi che larga parte dei debitori non pagher&#224;, li iscrive a ruolo &#8212; le iscrizioni salgono da 182.987 a 193.341 milioni &#8212; e ne recupera una frazione modesta: il rapporto tra riscosso e affidato &#232; appena il 29,98 per cento. Meno di un terzo. Il resto resta l&#236;, sospeso tra la finzione contabile e la resa. Il bilancio &#8220;<em>in utile</em>&#8221; &#232;, in buona parte, un bilancio di promesse non mantenute da chi doveva pagare. Ma il punto pi&#249; scomodo, quello che tocca chi come noi lavora ogni giorno con imprese e partite IVA, &#232; un altro. Che cosa significano, davvero, quei crediti inesigibili? Significano imprese chiuse, artigiani che hanno gettato la spugna, autonomi che non ce l&#8217;hanno fatta, contribuenti che tra pagare l&#8217;INPS e pagare i dipendenti hanno dovuto scegliere. Il tasso di inesigibilit&#224; all&#8217;80 per cento non &#232; un dato contabile: &#232; una radiografia della mortalit&#224; economica del Paese. E c&#8217;&#232; un secondo strato, ancora pi&#249; sottile. </p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/45-miliardi-di-utile-100-di-crediti">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Cassandra e il fisco che vuole la profezia prima della fattura]]></title><description><![CDATA[di Stefano Niccolai]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/cassandra-e-il-fisco-che-vuole-la</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/cassandra-e-il-fisco-che-vuole-la</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:03:08 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/7f61a095-1e05-4ca5-8607-bc8557d541f0_4000x4000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Cassandra vedeva il futuro e nessuno le credeva: era questa la sua condanna, dono e castigo insieme, imposto da un dio deluso in amore. All&#8217;imprenditore italiano che oggi sostiene una spesa di pubblicit&#224; &#232; toccata la maledizione opposta e per certi versi pi&#249; crudele: nessuno gli chiede di vedere il futuro, gli si impone di dimostrarlo per iscritto, con tanto di protocollo e allegati, pena la beffa di un accertamento. La Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 17902 del 4 giugno scorso, ha infatti stabilito che la deducibilit&#224; di una spesa pubblicitaria dal reddito d&#8217;impresa non si accontenta pi&#249; della prova che la spesa sia stata sostenuta, n&#233; del contratto che la descrive: serve anche la dimostrazione del ritorno commerciale atteso. Non basta avere fatto la campagna, occorre aver saputo, prima di farla, che avrebbe funzionato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il ragionamento della Suprema Corte parte da un presupposto tecnicamente ineccepibile. L&#8217;articolo 108, comma 1, del TUIR consente la deduzione delle spese di pubblicit&#224; e propaganda nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, ma pretende che si tratti davvero di spese pubblicitarie e non di erogazioni liberali travestite da marketing. Per distinguere le due categorie, i giudici di legittimit&#224; hanno individuato tre condizioni cumulative: una documentazione idonea a spiegare le ragioni della spesa, un collegamento dimostrabile con il programma economico dell&#8217;impresa, e la prova che l&#8217;operazione tendesse effettivamente a promuovere marchi e prodotti in vista di un incremento delle vendite.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>&#200; sul terzo requisito che la sentenza smette di essere un presidio contro &#8220;</span><em><span>l&#8217;elusione</span></em><span>&#8221; e diventa, senza volerlo, un piccolo trattato di divinazione fiscale. Perch&#233; &#8220;</span><em><span>ipotizzare il ritorno commerciale atteso</span></em><span>&#8221; prima di lanciare una campagna significa chiedere all&#8217;imprenditore di allegare all&#8217;avviso pubblicitario un oracolo, magari certificato, che attesti quante vendite in pi&#249; generer&#224; uno spot che ancora non &#232; andato in onda. Cassandra, almeno, il dono lo aveva ricevuto da Apollo: qui il dono lo deve avere il commercialista, che si trover&#224; a redigere piani strategici previsionali per dimostrare, con anni di anticipo rispetto al controllo, che quella campagna sarebbe stata pi&#249; efficace del silenzio.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il punto tecnico merita di essere isolato, perch&#233; &#232; l&#236; che la pronuncia rivela la sua fragilit&#224;. La Cassazione, qui come nel filone parallelo sulle sponsorizzazioni (ord. n. 5317/2025, n. 21906/2025, n. 2567/2026), ribadisce che l&#8217;onere della prova grava per intero sul contribuente: non basta la fattura, non bastano i pagamenti tracciati, non basta il contratto regolarmente registrato, perch&#233;, dicono i giudici, proprio questi elementi &#8220;</span><em><span>vengono di regola utilizzati allo scopo di far apparire reale un&#8217;operazione fittizia</span></em><span>&#8221;. &#200; un cortocircuito logico prima ancora che probatorio: la regolarit&#224; formale, anzich&#233; essere indizio di genuinit&#224;, diventa sospetto di simulazione, e pi&#249; il contribuente si premunisce documentando tutto, pi&#249; rischia di apparire un simulatore troppo scrupoloso. Ma il vero salto concettuale sta nella natura del giudizio richiesto: mentre l&#8217;inerenza si accerta normalmente ex post, verificando se una spesa gi&#224; sostenuta sia collegata all&#8217;attivit&#224; d&#8217;impresa, la prova del &#8220;</span><em><span>ritorno commerciale atteso</span></em><span>&#8221; pretende un accertamento ex ante, congelato al momento della decisione di investire. Nessuna azienda avvia una campagna pubblicitaria avendo in tasca la certezza statistica del suo esito, se cos&#236; fosse, la pubblicit&#224; non sarebbe una scommessa imprenditoriale ma una scienza esatta e i pubblicitari sostituirebbero gli analisti finanziari. Chiedere oggi, in sede di verifica, che quella previsione fosse gi&#224; formalizzata allora significa riscrivere la storia commerciale dell&#8217;impresa con il senno di chi giudica anni dopo, sapendo gi&#224; come &#232; andata a finire ed &#232; l&#8217;esatto contrario del compito di chi, come Cassandra, deve prevedere senza sapere.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/cassandra-e-il-fisco-che-vuole-la">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Rebus sanzionatorio per gli errori di competenza a cavallo della riforma]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/rebus-sanzionatorio-per-gli-errori</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/rebus-sanzionatorio-per-gli-errori</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ecc96d39-cd5a-4e5d-8dae-9086740ee66c_1920x1280.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Una delle contestazioni pi&#249; frequenti da parte dell&#8217;Agenzia riguarda gli errori di competenza.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Per tali violazioni &#232; previsto un regime sanzionatorio </span><em><span>ad hoc</span></em><span>, disciplinato dall&#8217;articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 471/1997. In particolare, &#232; stabilita la riduzione di un terzo della sanzione ordinariamente prevista nei casi di infedelt&#224; dichiarativa, che si applica quando il componente positivo abbia comunque gi&#224; concorso alla determinazione del reddito nell&#8217;annualit&#224; in cui interviene l&#8217;accertamento o in una precedente. Questa sanzione non &#232; stata toccata direttamente dalla riforma del sistema sanzionatorio recata dal Dlgs n. 87/2024, ma ne risulta indirettamente modificata nell&#8217;effettivo ammontare, perch&#233; la norma richiama, per la sua determinazione, la misura prevista per l&#8217;infedele dichiarazione, che invece &#232; stata rivista al ribasso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>In concreto, la sanzione per errori di competenza passa dal 60-120 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (la &#8220;</span><em><span>vecchia</span></em><span>&#8221; sanzione per infedele dichiarazione, pari al 90-180 </span>per cento<span> ridotta di un terzo), al 46,67 </span>per cento<span> della maggiore imposta o della differenza di credito (la &#8220;</span><em><span>nuova</span></em><span>&#8221; sanzione per infedele dichiarazione, pari al 70 </span>per cento<span>, sempre ridotta di un terzo). In entrambi i casi resta fermo un minimo di 150 euro.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Poich&#233; la riforma deroga al principio del </span><em><span>favor rei</span></em><span>, per gli errori di competenza commessi a cavallo dell&#8217;entrata in vigore delle nuove regole &#8211; 1&#176; settembre 2024 &#8211; si pone un problema pratico non banale: quello di stabilire quale sanzione vada in concreto applicata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Per individuare la misura della sanzione effettivamente irrogabile, occorre definire correttamente il momento in cui la violazione pu&#242; ritenersi commessa. Si pensi al contribuente che nella dichiarazione presentata nel 2023, relativa al periodo d&#8217;imposta 2022, abbia imputato per errore un componente di reddito di competenza del periodo successivo, il 2023, per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade dopo il 1&#176; settembre 2024. Se il componente erroneamente imputato nel 2022 &#232; positivo, la violazione, cio&#232; la mancata rilevazione del ricavo (o dell&#8217;incasso) nell&#8217;anno in cui avrebbe dovuto concorrere al reddito, si consuma con la dichiarazione relativa al 2023, che doveva essere presentata entro il 31 ottobre 2024 (quindi, generalmente, dopo il 1&#176; settembre). In tale ipotesi si applicano dunque le nuove sanzioni, pi&#249; favorevoli. </span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/rebus-sanzionatorio-per-gli-errori">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Superbonus e General Contractor: arriva anche lo stop giudiziario alle contestazioni dell’Agenzia]]></title><description><![CDATA[di Annalisa Cazzato]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/superbonus-e-general-contractor-arriva</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/superbonus-e-general-contractor-arriva</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:03:21 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/7f1db461-215e-4a18-a120-76859434fac3_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Dopo il tanto sperato chiarimento della Risoluzione n. 17/E di quest&#8217;anno a proposito della figura del</span><em><span> general contractor,</span></em><span> di cui gi&#224; abbiamo scritto su queste pagine all&#8217;indomani della pubblicazione del documento di prassi, &#232; arrivato qualche settimana fa un altro importante stop agli scarti delle comunicazioni di opzione di cessione dei crediti cd. superbonus da parte della giurisprudenza.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza 2535 del 22 giugno u.s., ha sbrigativamente ma efficacemente accolto il ricorso del contribuente avverso (l&#8217;ennesimo) scarto della comunicazione di cessione dell&#8217;opzione di sconto in fattura trasmessa da un Condominio, titolare del diritto a detrazione e committente di lavori per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico sulle parti comuni dell&#8217;edificio e di sostituzione dei serramenti sulle singole unit&#224; immobiliari, a favore della Societ&#224; ricorrente, che aveva concluso col cedente il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Non stupisce tanto il contenuto, nel merito, della decisione - che, in maniera sintetica e senza troppo indugiare su argomentazioni di diritto, si limita a rinviare alla posizione espressa dalla stessa Agenzia a favore degli appaltatori nella citata Risoluzione n. 17- quanto l&#8217;enfasi con la quale il giudice richiama la prassi amministrativa.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Dalle poche informazioni della sentenza (estremamente stringata) &#232; possibile desumere che la Societ&#224; ricorrente si era vista scartare la comunicazione di cessione dell&#8217;opzione dello sconto in fattura, trasmessa dal condominio committente, ai sensi dell&#8217;articolo 122-bis del Decreto Rilancio, sulla base (immaginiamo leggendo i motivi della decisione) della diffusa interpretazione (molto </span><em><span>&#8220;unilaterale&#8221; </span></em><span>e pro-fisco) dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E del 2022 a proposito della figura del</span><em><span> General contractor.</span></em></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/superbonus-e-general-contractor-arriva">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[CPB a catena. Se aderisce uno, rischiano di aderire tutti]]></title><description><![CDATA[di Marco Cramarossa]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/cpb-a-catena-se-aderisce-uno-rischiano</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/cpb-a-catena-se-aderisce-uno-rischiano</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:03:07 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/c4adba22-4396-4917-97fb-fc5f23fb73e4_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Tra le novit&#224; introdotte in tema di concordato preventivo biennale dal Dlgs. n. 81/2025, una delle pi&#249; insidiose riguarda il coordinamento tra professionisti e strutture partecipate. Il legislatore, temendo che il reddito potesse migrare verso il soggetto aderente al CPB con la naturalezza con cui i capitali cercano ordinamenti pi&#249; ospitali, ha costruito un sistema di adesione congiunta che pu&#242; propagarsi ben oltre il rapporto tra professionista e studio.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Le lettere b-</span><em><span>quinquies</span></em><span>) e b-</span><em><span>sexies</span></em><span>) dell&#8217;articolo 11 del Dlgs. n. 13/2024 operano quali cause di esclusione. La prima interessa il contribuente che, nel periodo precedente a quelli oggetto della proposta, abbia dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;articolo 54, comma 1, del TUIR e contemporaneamente partecipato a un&#8217;associazione professionale, a una STP o a una STA. L&#8217;esclusione non opera se anche il soggetto partecipato aderisce per i medesimi periodi. La seconda disposizione osserva il rapporto dalla prospettiva opposta. L&#8217;associazione non pu&#242; accedere se non aderiscono, per gli stessi periodi, tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. Non tutti, dunque, ma soltanto quelli che esercitano anche autonomamente un&#8217;attivit&#224; produttiva di reddito </span><em><span>ex</span></em><span> articolo 54, comma 1.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;articolo 21 del Dlgs. n. 13/2024 riproduce il meccanismo tra le cause di cessazione. L&#8217;allineamento non deve sussistere soltanto all&#8217;ingresso, ma va conservato durante il biennio. Basta quindi che uno dei partecipanti cambi passo perch&#233; l&#8217;intera</span><em><span> &#8220;compagnia&#8221;</span></em><span> rischi di perdere il ritmo.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/cpb-a-catena-se-aderisce-uno-rischiano">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Regime forfettario: quando crescere non conviene più]]></title><description><![CDATA[di Giacomo Monti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-paradosso-del-regime-forfettario</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-paradosso-del-regime-forfettario</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:31:48 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a313bb27-eb26-45a2-8aef-232b81f107c3_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit&#224; contributiva. Il sistema tributario &#232; informato a criteri di progressivit&#224;.</em>&#8221;</p><p style="text-align: justify;">Sono appena due righe, quelle contenute nell&#8217;articolo 53 della Costituzione, che per&#242; racchiudono il fondamento del patto fiscale tra cittadini e Stato: ciascuno contribuisce in ragione della propria capacit&#224; economica, secondo un sistema ispirato alla progressivit&#224; e all&#8217;equit&#224;.</p><p style="text-align: justify;">&#200; alla luce di questo principio che meritano di essere letti i recenti dati diffusi dalla Corte dei conti sul regime forfettario. Numeri che confermano come il regime abbia ormai assunto dimensioni tali da rappresentare una componente strutturale del sistema tributario italiano.</p><p style="text-align: justify;">Un successo, almeno sotto il profilo delle adesioni, che merita di essere riconosciuto.</p><p style="text-align: justify;">Il regime ha certamente consentito a molti piccoli imprenditori e professionisti di avviare un&#8217;attivit&#224; beneficiando di regole semplificate e di un carico fiscale decisamente pi&#249; contenuto. Sarebbe ingeneroso negare che, per numerosi contribuenti, esso abbia rappresentato un&#8217;opportunit&#224; concreta di ingresso nel mondo del lavoro autonomo o di impresa.</p><p style="text-align: justify;">Il problema, per&#242;, &#232; forse un altro. Il successo di una norma fiscale non pu&#242; essere misurato esclusivamente dal numero di coloro che decidono di utilizzarla, bens&#236; anche dall&#8217;analisi dei comportamenti che la norma stessa produce.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-paradosso-del-regime-forfettario">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Iperammortamento: quando la burocrazia rincorre gli investimenti]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-quando-la-burocrazia</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-quando-la-burocrazia</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:03:14 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e84e5fbf-ad2c-418c-82b8-0354762b8bf7_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;apertura della comunicazione di conferma, il nuovo iperammortamento compie un altro passo in avanti. Bene. O forse sarebbe meglio dire: finalmente.</p><p style="text-align: justify;">Talvolta la sensazione &#232; che, osservando l&#8217;evoluzione della misura, la macchina amministrativa continui a rincorrere le imprese invece di accompagnarle. La legge di Bilancio &#232; entrata in vigore il 1&#176; ge&#8230;</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-quando-la-burocrazia">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[IRAP e associazioni professionali: la Consulta salva il sistema, ma lascia aperto più di un interrogativo]]></title><description><![CDATA[di Marco Cramarossa e Andrea Gaeta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/irap-e-associazioni-professionali</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/irap-e-associazioni-professionali</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:02:47 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/7c2a9c2e-508d-4ad4-8e17-1a27f186b49b_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 153 del 24 luglio scorso, gi&#224; oggetto di un <a href="https://www.blastonline.it/p/corte-costituzionale-nelle-associazioni">commento &#8220;a prima lettura&#8221; su Blast</a>, la Corte costituzionale ha affrontato il tema dell&#8217;assoggettamento a IRAP delle associazioni professionali notarili, respingendo le questioni di legittimit&#224; costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Firenze. La decisione, tuttavia, pur confermando &#8220;formalmente&#8221; l&#8217;impianto normativo vigente, offre una lettura destinata a incidere sul contenzioso relativo alle associazioni professionali in generale, sia notarili che non.</p><p style="text-align: justify;">Il giudice rimettente aveva denunciato l&#8217;irragionevolezza della disciplina risultante dal combinato disposto dell&#8217;articolo 1, comma 8, della L n. 234/2021 e dell&#8217;articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella parte in cui l&#8217;esclusione dall&#8217;IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni non si estende alle associazioni professionali notarili. La Corte, tuttavia, ritiene non condivisibile il presupposto interpretativo dal quale muove l&#8217;ordinanza di rimessione.</p><p style="text-align: justify;">Secondo la Consulta, le associazioni professionali restano soggetti passivi IRAP in quanto equiparate alle societ&#224; semplici. Ci&#242; non significa, per&#242;, che ogni compenso percepito da un professionista associato debba necessariamente considerarsi prodotto in forma associata. La pronuncia valorizza, infatti, l&#8217;orientamento della Corte di cassazione secondo cui l&#8217;imposta non trova applicazione quando sia dimostrato che una determinata attivit&#224; professionale sia stata svolta esclusivamente in forma individuale, senza alcun apporto dell&#8217;organizzazione comune.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/irap-e-associazioni-professionali">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Corte costituzionale: nelle associazioni professionali l'IRAP si paga solo se l'attività è davvero in comune]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/corte-costituzionale-nelle-associazioni</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/corte-costituzionale-nelle-associazioni</guid><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:51:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/f650d63a-ed1e-4eff-83d1-085e9eff4d99_1535x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 153 del 2026, depositata oggi 24 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit&#224; costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sul combinato disposto dell&#8217;articolo 1, comma 8, della L. n. 234/2021 e dell&#8217;articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, in riferimento agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione.</p><p style="text-align: justify;">Il giudizio traeva origine dal rifiuto dell&#8217;Agenzia delle entrate di rimborsare l&#8217;IRAP versata per il 2022 da un&#8217;associazione professionale tra notai, che riteneva di essere esentata dall&#8217;IRAP in forza dell&#8217;articolo 1, comma 8, della L. n. 234/2021, il quale dal 2022 esclude dall&#8217;imposta professionisti e imprenditori individuali.</p><p style="text-align: justify;">Il tema si inserisce in un orientamento consolidato della Cassazione. Le sezioni unite civili, con le sentenze del 14 aprile 2016, n. 7371 e n. 7291, hanno affermato che l&#8217;attivit&#224; delle associazioni professionali costituisce <em>ex lege </em>presupposto d&#8217;imposta, come previsto per societ&#224; ed enti dall&#8217;articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs n. 446/1997, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell&#8217;autonoma organizzazione: la scelta di associarsi &#232; di per s&#233; sufficiente a determinare l&#8217;assoggettamento a IRAP.</p><p style="text-align: justify;">A questo orientamento la stessa Cassazione ha affiancato un temperamento. Con le ordinanze n. 13129/2022, 39578/2021 (e pi&#249; di recente, non citata dalla Corte, n. 4663/2025), ha ammesso che l&#8217;associazione possa sottrarsi al tributo provando che, in concreto, non vi &#232; stato <em>&#171;esercizio in forma associata&#187;</em> dell&#8217;attivit&#224;, perch&#233; i singoli professionisti hanno operato individualmente pur nell&#8217;ambito dello studio comune. La Corte costituzionale riprende questo temperamento quale criterio interpretativo idoneo a rendere le norme censurate conformi a Costituzione. Aggiunge, inoltre, in un rapido passaggio sicuramente meritevole di ulteriori approfondimenti, che l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;esistenza dell&#8217;esercizio in forma associata, presupposto per l&#8217;equiparazione alle societ&#224; semplici, grava sull&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/corte-costituzionale-nelle-associazioni">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Iperammortamento, parte la seconda fase: disponibile la comunicazione di conferma]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-parte-la-seconda</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-parte-la-seconda</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:01:12 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/8f8f3f5d-0963-4fe2-8a61-ea23d0ab9f3e_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 luglio scorso si &#232; compiuto un ulteriore passo nell&#8217;attuazione dell&#8217;iperammortamento previsto dalla Legge n. 199/2025. Dopo l&#8217;apertura, lo scorso giugno, della piattaforma dedicata alla comunicazione preventiva, dal 21 luglio &#232; infatti possibile trasmettere la seconda comunicazione prevista dalla procedura, ossia la comunicazione di conferma dell&#8217;investimento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Si tratta di un passaggio fondamentale perch&#233; consente alle imprese di confermare la prenotazione del beneficio dimostrando che l&#8217;investimento non &#232; pi&#249; soltanto programmato, ma ha raggiunto uno stadio di concreta realizzazione attraverso l&#8217;accettazione dell&#8217;ordine e il versamento dell&#8217;acconto minimo richiesto dalla normativa.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;iter introdotto dal decreto interministeriale 7 maggio 2026 continua quindi a prendere forma. Come ormai noto, la procedura di accesso all&#8217;agevolazione &#232; articolata in tre differenti comunicazioni da trasmettere mediante il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE): la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma e, infine, la comunicazione di completamento dell&#8217;investimento. Quest&#8217;ultima rappresenter&#224; il momento conclusivo dell&#8217;intero procedimento e consentir&#224; l&#8217;effettiva fruizione della maggiorazione fiscale.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/iperammortamento-parte-la-seconda">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La sanzione aggravata per operazioni inesistenti va limitata al rilievo fraudolento]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-sanzione-aggravata-per-operazioni</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-sanzione-aggravata-per-operazioni</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:30:21 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/13fef46b-92d8-43ab-b83c-6457ec2b1415_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Negli accertamenti che contengono pi&#249; rilievi capita, non di rado, che uno solo riguardi fatture per operazioni inesistenti, mentre gli altri hanno natura diversa: costi non documentati, non inerenti, o comunque estranei a qualsiasi condotta fraudolenta. In questi casi gli uffici tendono ad applicare l&#8217;intera sanzione aggravata, prevista per la dichiarazione infedele realizzata mediante operazioni inesistenti, a tutta la maggiore imposta accertata; non quindi alla sola </span><em><span>&#8220;porzione&#8221; </span></em><span>di penalit&#224; generata dal rilievo fraudolento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La sanzione aggravata &#232; disciplinata dall&#8217;articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 471/1997, per le imposte dirette e per l&#8217;Irap. La norma dispone che la sanzione ordinaria per dichiarazione infedele, oggi il 70 per cento della maggiore imposta, </span><em><span>&#171;&#232; aumentata dalla met&#224; al doppio quando la violazione &#232; realizzata mediante l&#8217;utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente&#187;</span></em><span>. Una formulazione pressoch&#233; identica compare all&#8217;articolo 5, comma 4-bis, per l&#8217;IVA, come all&#8217;articolo 2, comma 2-bis, per le violazioni dei sostituti d&#8217;imposta. Il problema per le imposte dirette si pone quindi in termini analoghi anche per l&#8217;IVA e per le ritenute, ogni volta che nello stesso accertamento coesistono un rilievo fraudolento e uno di natura diversa.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Nella prassi, quando ricorre questa situazione, accade che alcuni uffici applicano la sanzione aggravata all&#8217;intero maggiore imponibile, non alla sola quota riferibile al mezzo fraudolento, sul presupposto che la dichiarazione connotata da frode sia sempre la medesima. Alcune pronunce di merito hanno avallato questa impostazione. La C.G.T. I grado di Modena, con la sentenza n. 232/1/2022, ha affermato che, a fronte di pi&#249; contestazioni interne alla stessa dichiarazione infedele, </span><em><span>&#171;non &#232; possibile differenziare i due trattamenti sanzionatori&#187;</span></em><span>, sicch&#233; la componente fraudolenta </span><em><span>&#171;&#232; assorbente rispetto alle altre e prevalente il relativo trattamento sanzionatorio sugli altri&#187;</span></em><span>. La C.G.T. II grado della Lombardia, con la sentenza n. 1850/14/2024, ha respinto in termini analoghi la tesi del contribuente, secondo cui l&#8217;aggravante avrebbe dovuto riferirsi solo alla quota di maggiore imponibile riconducibile a fatture per operazioni inesistenti, non anche ai costi semplicemente non documentati recuperati nello stesso accertamento.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-sanzione-aggravata-per-operazioni">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Gli atti impugnabili nel nuovo testo unico della giustizia tributaria e il comma di troppo]]></title><description><![CDATA[di Vincenzo Fusco]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/gli-atti-impugnabili-nel-nuovo-testo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/gli-atti-impugnabili-nel-nuovo-testo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:02:24 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d1f82eb4-752b-4089-b39c-a5db233562a2_6016x4000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>A pochi mesi dall&#8217;applicazione, dal 1&#176; gennaio 2027, del testo unico della giustizia tributaria approvato con il Dlgs. 14/11/2024, n. 175, &#232; opportuno iniziare a familiarizzare con il nuovo assetto, anche per la diversa numerazione e collocazione delle disposizioni.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo. 21, comma 1, L. 111/2023 &#8211; lo si ricorda &#8211; aveva affidato al legislatore delegato il riordino, il coordinamento e l&#8217;aggiornamento della normativa vigente, con ci&#242; conferendo al Dlgs. n. 175/2024 una funzione essenzialmente compilativa.</p><p style="text-align: justify;">Un primo banco di prova &#232; offerto dalla disposizione che autorevole dottrina (Glendi), cui si deve la sua stessa elaborazione, ha definito la &#8220;<em>Grundnorm dell&#8217;intero sistema del diritto tributario</em>&#8221;: la norma sugli atti impugnabili e sull&#8217;oggetto del ricorso, gi&#224; contenuta nell&#8217;articolo 19 del Dlgs. 546/1992 e ora trasfusa nell&#8217;articolo 65 del citato testo unico.</p><p style="text-align: justify;">Accanto al necessario coordinamento dei richiami relativi all&#8217;iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, ora ricondotti rispettivamente agli articoli 178 e 187 del testo unico in materia di versamenti e riscossione &#8211; in luogo delle corrispondenti disposizioni del Dpr 602/1973, anch&#8217;esso avviato al congedo &#8211; compare un comma 4 apparentemente inedito.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;inedito, per&#242;, &#232; solo relativo, poich&#233; la disposizione riprende gli articoli 61, Dpr 600/1973 e 59, Dpr 633/1972, riassemblandone contenuto, lessico e funzione con una tecnica redazionale piuttosto incerta. Gi&#224; dopo una prima lettura che, sul piano semantico suscita quasi indulgenza tanto &#232; raffazzonata, si cerca di approfondirne l&#8217;esegesi, al cui esito giunge inevitabile la domanda: ce n&#8217;era davvero bisogno?</p><p style="text-align: justify;">La risposta mi pare possa affidarsi allo stesso testo, il quale tradisce una scarsa attenzione alla prospettiva storico-sistematica e restituisce l&#8217;impressione di un legislatore delegato prostrato nel ricreare, sotto nuova numerazione, un problema che l&#8217;evoluzione normativa aveva gi&#224; ampiamente superato.</p><p style="text-align: justify;">Di per s&#233; l&#8217;obiettivo dichiarato della norma &#232; quello di chiarire che l&#8217;annullabilit&#224; pu&#242; essere eccepita a pena di decadenza solo entro il primo grado di giudizio.</p><p style="text-align: justify;">Ma i citati articoli 61 del 600 e 59 del 633 appartenevano a una fase storica nella quale l&#8217;ordinamento tributario conosceva numerose ipotesi qualificate testualmente come nullit&#224;, senza tuttavia disporre di una regolamentazione generale capace di distinguerne il regime da quello dell&#8217;annullabilit&#224;. Era quindi comprensibile l&#8217;esigenza nel legislatore di precisare che quelle nullit&#224; non andavano tecnicamente intese come invalidit&#224; da poter essere rilevate anche d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quanto piuttosto in termini di annullabilit&#224;, il cui regime &#232;, per l&#8217;appunto, quello di rilevabilit&#224; ad istanza di parte entro il primo grado di giudizio.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/gli-atti-impugnabili-nel-nuovo-testo">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[SPILLI EREDITARI- La “zona” del cambio generazionale]]></title><description><![CDATA[di Piero Sanna Randaccio]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-la-zona-del-cambio</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-la-zona-del-cambio</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:03:19 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/bb624b11-320f-43dd-a4d2-7183e13d4b17_320x213.webp" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Ci sono provvedimenti che, per cogliere la successione d&#8217;impresa, la fotografano. La immobilizzano in un fotogramma unico, scattato nell&#8217;istante esatto del rogito, e da quell&#8217;istantanea pretendono di leggere tutto: chi comanda, chi obbedisce, chi tiene in mano le sorti dell&#8217;assemblea.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La Risposta n. 143/2026 dell&#8217;Agenzia delle Entrate appartiene a questa famiglia. Eppure il passaggio generazionale non &#232; una fotografia: &#232; un film. Ha una durata, una progressione, una zona intermedia in cui il vecchio e il nuovo coesistono &#8212; e nella quale, per un tratto necessario, il testimone &#232; impugnato da due mani insieme.</span></p><p style="text-align: justify;"><em><span>Il fatto.</span></em><span> Un socio unico intende trasferire al figlio, tramite patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), la nuda propriet&#224; del 95 per cento di una </span><em><span>holding</span></em><span>, riservandosi l&#8217;usufrutto vitalizio e attribuendo al nudo proprietario il diritto di voto. Contestualmente lo statuto viene aggiornato con diritti particolari ex articolo 2468, terzo comma, c.c. a favore del disponente: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio; il diritto di rappresentare la </span><em><span>holding</span></em><span> e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomine, revoche e cessioni di partecipazioni, aziende, rami e marchi; una clausola di gradimento sui trasferimenti. A corredo, un quorum del 96  dei voti per le modifiche statutarie.</span></p><p style="text-align: justify;"><em><span>Il dictum.</span></em><span> L&#8217;Agenzia nega l&#8217;esenzione ex articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs. 346/1990 (come riformulato dal Dlgs. 139/2024). La ragione non &#232; il trasferimento della sola nuda propriet&#224;, n&#233; la struttura dell&#8217;usufrutto: &#232; che quei diritti particolari, sommati al quorum rafforzato, privano di sostanza il controllo formalmente ceduto. Il figlio dispone del 95 </span>per cento<span> dei voti, ma non pu&#242; nominare gli amministratori &#8212; riservati statutariamente al padre &#8212; n&#233; rimuovere quella riserva, poich&#233; la modifica statutaria esige il 96 </span>per cento<span>. La maggioranza &#232; nominale e il potere resta al dante causa.</span></p><p style="text-align: justify;"><em><span>Il perno.</span></em><span> L&#8217;Ufficio si appoggia all&#8217;ordinanza Cass. n. 6616/2026, per cui il controllo di diritto &#232; &#171;una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l&#8217;esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere&#187;, e alle Risposte n. 115/2026 e n. 109/2026: clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo trasmesso. La verifica, dunque, non si arresta alla titolarit&#224; dei voti, ma investe l&#8217;assetto statutario nel suo complesso.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fin qui, va detto con nettezza, l&#8217;impianto dell&#8217;Agenzia &#232; difendibile. Chi conserva il diritto di nominarsi amministratore a vita e blinda quella riserva con un quorum che il donatario non pu&#242; raggiungere non ha trasferito il controllo: lo ha </span><em><span>inscenato</span></em><span>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Occorre per&#242; ricordare da dove viene il 4-ter, perch&#233; la sua ragion d&#8217;essere illumina i limiti del test appena descritto. La disposizione nasce con la legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) per dare attuazione alla Raccomandazione della Commissione 94/1069/CE del 7 dicembre 1994, che invitava gli Stati membri &#171;ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese e il mantenimento dei posti di lavoro&#187;, segnalando come il peso delle imposte di successione e donazione rischi di comprometterne l&#8217;equilibrio finanziario e, con esso, la continuit&#224;.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Quel filone si &#232; ora rinnovato. La Raccomandazione della Commissione (UE) C(2026)3799 del 22 giugno 2026, che sostituisce la 94/1069/CE, ribadisce e attualizza il medesimo </span><em><span>telos</span></em><span>: la salvaguardia dell&#8217;attivit&#224; economica e dell&#8217;occupazione come obiettivo primario del trasferimento d&#8217;impresa. Due riconoscimenti meritano attenzione. Il primo: la Commissione osserva che nell&#8217;impresa familiare il fondatore riveste sovente, insieme, il ruolo proprietario e quello manageriale, e che il trasferimento a un familiare non coincide sempre con l&#8217;immediata maturit&#224; gestionale del successore. Il secondo: l&#8217;accento cade sulla </span><em><span>preparazione</span></em><span> del passaggio &#8212; formazione e tutoraggio anche anteriori all&#8217;evento &#8212; come condizione della sua riuscita.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-la-zona-del-cambio">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il regime IVA della cartolarizzazione del magazzino]]></title><description><![CDATA[di Annalisa Cazzato e Marco Ragusa]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-regime-iva-della-cartolarizzazione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-regime-iva-della-cartolarizzazione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:04:15 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/cbd6625b-d632-4909-bc2d-de09267abbd7_768x512.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>A pochi mesi dall&#8217;introduzione della nuova disciplina di cui all&#8217;articolo 8 della legge n. 34 del 2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese), gli organi politici sono stati chiamati a chiarire in tempi rapidi il trattamento, ai fini IVA, del cosiddetto </span><em><span>de-stocking</span></em><span>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Tale disciplina, intervenendo sulla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazioni, ne ha ampliato il campo di applicazione da un lato, includendo anche i crediti futuri tra le operazioni realizzabili mediante finanziamento al soggetto cedente e, dall&#8217;altro, estendendo l&#8217;ambito dei beni cartolarizzabili, oltre agli immobili e ai beni mobili registrati, anche ai beni mobili non registrati, tra i quali rientrano normalmente le giacenze di magazzino.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;operazione, nella prassi commerciale, sinteticamente, si traduce nella possibilit&#224;, per l&#8217;imprenditore, di trasformare le scorte di magazzino in immediata liquidit&#224; e, come tale, assume, quindi, a livello generale una connotazione teleologicamente finanziaria, richiamata, peraltro, dallo stesso </span><em><span>incipit</span></em><span> dell&#8217;articolo 8 sopra citato che menziona espressamente il &#8220;</span><em><span>fine di agevolare l&#8217;accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino&#8221;.</span></em></p><p style="text-align: justify;"><span>Il dubbio, quindi, &#232; che l&#8217;indiscutibile componente finanziaria dell&#8217;operazione ne condizioni il trattamento fiscale, ai fini IVA, evocando (almeno nominalisticamente) il regime di esenzione proprio delle operazioni finanziarie di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, n. 1, del Dpr 633 del 1972.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Ci&#242; con l&#8217;effetto di &#8220;</span><em><span>alleggerire</span></em><span>&#8221; il veicolo (SPV) che acquista i beni del cedente dall&#8217;onere corrispondente all&#8217;IVA, &#8220;gravando&#8221; per&#242; al contempo l&#8217;imprenditore (che potrebbe svolgere ordinariamente solo operazioni imponibili) del peso - in punto di detrazione - della realizzazione di una operazione esente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Con la Risposta ad un Atto di sindacato ispettivo, lo scorso 15 luglio, sulla base del parere reso dai competenti tecnici dell&#8217;amministrazione finanziaria, sono stati forniti importanti e condivisibili chiarimenti in ordine al trattamento IVA delle cartolarizzazioni di magazzino, nel senso che non esiste una regola generale valevole in ogni caso, dovendosi invece indagare - </span><em><span>case by case</span></em><span> - &#8220;</span><em><span>la natura oggettiva</span></em><span>&#8221; e l&#8217; &#8220;</span><em><span>oggetto</span></em><span>&#8221; (beni mobili, beni immobili, crediti o attivit&#224; finanziarie) dell&#8217;operazione posta in essere.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Per comprendere appieno la portata della risposta, che giunge a conclusioni condivisibili ma le espone in forma estremamente sintetica, &#232; utile ricostruire il funzionamento della cartolarizzazione del magazzino, scomponendo la sequenza negoziale nei suoi principali passaggi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La cartolarizzazione, secondo la prassi di mercato che si sta sviluppando per effetto delle importanti novit&#224; normative, pu&#242; essere realizzata, essenzialmente, secondo due modelli:</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-regime-iva-della-cartolarizzazione">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item></channel></rss>