<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Diritto ]]></title><description><![CDATA[Oggi anche il diritto deve "guardare" orizzonti e non confini]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/diritto</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Diritto </title><link>https://www.blastonline.it/s/diritto</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 02:01:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[DL 1° maggio: il ritorno degli incentivi all’occupazione (ma con nuove condizioni)]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dl-1-maggio-il-ritorno-degli-incentivi</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dl-1-maggio-il-ritorno-degli-incentivi</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:31:29 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/289c9e1e-9f06-4b98-8a36-b940d757c005_2816x1536.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; un filo rosso che attraversa il decreto lavoro approvato oggi: non tanto l&#8217;introduzione di nuovi diritti, quanto il tentativo di orientare il mercato del lavoro attraverso una leva ben conosciuta, quella degli incentivi.</p><p style="text-align: justify;">Il DL interviene infatti in modo deciso sugli esoneri contributivi, riproponendo uno schema gi&#224; visto negli ultimi anni ma con alcune varianti che meritano attenzione. Il messaggio &#232; chiaro: occupazione stabile s&#236;, ma solo a determinate condizioni, sempre pi&#249; stringenti.</p><p style="text-align: justify;">Il primo intervento &#232; il cosiddetto &#8220;Bonus donne 2026&#8221;, che punta a favorire l&#8217;occupazione femminile stabile, soprattutto nei casi di maggiore fragilit&#224;. L&#8217;incentivo &#232; rilevante: esonero totale dei contributi previdenziali per il datore di lavoro fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro, che sale a 800 euro nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno. La misura non &#232; generalizzata, ma mirata a lavoratrici prive di impiego da almeno 12 o 24 mesi o rientranti nelle categorie svantaggiate. &#200; evidente la volont&#224; di concentrare la spesa pubblica su segmenti specifici del mercato del lavoro, evitando dispersioni.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/dl-1-maggio-il-ritorno-degli-incentivi">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il patto che chiamiamo giustizia]]></title><description><![CDATA[di Tommaso Landi]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-patto-che-chiamiamo-giustizia</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-patto-che-chiamiamo-giustizia</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:03:40 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a371b1d4-f632-41f8-b359-9c771e11a491_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, nelle aule dei tribunali di tutta Italia, si recita un rituale antico.</p><p style="text-align: justify;">Un uomo siede dietro un banco, prendendo le distanze dal resto della <em>congerie </em>umana, e ascolta due parti che si contraddicono a vicenda.</p><p style="text-align: justify;">Segue una riflessione, pi&#249; o meno lunga, e poi viene pronunciata una sentenza.</p><p style="text-align: justify;">Tutti, il vincitore, il soccombente, i testimoni riconoscono quella sentenza, nella migliore delle ipotesi, come giusta, ma in ogni caso come vincolante.</p><p style="text-align: justify;">Eppure quella verit&#224; non &#232; un&#8217;ordalia, un giudizio divino. &#200; il prodotto di un accordo implicito, vecchio di secoli, &#232; una convenzione.</p><p style="text-align: justify;">Il diritto, in tutta la sua solennit&#224;, non &#232; altro che questo, un accordo tra uomini.</p><p style="text-align: justify;">Non nel senso riduttivo di arbitrariet&#224;, ma nel senso profondo di patto collettivo: un sistema di regole e di ruoli che funziona perch&#233;, e finch&#233;, una comunit&#224; sceglie di riconoscerlo come legittimo.</p><p style="text-align: justify;">Rousseau lo espresse magistralmente nel Contratto Sociale: la legittimit&#224; del potere non deriva dalla forza, ma dal consenso.</p><p style="text-align: justify;">Lo Stato esiste perch&#233; i cittadini accettano tacitamente di cedere una parte della propria libert&#224; naturale in cambio di protezione e ordine.</p><p style="text-align: justify;">Questo patto non &#232; in <em>rerum natura</em> &#232;, semplicemente una pratica condivisa che si rinnova ogni giorno.</p><p style="text-align: justify;">La giustizia tributaria &#232; forse l&#8217;esempio pi&#249; nitido di questa natura convenzionale. Nessuno si sottopone a tassazione perch&#233; ama farlo. Fatta forse eccezione per l&#8217;ex ministro Padoa Schioppa che, in un afflato di masochismo, afferm&#242;: &#8220;<em>le tasse sono bellissime&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">Le persone comuni pagano il dovuto perch&#233; esiste un sistema che definisce i confini tra il lecito e l&#8217;illecito fiscale, e perch&#233; quella definizione &#232; riconosciuta come legittima.</p><p style="text-align: justify;">Le Corti di giustizia tributaria, dunque, non sondano la natura delle cose, ma costruiscono, attraverso una procedura condivisa, una decisione legittima.</p><p style="text-align: justify;">Immaginiamo ora di affidare questo rito a un sistema di intelligenza artificiale.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-patto-che-chiamiamo-giustizia">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il file è la nuova copia: come il CAD cambia la tutela del design industriale]]></title><description><![CDATA[di Valerio Lunati]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-file-e-la-nuova-copia-come-il</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-file-e-la-nuova-copia-come-il</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:03:04 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3a5f12fa-0e4e-4b5d-8fd2-4f8501572c82_3543x2362.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Per molte imprese manifatturiere, il <em>design</em> non &#232; solo una questione estetica, ma un vero e proprio<em> asset </em>strategico. Oggi, per&#242;, la digitalizzazione della produzione sta mettendo in discussione i confini tradizionali della tutela: un prodotto fisico pu&#242; essere acquisito, trasformato in un <em>file</em> digitale e replicato ovunque, con una semplicit&#224; impensabile fino a pochi anni fa.</p><p>&#200; in questo contesto che si inserisce la riforma europea dei disegni e modelli, destinata a entrare pienamente in vigore il 1&#176; luglio 2026. Il messaggio &#232; chiaro: la protezione della forma non si ferma pi&#249; all&#8217;oggetto materiale, ma si estende anche alla sua rappresentazione digitale.</p><h3><strong>Quando la contraffazione diventa &#8220;immateriale&#8221;</strong></h3><p>Fino a ieri, la violazione di un design era legata alla presenza di un prodotto fisico contraffatto. Oggi, invece, il legislatore europeo ha fatto un passo ulteriore: il <em><strong>file </strong></em><strong>3D</strong> &#8211; nei formati pi&#249; diffusi come CAD, STL o OBJ &#8211; pu&#242; costituire esso stesso una violazione.</p><p>Questo significa che attivit&#224; come la scansione 3D di un prodotto, la creazione del relativo modello digitale o la sua condivisione <em>online</em> non sono pi&#249; considerate semplici fasi preparatorie, ma possono integrare direttamente un illecito.</p><p>Per le aziende, il rischio &#232; evidente: un concorrente pu&#242; effettuare operazioni di reverse engineering e distribuire il modello digitale senza mai produrre fisicamente il bene, anticipando di fatto la violazione.</p><h3><strong>Dalla produzione al dato: cambia il punto di attacco</strong></h3><p>La novit&#224; pi&#249; rilevante &#232; che la tutela si sposta a monte della filiera. Non &#232; pi&#249; necessario attendere che la merce contraffatta venga prodotta, importata o venduta: &#232; possibile intervenire gi&#224; sul <strong>flusso digitale</strong>.</p><p>La responsabilit&#224; si estende quindi a chi crea, carica o diffonde questi file, anche attraverso piattaforme di condivisione o <em>repository</em> tecnici. In termini pratici, si apre la possibilit&#224; di bloccare la contraffazione prima che si traduca in prodotti concreti.</p><p>Questo cambiamento modifica profondamente le strategie di <em>enforcement</em>: il campo di battaglia non &#232; pi&#249; solo il mercato fisico, ma anche &#8211; e sempre di pi&#249; &#8211; quello digitale.</p><h3><strong>Non solo rischi: nuove opportunit&#224; per le imprese</strong></h3><p>Accanto ai rischi, la riforma introduce anche opportunit&#224; interessanti. La protezione dei file digitali consente alle aziende di esplorare modelli di <em>business </em>prima difficili da gestire.</p><p>Uno degli esempi pi&#249; evidenti &#232; quello della <strong>produzione distribuita</strong>: concedere in licenza <em>file </em>3D per la stampa locale, mantenendo il controllo giuridico sul <em>design.</em> In questo scenario, il file diventa un vero e proprio prodotto commerciale, e non solo uno strumento tecnico.</p><p>Allo stesso modo, la possibilit&#224; di intervenire rapidamente sui marketplace digitali consente di rafforzare la tutela del <em>brand</em>, attraverso azioni di rimozione (take-down) dei contenuti illeciti prima che si trasformino in oggetti fisici.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-file-e-la-nuova-copia-come-il">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[SPILLI EREDITARI - Esecutore testamentario e trust: morfologia di una distinzione sempre più nominalistica]]></title><description><![CDATA[di Piero Sanna Randaccio]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-esecutore-testamentario</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-esecutore-testamentario</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:03:30 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/24559cdb-b71a-4044-8315-b88c2952db91_320x213.webp" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; qualcosa di profondamente teatrale &#8212; e, per chi esercita la professione con un minimo di sensibilit&#224; estetica, quasi irresistibilmente ironico &#8212; nel modo in cui il diritto italiano continua a trattare il fenomeno fiduciario: lo accoglie, lo utilizza, talvolta lo celebra, ma evita con ostinazione di nominarlo per ci&#242; che &#232;. Un comportamento che ricorda certi ricevimenti di provincia, dove l&#8217;ospite pi&#249; interessante viene invitato ma sistematicamente ignorato, per non turbare l&#8217;equilibrio formale della serata.</p><p style="text-align: justify;">Eppure, sfogliando la letteratura specialistica pi&#249; avvertita, emerge con chiarezza un dato che meriterebbe, se non una riforma, almeno una confessione: il nostro ordinamento conosce il trust molto meglio di quanto sia disposto ad ammettere.</p><p style="text-align: justify;">La distinzione canonica tra esecutore testamentario e <em>trustee</em> viene tradizionalmente difesa come un baluardo identitario del <em>civil law</em>: il primo &#8220;<em>possiede</em>&#8221;, il secondo <em>&#8220;&#232; proprietario</em>&#8221; almeno temporaneamente. Una distinzione elegante, senza dubbio, e rassicurante, ma si riduce a una differenza terminologica, quasi lessicale &#8212; e, nei casi pi&#249; evoluti, a una finzione classificatoria utile pi&#249; alla tranquillit&#224; del sistema che alla descrizione della realt&#224;.</p><p style="text-align: justify;">Perch&#233;, nel momento in cui l&#8217;esecutore testamentario viene investito &#8212; come sempre pi&#249; spesso accade nella prassi evoluta &#8212; di poteri di amministrazione piena, alienazione, investimento e perfino divisione, quella che dovrebbe essere una linea di confine ontologica si riduce a una differenza terminologica, quasi lessicale. In altre parole, cambiano le parole, ma le funzioni restano ostinatamente le stesse. Ed &#232; qui che riaffiora, con la discrezione di un antico manoscritto riemerso da un archivio polveroso, la figura del <em>minister nudus</em>: titolare di una posizione giuridica svuotata del proprio contenuto economico, esercitata interamente nell&#8217;interesse altrui. Il diritto contemporaneo, con una certa eleganza involontaria, continua dunque a ripetere uno schema medievale &#8212; negandone per&#242; la paternit&#224;.</p><p style="text-align: justify;">Se sul piano civilistico il sistema indulge in una raffinata reticenza, su quello fiscale, al contrario, mostra una sorprendente lucidit&#224; &#8212; o, pi&#249; precisamente, una lucidit&#224; selettiva. Il che conduce a un esito curioso e mentre il diritto civile continua a interrogarsi su cosa sia il trust, il diritto tributario decide direttamente quando tassarlo &#8212; mostrando, con pragmatismo quasi brutale, di aver gi&#224; risolto la questione ontologica che l&#8217;altro continua a rimandare. Il legislatore tributario, specie dopo gli interventi pi&#249; recenti, ha progressivamente abbandonato l&#8217;atteggiamento sospettoso verso il trust, riconoscendone la struttura e disciplinandone gli effetti con una precisione che sfiora la confessione implicita.</p><p style="text-align: justify;">&#200; tuttavia nella figura del <em>trustee</em>-erede che il sistema rivela, forse involontariamente, il proprio punto di massima tensione concettuale. Qui il cerchio si chiude con una perfezione quasi sospetta, forse, perch&#233; troppo coerente per un sistema che ha fatto della distinzione la propria forma di autodifesa.</p><p style="text-align: justify;">Il fiduciario non si limita pi&#249; a gestire, diventa titolare formale dell&#8217;eredit&#224;, assumendo su di s&#233; quella stessa &#8220;<em>nudit&#224; sostanziale</em>&#8221; che gi&#224; caratterizzava Pollidio &#8211; <em>erede meramente formale</em> &#8211; secoli fa. Ma, a differenza del suo illustre predecessore, lo fa con strumenti giuridici infinitamente pi&#249; sofisticati e &#8212; dettaglio non trascurabile &#8212; con una protezione patrimoniale che il diritto comune avrebbe guardato con una certa invidia.</p><p style="text-align: justify;">I vantaggi operativi sono noti, ma meritano di essere ricordati con un filo di malizia:</p><blockquote><p>&#183; neutralizzazione dei conflitti tra eredi (che, privati del campo di battaglia, devono reinventarsi altrove);</p><p>&#183; segregazione patrimoniale effettiva (una delle poche promesse che il diritto, in questo caso, mantiene davvero);</p><p>&#183; gestione efficiente del rischio, spesso senza ricorrere al rituale &#8212; quasi liturgico &#8212; dell&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario.</p></blockquote><p style="text-align: justify;">Eppure, nonostante questa evidente superiorit&#224; funzionale, la figura continua a essere trattata come un ospite eccentrico, tollerato ma non integrato. Come se il sistema temesse che riconoscerla apertamente significhi ammettere che certe categorie tradizionali sono ormai, se non obsolete, quantomeno insufficienti.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-esecutore-testamentario">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il part-time incentivato non è per tutti. E non è semplice]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-part-time-incentivato-non-e-per</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-part-time-incentivato-non-e-per</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:03:59 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/cf46ac35-c70b-44dd-b60d-04f041537ec6_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il <em>part-time</em>, lo abbiamo gi&#224; detto, non &#232; &#8220;<em>meno lavoro</em>&#8221;. &#200; una ridefinizione del tempo, degli equilibri, del rapporto stesso tra lavoratore e impresa. E se questo &#232; vero nella disciplina ordinaria, lo diventa ancora di pi&#249; quando il legislatore interviene con misure incentivanti, cercando di trasformare uno strumento contrattuale in una leva di politica attiva. Il cosiddetto <em>part-time</em> incentivato per l&#8217;accompagnamento alla pensione si muove esattamente su questo terreno. Ma attenzione: dietro l&#8217;etichetta, la realt&#224; &#232; molto meno lineare di quanto sembri.</p><p style="text-align: justify;">Il caso tipico &#232; quello del lavoratore vicino alla pensione che chiede di ridurre l&#8217;orario, magari al 50 per cento, per gestire meglio l&#8217;ultimo tratto di carriera. Una richiesta che, sul piano umano, &#232; perfettamente comprensibile. Eppure, anche qui, il primo errore &#232; pensare che basti la volont&#224; del lavoratore. Non funziona cos&#236;. Come gi&#224; visto, il <em>part-time</em> non &#232; una zona grigia: serve un accordo, serve forma scritta, serve una definizione puntuale dell&#8217;orario. Il tempo non pu&#242; restare indeterminato, nemmeno quando si riduce.</p><p style="text-align: justify;">La misura introdotta dalla Legge 34/2026 aggiunge un ulteriore livello di complessit&#224;. Non si tratta di un diritto generalizzato, ma di un meccanismo sperimentale, con condizioni rigide e, soprattutto, con un numero chiuso. Mille lavoratori. Questo dato, da solo, dovrebbe far riflettere: non siamo di fronte a uno strumento strutturale, ma a una finestra limitata, quasi selettiva. Il rischio &#232; quello di generare aspettative che poi si scontrano con la realt&#224; delle risorse disponibili.</p><p style="text-align: justify;">Entrando nel merito, <strong>i requisiti sono stringenti. </strong>Aziende fino a 50 dipendenti, lavoratori con anzianit&#224; contributiva anteriore al 1996, maturazione dei requisiti pensionistici entro una certa data. Non &#232; un perimetro ampio. E anche quando queste condizioni sono rispettate, la trasformazione non &#232; automatica. Ancora una volta, torna il tema centrale: il <em>part-time</em> &#232; sempre il risultato di un equilibrio negoziato, non di una decisione unilaterale.</p><p style="text-align: justify;">C&#8217;&#232; poi un passaggio che merita particolare attenzione, perch&#233; spesso viene sottovalutato: l&#8217;assunzione contestuale di un <em>under</em> 35. Qui il legislatore prova a tenere insieme due obiettivi diversi, quasi opposti: accompagnare all&#8217;uscita chi &#232; vicino alla pensione e favorire l&#8217;ingresso dei giovani. L&#8217;idea &#232; chiara, ma la sua applicazione concreta &#232; tutt&#8217;altro che scontata, soprattutto nelle PMI. Perch&#233; assumere non &#232; mai un atto neutro: &#232; una scelta economica, organizzativa, strategica.</p><p style="text-align: justify;">Sul piano degli incentivi, il meccanismo &#232; costruito per essere attrattivo. Esonero contributivo per il lavoratore e contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione persa. In teoria, una riduzione dell&#8217;orario senza penalizzazioni sulla pensione. Ma anche qui serve realismo: si tratta di un equilibrio tecnico delicato, che richiede verifiche preventive con l&#8217;INPS e che resta subordinato a istruzioni operative e limiti di spesa. Tradotto: non basta avere i requisiti, bisogna anche <em>&#8220;entrare&#8221; </em>nel sistema.</p><p style="text-align: justify;">Alla fine, il punto resta lo stesso del <em>part-time</em> ordinario, solo amplificato. Il tempo non &#232; una variabile da comprimere o espandere a seconda delle esigenze del momento. &#200; un elemento strutturale del rapporto di lavoro. Il <em>part-time </em>incentivato pu&#242; essere una buona idea, ma solo se viene gestito per quello che &#232;: uno strumento complesso, che richiede consapevolezza, precisione e, soprattutto, equilibrio. Perch&#233; anche quando il tempo si riduce, le regole &#8211; e le responsabilit&#224; &#8211; restano intere.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Dalla soggezione al consenso: riflessioni a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2026]]></title><description><![CDATA[di Vincenzo Fusco]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dalla-soggezione-al-consenso-riflessioni</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dalla-soggezione-al-consenso-riflessioni</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:03:57 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a08a3b41-cc33-4adf-909f-e43247c74dbc_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo paradigma nel rapporto tra amministrazione e contribuente?<strong> Forse s&#236;. E la speranza giunge all&#8217;indomani della cerimonia di inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario tributario lombardo, celebratasi nel Palazzo di Giustizia di Milano a brevissima distanza da quella nazionale svoltasi presso la Corte di cassazione.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Accanto al Presidente della CGT della Lombardia, Mauro Vitiello, sono intervenuti Carolina Lussana, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e Fiorenzo Sirianni, Direttore Generale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF, gi&#224; presenti all&#8217;appuntamento romano.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Le relazioni hanno avuto tutte come comun denominatore il valore di equit&#224; nel prelievo della giusta imposta, bilanciando i contrapposti interessi: quello dell&#8217;AF al prelievo erariale e quello del contribuente alla valorizzazione dei propri diritti, </strong><em><strong>in primis</strong></em><strong> &#8211; ma non solo &#8211; quello di natura patrimoniale.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Ne &#232; emerso non il consueto quadro statistico sull&#8217;andamento del contenzioso, ma il segno &#8211; ormai percepibile &#8211; di un approccio culturale sensibile alle attuali dinamiche socio-economiche, </strong>estraneo al paradigma dell&#8217;autorit&#224; e aperto ai temi dell&#8217;equit&#224;, della proporzionalit&#224; e della tutela effettiva dei diritti del contribuente<strong>.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Una ventata d&#8217;aria nuova che soffia, mai in modo cos&#236; deciso, su quell&#8217;alone di vetust&#224; che ancora grava sui contesti burocratici e che &#8211; quale retaggio delle tralatizie vicende politiche che hanno segnato il panorama italiano sin dagli inizi del secolo scorso &#8211; ha sinora </strong>opposto una pervicace resistenza a ogni tentativo di rimozione<strong>.</strong></p><p style="text-align: justify;">Certo, la questione impone prudenza.</p><p style="text-align: justify;">Resta infatti aperto &#8211; come gi&#224; osservato (<em><a href="https://www.blastonline.it/p/giustizia-tributaria-2026-i-numeri">Giustizia Tributaria 2026: i numeri sorridono, ma il diritto rischia l&#8217;eclissi</a></em><a href="https://www.blastonline.it/p/giustizia-tributaria-2026-i-numeri"> di Lorenzo Romano</a>) &#8211; il tema del rapporto tra efficienza quantitativa del sistema e qualit&#224; della funzione giurisdizionale, giacch&#233; una giustizia tributaria che corre per smaltire l&#8217;arretrato non &#232; necessariamente sinonimo di orientamenti stabili e prevedibili.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/dalla-soggezione-al-consenso-riflessioni">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il part-time non è un favore. È un equilibrio da rispettare]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-part-time-non-e-un-favore-e-un</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-part-time-non-e-un-favore-e-un</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:03:22 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/088f541a-e672-49d0-9386-bf59777e9d9d_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il <em>part-time</em>, nel linguaggio comune, &#232; spesso percepito come una soluzione semplice: meno ore, meno lavoro, pi&#249; tempo. Ma chi lavora ogni giorno con i rapporti di lavoro sa bene che dietro quella apparente semplicit&#224; si nasconde uno dei terreni pi&#249; delicati dell&#8217;intero diritto del lavoro. Perch&#233; il tempo non &#232; solo una quantit&#224;. &#200; organizzazione, &#232; potere contrattuale, &#232; equilibrio tra vita e lavoro. E proprio per questo il legislatore, e ancora di pi&#249; la giurisprudenza, hanno costruito attorno al <em>part-time</em> una disciplina tutt&#8217;altro che leggera.</p><p style="text-align: justify;">La prima regola, apparentemente banale, &#232; in realt&#224; gi&#224; un segnale: il contratto <em>part-time </em>deve essere scritto. Non per formalismo, ma per trasparenza. Perch&#233; nel <em>part-time</em> non basta dire &#8220;<em>lavori meno&#8221;</em>. Occorre dire quanto meno, quando meno, come meno. La durata della prestazione e la sua collocazione temporale devono essere definite con precisione chirurgica, giorno per giorno, settimana per settimana. Non &#232; un dettaglio tecnico: &#232; il confine tra un rapporto equilibrato e uno sbilanciato a favore di chi organizza il lavoro.</p><p style="text-align: justify;">E qui emerge il vero nodo: il <em>part-time</em> non pu&#242; essere una zona grigia. Non pu&#242; diventare uno spazio di flessibilit&#224; unilaterale mascherata. La recente posizione della Cassazione lo chiarisce senza ambiguit&#224;: anche nei contesti organizzati su turni, non basta rinviare genericamente a una programmazione futura. I turni devono essere scritti, conoscibili, determinati. In altre parole, il tempo del lavoratore non pu&#242; essere lasciato in sospeso. Perch&#233; un tempo indeterminato, nella pratica, non &#232; libert&#224;: &#232; disponibilit&#224; forzata.</p><p style="text-align: justify;">Questo tema diventa ancora pi&#249; rilevante quando si parla di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Anche qui, la logica &#232; chiara: serve un accordo, serve una scelta condivisa, serve un nuovo contratto. Non esistono scorciatoie. E non &#232; solo una questione formale. &#200; il riconoscimento che il tempo pieno resta la <em>&#8220;strada maestra&#8221; </em>del rapporto di lavoro e che ogni deviazione da quel modello richiede una volont&#224; chiara e consapevole, non una semplice decisione organizzativa.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-part-time-non-e-un-favore-e-un">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Miss Italia vs. Ditonellapiaga: quando il marchio perde contro la libertà d'espressione]]></title><description><![CDATA[di Antonello Cassone e Pietro Al&#242;]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/miss-italia-vs-ditonellapiaga-quando</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/miss-italia-vs-ditonellapiaga-quando</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:03:12 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/38932f84-8734-4e37-a69e-90791f00ee9e_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Roma ha <strong>rigettato il ricorso presentato da Patrizia Mirigliani, titolare del marchio Miss Italia, contro l&#8217;utilizzo di quella denominazione come titolo del nuovo album della cantautrice</strong> romana Margherita Carducci, in arte<strong> Ditonellapiaga</strong>, assistita nel procedimento dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza per conto della casa discografica BMG.</p><p style="text-align: justify;">La pronuncia &#8212; al di l&#224; del clamore mediatico che inevitabilmente accompagna qualunque vicenda che intrecci <em>pop culture</em> e aule di tribunale &#8212; merita una lettura attenta da parte di chi si occupa professionalmente di gestione della propriet&#224; intellettuale, di consulenza aziendale e di tutela degli<em> asset </em>immateriali d&#8217;impresa. Perch&#233; contiene una lezione che va ben oltre il destino commerciale di un disco.</p><p style="text-align: justify;">La sezione specializzata in materia di impresa ha stabilito che il titolo dell&#8217;album rientra nell&#8217;alveo della libert&#224; d&#8217;espressione artistica costituzionalmente garantita e non intacca la dignit&#224; del marchio altrui, respingendo cos&#236; la tesi della ricorrente secondo cui l&#8217;uso di quella denominazione sarebbe gravemente pregiudizievole per i diritti esclusivi connessi al brand, per l&#8217;immagine del concorso e per la reputazione delle sue partecipanti &#8212; tesi che Mirigliani aveva peraltro anticipato gi&#224; lo scorso febbraio, quando Ditonellapiaga aveva partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano <em>&#8220;Che Fastidio!&#8221;.</em> Mirigliani aveva dichiarato pubblicamente di non gradire l&#8217;associazione tra il nome Miss Italia e la parola <em>&#8220;disperata</em>&#8221;, rivendicando un diritto di controllo sull&#8217;immaginario evocato dal proprio marchio che, come il tribunale ha ora chiarito, non trova fondamento nell&#8217;ordinamento vigente. Dal punto di vista del diritto commerciale e della gestione della propriet&#224; intellettuale, la pronuncia riafferma un principio che i titolari di <em>brand </em>forti tendono sistematicamente a sottovalutare o a dimenticare quando si trovano in una posizione dominante sul mercato: la registrazione di un marchio non conferisce un diritto assoluto e illimitato sull&#8217;utilizzo di quella denominazione in qualsiasi contesto comunicativo; il Codice della Propriet&#224; Industriale tutela il marchio registrato contro l&#8217;uso in funzione distintiva, ovvero quando l&#8217;utilizzo rischia di generare confusione nell&#8217;utente medio circa il collegamento tra il prodotto o servizio e il titolare del marchio, ma non estende quella tutela fino a trasformare il titolare in arbitro esclusivo di ogni evocazione culturale o artistica della propria denominazione. &#8220;<em>Miss Italia&#8221;,</em> del resto, non &#232; soltanto un marchio registrato e gestito commercialmente: &#232;, da oltre ottant&#8217;anni, un&#8217;icona della cultura popolare italiana.</p><p style="text-align: justify;">Sul piano strettamente economico la vicenda offre per&#242; una lezione altrettanto netta e forse ancora pi&#249; utile per chi assiste quotidianamente le imprese nelle loro scelte strategiche: la tutela cautelare d&#8217;urgenza &#8212; che richiede la dimostrazione del <em>fumus boni iuris,</em> ovvero la ragionevole probabilit&#224; che il diritto vantato esista, e del <em>periculum in mora,</em> vale a dire il rischio concreto di un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio ordinario &#8212; non pu&#242; essere strumentalmente azionata ogni qual volta il titolare di un <em>brand</em> &#232; infastidito da un&#8217;&#8221;<em>associazione&#8221; </em>non gradita o ritiene che l&#8217;evocazione del proprio marchio in un contesto artistico non rifletta l&#8217;immagine che intende proiettare sul mercato; i costi di questa scelta, per chi la compie senza adeguata valutazione preliminare, non sono soltanto quelli diretti e misurabili del procedimento legale &#8212; compensi degli avvocati, spese di giudizio, tempo manageriale sottratto ad attivit&#224; produttive &#8212; ma comprendono anche, e forse soprattutto, il rischio concreto del cosiddetto Streisand Effect; cio&#232; il fenomeno secondo cui il tentativo di sopprimere o oscurare un&#8217;informazione, un&#8217;opera o un titolo amplifica esponenzialmente la visibilit&#224; mediatica di quest&#8217;ultimi, con il risultato che Patrizia Mirigliani, con il suo ricorso, ha ottenuto esattamente l&#8217;opposto di ci&#242; che cercava: ha garantito all&#8217;uscita del disco di Ditonellapiaga una copertura giornalistica nazionale capillare e prolungata che difficilmente una campagna promozionale tradizionale, per quanto ben finanziata, avrebbe potuto acquistare sul mercato a parit&#224; di condizioni.</p><p style="text-align: justify;">Per chi, dunque, come il commercialista o il consulente d&#8217;azienda, assiste le imprese nella gestione e nella valorizzazione del portafoglio marchi, questo caso &#232; un promemoria prezioso e articolato: la difesa della propriet&#224; intellettuale richiede strategia, proporzionalit&#224;, valutazione preventiva dell&#8217;impatto reputazionale dell&#8217;azione legale stessa e, non da ultimo, la capacit&#224; di distinguere tra una minaccia reale al valore patrimoniale del marchio e una semplice irritazione del titolare per un uso che non controlla, perch&#233; confondere le due cose espone l&#8217;impresa a perdite &#8212; economiche, reputazionali e relazionali &#8212; ben pi&#249; significative di quelle che si intendeva prevenire, e perch&#233; i marchi, per quanto preziosi e meritevoli di tutela, non sono fortezze inespugnabili e i nomi, quando diventano linguaggio comune, appartengono a tutti.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Chi risponde dei danni dell'IA? Il diritto tra controllo umano e algoritmi autonomi]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/chi-risponde-dei-danni-dellia-il</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/chi-risponde-dei-danni-dellia-il</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:03:09 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/27877d72-4ae7-4136-9dc5-08f25a3cb0bd_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il dibattito in ordine alla <strong>possibile attribuzione di una forma di soggettivit&#224; giuridica all&#8217;intelligenza artificiale </strong>- IA sta attraversando una fase di evidente maturazione. Esso non &#232; pi&#249; confinato alla sola riflessione teorica, o alla speculazione di matrice accademica, ma si colloca ormai nel pi&#249; ampio perimetro della regolazione giuridica contemporanea, nella quale il diritto civile non si interroga tanto sull&#8217;ontologia dei sistemi quanto sui criteri di imputazione di effetti giuridici e responsabilit&#224;.</p><p>In un contesto caratterizzato da sistemi decisionali sempre pi&#249; autonomi - si pensi ad esempio ai processi automatizzati di valutazione del merito creditizio o all&#8217;uso di sistemi di supporto decisionale nella sanit&#224; - e da catene algoritmiche spesso <em>&#8220;opach</em>e&#8221; nella loro ricostruibilit&#224;<em> ex post,</em> si accentua la difficolt&#224; di ricondurre tali fenomeni alle categorie tradizionali della responsabilit&#224; civile.</p><p>Ne deriva un interrogativo che investe non soltanto la dottrina giuridica, ma anche la prassi applicativa: l<strong>&#8217;IA deve continuare a essere considerata un mero strumento, oppure sta progressivamente assumendo il ruolo di fattore autonomo di imputazione giuridica</strong>, difficilmente riconducibile agli schemi classici della responsabilit&#224; per fatto umano o per fatto della cosa?</p><p>Dal recente Senate Bill 859 - AI Non-Sentience and Responsibility Act - presentato in una delle due camere che compongono l&#8217;Assemblea Generale dello Stato Usa del Missouri, emerge un orientamento normativo di tipo essenzialmente definitorio e preclusivo, volto a escludere in radice qualsiasi apertura al riconoscimento di una soggettivit&#224; giuridica dei sistemi di IA. Adottando cos&#236; una posizione radicale, quasi &#8220;<em>dichiarativa</em>&#8221; pi&#249; che regolatoria, il disegno di legge qualifica espressamente le intelligenze artificiali come entit&#224; prive di personalit&#224; giuridica e, conseguentemente, non riconducibili alle categorie classiche di persona fisica o giuridica. Ne deriva l&#8217;esclusione della possibilit&#224; per tali sistemi di essere titolari di diritti, obblighi o situazioni giuridiche soggettive, nonch&#233; di assumere la titolarit&#224; di rapporti patrimoniali o ricoprire ruoli all&#8217;interno di strutture societarie.</p><p>La disciplina si colloca in una prospettiva di <strong>delimitazione del perimetro soggettivo dell&#8217;ordinamento</strong>, rimarcando che l&#8217;imputazione giuridica resta necessariamente ancorata a soggetti umani o a entit&#224; giuridiche riconosciute. A ben vedere, il testo non interviene sulla distribuzione della responsabilit&#224; per le condotte mediate da sistemi di IA, che rimane disciplinata secondo i criteri ordinari del diritto civile e della responsabilit&#224; extracontrattuale, ma si limita a escludere qualsiasi ipotesi di imputazione diretta al sistema stesso.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/chi-risponde-dei-danni-dellia-il">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L’archiviazione penale non fa stato nel processo tributario, ma pesa]]></title><description><![CDATA[di Marco Cramarossa]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/larchiviazione-penale-non-fa-stato</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/larchiviazione-penale-non-fa-stato</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:03:37 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/1066dd85-5b56-4274-90c6-04466eafdef2_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La pronuncia della Corte costituzionale n. 50/2026 si inserisce in un quadro gi&#224; stratificato di rapporti tra giudizio penale e processo tributario, introducendo due elementi di chiarificazione destinati a incidere sull&#8217;assetto probatorio.</p><p style="text-align: justify;">Da un lato, la Corte conferma l&#8217;operativit&#224; dell&#8217;articolo 21-<em>bis</em> del Dlgs. n. 74/2000 anche con riferimento alle sentenze di assoluzione pronunciate ai sensi dell&#8217;articolo 530, comma 2, c.p.p., valorizzando quindi anche le ipotesi di mancanza, insufficienza o contraddittoriet&#224; della prova che il fatto sussista, che l&#8217;imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile. Dall&#8217;altro, e con un passaggio decisamente meno atteso, la stessa pronuncia riporta al centro dell&#8217;attenzione il comma 5-<em>bis</em> dell&#8217;articolo 7 del Dlgs. n. 546/1992, riaffermandone la funzione quale presidio nella valutazione delle prove nel processo tributario e la centralit&#224; dell&#8217;obbligo del giudice di annullare l&#8217;atto impositivo in caso di insufficienza delle stesse.</p><p style="text-align: justify;">&#200; proprio su questo secondo versante che si apre un ulteriore possibile spazio di riflessione sistematica, riguardante la valorizzazione, proprio nel rivitalizzato perimetro del comma 5-<em>bis</em>, delle ipotesi di archiviazione della notizia di reato.</p><p style="text-align: justify;">Le pi&#249; recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimit&#224;, in particolare Cass. n. 13370/2025 e Cass. n. 16042/2025, si collocano in linea di continuit&#224; con l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;archiviazione della notizia di reato non produce effetti vincolanti nel giudizio tributario, atteso che quest&#8217;ultima non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l&#8217;assenza dei presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale. Tale esito appare coerente con la struttura dell&#8217;articolo 21-<em>bis</em>, che limita l&#8217;efficacia del giudicato penale alle sole sentenze irrevocabili e non si estende ai provvedimenti di archiviazione. Quanto appena affermato consapevoli che, direzionando lo sguardo anche oltre la cortina normativa domestica, l&#8217;esclusione in parola appare certamente meno coerente rispetto, ad esempio, al diritto di presunzione di innocenza di cui all&#8217;articolo 6 comma 2 della CEDU. Questo &#232; per&#242; un altro tema (non meno importante).</p><p style="text-align: justify;">La richiamata giurisprudenza di legittimit&#224;, pur negando l&#8217;applicabilit&#224; dell&#8217;articolo 21-<em>bis</em> all&#8217;archiviazione penale, evidenzia (anche solo indirettamente) che il giudice tributario &#232; comunque chiamato a valutare l&#8217;effettiva valenza e portata dimostrativa nel processo tributario delle motivazioni del decreto di archiviazione, alla luce di tutti gli elementi di fatto che l&#8217;impianto accertativo ha posto in evidenza.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/larchiviazione-penale-non-fa-stato">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il tempo conta: la Cassazione sul comporto e l’inerzia datoriale]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-tempo-conta-la-cassazione-sul</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-tempo-conta-la-cassazione-sul</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:03:01 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/c32f7c7d-2ff7-4548-995f-bb9c9282a94b_2592x2989.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La recente ordinanza n. 7975 della Cassazione &#8211; sez. lavoro, del 31 marzo scorso &#8211; affronta un tema tanto tecnico quanto profondamente concreto: il superamento del periodo di comporto e, soprattutto, le conseguenze dell&#8217;inerzia datoriale successiva. Non si tratta solo di contare giorni di malattia, ma di comprendere quando e come il comportamento del datore di lavoro incida sul potere di licenziare e sulle aspettative del lavoratore.</p><p style="text-align: justify;">Il caso nasce dal licenziamento di una operatrice socio-sanitaria per superamento del comporto frazionato previsto dal CCNL. Tuttavia, la lavoratrice aveva gi&#224; superato il limite massimo di assenze mesi prima, nell&#8217;agosto 2019, continuando poi a lavorare per oltre un anno. &#200; proprio questo elemento a diventare centrale: non tanto il superamento del comporto, quanto ci&#242; che accade dopo.</p><p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello aveva gi&#224; colto il punto, ritenendo che la prolungata inerzia del datore di lavoro, successiva al rientro in servizio, fosse idonea a integrare una rinuncia al potere di licenziamento e a generare un legittimo affidamento nel lavoratore. Un&#8217;impostazione che la Cassazione conferma, respingendo il ricorso della societ&#224; e consolidando un principio gi&#224; presente nella giurisprudenza: il datore pu&#242; attendere il rientro per valutare, ma non pu&#242; farlo indefinitamente senza conseguenze.</p><p style="text-align: justify;">La Suprema Corte chiarisce infatti che, una volta maturato il comporto, il datore ha una scelta: esercitare il recesso oppure verificare in concreto la possibilit&#224; di proseguire il rapporto. Se opta per questa seconda strada e lascia che il rapporto continui per un periodo significativo, il suo comportamento assume un preciso significato giuridico. Non &#232; pi&#249; semplice inerzia, ma diventa rinuncia tacita al potere di licenziare per quelle specifiche assenze.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-tempo-conta-la-cassazione-sul">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Naspi e accordi: la Cassazione ristabilisce i confini]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/naspi-e-accordi-la-cassazione-ristabilisce</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/naspi-e-accordi-la-cassazione-ristabilisce</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:02:42 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/1b3de742-f84a-481d-bafd-035d677cdeca_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente ordinanza n. 6988 del 24 marzo scorso, la Cassazione torna a fare chiarezza su un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: <strong>il rapporto tra NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.</strong> Il caso prende le mosse da una lavoratrice che, a seguito di un accordo conciliativo in sede sindacale con incentivo all&#8217;esodo, aveva percepito l&#8217;indennit&#224; di disoccupazione; successivamente l&#8217;INPS ne aveva richiesto la restituzione, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria.</p><p style="text-align: justify;">Nel giudizio di merito, sia il Tribunale che la Corte d&#8217;appello di Bologna avevano dato ragione alla lavoratrice, valorizzando il contesto in cui era maturata la cessazione del rapporto, ossia una riorganizzazione aziendale con riduzione del personale. In questa prospettiva, la risoluzione consensuale veniva letta come sostanzialmente riconducibile a una situazione di perdita involontaria del lavoro, anche attraverso un&#8217;applicazione analogica della disciplina prevista per l&#8217;offerta di conciliazione<em> ex Jobs Act.</em></p><p style="text-align: justify;">La Cassazione, tuttavia, ribalta questo approccio con un&#8217;impostazione rigorosa e, per certi versi, inevitabile. Il punto di partenza &#232; la natura eccezionale della disciplina che consente l&#8217;accesso alla NASpI anche in presenza di cessazioni formalmente consensuali: l&#8217;articolo 3, comma 2, del Dlgs. 22/2015 individua in modo tassativo le ipotesi rilevanti, limitandole alle dimissioni per giusta causa e alla risoluzione consensuale intervenuta nell&#8217;ambito della procedura ex articolo 7 della legge n. 604/1966.</p><p style="text-align: justify;">Proprio questa tassativit&#224; diventa il perno della decisione. La Corte afferma che non &#232; consentito estendere in via analogica tali ipotesi, in assenza di una lacuna normativa. Nel caso di specie, infatti, la fattispecie della risoluzione consensuale &#232; gi&#224; disciplinata dal legislatore, che ne circoscrive espressamente gli effetti ai fini dell&#8217;accesso alla NASpI. Non vi &#232; dunque alcuno spazio per interpretazioni estensive che finirebbero per alterare l&#8217;equilibrio voluto dalla norma.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/naspi-e-accordi-la-cassazione-ristabilisce">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[DAO e EU Inc.: la nuova rincorsa tra il diritto e le trasformazioni della società ]]></title><description><![CDATA[di Daniele Majorana]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dao-e-eu-inc-la-nuova-rincorsa-tra</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dao-e-eu-inc-la-nuova-rincorsa-tra</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:03:40 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/20885396-a7f2-4907-9357-d9b1292417ea_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel confronto con il <strong>mutamento sociale ed economico, il Diritto si muove in una condizione strutturale di inseguimento</strong>, regolamentando le trasformazioni che richiedono nuovi bilanciamenti. Soprattutto nell&#8217;economia digitale, tali trasformazioni si sviluppano a una velocit&#224; tale che la regolazione fatica a governare.</p><p>Gi&#224; i mercanti medievali crearono la <em>Lex Mercatoria</em> perch&#233; i sistemi giuridici nazionali erano troppo lenti e frammentati per reggere il passo dei commerci internazionali: nacque cos&#236; un ordinamento spontaneo, costruito dalla prassi prima che dai legislatori. Con la rivoluzione digitale si &#232; ripetuto lo stesso schema: i protocolli informatici hanno assunto una funzione regolatoria (<em>Lex Informatica</em>) ancor prima che il legislatore si accorgesse della loro esistenza. Oggi, con la tecnologia<em> blockchain</em>, siamo di fronte a una nuova tappa &#8212; forse la pi&#249; radicale &#8212; di questa sequenza: la <em>Lex Cryptographia</em>, un sistema tecnologico che si autogoverna in cui le regole vengono scritte sottoforma di<em> software</em>, eseguite da macchine e applicate senza intermediari umani, sotto il celebre brocardo &#8220;<em>code is law</em>&#8221;.</p><p>In questo contesto si collocano due fenomeni che, pur apparentemente distanti, interrogano la stessa domanda di fondo: chi esercita sovranit&#224; &#8212; fiscale, giuridica, regolatoria &#8212; sulle attivit&#224; economiche nell&#8217;era digitale?</p><p>Il primo fenomeno sono le <em><strong>Digital Autonomous Organisations</strong></em><strong> (DAO): entit&#224; che, seppur capaci di gestire patrimoni miliardari e coordinare migliaia di partecipanti, sono nate nella dimensione virtuale, senza una sede, senza un consiglio di amministrazione e senza una giurisdizione di riferimento</strong>. Il secondo &#232; EU Inc., la proposta di regolamento con cui la Commissione europea, il 18 marzo 2026, ha risposto alla frammentazione normativa che da decenni penalizza le imprese innovative nel mercato unico. Due mondi che si sfiorano e che in questa sovrapposizione rivelano le tensioni irrisolte del diritto nell&#8217;era digitale.</p><h3><strong>Cosa sono le DAO e la loro qualificazione ai fini tributari</strong></h3><p>Una DAO, nella definizione dell&#8217;<em>European Law Institute,</em> &#232; &#8220;u<em>n&#8217;organizzazione codificata come programma informatico su una blockchain, che opera tramite smart contract attivati sulla base dei voti dei titolari di token digitali&#8221;.</em> Vitalik Buterin, il creatore di Ethereum, scomponeva l&#8217;acronimo DAO in due elementi distinti: la&#8217;&#8220;<em>Decentralized Organizations</em>&#8221; (DO), che elimina la gerarchia manageriale tradizionale sostituendola con regole codificate negli <em>smart contract</em>, e l&#8217;&#8220;<em>Autonomous Agent&#8221;</em> (A), che esegue funzioni predeterminate senza intervento umano continuativo una volta attivato.</p><p>Per capire perch&#233; le DAO rappresentino una sfida strutturale per l&#8217;ordinamento tributario, occorre partire da un concetto chiave: il <em>tax nexus</em>. Si tratta del collegamento territoriale che lega il contribuente ad una giurisdizione e che legittima l&#8217;esercizio della sovranit&#224; impositiva di uno Stato. Questo criterio di collegamento si costruisce tradizionalmente su criteri formali &#8212; la sede legale, il luogo di costituzione &#8212; e su criteri sostanziali: la presenza fisica, i dipendenti, gli uffici.</p><p>Le DAO, nella loro configurazione decentralizzata e algoritmicamente autonoma, non soddisfano nessuno di questi criteri. Non hanno una sede legale. Non hanno dipendenti nel senso tradizionale del termine. Non hanno un <em>&#8220;luogo di gestione effettiva</em>&#8221; (<em>place of effective management</em>, POEM) identificabile, perch&#233; gli <em>smart contract </em>girano su nodi distribuiti in tutto il mondo.</p><p>Il risultato &#232; paradossale: una DAO pu&#242; generare redditi rilevantissimi anche priva di qualsiasi veicolo societario (<em>wrap</em>), operando come entit&#224; apolide (<em>stateless</em>) e, quindi, sottratta alla tassazione in qualsiasi giurisdizione.</p><p>L&#8217;OCSE non ha ancora affrontato esplicitamente le specificit&#224; delle DAO nel quadro BEPS. La Coalition of Automated Legal Applications (COALA), nel suo <em>Model Law for Decentralized Autonomous Organizations</em>, ha proposto l&#8217;approccio basato sulla trasparenza fiscale, analogamente a quanto gi&#224; avviene per i fondi comuni di investimento: tassare non l&#8217;entit&#224; collettiva, ma i singoli <em>token holder</em> in proporzione alle loro partecipazioni, mediante un meccanismo <em>mark-to-market </em>sul valore dei <em>token </em>maturato nel periodo d&#8217;imposta.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/dao-e-eu-inc-la-nuova-rincorsa-tra">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il paradosso dell’erede omicida]]></title><description><![CDATA[di Stefano Niccolai]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-paradosso-dellerede-omicida</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-paradosso-dellerede-omicida</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:01:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0bd7acd3-edf8-4587-bfd8-f59794ba394b_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel solenne e talvolta austero panorama del diritto successorio italiano, le cui fondamenta poggiano ancora sull&#8217;impianto quasi monumentale del Codice Civile del 1942, la cronaca nera irrompe con una forza dirompente, creando cortocircuiti normativi di non facile soluzione. L&#8217;apertura di una successione, evento giuridico destinato a perpetuare la titolarit&#224; dei patrimoni, pu&#242; infatti divenire l&#8217;atto conclusivo di una tragedia. Quando il <em>de cuius</em> &#232; una vittima e il &#8220;<em>chiamato all&#8217;eredit&#224;</em>&#8221; &#232; il suo stesso carnefice, l&#8217;ordinamento giuridico &#232; chiamato a un intervento di natura etica, prima ancora che legale, per impedire che l&#8217;autore del crimine possa beneficiare dei frutti della propria condotta illecita.</p><p>Il perno attorno al quale ruota la reazione dell&#8217;ordinamento &#232; l&#8217;istituto dell&#8217;indegnit&#224; a succedere, disciplinato dall&#8217;articolo 463 del Codice Civile. Contrariamente a un&#8217;interpretazione intuitiva, l&#8217;indegnit&#224; non costituisce un&#8217;incapacit&#224; a succedere, bens&#236; una sanzione civilistica che opera come causa di esclusione. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha interpretato tale norma con un rigore quasi accademico, stabilendo che l&#8217;indegno, pur potendo essere escluso, rimaneva tecnicamente capace di acquisire i beni ereditari fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Tale impostazione generava un&#8217;attesa logorante e spesso pregiudizievole per le vittime secondarie del reato, come gli orfani, costretti ad attendere l&#8217;esito di un lungo e spesso tortuoso iter processuale, mentre il patrimonio della vittima rimaneva nelle mani del suo presunto assassino. Un paradosso che la logica fatica ad accettare, ma che il diritto ha a lungo tollerato.</p><p>Una svolta decisiva &#232; stata impressa dalla legge n. 4 del 16 gennaio 2018, che ha introdotto nel nostro ordinamento l&#8217;articolo 463-bis c.c. Questa disposizione, nata per rispondere a esigenze di giustizia sostanziale, ha introdotto la sospensione dalla successione per chi sia indagato o imputato per l&#8217;omicidio volontario del coniuge, della parte dell&#8217;unione civile o del convivente. Si tratta di una misura cautelare che, in deroga ai principi generali, anticipa gli effetti dell&#8217;esclusione, creando un cordone sanitario attorno al patrimonio della vittima sin dalle prime fasi del procedimento penale. L&#8217;iniziativa per la nomina del curatore spetta al Tribunale (Ufficio del Giudice delle Successioni) che deve agire d&#8217;ufficio non appena riceve notizia della sospensione; al Pubblico Ministero che trasmette gli atti dal penale al civile; a qualunque interessato: (eredi legittimi, chiamati in subordine o creditori) mediante ricorso ai sensi dell&#8217;articolo 528 c.c.</p><p>La sospensione del presunto colpevole determina la creazione di un &#8220;<em>limbo&#8221;</em> giuridico per il patrimonio ereditario, che non pu&#242; rimanere privo di gestione. Per ovviare a tale vacanza, il Tribunale del circondario in cui si &#232; aperta la successione nomina un curatore dell&#8217;eredit&#224; giacente, ai sensi degli articoli 528 e seguenti del Codice Civile. La figura del curatore assume qui una centralit&#224; cruciale, trasformandosi da mero custode a gestore attivo del patrimonio.</p><p>Tra i suoi compiti primari rientrano: la redazione dell&#8217;inventario, un atto di ricognizione volto a cristallizzare l&#8217;attivo e il passivo ereditario e l&#8217;amministrazione attiva dei beni (immobili, partecipazioni societarie, etc.) al fine di conservarne il valore e la redditivit&#224;. Naturalmente vi sar&#224; la necessit&#224; di ottenere l&#8217;autorizzazione del Giudice per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, a pena di nullit&#224;.</p><p>Qui, tuttavia, la poesia del diritto civile si scontra con la prosa dell&#8217;Amministrazione Finanziaria. Mentre la giustizia penale segue il suo corso, l&#8217;Erario non concede sospensioni. Il curatore, in qualit&#224; di rappresentante ad interim del patrimonio, diviene il soggetto passivo d&#8217;imposta. Grava su di lui l&#8217;onere di presentare la dichiarazione di successione e di provvedere al versamento dei tributi correlati, quali le imposte ipotecarie e catastali, nonch&#233; delle imposte patrimoniali periodiche come l&#8217;IMU e di quelle reddituali come l&#8217;IRPEF sui frutti generati dai beni ereditari. Lo Stato, con pragmatismo implacabile, si assicura che l&#8217;inerzia del chiamato sospeso non si traduca in un danno per le casse pubbliche, dimostrando che se la giustizia pu&#242; attendere, il fisco non attende mai.</p><p>L&#8217;esclusione definitiva dell&#8217;indegno, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, opera con efficacia retroattiva (<em>ex tunc</em>). L&#8217;erede omicida &#232; considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. In questo scenario, si applica il meccanismo della rappresentazione, previsto dall&#8217;articolo 467 c.c., che consente ai discendenti dell&#8217;indegno (ad esempio, i figli) di subentrare nella quota di eredit&#224; che sarebbe spettata al loro genitore. L&#8217;indegnit&#224;, infatti, &#232; una sanzione strettamente personale e non pu&#242; ricadere sulla prole.</p><p>Per il professionista incaricato, la conclusione del processo penale segna l&#8217;inizio di una complessa fase di &#8220;<em>ricucitura</em>&#8221; fiscale. Si dovr&#224; prevedere la predisposizione di una Dichiarazione integrativa o sostitutiva per ricalcolare le imposte di successione sulla base dei nuovi eredi effettivi, la Rimodulazione delle franchigie per adeguare il carico fiscale al nuovo grado di parentela degli eredi subentranti. L&#8217;indegno inoltre &#232; tenuto a restituire tutti i frutti (es. canoni di locazione) percepiti sin dal giorno dell&#8217;apertura della successione, trasformando un possesso durato anni in un debito di restituzione integrale.</p><p>L&#8217;introduzione dell&#8217;articolo 463-bis c.c. rappresenta quindi un innegabile passo di civilt&#224; giuridica. Tuttavia, l&#8217;analisi della sua applicazione pratica lascia l&#8217;amaro in bocca. L&#8217;asimmetria tra la tutela, immediata e ferrea, della pretesa erariale e quella, differita e condizionata, degli eredi legittimi, evidenzia un paradosso difficilmente giustificabile. Resta la constatazione, venata di tagliente ironia, che l&#8217;insaziabile appetito del fisco non si arresta nemmeno di fronte al dolore pi&#249; cupo, dimostrando una resilienza che la giustizia sostanziale, talvolta, pu&#242; solo invidiare.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Voli a rischio per crisi del carburante: cosa succede se il biglietto è già stato acquistato? I diritti dei passeggeri tra rimborsi e cancellazioni]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/voli-a-rischio-per-crisi-del-carburante</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/voli-a-rischio-per-crisi-del-carburante</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:03:12 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3fd03b79-42da-4fed-a7c2-62f1d37126d3_5460x3640.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attuale scenario internazionale, segnato dalle note tensioni geopolitiche e dai conseguenti problemi nell&#8217;approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, fa sorgere alcune domande tra coloro che stanno acquistando voli, o li hanno gi&#224; acquistati, in vista della stagione estiva.</p><p><strong>Cosa accade se un volo viene cancellato per cause legate alla crisi energetica o a eventi bellici? &#200; possibile ottenere il rimborso?</strong></p><p>La risposta si rinviene nella normativa europea, che offre un quadro chiaro di tutela.</p><h3><strong>Il diritto al rimborso in caso di cancellazione del volo</strong></h3><p>Il riferimento normativo principale &#232; il <a href="https://www.fog.it/legislaz/ce-04-0261-vig.htm">Regolamento (CE) n. 261/2004</a>, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione, ritardo prolungato o negato imbarco.</p><p>Ai sensi dell&#8217;articolo 5 del Regolamento, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a scegliere tra:</p><ul><li><p>il rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni;</p></li><li><p>un volo alternativo verso la destinazione finale;</p></li><li><p>il reindirizzamento su un volo successivo.</p></li></ul><p>Tale diritto sussiste indipendentemente dalla causa della cancellazione, anche quando questa sia dovuta a fattori straordinari come crisi internazionali o problemi di approvvigionamento di carburante.</p><p><strong>Pertanto, anche in uno scenario di emergenza legato alla guerra o a tensioni energetiche, il diritto al rimborso resta pienamente garantito.</strong></p><h3><strong>Circostanze eccezionali ed esclusione della compensazione</strong></h3><p>Diverso &#232; il tema della compensazione pecuniaria prevista dall&#8217;articolo 7 del Regolamento, che pu&#242; arrivare fino a 600 euro.</p><p>La compensazione pecuniaria altro non &#232; che un indennizzo forfettario previsto per il disagio subito. In presenza di &#8220;<em>circostanze eccezionali&#8221;</em>, tra cui rientrano ovviamente eventi bellici, instabilit&#224; politica o crisi energetiche globali, il vettore aereo pu&#242; essere esonerato dal pagamento di tale compensazione.</p><p>La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha chiarito che tali eventi devono essere:</p><ul><li><p>non prevedibili;</p></li><li><p>inevitabili anche adottando tutte le misure del caso.</p></li></ul><p>In questo contesto, una crisi del carburante derivante da tensioni geopolitiche potrebbe legittimamente essere qualificata come circostanza eccezionale.</p><p>Vero &#232; che queste criticit&#224; risultano gi&#224; note e quindi il vettore potrebbe non essere esonerato dalla responsabilit&#224;, con conseguente diritto del passeggero anche alla compensazione pecuniaria.</p><p>Resta tuttavia fermo il diritto all&#8217;assistenza (pasti, pernottamento, trasferimenti) in caso di disservizi.</p><p><strong>Una cosa &#232; certa: il rischio giuridico non &#232; mai del passeggero che acquista il biglietto ed esercita un diritto legittimo.</strong></p><p>La responsabilit&#224; dell&#8217;esecuzione del volo rimane integralmente in capo al vettore, il quale &#232; tenuto a organizzare il servizio in modo efficiente e prevedere, nei limiti del possibile, anche situazioni di criticit&#224; note o prevedibili.</p><p>Pertanto, la mera conoscenza di uno scenario potenzialmente problematico, come una crisi del carburante gi&#224; in atto, non comporta alcuna limitazione dei diritti del passeggero, n&#233; pu&#242; giustificare un&#8217;esenzione automatica da responsabilit&#224; per la compagnia aerea.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/voli-a-rischio-per-crisi-del-carburante">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Dal palco di Sanremo al Tribunale di Roma: il marchio torna al centro di tutto]]></title><description><![CDATA[di Pietro Al&#242; e Antonello Cassone]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dal-palco-di-sanremo-al-tribunale</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dal-palco-di-sanremo-al-tribunale</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:03:26 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e81a6e75-f9ca-4048-b043-09603c299781_5000x4487.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Poche settimane fa, su queste pagine, avevamo raccontato come la vittoria di Sal Da Vinci al <em>festival </em>di Sanremo avesse innescato una corsa inaspettata all&#8217;Ufficio Marchi. Una frase, un titolo, un&#8217;emozione collettiva: e gi&#224; qualcuno &#8212; estraneo all&#8217;artista &#8212; aveva depositato la domanda di registrazione del segno &#8220;<em>Per sempre s&#236;</em>&#8221;, cercando di intercettare un valore commerciale nato in pochi giorni sotto i riflettori dell&#8217;Ariston. La lezione sembrava chiara: nell&#8217;economia contemporanea, il marchio precede il prodotto, e chi arriva prima vince. O almeno ci prova.</p><p style="text-align: justify;">Ebbene, quella stessa lezione si ripresenta oggi in un contesto radicalmente diverso &#8212; quello politico &#8212; con una posta in gioco che non &#232; il merchandising di qualche anello, ma l&#8217;identit&#224; stessa di una forza politica che ha attraversato vent&#8217;anni di storia italiana.</p><p style="text-align: justify;">Beppe Grillo e l&#8217;associazione Movimento 5 Stelle di Genova hanno notificato l&#8217;atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarit&#224; del nome e del simbolo &#8220;<em>Movimento 5 Stelle</em>&#8221;. La prima udienza &#232; prevista nel mese di luglio. Il cuore giuridico della vicenda &#232;, ancora una volta, la titolarit&#224; di un segno distintivo. Nel dicembre del 2017 era stata fondata una nuova associazione politica con sede a Roma, i cui soci fondatori erano Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Come fu messo nero su bianco nello statuto, il M5S originale concedeva in uso il simbolo, che restava per&#242; di propriet&#224; dell&#8217;associazione genovese. Una licenza d&#8217;uso, insomma. Non una cessione. Una distinzione che, sul piano del diritto industriale, fa tutta la differenza del mondo &#8212; e che ora torna al centro della scena con la forza di un atto giudiziario formale.</p><p style="text-align: justify;">C&#8217;&#232; per&#242; un elemento che rende questa vicenda pi&#249; complessa &#8212; e pi&#249; interessante &#8212; rispetto al caso &#8220;<em>Per sempre s&#236;</em>&#8221;. L&#236; si trattava di un&#8217;appropriazione opportunistica da parte di estranei, una corsa al deposito fondata esclusivamente sul vantaggio del <em>first to file</em>. Qui, invece, non si tratta solo di volersi riprendere un nome e un simbolo, ma di voler sottolineare che quel nome e quel simbolo erano nati per rappresentare un movimento ben diverso dall&#8217;attuale. Il marchio, in questa lettura, non &#232; solo un segno grafico o una denominazione: &#232; il contenitore giuridico di una identit&#224;, di una storia, di una promessa fatta agli elettori. E quando quell&#8217;identit&#224; viene percepita come tradita o snaturata, il titolare originario ha &#8212; almeno in astratto &#8212; gli strumenti per chiederne la restituzione.</p><p style="text-align: justify;">Le conseguenze pratiche, del resto, sarebbero tutt&#8217;altro che simboliche. Se al termine del processo il giudice dovesse confermare il diritto del movimento di Genova, il partito di Giuseppe Conte sarebbe obbligato a cambiare il proprio simbolo e la propria denominazione. Una prospettiva che, sul piano concreto, avrebbe un peso enorme: un partito che si presenta alle urne con un simbolo nuovo, privo del riconoscimento visivo costruito in anni di campagne elettorali, riparte da zero nella testa degli elettori.</p><p style="text-align: justify;">Ed &#232; qui che emerge la dimensione economica del problema, spesso sottovalutata nel dibattito pubblico. Un simbolo politico non &#232; solo un logo: &#232; un <em>asset</em> immateriale accumulato nel tempo attraverso investimenti in comunicazione, presenza mediatica, fiducia degli elettori. Cambiarlo non costa nulla sul piano formale &#8212; basta una delibera e un grafico &#8212; ma sul piano del <em>brand equity</em> pu&#242; equivalere a ricominciare da capo. Il principio non &#232; diverso da quello che governa il mondo aziendale: quando un marchio storico viene ceduto a un soggetto percepito come estraneo alla sua tradizione, il valore accumulato si disperde. Nell&#8217;economia della reputazione &#8212; che vale per le imprese come per i movimenti politici &#8212; il simbolo &#232; spesso pi&#249; prezioso della struttura che lo porta.</p><p>Dal palco di Sanremo al Tribunale di Roma, il filo &#232; sottile ma resistente: il marchio continua a essere il terreno su cui si giocano le partite pi&#249; inaspettate. Cambia il contesto &#8212; lo spettacolo, la politica &#8212; ma la dinamica &#232; identica. Un segno visivo diventa il campo di battaglia per rivendicare un&#8217;identit&#224;, una storia, un futuro. La registrazione tempestiva e la gestione consapevole dei segni distintivi non sono un problema soltanto delle imprese. Sono una questione di strategia &#8212; e, a quanto pare, anche di sopravvivenza.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Dimissioni in maternità: quando la tutela si trasforma in un boomerang]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dimissioni-in-maternita-quando-la</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dimissioni-in-maternita-quando-la</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:03:37 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/af5a622f-3dac-4228-93c4-4477423af385_5287x3525.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; qualcosa di profondamente paradossale nell&#8217;ordinanza della Cassazione n. 6979 del 24 marzo scorso. Non tanto per il principio affermato, che &#232; noto e coerente, quanto per le sue conseguenze concrete. Le dimissioni rese durante il periodo protetto di maternit&#224;, se non convalidate, sono inefficaci. Questo significa che il rapporto di lavoro, giuridicamente, non si &#232; mai interrotto. Ed &#232; proprio da qui che nasce il problema.</p><p style="text-align: justify;">Se il rapporto &#232; ancora in essere, manca il presupposto essenziale per la NASpI: la cessazione dell&#8217;attivit&#224; lavorativa. La Corte lo dice in modo lineare, quasi inevitabile. Nessuna cessazione, nessuna disoccupazione. Nessuna disoccupazione, nessuna indennit&#224;. Una catena logica perfetta, che per&#242; si scontra con la realt&#224; dei fatti: una lavoratrice che ha lasciato il lavoro, che non percepisce pi&#249; uno stipendio e che, nonostante questo, non ha diritto a nessuna tutela economica.</p><p style="text-align: justify;">Il punto non &#232; mettere in discussione la decisione della Cassazione, che &#232; difficilmente attaccabile sul piano tecnico. Il punto &#232; osservare il sistema nel suo complesso. La convalida delle dimissioni, prevista dall&#8217;art. 55 del D.Lgs. 151/2001, nasce come presidio di garanzia, per evitare pressioni o scelte non pienamente consapevoli in un momento delicato come la maternit&#224;. &#200; una norma giusta, necessaria, persino doverosa.</p><p style="text-align: justify;">Ma &#232; anche una norma che, nella pratica, viene sistematicamente sottovalutata. Dalle aziende, che spesso la considerano un passaggio burocratico. Dai lavoratori, che spesso ne ignorano l&#8217;esistenza. E talvolta anche dai professionisti, che non sempre ne percepiscono la portata sostanziale. Il risultato &#232; che un meccanismo pensato per proteggere si trasforma in un elemento di fragilit&#224;.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/dimissioni-in-maternita-quando-la">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Ancora sul distinguo tra evasione e abuso del diritto (e tra interposizione fittizia e reale)]]></title><description><![CDATA[di Dario Deotto]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/ancora-sul-distinguo-tra-evasione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/ancora-sul-distinguo-tra-evasione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:01:58 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6070b7ce-d8b0-4d74-b495-e5831a69668e_5184x2920.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Come si evince dall&#8217;intervento di G. Antico di oggi, la giurisprudenza di legittimit&#224; continua a confondere, &#232; accaduto in varie occasioni, tra le ipotesi di evasione e quelle di abuso del diritto.</p><p style="text-align: justify;">Occorre partire dalla &#8211; chiara &#8211; previsione del comma 12 dell&#8217;articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, il quale stabilisce che &#8220;<em>in sede di accertamento l&#8217;abuso del diritto pu&#242; essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie</em>&#8221;.</p><p style="text-align: justify;">Si tratta del riconoscimento <em>ex lege</em> che non si pu&#242; realizzare abuso del diritto quando si &#232; in presenza di fattispecie rientranti nell&#8217;evasione.</p><p>Occorre infatti rilevare che nell&#8217;abuso del diritto, oltre a non esservi una violazione di una specifica disposizione di legge, non c&#8217;&#232; alcuna manipolazione della realt&#224;: vi &#232; coincidenza tra ci&#242; che le parti dichiarano di volere e ci&#242; che realmente vogliono. Le parti dichiarano di volere determinati effetti giuridici (che possono determinare anche effetti economici difformi), e tale volont&#224; non &#232; simulata, ma effettiva. Ed &#232; proprio la realizzazione degli effetti giuridici che consente di raggiungere il risultato (elusivo) desiderato, che consiste nel risparmio indebito d&#8217;imposta. L&#8217;evasione, invece, identifica la violazione di precetti normativi, perpetrata soprattutto attraverso atti e comportamenti celati, nascosti o, comunque, volti a dissimulare l&#8217;effettiva ricchezza prodotta mediante la creazione di una realt&#224; in apparenza divergente da quella effettiva.</p><p>Nella simulazione/dissimulazione/interposizione vi &#232; dunque una asimmetria tra la situazione formale e quella reale - quindi si &#232; nell&#8217;ambito dell&#8217;evasione - mentre nell&#8217;elusione non vi &#232; alcuna divergenza tra apparenza e realt&#224;. Nell&#8217;elusione (abuso del diritto) i soggetti vogliono infatti raggiungere propriamente gli effetti &#8211; ivi inclusi i vantaggi fiscali, che per&#242; risultano indebiti &#8211; di quel particolare negozio.</p><p>In definitiva, l&#8217;abuso del diritto non implica affatto una simulazione del contratto e la presenza di contro dichiarazioni attestanti una diversa volont&#224; delle parti rispetto a quella manifestata nella strumentazione negoziale posta in essere. E ci&#242; in quanto, nel concludere quei contratti, se ne accettano tutte le conseguenze, in quanto esse rappresentano ci&#242; che si desidera ottenere, anche a livello fiscale.</p><p style="text-align: justify;">Peraltro, proprio in relazione alle vicende legate all&#8217;evasione e ai fraintendimenti con l&#8217;abuso del diritto, un tema &#232; anche quello del distinguo tra interposizione fittizia e reale. Si &#232; riportato in precedenza che nell&#8217;abuso del diritto non c&#8217;&#232; alcuna manipolazione della realt&#224;.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/ancora-sul-distinguo-tra-evasione">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Garlasco, il sequestro probatorio di dispositivi informatici e il canone di proporzionalità - La Cassazione penale nel solco di Italgomme e Ferrieri-Bonassisa]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/garlasco-il-sequestro-probatorio</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/garlasco-il-sequestro-probatorio</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:02:59 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/b24042dd-cddc-47f6-b0a6-a759fa421fc3_6000x4000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 3621 del 28 gennaio scorso, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia avverso il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro probatorio di iPhone, <em>personal computer</em> portatili, chiavette USB e diverso materiale informatico, disponendone la restituzione unitamente ai dati gi&#224; estratti.</p><p style="text-align: justify;">Il procedimento (assurto agli onori della cronaca) riguardava Mario Venditti, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, indagato per il reato di corruzione in atti giudiziari <em>ex</em> articolo 319-ter c.p., con l&#8217;accusa di aver ricevuto denaro per favorire Andrea Sempio nell&#8217;ambito del noto procedimento penale di Garlasco.</p><p style="text-align: justify;">La pronuncia in esame non &#232; un intervento isolato nella produzione recente della Sesta Sezione in materia di <em>digital evidence</em>, ma si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata che, traendo alimento dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, ha elaborato un vero e proprio statuto del sequestro probatorio di dati informatici. Quello che la rende degna di specifica attenzione &#232; la convergenza, tanto nelle premesse argomentative quanto nelle conclusioni operative, con le due recenti e dirompenti condanne dell&#8217;Italia da parte della Corte di Strasburgo: la sentenza <em>Italgomme Pneumatici</em> e la sentenza <em>Ferrieri e Bonassisa</em>. Tre provvedimenti formalmente distanti per natura (penale il primo, tributaria gli altri), eppure accomunati da una medesima logica: il divieto di acquisizione indiscriminata e meramente esplorativa del patrimonio informativo altrui.</p><p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Brescia aveva annullato il decreto di sequestro rilevando che, pur essendo stato il tema di indagine sufficientemente definito (le indagini del 2016-2017 a carico di Sempio, i rapporti tra inquirenti e la famiglia Sempio, i flussi di danaro), il decreto non aveva individuato criteri di selezione dei dati da estrapolare dai dispositivi. In altri termini, l&#8217;oggetto della ricerca e il metodo della ricerca medesima erano stati sovrapposti, confusi in un unico enunciato. Il PM aveva indicato cosa cercare, ma non come selezionarlo dall&#8217;immenso patrimonio informativo custodito nei <em>device</em>.</p><p style="text-align: justify;">La Cassazione ha confermato questa lettura con motivazione particolarmente articolata. Dopo aver premesso che lo <em>smartphone</em> e il <em>computer</em> sono dispositivi destinati per natura a raccogliere informazioni personali e riservate (sicch&#233; non &#232; necessario che la parte adduca o dimostri alcun pregiudizio specifico, essendo l&#8217;interesse <em>in re ipsa</em>) la Corte ha ribadito la regola gi&#224; enunciata dalla stessa sezione 6 in precedenti pronunce: il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici deve illustrare, in alternativa, o le ragioni per cui &#232; necessario un sequestro omnicomprensivo, oppure le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato. Tale distinzione non &#232; formale: la selezione deve operare <em>ex ante</em> e <em>ab origine</em>, non affidarsi <em>ex post</em> alla discrezionalit&#224; degli ausiliari tecnici.</p><p style="text-align: justify;">Pur riconoscendo esplicitamente che le parole-chiave sono solo uno dei possibili criteri selettivi (e nella specie neppure il pi&#249; efficace, data la vastit&#224; del materiale), la Cassazione ha sancito che il vizio del decreto bresciano non era nell&#8217;assenza di parole-chiave, bens&#236; nella sostanziale coincidenza tra oggetto di indagine e criterio di selezione: il PM aveva descritto il tema investigativo e lo aveva elevato, senza ulteriore elaborazione, a criterio di scelta dei dati da prelevare. In questo modo il vincolo reale non era stato commisurato <em>ab origine</em> all&#8217;esigenza di estrapolare i soli dati strumentali alla ricerca della prova, palesando un carattere marcatamente esplorativo.</p><p style="text-align: justify;">Come noto ai lettori di Blast, la sentenza <em>Italgomme</em> e il successivo caso <em>Ferrieri e Bonassisa</em> hanno sancito un principio inequivocabile, ossia che non pu&#242; essere consentita, come invece consente la normativa italiana, in violazione dei parametri della Convenzione, la c.d. <em>fishing expedition</em>, ossia la ricerca indiscriminata di prove, senza che l&#8217;autorit&#224; fiscale sia tenuta a delimitare <em>ex ante</em> l&#8217;oggetto, il perimetro temporale e le modalit&#224; dell&#8217;accesso, che &#8211; in sostanza &#8211; deve sempre essere motivato.</p><p style="text-align: justify;">Soprattutto, da <em>Ferreri e Bonassisa </em>emerge che perimetro di tutela dell&#8217;articolo 8 CEDU non &#232; definito dalla natura del supporto materiale, bens&#236; dalla qualit&#224; dell&#8217;informazione, personale e privata, potenzialmente rivelatrice di aspetti significativi della vita dell&#8217;individuo.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/garlasco-il-sequestro-probatorio">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Nel lavoro pubblico non basta essere innocenti: il silenzio può costare il licenziamento]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/nel-lavoro-pubblico-non-basta-essere</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/nel-lavoro-pubblico-non-basta-essere</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:03:58 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a6f23227-a935-487d-affd-f7c4be7fb297_1402x1121.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;odierno mondo dell&#8217;occupazione, soprattutto nella PA, sta emergendo una verit&#224; scomoda e, in qualche modo, inaspettata. Non basta pi&#249; non commettere illeciti per dirsi al sicuro. La linea di confine tra responsabilit&#224; disciplinare e irrilevanza della condotta del lavoratore si &#232; spostata. Oggi passa, sempre pi&#249; spesso, da ci&#242; che si sceglie di non fare.</p><p>La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4684/2026 &#232; emblematica, perch&#233; lo dimostra in modo netto. Le dinamiche del caso concreto, da cui &#232; insorta la disputa giudiziaria, ci suggeriscono che l&#8217;inerzia, talvolta, pu&#242; diventare colpa.</p><p>Un dirigente, incaricato di vigilare sulla gestione di fondi pubblici, viene coinvolto in un&#8217;indagine penale su gravi irregolarit&#224;. Ma non &#232; lui a sottrarre risorse, n&#233; a orchestrare il sistema illecito. Secondo quanto emerge dagli atti, <strong>l&#8217;uomo era consapevole delle anomalie e, nonostante ci&#242;, non &#232; intervenuto, non ha segnalato n&#233; esercitato i controlli dovuti. </strong>Un profilo basso, anzi omertoso. <strong>Tace e non dissente apertamente.</strong></p><p><strong>Il procedimento penale si conclude con un&#8217;assoluzione </strong><em><strong>&#8220;per non aver commesso il fatto</strong></em><strong>&#8221;. Ma il parallelo procedimento disciplinare, sospeso in attesa dell&#8217;esito penale, riprende e si chiude con il licenziamento. </strong>Una doccia fredda che, in fondo, sa di beffa. La ragione &#232; presto detta: q<strong>uella condotta omissiva, quell&#8217;inerzia consapevole, viene ritenuta incompatibile con i doveri di servizio e tale da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l&#8217;amministrazione pubblica.</strong> &#200; un&#8217;espulsione dall&#8217;ente, presso cui era sotto contratto, non per ci&#242; che ha fatto, ma per ci&#242; che - consapevolmente - non ha fatto.</p><p>A parere di chi scrive, il senso della decisione in oggetto sta anche in un principio tanto noto quanto spesso frainteso: quello dell&#8217;immutabilit&#224; della contestazione disciplinare ai sensi dell&#8217;articolo 7 legge 300/1970. Tale principio, infatti, riguarda solo la corrispondenza tra i fatti contestati al lavoratore e quelli posti a fondamento del recesso, ma non si estende alla loro qualificazione giuridica.</p><p>In altri termini, ci&#242; che non pu&#242; mutare sono i fatti materiali, mentre resta possibile una diversa qualificazione degli stessi sotto il profilo tecnico-giuridico. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimit&#224;, il principio di immutabilit&#224; attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che giustificano il licenziamento, senza attenere all&#8217;indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105/1994). Inoltre, la qualificazione giuridica del fatto rappresenta un <em>proprium </em>del giudice e non del datore di lavoro (Cass. n. 11540/2020).</p><p>Ebbene, il dirigente ricorrente ha contestato proprio questo. Sostenendo che l&#8217;amministrazione abbia modificato l&#8217;addebito, passando da una contestazione legata al concorso in peculato a una sostanzialmente riconducibile al favoreggiamento, senza riaprire il procedimento disciplinare e senza garantirgli l&#8217;esercizio del pieno diritto di difesa.</p><p>La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto questa sua lettura difensiva. Non c&#8217;&#232; stata, secondo i giudici di piazza Cavour, alcuna mutazione sostanziale del fatto. Fin dall&#8217;origine l&#8217;addebito ruotava attorno a una condotta ben precisa: la <strong>consapevole omissione di controllo e intervento, a fronte di gravi illeciti</strong>. Fatti, non qualificazioni, si diceva.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/nel-lavoro-pubblico-non-basta-essere">
              Read more
          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item></channel></rss>