<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Diritto ]]></title><description><![CDATA[Oggi anche il diritto deve "guardare" orizzonti e non confini]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/diritto</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Diritto </title><link>https://www.blastonline.it/s/diritto</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 08:57:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[Prompt injection negli atti giudiziari: quando l’IA diventa nuovo bersaglio della manipolazione processuale]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/prompt-injection-negli-atti-giudiziari</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/prompt-injection-negli-atti-giudiziari</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:03:00 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6d911dd2-6de1-4fe1-a350-2a6bc2761891_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pi&#249; volte, negli ultimi tempi, il dibattito si &#232; concentrato sugli errori prodotti dall&#8217;uso dell&#8217;IA da parte degli avvocati: sentenze inesistenti, citazioni inventate, ricostruzioni errate dei fatti. Un recente caso emerso in Brasile, presso la Vara do Trabalho di Parauapebas (Stato del Par&#225;), sposta per&#242; l&#8217;attenzione non su chi usa l&#8217;IA per scrivere un&#8230;</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/prompt-injection-negli-atti-giudiziari">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Nessun obbligo di risarcimento per chi causa danni all’aggressore mentre si difende da un grave reato: il nuovo DDL del Governo]]></title><description><![CDATA[di Francesca Negri]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/nessun-obbligo-di-risarcimento-per</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/nessun-obbligo-di-risarcimento-per</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:00:54 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/8aeb89d5-f3d9-4796-9695-1b86f0a0b427_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>In questi giorni si parla e si scrive molto del caso del gioielliere di Cuneo, condannato con sentenza definitiva per il duplice omicidio di due rapinatori (e per il tentato omicidio di un terzo, rimasto ferito) che ha inseguito subito dopo la rapina e ha ucciso fuori dal negozio mentre stavano scappando.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il dibattito riguarda diversi aspetti:</span></p><ul><li><p><span>la quantificazione della pena (la condanna per i due omicidi &#232; stata di 14 anni e 9 mesi), ritenuta da alcuni eccessiva;</span></p></li><li><p><span>il mancato riconoscimento della c.d. legittima difesa, considerato errato da alcuni e invece, si tiene a sottolineare, correttamente esclusa dai giudici, secondo quanto stabilito dalla legge;</span></p></li><li><p><span>infine, il risarcimento dei danni ai famigliari delle vittime cui l&#8217;imputato &#232; stato condannato.</span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span>Non &#232; mia intenzione inasprire la discussione, perch&#233; ritengo che le sentenze non debbano essere oggetto di opinioni: possono, al pi&#249;, essere spiegate, commentate, anche criticate, ma vanno comunque rispettate.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il motivo per cui ne parliamo &#232; un altro: il Governo si &#232; affrettato a proporre una legge dopo un fatto che non avrebbe dovuto ispirarla, e proprio sull&#8217;ultimo degli argomenti di uno scontro diventato anche politico. Il Consiglio dei Ministri si &#232; riunito il 14 luglio 2026 per presentare un nuovo DDL in materia di sicurezza che, fra le altre disposizioni, ne introduce una che esclude appunto il diritto al risarcimento per chi, in occasione della commissione di alcuni gravi reati, specificamente indicati nel disegno di legge, subisce un danno a opera della persona offesa.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/nessun-obbligo-di-risarcimento-per">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Contributo unificato minimo: la Consulta salva la preclusione, ma boccia il ruolo del cancelliere]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/contributo-unificato-minimo-la-consulta</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/contributo-unificato-minimo-la-consulta</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:01:09 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/eb2fac46-c7ec-462b-b707-dda16ff0b760_1024x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Con la sentenza n. 137, depositata il 21 luglio scorso (Pres. Amoroso, Red. Antonini), la Corte costituzionale ha deciso la questione che la Terza Sezione civile della Cassazione aveva sollevato con l&#8217;ordinanza interlocutoria n. 32234 dell&#8217;11 dicembre 2025, di cui avevamo scritto qui (</span><a href="https://www.blastonline.it/p/la-cassazione-rimette-alla-corte"><span>La Cassazione rimette alla Corte Costituzionale la norma sul versamento minimo del contributo unificato</span></a><span>). La stessa questione era stata proposta anche dal Giudice di pace di Benevento.</span></p><p><span>La norma (di cui si &#232; sollevata la questione di illegittimit&#224; costituzionale) &#232; l&#8217;articolo 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge n. 207/2024, che ha aggiunto all&#8217;articolo 14 del testo unico spese di giustizia il comma 3.1. La regola &#232; semplice: nei processi civili, salvo i casi di esenzione, la causa non pu&#242; essere iscritta a ruolo se prima non si versa l&#8217;importo minimo del contributo unificato, cio&#232; 43 euro (ridotti della met&#224; in alcuni casi).</span></p><p><span>I giudici che hanno sollevato la questione temevano che questa regola violasse il diritto di agire in giudizio (articoli 3, 24 e 111 della Costituzione). La Corte ha dato una risposta doppia.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/contributo-unificato-minimo-la-consulta">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Reintegro dei medici radiati: fino a dove può spingersi il legislatore senza svuotare il potere disciplinare degli Ordini?]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/reintegro-dei-medici-radiati-fino</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/reintegro-dei-medici-radiati-fino</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:02:15 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/9d9d0433-f653-48e5-b18a-022e21f432eb_5504x3072.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>&#200; attualmente in </span><em><span>stand by </span></em><span>l&#8217;emendamento al disegno di legge sulle professioni sanitarie secondo cui alcuni medici radiati durante la pandemia potrebbero tornare a esercitare la professione. </span><strong><span>C&#8217;&#232; chi parla di una doverosa seconda possibilit&#224;, chi invece legge questa scelta come un&#8217;ingerenza della politica nei confronti degli Ordini professionali</span></strong><span>.</span></p><p><span>La questione che si pone per&#242; trascende la specifica vicenda:</span><strong><span> fino a che punto il legislatore pu&#242; intervenire su provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini professionali senza comprometterne l&#8217;autonomia</span></strong><span>?</span></p><p><span>&#200; una domanda che riguarda certamente la professione medica, ma che potrebbe avere conseguenze ben pi&#249; ampie sull&#8217;intero sistema ordinistico italiano.</span></p><h3><strong><span>Gli Ordini professionali non sono semplici associazioni di categoria</span></strong></h3><p><span>Nel dibattito pubblico si tende spesso a considerare gli Ordini professionali come organismi rappresentativi della categoria. Dal punto di vista giuridico, per&#242;, la loro natura &#232; diversa.</span></p><p><strong><span>Gli Ordini sono enti pubblici non economici ai quali l&#8217;ordinamento attribuisce una funzione di interesse generale</span></strong><span>. Non tutelano soltanto gli iscritti, ma sono chiamati a garantire che determinate professioni vengano esercitate nel rispetto della legge, delle regole deontologiche e della fiducia che i cittadini ripongono in chi svolge attivit&#224; particolarmente delicate.</span></p><p><span>Per questo motivo dispongono anche del potere disciplinare</span><strong><span>. La radiazione dall&#8217;Ordine rappresenta la sanzione pi&#249; grave prevista dall&#8217;ordinamento professionale</span></strong><span>. Non ha una funzione punitiva in senso stretto, ma mira a tutelare l&#8217;interesse pubblico quando la permanenza del professionista nell&#8217;Albo viene ritenuta incompatibile con i doveri della professione.</span></p><p><span>&#200; proprio su questo terreno che la recente iniziativa legislativa solleva interrogativi destinati ad andare ben oltre il caso dei medici coinvolti.</span></p><h3><strong><span>Pu&#242; il Parlamento intervenire su una sanzione disciplinare?</span></strong></h3><p><span>Dal punto di vista costituzionale il Parlamento &#232; naturalmente libero di modificare la legislazione vigente e di introdurre nuove discipline. Diverso, per&#242;, &#232; il problema quando una legge incide sugli effetti di provvedimenti disciplinari gi&#224; adottati secondo le regole allora vigenti.</span></p><p><span>L&#8217;emendamento al disegno di legge sulle professioni sanitarie non annulla automaticamente le decisioni disciplinari n&#233; dichiara illegittimo l&#8217;operato degli Ordini; </span><strong><span>consente per&#242;, a determinate condizioni, il reintegro di professionisti radiati per fatti collegati al periodo pandemico</span></strong><span>.</span></p><p><span>&#200; proprio questo il punto sul quale si &#232; acceso il confronto. La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha espresso forti perplessit&#224;, ritenendo che un intervento legislativo di questo tipo rischi di incidere sull&#8217;autonomia disciplinare riconosciuta agli Ordini.</span></p><p><span>Si tratta di una posizione che merita attenzione, indipendentemente dal giudizio che ciascuno possa avere sulle singole vicende personali dei medici interessati.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/reintegro-dei-medici-radiati-fino">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il comodato non è per sempre]]></title><description><![CDATA[di Gianfranco Antico]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-comodato-non-e-per-sempre-a77</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-comodato-non-e-per-sempre-a77</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:03:21 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0c0a1a63-cd34-41c8-ae13-1c92ef3c4a58_2000x3008.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>L&#8217;articolo 1803 del codice civile individua il comodato come quel contratto attraverso il quale una parte (comodante) consegna ad un&#8217;altra (comodataria) una cosa mobile o immobile affinch&#233; se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l&#8217;obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Nel secondo comma dell&#8217;articoli 1803 del c.c. viene esplicitato che &#8220; </span><em><span>il comodato &#232; essenzialmente gratuito</span></em><span> &#8220;.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>In linea generale, il comodato non &#232; assimilabile ai contratti con prestazioni patrimoniali che comportino movimenti di ricchezza. Tale negozio, invero, rientra fra i cd. rapporti di cortesia, basato sulla fiducia personale </span><em><span>intuitus personae</span></em><span>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il fatto &#232; che &#8211; in alcuni casi &#8211; il comodato viene a celare dei rapporti di locazione </span><em><span>mascherati</span></em><span>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Occorre ricordare che caratteristiche del contratto di comodato sono : la realit&#224; ( in quanto il contratto si perfeziona con la consegna della cosa ); l&#8217;obbligatoriet&#224; ( in quanto il comodatario acquista solo un diritto personale, e non vi &#232; traslazione di propriet&#224; della cosa data in uso); la unilateralit&#224; ( in quanto implica prestazione da una sola parte, cio&#232; la restituzione della cosa da parte del comodatario ); la gratuit&#224; (se il contratto prevedesse un corrispettivo si configurerebbero altri contratti, come ad esempio la locazione).</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il comodato pu&#242; contenere un termine</span><strong><span> </span></strong><span>finale di durata, che pu&#242; comunque anche essere desumibile dall&#8217;uso specifico per il quale la cosa viene concessa (cd. termine implicito) ovvero non avere un termine fisso (c.d. comodato precario) e, in tal caso, il comodatario &#232; tenuto alla restituzione non appena il comodante lo richieda.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Nel caso in cui sia stato previsto un termine in ordine alla durata, trova applicazione l&#8217;articolo 1809 c.c.: il comodante non pu&#242; richiedere il bene prima della scadenza convenuta, salva l&#8217;ipotesi di un sopravvenuto bisogno connotato dai caratteri di urgenza ed imprevedibilit&#224;.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Pertanto, nei casi in cui il contratto non fissi un termine di durata del comodato, il rischio contenzioso &#232; dietro l&#8217;angolo. Infatti, da una parte, il comodante potrebbe intendere come precario il comodato, e quindi con diritto alla restituzione in qualsiasi momento, mentre, dall&#8217;altra parte, il comodatario potrebbe ritenere il comodato a termine implicito, se risulta possibile desumere una durata dall&#8217;uso specifico cui il bene &#232; destinato.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-comodato-non-e-per-sempre-a77">
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      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Sharenting e consenso strutturalmente cieco:
il volto del minore come input]]></title><description><![CDATA[di Caterina del Federico]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/sharenting-e-consenso-strutturalmente</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/sharenting-e-consenso-strutturalmente</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:01:46 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/95cd9e0b-07d4-4ff2-a06a-c9c26f22bb0f_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026 si colloca nel quadro consolidato che considera la pubblicazione sui <em>social</em> dell&#8217;immagine del minore atto di straordinaria amministrazione <em>ex</em> articolo 320 c.c., subordinato al consenso di entrambi i genitori. A partire dal reclamo di un padre contro la madre che ha condiviso su <em>Facebook</em> fotografie dei figli, il Garante ribadisce l&#8217;esigenza di una base giuridica idonea per il trattamento delle immagini, anche quando esso &#232; giustificato in chiave affettivo&#8209;relazionale.</p><p style="text-align: justify;">La questione che emerge &#232; se sia ancora sostenibile ricostruire lo <em>sharenting</em> nei termini di conflitto tra genitori, quando le immagini pubblicate sono destinate a essere riutilizzate in filiere algoritmiche che sfuggono alla disponibilit&#224; effettiva del consenso familiare.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Il caso e la risposta del Garante</strong></h4><p style="text-align: justify;">Il padre reclama contro la madre che ha pubblicato su <em>Facebook</em> foto dei figli in contesti di ordinaria quotidianit&#224;. La difesa valorizza finalit&#224; affettiva e relazionale, cerchia ristretta dei destinatari, neutralit&#224; dei contenuti e assenza di un concreto <em>vulnus</em> alla sfera privata del minore, ritenendo insufficiente la mera contrariet&#224; dell&#8217;altro genitore. L&#8217;impostazione sottesa &#232; che l&#8217;esercizio unilaterale della responsabilit&#224; genitoriale, accompagnato da contenuti neutri, possa costituire titolo sufficiente alla diffusione <em>online</em> dell&#8217;immagine del figlio.</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/sharenting-e-consenso-strutturalmente">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Licenziamento bocciato dal giudice: quando la variabile “umana” entra in azienda]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/licenziamento-bocciato-dal-giudice</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/licenziamento-bocciato-dal-giudice</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:01:57 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ed02776d-7ccb-457f-86cc-ee7a44d4bc3c_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel diritto del lavoro si consolida un principio definitivamente ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 19848 del 15 giugno scorso: il licenziamento per giusta causa non pu&#242; essere valutato sulla sola &#8220;<em>gravit&#224; apparente&#8221;</em> della condotta contestata.</p><p>La vicenda, relativa agli attacchi verbali e fisici di una dipendente nei confronti di un collega nel parcheggio aziendale, ha offerto agli Ermellini l&#8217;occasione per riaffermare che la sanzione espulsiva deve derivare da una valutazione complessiva, nella quale rilevano non solo il fatto materiale o oggettivo in s&#233;, ma anche il contesto e gli elementi soggettivi della vicenda. Si tratta di un approdo di buon senso: il diritto disciplinare non pu&#242; trasformarsi in un &#8220;<em>automatismo&#8221;</em> che applica il licenziamento ogni volta che un comportamento appaia biasimevole.</p><p>Resta per&#242; una questione meno esplorata: fino a che punto la &#8220;<em>personalizzazione&#8221; </em>della giusta causa pu&#242; spingersi senza compromettere la certezza delle regole aziendali? Se &#232; vero che il giudice deve tener conto della storia che precede un comportamento, &#232; altrettanto vero che l&#8217;impresa deve poter conoscere preventivamente quali condotte siano realmente incompatibili con la prosecuzione del rapporto. &#200; proprio in questo delicato equilibrio che si gioca il futuro del potere disciplinare datoriale: quando e perch&#233; &#232; possibile punire e, soprattutto, entro quali limiti il datore pu&#242; confidare che la sanzione non venga successivamente ritenuta sproporzionata da un tribunale?</p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/licenziamento-bocciato-dal-giudice">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Lo studio professionale come deployer: gli obblighi AI Act alla prova del 2 agosto]]></title><description><![CDATA[di Stefano Dovier]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/lo-studio-professionale-come-deployer</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/lo-studio-professionale-come-deployer</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:02:19 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/5118cb25-15a0-4191-b201-370257aeaa74_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Dal prossimo 2 agosto diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall&#8217;articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): chi fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire con persone fisiche o a generare contenuti dovr&#224; renderne riconoscibile la natura artificiale.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Per gli studi professionali questa scadenza non ha un grande impatto in termini di adempimento puntuale, ma pu&#242; diventare un buon presupposto per interrogarsi in merito al loro ruolo nella catena degli operatori disegnata dal regolamento e quali obblighi ne discendono.</span></p><h4 style="text-align: justify;"><strong><span>Lo studio &#232; un </span></strong><em><strong><span>&#8220;deployer&#8221;</span></strong></em></h4><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;AI Act non regola l&#8217;intelligenza artificiale in astratto, ma assegna obblighi a figure precise. Nello specifico la norma individua due </span><em><span>player</span></em><span> soggetti a specifiche discipline:</span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span>il fornitore (</span><em><span>provider</span></em><span>) sviluppa il sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio;</span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span>l&#8217;utilizzatore (</span><em><span>deployer</span></em><span>) &#232; invece la persona fisica o giuridica, o l&#8217;organismo pubblico, che lo utilizza sotto la propria autorit&#224;, salvo che l&#8217;uso avvenga nel corso di un&#8217;attivit&#224; personale non professionale.</span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span>Lo studio che impiega un assistente generativo per predisporre bozze, un motore di trascrizione delle riunioni, le funzioni di riconciliazione automatica del gestionale o un chatbot sul proprio sito rientra in questa seconda categoria e non beneficia di alcun tipo di esenzione &#8211; garantita, si ribadisce, solo ai soggetti che applicano l&#8217;AI per uso privato e personale - indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura, dal momento che gli obblighi sono graduati sul rischio del sistema e non su chi lo utilizza.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il confine da presidiare &#232; semmai quello opposto, perch&#233; chi modifica sostanzialmente un sistema ad alto rischio o lo distribuisce con il proprio marchio viene considerato, ai sensi dell&#8217;articolo 25, </span><em><span>&#8220;un fornitore</span></em><span>&#8221;: una soglia che personalizzare i </span><em><span>prompt </span></em><span>o integrare un tool via API non basta a varcare, mentre sviluppare internamente uno strumento e offrirlo ai clienti come prodotto di studio pu&#242; farla scattare.</span></p><h4 style="text-align: justify;"><strong><span>La mappa del rischio negli strumenti di studio</span></strong></h4><p style="text-align: justify;"><span>Il regolamento gradua gli obblighi su quattro livelli, in una scala che scende dal divieto assoluto alla piena libert&#224;.</span></p>
      <p>
          <a href="https://www.blastonline.it/p/lo-studio-professionale-come-deployer">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[È sempre più un contraddittorio solo sulla carta]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/esempre-piu-un-contraddittorio-solo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/esempre-piu-un-contraddittorio-solo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:03:23 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/af9744b8-391c-49d7-a00a-e6ddaed35c57_1408x768.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Come appariva prevedibile, sempre pi&#249; il contraddittorio preventivo generalizzato introdotto nel nostro ordinamento sta perdendo di significato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La conferma arriva anche dalla giurisprudenza di vertice. Nella sentenza della Cassazione n. 6969 del 23 marzo scorso, i giudici, riscontrando che l&#8217;atto impositivo non riportava un analitico rigetto delle osservazioni del contribuente, giungono comunque alle conclusioni che non risulta leso il principio del contraddittorio. Questo perch&#233;, secondo i giudici di legittimit&#224;, &#8220;</span><em><span>dal tenore complessivo dell&#8217;atto erariale, si deduce che quelle osservazioni non siano state condivise e non che l&#8217;ufficio accertatore le abbia ignorate</span></em><span>&#8221;. In sostanza, ci si troverebbe di fronte &#8220;</span><em><span>ad un rigetto implicito delle osservazioni formulate dalla parte sottoposta a verifica ed accertamento, senza che ci&#242; possa configurarsi come vizio incidente sulla validit&#224; dell&#8217;atto</span></em><span>&#8221;.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La questione trattata, va precisato, riguardava una contestazione antecedente alle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 219 del 2023 ed ora vigenti in tema di contraddittorio preventivo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Va infatti rammentato che, in passato, con riferimento al &#8220;vecchio&#8221; articolo 12, comma 7, dello Statuto, si era formato un indirizzo tanto criticabile, quanto consolidato (si vedano, ad esempio, Cass. nn. 41444/2021 e 29687/2017), secondo cui, poich&#233; la norma non prevedeva una sanzione espressa, l&#8217;ufficio non era tenuto a replicare espressamente alle osservazioni e richieste formulate dal contribuente in relazione al processo verbale di constatazione. In tal modo, di fatto, si avallava l&#8217;uso di repliche apparenti o selettive, o di espressioni stereotipe quali &#8220;valutate le memorie&#8221; e simili. L&#8217;invalidit&#224; dell&#8217;atto, secondo questo orientamento, poteva conseguire soltanto a un esplicito rifiuto di esaminare le memorie, come avvenuto nel caso pi&#249; unico che raro trattato da Cass. n. 17210/2018.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Tale situazione dovrebbe ritenersi oggi radicalmente mutata, una volta che il legislatore ha previsto espressamente l&#8217;invalidit&#224; dell&#8217;atto che non contiene una replica alle deduzioni difensive (anche se formulate nel corso dell&#8217;accertamento con adesione, come riconosciuto dall&#8217;Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2026).</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Tuttavia, tornando alla pronuncia n. 6969/2026, secondo la Suprema Corte nulla sarebbe cambiato anche dopo le modifiche normative. I giudici, ancorch&#233; la &#8220;nuova&#8221; disciplina non riguardasse specificatamente la vicenda oggetto di giudizio, si sono infatti comunque spinti ad affermare che l&#8217;&#8220;</span><em><span>attenzione che il Legislatore ha inteso imporre nella redazione della motivazione non pu&#242; tradursi nell&#8217;obbligo di spiegare, osservazione per osservazione, punto per punto, le ragioni per le quali si ritenga che esse vadano respinte, essendo invece sufficiente che, nella sua consequenzialit&#224; logica, la motivazione contenga argomentazioni da cui evincere la mancata condivisione delle osservazioni stesse</span></em><span>&#8221;.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Whistleblowing, perché in Italia si attacca chi denuncia invece di chi sbaglia]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/whistleblowing-perche-in-italia-si</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/whistleblowing-perche-in-italia-si</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:03:06 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/953ceb10-8bed-4c82-93eb-baa56fe3179a_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;&#232; un paradosso che attraversa da decenni la societ&#224;, manifestandosi nei luoghi di lavoro, nelle PA, nelle imprese e nella vita quotidiana: spesso il vero problema non &#232; l&#8217;illecito, ma chi lo denuncia. Quando emerge una condotta scorretta, un abuso di potere, una violazione di legge o un episodio di corruzione, l&#8217;attenzione raramente si concentra subito sui fatti. Pi&#249; spesso si sposta sulla persona che ha rotto il silenzio: chi ha parlato? Perch&#233;? Con quali interessi? Come ha ottenuto le informazioni? Domande che precedono quella davvero decisiva: ci&#242; che &#232; stato denunciato &#232; vero oppure no?</p><p style="text-align: justify;">In questa &#8220;<em>distorsione percettiva&#8221;</em> si nasconde uno dei principali ostacoli alla diffusione della cultura della legalit&#224; nel nostro Paese. Nella morale dell&#8217;apparenza, il <em>whistleblower </em>&#232; spesso un corpo estraneo, simbolo di una contraddizione culturale profonda. Eppure esiste perfino una giornata mondiale dedicata a questa figura, il 23 giugno. Con un pizzico di sarcasmo si potrebbe dire che il <em>whistleblower</em> viene celebrato per ventiquattr&#8217;ore e guardato con sospetto per i restanti trecentosessantaquattro giorni.</p><p style="text-align: justify;">Sul piano normativo, per&#242;, l&#8217;Italia ha compiuto passi significativi. Con il recepimento della direttiva UE 2019/1937 tramite il Dlgs n. 24 del 2023, il cosiddetto Decreto Whistleblowing, &#232; stato rafforzato il sistema di tutela di chi segnala illeciti, scorrettezze e violazioni di norme nazionali o dell&#8217;UE, sia nella PA sia nel settore privato. Le protezioni sono state estese anche ai soggetti collegati al segnalante, come familiari e colleghi, i canali di segnalazione pi&#249; strutturati e le misure contro le ritorsioni pi&#249; incisive. Sul piano giuridico il principio &#232; chiaro: chi segnala una violazione che incide sull&#8217;interesse pubblico, o lede l&#8217;integrit&#224; dell&#8217;ente, svolge una funzione socialmente utile e va protetto da minacce, discriminazioni, licenziamenti e altre forme di ritorsione.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/whistleblowing-perche-in-italia-si">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Bonus stabilizzazione: non basta trasformare il contratto]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/bonus-stabilizzazione-non-basta-trasformare</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/bonus-stabilizzazione-non-basta-trasformare</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:02:50 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/80c2da2d-83d0-49b6-8d44-5416812288ab_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Con la circolare n. 72 del 3 luglio, l&#8217;INPS ha finalmente fornito le prime istruzioni operative sul nuovo bonus stabilizzazione introdotto dal D.L. n. 62/2026. La misura &#232; certamente interessante: un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e per un massimo di ventiquattro mesi. &#200; inevitabile che l&#8217;attenzione si concentri su questi numeri. Molto meno, invece, sulle numerose condizioni che devono essere rispettate affinch&#233; il beneficio possa essere effettivamente fruito.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;incentivo riguarda esclusivamente le </span><strong><span>trasformazioni di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato</span></strong><span> effettuate tra il 1&#176; agosto e il 31 dicembre 2026. Non tutte, per&#242;. Il contratto a termine deve essere stato s</span><strong><span>tipulato entro il 30 aprile 2026</span></strong><span> e avere una durata complessiva non superiore a dodici mesi. Inoltre, </span><strong><span>il lavoratore non deve aver compiuto trentacinque anni</span></strong><span> e, soprattutto, </span><strong><span>non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato</span></strong><span> nel corso dell&#8217;intera vita lavorativa.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fin qui la disciplina potrebbe apparire lineare. La lettura della circolare, tuttavia, dimostra come il vero lavoro inizi proprio dopo aver verificato questi requisiti di base. Il</span><em><span> bonus </span></em><span>&#232; infatti accompagnato da una serie di condizioni che impongono un&#8217;attenta attivit&#224; di controllo da parte di imprese e consulenti, trasformando quella che sembrava una semplice agevolazione in una misura da valutare con estrema prudenza.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/bonus-stabilizzazione-non-basta-trasformare">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Incentivi alle assunzioni 2026: il vero risparmio è non perdere l’agevolazione]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/incentivi-alle-assunzioni-2026-il</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/incentivi-alle-assunzioni-2026-il</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:01:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/c2473fb2-dcf5-4cdb-acda-a0852ee1206d_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Quando viene annunciato un nuovo incentivo alle assunzioni, la prima domanda dell&#8217;imprenditore &#232; quasi sempre la stessa: </span><em><span>quanto mi fa risparmiare?</span></em><span> &#200; una reazione comprensibile, ma spesso il punto non &#232; questo. Prima ancora di calcolare il beneficio economico, occorre capire se esistono davvero tutti i presupposti per ottenerlo e, soprattutto, per conservarlo nel tempo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Anche il 2026 conferma una linea ormai consolidata del legislatore: favorire l&#8217;occupazione stabile attraverso una serie di esoneri contributivi rivolti principalmente ai giovani, alle donne e, in alcuni casi, alle imprese che operano in territori oggetto di particolari politiche di sviluppo, come le ZES. Accanto a queste misure rimane centrale anche il sostegno alle trasformazioni dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;aspetto pi&#249; interessante, tuttavia, non &#232; tanto l&#8217;elenco delle agevolazioni disponibili, quanto la filosofia che le accomuna. Gli incentivi non sono pensati semplicemente per ridurre il costo del lavoro, ma per orientare le imprese verso rapporti di lavoro pi&#249; stabili e duraturi. &#200; proprio per questo motivo che il riconoscimento del beneficio &#232; subordinato a una serie di condizioni che riguardano sia il lavoratore sia il comportamento del datore di lavoro.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/incentivi-alle-assunzioni-2026-il">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La nuova proposta di legge elettorale è davvero un rischio per la democrazia?]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-nuova-proposta-di-legge-elettorale</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-nuova-proposta-di-legge-elettorale</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:00:17 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/86ee95b6-3526-480e-b6eb-2e0e001b49da_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Ogni volta che in Italia si tocca la legge elettorale, esplode il putiferio. &#200; un copione che conosciamo a memoria: da una parte si grida alla riforma indispensabile per dare stabilit&#224; al Paese; dall&#8217;altra si denuncia il &#8220;pericolo autoritario&#8221; e la fine della democrazia. </span><strong><span>Anche la proposta &#8220;</span></strong><em><strong><span>Bignami bis</span></strong></em><strong><span>&#8221; &#232; finita nel tritacarne dello scontro tra tifoserie</span></strong><span>.</span></p><p><span>Ma se provassimo per un attimo ad abbassare i toni e a guardare le carte? Il diritto costituzionale serve a questo: a fare un respiro profondo e a capire se le paure di questi giorni poggino su basi giuridiche reali o su semplici (per quanto legittimi) timori politici.</span></p><h4>Come funziona, concretamente, la proposta?</h4><p><span>La base resta quella che gi&#224; conosciamo: il sistema proporzionale (i seggi si dividono in base ai voti). La vera novit&#224; sta nel motore che dovrebbe garantire la governabilit&#224;, cio&#232; il </span><strong><span>premio di maggioranza</span></strong><span>: </span><strong><span>se una coalizione raggiunge il 42 per cento dei voti, ottiene una specie di &#8220;</span></strong><em><strong><span>bonus&#8221;</span></strong></em><strong><span> che la porta al 57 per cento dei seggi. Non un seggio di pi&#249;</span></strong><span>.</span></p><p><span>Ci sono poi le </span><strong><span>liste bloccate</span></strong><span>, che non sono una novit&#224;, visto che le usiamo gi&#224; da anni con il </span><em><span>Rosatellum</span></em><span>, dove l&#8217;elettore sceglie il partito ma non il singolo candidato.</span></p><p><span>Infine, sulla scheda comparir&#224; il nome del leader indicato come futuro premier, con soglie di sbarramento modificate (dal 3 per cento all&#8217;8 per cento a seconda che si corra da soli o in coalizione).</span></p><p><span>Queste scelte sono discutibili? Assolutamente s&#236;. Ma nel diritto, &#8220;</span><em><span>discutibile</span></em><span>&#8221; non significa &#8220;</span><em><span>incostituzionale&#8221;.</span></em></p><h4>Le tre grandi paure (e la realt&#224; dei fatti)</h4><p><span>L&#8217;opposizione attacca la riforma su tre fronti principali. Vediamoli da vicino, senza preconcetti:</span></p><ul><li><p><strong><span>Il premio di maggioranza al 42 per cento:</span></strong><span> l&#8217;obiezione &#232; che una fetta di voti si trasformi artificialmente in una maggioranza schiacciante, alterando la rappresentanza. &#200; un dubbio sensato. Ma la Corte Costituzionale ha gi&#224; spiegato in passato che il premio &#232; legittimo, purch&#233; ci sia una soglia minima ragionevole per non distorcere il voto. Il 42 per cento basta a salvare la Costituzione? Saranno i giudici costituzionali, se investiti della questione, a stabilirlo, non i </span><em><span>post </span></em><span>sui</span><em><span> social.</span></em></p></li><li><p><strong><span>I parlamentari &#8220;</span></strong><em><strong><span>nominati</span></strong></em><strong><span>&#8221;:</span></strong><span> le liste bloccate tolgono il potere di preferenza ai cittadini, lasciando la scelta dei candidati ai vertici dei partiti. Politicamente pu&#242; far arrabbiare, ed &#232; comprensibile desiderare di scegliere il proprio rappresentante. Ma giuridicamente, le liste bloccate corte sono gi&#224; state ritenute ammissibili. Con il Rosatellum, infatti, oggi funziona cos&#236;: l&#8217;elettore non pu&#242; esprimere preferenze sui candidati della lista proporzionale; ogni partito presenta una lista molto corta (generalmente da due a quattro candidati); i candidati vengono eletti seguendo l&#8217;ordine gi&#224; stabilito dal partito prima delle elezioni.</span></p></li><li><p><strong><span>Il nome del</span></strong><em><strong><span> premier </span></strong></em><strong><span>sulla scheda:</span></strong><span> qui c&#8217;&#232; il rischio di un malinteso. Molti temono che si tratti di un&#8217;elezione diretta &#8220;</span><em><span>mascherata</span></em><span>&#8221;. &#200; importante chiarire un punto: </span><strong><span>i cittadini non eleggeranno direttamente il Presidente del Consiglio.</span></strong><span> Quel nome sulla scheda ha un valore informativo, dice chiaramente: </span><em><span>&#8220;Se voti noi, la nostra proposta per Palazzo Chigi &#232; questa&#8221;</span></em><span>. La firma sul decreto di nomina rester&#224;, come vuole la Costituzione, nelle mani del Presidente della Repubblica.</span></p></li></ul><h4>Il Quirinale &#232; sotto attacco?</h4><p><span>Questo &#232; il punto pi&#249; delicato. </span><strong><span>Dal punto di vista delle regole, le competenze del Capo dello Stato non cambiano di un millimetro: sar&#224; sempre lui a fare le consultazioni, nominare i ministri e, se necessario, sciogliere le Camere.</span></strong></p><p><span>La critica &#232; pi&#249; sottile e riguarda la </span><em><span>psicologia</span></em><span> della politica: un premier forte di un premio di maggioranza e blindato dal voto popolare potrebbe, nei fatti, ridurre i margini di manovra e di mediazione del Presidente della Repubblica. Cosa significa nel concreto? Meno rischi di ritrovarci un governo cosiddetto &#8220;</span><em><span>tecnico&#8221;. </span></em><span>Ma siamo nel campo delle ipotesi politiche, non delle violazioni giuridiche.</span></p><h4>Slogan contro la Costituzione</h4><p><span>Gridare all&#8217;attentato alla democrazia &#232; una formula d&#8217;impatto, ma rischia di svuotare di significato le parole. Ogni sistema elettorale &#232; un fragile gioco di equilibri tra due esigenze opposte: da un lato dare voce a tutti (rappresentativit&#224;), dall&#8217;altro fare in modo che chi vince possa governare per la durata della legislatura (governabilit&#224;). Nessun modello &#232; perfetto.</span></p><p><span>Dire che questa legge non piace o che sbilancia troppo il sistema verso la governabilit&#224; &#232; un diritto di critica sacrosanto. Dire che siamo ad un passo dalla dittatura &#232; uno slogan.</span></p><p><span>In uno Stato di diritto le riforme si valutano innanzitutto sul terreno della loro compatibilit&#224; con la Costituzione e non attraverso slogan o semplificazioni. </span><strong><span>Sar&#224; il Parlamento a decidere se approvarla e, qualora emergessero dubbi di legittimit&#224; costituzionale, sar&#224; come sempre la Corte Costituzionale a pronunciarsi. Perch&#233; &#232; cos&#236; che funziona una vera democrazia.</span></strong></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Trasferimento o licenziamento? La Corte UE fissa i paletti]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/trasferimento-o-licenziamento-la</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/trasferimento-o-licenziamento-la</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:00:43 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/dfbdfefd-b700-4f06-a20e-08536319ffa5_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Una riorganizzazione aziendale non pu&#242; celare un licenziamento &#8220;<em>di fatto&#8221;</em>.</p><p>Questo &#232; sostanzialmente il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;UE del 4 giugno scorso (causa C-907/24), originata da un rinvio pregiudiziale della Corte d&#8217;Appello di Napoli. Una decisione che interviene su un delicatissimo terreno giuridico e che chiarisce un punto destinato ad avere effetti sistemici sull&#8217;interpretazione della direttiva 98/59/CE e della legge n. 223/1991.</p><p>Il caso nasce dalla decisione di un&#8217;impresa italiana di cessare l&#8217;attivit&#224; nello stabilimento campano e trasferirla integralmente in Sardegna. Oltre 600 chilometri di distanza, con il mare a separare il vecchio dal nuovo luogo di lavoro. La comunicazione del trasferimento veniva rivolta ai sindacati e poi ai lavoratori, interessati da uno spostamento definitivo di sede.</p><p>Non si trattava per&#242; di un semplice mutamento organizzativo. Il trasferimento implicava un mutamento di vita dei lavoratori: cambio di abitazione, interruzione di relazioni sociali consolidate, ridefinizione della vita dei figli e del coniuge.</p><p>I lavoratori non si presentavano nella nuova sede. L&#8217;azienda reagiva qualificando l&#8217;assenza come ingiustificata e avviando un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento. In sede cautelare, il tribunale di Napoli Nord aveva gi&#224; evidenziato come il trasferimento incidesse profondamente sull&#8217;equilibrio familiare e sul centro affettivo dei lavoratori. Nel giudizio di merito, lo stesso tribunale dichiarava l&#8217;illegittimit&#224; dei licenziamenti e disponeva la reintegrazione, ritenendo che la modifica unilaterale del luogo di lavoro dovesse essere letta, in chiave di interpretazione conforme, alla luce della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo (articolo 1 par. 1 c. 1 lett. a) dir. 98/59/CE). La societ&#224; faceva appello e la corte sollevava il citato rinvio.</p><p>La questione sottoposta ai giudici europei era tutt&#8217;altro che formale: stabilire se la risoluzione del rapporto conseguente al no del lavoratore di accettare un trasferimento definitivo e distante, imposto per ragioni non inerenti alla sua persona, rientri nella nozione di &#8220;<em>licenziamento</em>&#8221; ai sensi della direttiva 98/59/CE e se tali cessazioni debbano essere computate ai fini del raggiungimento delle soglie che attivano le procedure di informazione e consultazione sindacale.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/trasferimento-o-licenziamento-la">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Ne bis in idem nel market abuse: un principio che il diritto tributario non può ignorare]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/ne-bis-in-idem-nel-market-abuse-un</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/ne-bis-in-idem-nel-market-abuse-un</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:01:57 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3c7f6dbb-145f-4673-99c7-abf6cc7bfede_3072x2307.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Con la sentenza n. 21768 del 25 giugno, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che il procedimento sanzionatorio avviato dalla Consob per </span><em><span>insider trading</span></em><span> secondario non pu&#242; proseguire nei confronti di chi sia stato definitivamente assolto in sede penale con la formula </span><em><span>&#171;perch&#233; il fatto non sussiste&#187;</span></em><span>. Il principio applicato &#232; quello del </span><em><span>ne bis in idem</span></em><span>, fondato sull&#8217;articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La vicenda riguarda una delibera con cui la Consob aveva sanzionato pi&#249; soggetti per </span><em><span>insider trading</span></em><span> secondario, ai sensi dell&#8217;articolo 187-bis, comma 4, del Dlgs n. 58/1998 (Tuf). L&#8217;accusa era di aver negoziato titoli di una societ&#224; quotata sfruttando informazioni privilegiate ricevute, attraverso una catena di passaggi, da chi ne era venuto in possesso dall&#8217;interno. Il procedimento penale si era concluso con l&#8217;assoluzione piena del soggetto al vertice della catena informativa, con sentenza della Corte di appello di Milano passata in giudicato nella primavera del 2023. In un ramo collaterale della medesima vicenda, la Cassazione aveva gi&#224; annullato la sanzione irrogata a un altro soggetto in ragione dell&#8217;archiviazione disposta nei suoi confronti in sede penale (Cass. n. 29801/2024).</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Con la sentenza n. 21768/2026 si chiude il cerchio: viene annullata la sanzione amministrativa del soggetto assolto con formula piena e cadono, a cascata, anche le sanzioni degli altri due soggetti sanzionati, la cui posizione dipendeva logicamente dall&#8217;esistenza stessa dell&#8217;informazione privilegiata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il percorso che ha portato a questo risultato parte da lontano. Con la sentenza </span><em><span>Grande Stevens e altri c. Italia</span></em><span> del 4 marzo 2014, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo ha qualificato le sanzioni Consob per abusi di mercato come sanzioni di natura sostanzialmente penale, applicando i criteri elaborati nella propria giurisprudenza (</span><em><span>Engel</span></em><span> e successive). Quella qualificazione ha aperto una frattura nel sistema italiano del doppio binario: se la sanzione Consob &#232; penale nella sostanza, sottoporre lo stesso soggetto a entrambi i procedimenti per gli stessi fatti viola il divieto sancito dall&#8217;articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha poi precisato il punto il 20 marzo 2018, nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16 (</span><em><span>Di Puma</span></em><span> e </span><em><span>Zecca</span></em><span>): quando il procedimento penale si chiude con un&#8217;assoluzione irrevocabile nel merito, il </span><em><span>ne bis in idem</span></em><span> </span><em><span>ex</span></em><span> articolo 50 della Carta di Nizza osta in modo assoluto alla prosecuzione del procedimento amministrativo-sanzionatorio per i medesimi fatti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La nozione rilevante &#232; quella di </span><em><span>idem factum</span></em><span>: conta l&#8217;identit&#224; del fatto storico, non la coincidenza delle fattispecie normative. &#200; vero che la Corte EDU, con la sentenza </span><em><span>A e B c. Norvegia</span></em><span> del 15 novembre 2016, ha lasciato spazio al doppio binario quando i due procedimenti siano abbastanza integrati da formare una risposta sanzionatoria unitaria. Ma quel temperamento non &#232; pertinente quando il procedimento penale si &#232; gi&#224; chiuso con un&#8217;assoluzione piena: la tolleranza del doppio binario presuppone che i procedimenti procedano in parallelo, non che quello amministrativo sopravviva alla fine di quello penale. La Cassazione lo aveva gi&#224; affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 31632/2018; Cass. n. 33657/2024) e la sentenza n. 21768/2026 vi aggiunge il profilo dell&#8217;effetto a cascata: venuta meno la stessa esistenza dell&#8217;informazione privilegiata per il soggetto a monte, non pu&#242; residuare in capo ai soggetti a valle alcuna responsabilit&#224; dipendente da quell&#8217;informazione. Non &#232; il </span><em><span>ne bis in idem</span></em><span> a operare direttamente per questi ultimi, ma la coerenza logica del sistema.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il ragionamento &#232; ineccepibile e apre una riflessione che, per chi si occupa di diritto tributario, non &#232; affatto marginale.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/ne-bis-in-idem-nel-market-abuse-un">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il commercialista non “firma” la fattura, ma può averne scritto il metodo]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-commercialista-non-firma-la-fattura</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-commercialista-non-firma-la-fattura</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:02:44 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/087ab3c7-c583-4ec7-b95d-562973c8397b_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come ieri riportato da Lorenzo Romano, l&#8217;ordinanza della Cassazione n. 21061/2026 non enuncia alcun principio di diritto: la Corte ha cassato con rinvio una decisione costruita senza delimitare adeguatamente l&#8217;incarico professionale e sulla base di un quadro istruttorio incompleto. Non ne deriva, dunque, un obbligo generalizzato del commercialista di verificare, prima e dopo, ogni documento ricevuto dal cliente.</p><p style="text-align: justify;">Chiarito ci&#242; che la pronuncia non dice, resta la <strong>domanda pi&#249; scomoda</strong>: che cosa accade quando la fattura &#232; stata materialmente predisposta dal cliente, ma il metodo fiscale da cui nasce l&#8217;errore &#232; stato suggerito dal consulente e ha alimentato per anni le dichiarazioni affidate alla sua competenza?</p><p style="text-align: justify;">Nel caso esaminato, il cliente era un notaio che aveva adottato un sistema interno di fatturazione, indicando alcuni costi riaddebitati tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell&#8217;articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. La Guardia di finanza aveva successivamente ricondotto quelle somme tra le operazioni imponibili, con conseguenze sfociate in un ravvedimento superiore a 56.000 euro. Le fatture erano state emesse autonomamente dal notaio, ma il sistema utilizzato era stato adottato su suggerimento del commercialista, che lo assisteva continuativamente nella consulenza fiscale e nella predisposizione delle dichiarazioni.</p><p style="text-align: justify;">&#200; questo particolare a impedire che la vicenda venga risolta attraverso una divisione troppo semplice dei ruoli: il cliente forma il documento, il professionista si limita a registrarlo. La provenienza materiale della fattura chiarisce chi l&#8217;abbia emessa, ma non esaurisce il problema della responsabilit&#224; professionale. Quest&#8217;ultima non riguarda l&#8217;autoria del documento, bens&#236; il modo in cui il consulente ha adempiuto l&#8217;incarico assunto e il ruolo eventualmente svolto nella costruzione del trattamento fiscale poi rivelatosi errato.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-commercialista-non-firma-la-fattura">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[AI e lavoro: quando misurare lo stress diventa un problema di diritto (prima ancora che di tecnologia)]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/ai-e-lavoro-quando-misurare-lo-stress</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/ai-e-lavoro-quando-misurare-lo-stress</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:02:58 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d3020234-d098-4ff2-9c97-0dd47cc4d315_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il recente caso del<em> plug-in </em>sviluppato da una<em> start-up</em> italiana, capace di stimare il livello di stress dei lavoratori attraverso l&#8217;analisi semantica delle <em>chat </em>aziendali su Slack e Microsoft Teams, segna un passaggio emblematico. Non perch&#233; introduca tecnologie inedite, ma perch&#233; costringe il diritto a riaffermare limiti che, forse ingenuamente, si ritenevano gi&#224; acquisiti.</p><p>Con il provvedimento 342/2026, il Garante Privacy non si limita a intervenire su un <em>software.</em> Ricorda un principio fondamentale: <strong>la sfera emotiva del lavoratore non pu&#242; diventare un dato aziendale</strong>, nemmeno quando viene trasformata in statistica, elaborata da un algoritmo o presentata come strumento di<em> welfare. </em>Nell&#8217;epoca dell&#8217;&#8220;<em>AI del benessere</em>&#8221;, non &#232; un&#8217;affermazione scontata.</p><p>Va detto chiaramente: esiste una tentazione moderna, tanto silenziosa quanto insidiosa, quella di trasformare l&#8217;anima in un indicatore di <em>performance</em>, produttivit&#224; o benessere organizzativo. Ma davvero stati emotivi, stress e frustrazione possono essere ridotti a metriche aziendali da utilizzare, direttamente o indirettamente, nei processi decisionali del datore di lavoro?</p><p>La vicenda ruota attorno a un&#8217;idea a suo modo seducente: usare l&#8217;AI per intercettare segnali di affaticamento, prevenire il <em>burnout </em>e migliorare il clima aziendale. In superficie una finalit&#224; quasi virtuosa; sotto, per&#242;, emerge una torsione giuridica evidente: la trasformazione della comunicazione lavorativa in materia prima per inferenze psicologiche, penetrando in una sfera che dovrebbe restare privata. Il <em>plug-in </em>non si limita a leggere i testi: li interpreta, li classifica e costruisce indicatori di stress. Anche se, come dichiarato dalla <em>start-up</em>, il datore di lavoro non accede direttamente ai contenuti delle <em>chat </em>n&#233; ai risultati individuali, resta la possibilit&#224; di generare <em>report </em>aggregati. Ed &#232; proprio qui che il diritto si irrigidisce. </p>
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Sessanta giorni per decidere il futuro del TFR. E se nessuno decide?]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/sessanta-giorni-per-decidere-il-futuro</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/sessanta-giorni-per-decidere-il-futuro</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:02:25 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/082a3760-1285-43cb-9a6a-dea06e09f036_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Dal prossimo 1&#176; luglio cambia una procedura che molti datori di lavoro considerano ancora un adempimento amministrativo marginale. Cambia il termine entro cui il lavoratore deve scegliere la destinazione del proprio TFR: non pi&#249; sei mesi dall&#8217;assunzione, ma sessanta giorni. Una modifica apparentemente tecnica che, in realt&#224;, rischia di avere conseguenze economiche e organizzative ben pi&#249; rilevanti di quanto possa sembrare a una prima lettura.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Per anni il TFR &#232; stato percepito come una sorta di salvadanaio aziendale, destinato a essere liquidato alla fine del rapporto. Nel frattempo, per&#242;, il legislatore ha progressivamente rafforzato il ruolo della previdenza complementare, considerata sempre pi&#249; necessaria in un sistema pensionistico che fatica a garantire in futuro livelli di copertura analoghi a quelli del passato. La riduzione del termine di scelta sembra inserirsi proprio in questa direzione: accelerare il momento della decisione e ridurre gli spazi di inerzia.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La vera novit&#224; non sono per&#242; i sessanta giorni. La vera novit&#224; &#232; ci&#242; che accade dopo. Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro il termine previsto, scatta il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione individuato dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. L&#8217;iscrizione decorre addirittura dalla data di assunzione e, insieme al TFR, possono diventare dovuti anche i contributi previsti dagli accordi collettivi, compreso il contributo a carico del datore di lavoro.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/sessanta-giorni-per-decidere-il-futuro">
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      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Violenza di genere e cambiamenti culturali: proposte e provvedimenti che sembrano andare in direzioni opposte ]]></title><description><![CDATA[di Francesca Negri]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/violenza-di-genere-e-cambiamenti</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/violenza-di-genere-e-cambiamenti</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:03:04 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/53ec9da9-b06b-4681-8521-7a36267c06d5_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso mese di marzo la Commissione Finanze del Senato ha avviato l&#8217;esame del testo e la discussione formale di un disegno di legge (Atto Senato 763) che ha l&#8217;obiettivo di tutelare l&#8217;accesso effettivo alla propria retribuzione da parte delle donne lavoratrici.</p><p>Tecnicamente &#232; una proposta legislativa che impone al datore di lavoro di accreditare la retribuzione esclusivamente su un conto corrente intestato al singolo lavoratore o alla singola lavoratrice, e quindi non riguarda solo le donne. Ma &#232; evidente che sono loro le principali ed effettive destinatarie. La proposta ha, infatti, lo scopo di arginare il fenomeno della violenza economica di genere che pu&#242; assumere diverse forme (come abbiamo gi&#224; approfondito in un precedente articolo su questa rivista). Una di queste &#232; rappresentata dalla richiesta al datore di lavoro di accreditare lo stipendio della lavoratrice sul conto corrente del <em>partner.</em></p><p>Questa &#232; una prassi piuttosto diffusa fra i soggetti maltrattanti, perch&#233; &#232; un tipico modo per esercitare un controllo e creare quella dipendenza economica che impedisce alla <em>partner</em> di essere libera nelle proprie scelte di vita. Con il disegno di legge in discussione, il datore di lavoro sarebbe obbligato a versare lo stipendio su un conto intestato solo alla lavoratrice, escludendo anche conti correnti cointestati: si rafforzerebbe quindi l&#8217;autonomia economica delle donne, contrastando concretamente situazioni di controllo del reddito da parte del partner.</p><p>Se da un lato si deve accogliere con favore l&#8217;introduzione di misure concrete per combattere la violenza di genere (non dimentichiamo che uno dei passi pi&#249; importanti per aiutare le donne a uscire dal ciclo della violenza &#232; quello di renderle economicamente autonome), dall&#8217;altro stupiscono altri provvedimenti che sembrano procedere invece nella direzione contraria, rallentando alcuni processi necessari.</p><p>La cosiddetta legge sul consenso informato in ambito scolastico, entrata in vigore a giugno, prevede che nelle scuole secondarie (medie e superiori) i progetti che riguardano la sessualit&#224; richiedano il consenso scritto preventivo dei genitori (o dello studente maggiorenne). Il consenso deve essere raccolto almeno una settimana prima dell&#8217;inizio dell&#8217;attivit&#224; didattica avente ad oggetto questo argomento, e il relativo materiale che verr&#224; utilizzato deve essere messo a disposizione dei genitori in modo che possano preventivamente visionarlo e dare il proprio assenso consapevolmente. La richiesta di consenso deve esplicitare le finalit&#224;, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalit&#224; di svolgimento delle attivit&#224; con quel contenuto, oltre che l&#8217;eventuale presenza di esperti esterni. Laddove, poi, i genitori non dovessero concedere l&#8217;autorizzazione, la scuola &#232; obbligata ad organizzare attivit&#224; formative alternative. Le attivit&#224; didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all&#8217;ambito della sessualit&#224; sono invece escluse per la scuola dell&#8217;infanzia e per quella primaria.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/violenza-di-genere-e-cambiamenti">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L’insufficienza di prove: “ciascuno a suo modo”]]></title><description><![CDATA[di Gianfranco Antico]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/linsufficienza-di-prove-ciascuno</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/linsufficienza-di-prove-ciascuno</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:02:17 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/2455a18b-a00f-422e-bde4-3d847ee97772_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>La sentenza n. 50 del 13 aprile scorso della Corte Costituzionale, sull&#8217;articolo 21-bis del D.Lgs.n.74/2000, offre alcuni spunti di riflessioni su altri ambiti che meritano di essere evidenziati.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Va preso atto che, per i giudici costituzionali, la norma persegue un obiettivo di garanzia e di semplificazione nell&#8217;ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l&#8217;esigenza di difesa della posizione soggettiva del contribuente. La Consulta rileva come la tutela del cittadino/contribuente si pone, in linea di continuit&#224;, nella materia tributaria, con il &#171;</span><em><span>pi&#249; ampio contesto dell&#8217;evoluzione dei rapporti tra &#8220;autorit&#224;&#8221; e &#8220;consenso&#8221; e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente</span></em><span>&#187; (sentenza n. 137 del 2025), a favore del progressivo passaggio a un approccio fondato sulla </span><em><span>compliance</span></em><span>, sul dialogo anticipato fra fisco e contribuente, sull&#8217;adempimento collaborativo.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/linsufficienza-di-prove-ciascuno">
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          </a>
      </p>
   ]]></content:encoded></item></channel></rss>