<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Diritto ]]></title><description><![CDATA[Oggi anche il diritto deve "guardare" orizzonti e non confini]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/diritto</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Diritto </title><link>https://www.blastonline.it/s/diritto</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 04:26:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[Nella 231 il profitto illecito non si misura solo con la calcolatrice]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/nella-231-il-profitto-illecito-non</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/nella-231-il-profitto-illecito-non</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:03:01 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/8d835d57-6b97-43cc-9c8b-1ca184ee3013_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel <em>&#8220;sistema 231&#8221;</em> una cifra non pesa mai da sola. Lo stesso profitto pu&#242; essere marginale per un grande gruppo e decisivo per una piccola impresa; pu&#242; restare un vantaggio contabile oppure incidere davvero sulla posizione dell&#8217;ente nel mercato. Per questo, quando si parla di profitto di rilevante entit&#224;, la domanda non pu&#242; essere soltanto <em>&#8220;quanto vale?&#8221;</em>. La domanda vera &#232;: quanto pesa per quell&#8217;ente?</p><p style="text-align: justify;">&#200; questo il punto affrontato dalla Cassazione penale, sez. VI, con sentenza 23 giugno 2025, n. 23329, in tema di sanzioni interdittive ex art. 13 del d.lgs. n. 231/2001. La norma consente l&#8217;applicazione delle misure interdittive, tra l&#8217;altro, quando l&#8217;ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entit&#224;. Formula apparentemente semplice, ma solo in apparenza. Perch&#233; la <em>&#8220;rilevanza&#8221;</em> non vive nel vuoto e non pu&#242; essere decisa guardando il numero come se l&#8217;impresa fosse un contenitore neutro.</p><p style="text-align: justify;">La lettura pi&#249; comoda sarebbe quella aritmetica: si prende il profitto, lo si misura in valore assoluto e si stabilisce se sia abbastanza alto da giustificare la sanzione. Ma cos&#236; si rischia di perdere il punto. Un profitto illecito entra sempre dentro una struttura economica concreta, fatta di dimensioni, volume d&#8217;affari, attivit&#224; svolta, posizione competitiva e capacit&#224; dell&#8217;ente di assorbirne gli effetti. La stessa somma, in due imprese diverse, pu&#242; raccontare storie completamente diverse.</p><p style="text-align: justify;">La Cassazione rifiuta proprio questa scorciatoia. La rilevante entit&#224; del profitto non va valutata solo in termini oggettivi, ma anche nel rapporto con le caratteristiche dell&#8217;ente. &#200; un passaggio importante perch&#233; impedisce di trattare la 231 come un sistema di soglie invisibili. Non basta dire che il profitto &#232; alto. Bisogna capire se quel vantaggio, dentro quella specifica organizzazione, abbia avuto un peso effettivo.</p><p style="text-align: justify;">Qui la sanzione interdittiva cambia prospettiva. Non &#232; la risposta automatica a un importo elevato, ma la reazione a un vantaggio che, per come si inserisce nell&#8217;impresa, assume una reale capacit&#224; di incidere. Pu&#242; rafforzare la posizione sul mercato, migliorare la capacit&#224; negoziale, sostenere rapporti con clienti o fornitori, consolidare un vantaggio competitivo. In questi casi il profitto non &#232; solo denaro incassato o costo risparmiato: &#232; forza economica che entra nell&#8217;organizzazione.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/nella-231-il-profitto-illecito-non">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il controllo che non c’è. La risposta a interpello n. 109/2026 in tema di esenzione successoria su quote in comunione ereditaria ]]></title><description><![CDATA[di Daniele Muritano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-controllo-che-non-ce-la-risposta</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-controllo-che-non-ce-la-risposta</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:03:46 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a5bcf5a1-7090-4215-8284-9a0b9a1c78ff_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La risposta a interpello n. 109/2026 affronta un caso tutt&#8217;altro che infrequente nella pratica successoria: il decesso di un socio titolare di una quota minoritaria ma significativa in una s.r.l., con eredi che sono gi&#224; soci della medesima societ&#224;. &#200; uno schema che si incontra con regolarit&#224;, intorno al quale le famiglie imprenditoriali costruiscono aspettative spesso destinate a essere disattese.</p><p style="text-align: justify;">La struttura proprietaria &#232; la seguente: il<em> de cuius </em>titolare del 35 per cento del capitale sociale di una s.r.l. immobiliare; il coniuge superstite titolare del 35 per cento in proprio; ciascuna delle due figlie titolare del 15 per cento. La quota del 35 per cento viene trasferita per successione legittima in comunione indivisa ai tre eredi, con esercizio dei diritti sociali tramite rappresentante comune. Dopo il trasferimento, i tre eredi sono - in sostanza - titolari del 100 per cento del capitale della societ&#224;.</p><p style="text-align: justify;">La questione sollevata &#232; se questo trasferimento benefici dell&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di successione prevista dall&#8217;articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), nella formulazione riscritta dal Dlgs. 18 settembre 2024, n. 139. L&#8217;Agenzia risponde di no. La risposta &#232; probabilmente corretta: il percorso motivazionale che la sorregge lo &#232; assai meno.</p><p style="text-align: justify;">Il Dlgs. 139/2024 ha riscritto il comma 4-ter dell&#8217;articolo 3 TUSD con una struttura pi&#249; ordinata rispetto alla versione previgente. Per le partecipazioni in societ&#224; di capitali residenti ai sensi dell&#8217;articolo 73, co. 1, lett. a), TUIR, l&#8217;esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni <em>&#171;mediante le quali &#232; acquisito il controllo ai sensi dell&#8217;articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gi&#224; esistente&#187;, </em>a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per almeno cinque anni.</p><p style="text-align: justify;">Due sono le novit&#224;. La prima riguarda le condizioni sostanziali: il requisito dell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit&#224; d&#8217;impresa &#8212; che nella versione previgente aveva alimentato un contenzioso ampio, soprattutto per le societ&#224; immobiliari e le holding di partecipazione &#8212; scompare come condizione autonoma per le societ&#224; di capitali. La seconda riguarda l&#8217;ambito applicativo: la locuzione <em>&#171;integrato un controllo gi&#224; esistente&#187;</em>, del tutto assente nella vecchia formulazione, consentirebbe, secondo l&#8217;istante, di valorizzare il 65 per cento gi&#224; detenuto complessivamente (ma individualmente) dai tre eredi prima del trasferimento.</p><p style="text-align: justify;">Nessuna delle due innovazioni regge alla verifica concreta. La ragione sta tutta in una norma che la risposta cita, ma che non esamina fino in fondo.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Perché un’AI addestrata sulle sentenze tributarie di merito rischia di diventare bravissima a replicare gli errori]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/perche-unai-addestrata-sulle-sentenze</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/perche-unai-addestrata-sulle-sentenze</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:02:07 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/68f8ff1f-e3a8-4363-83d6-82c7b1503b0a_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il 9 giugno, al Forum PA, il MEF ha presentato un nuovo servizio di AI applicato alla banca dati della giurisprudenza tributaria, con l&#8217;annuncio profondamente rassicurante di una &#8220;<em>bussola con l&#8217;AI</em>&#8220; per orientarsi nel <em>mare magnum </em>del contenzioso tributario. La metafora nautica ci pare ben scelta: evoca rotte sicure, approdi certi, il navigante che finalmente sa dove sta andando. Il problema, come ogni marinaio sa, &#232; che la bussola indica il nord magnetico solo se non ci sono pezzi di ferro nelle vicinanze. E nel contenzioso tributario di merito, di ferraglia, ne abbiamo accumulata parecchia.</p><p>Il progetto &#232; ambizioso e per molti versi encomiabile: <strong>un sistema di sintesi automatica delle pronunce, una ricerca mirata dei precedenti, una banca dati che dal milione abbondante di sentenze dei gradi di merito punta a quadruplicarsi. </strong>L&#8217;AI generativa che restituisce massime in linguaggio naturale, le risposte conversazionali, l&#8217;orientamento del giudice che diventa finalmente conoscibile prima che la decisione sia presa. Un equilibratore del processo, si dice. Difficile dissentire dall&#8217;obiettivo. Vale per&#242; la pena soffermarsi su due dettagli che, nella celebrazione del nuovo strumento, rischiano di passare in secondo piano. Due dettagli che hanno a che fare non con l&#8217;<em>output </em>prodigioso della macchina, ma con ci&#242; che le diamo da mangiare. Perch&#233; lo sanno bene gli informatici da almeno mezzo secolo: <em>garbage in, garbage out</em>.</p><p>Diciamolo con tutta la delicatezza del caso. Le sentenze della giustizia tributaria di merito sono, mediamente, quelle che sono. Non &#232; un&#8217;offesa a nessuno: &#232; una constatazione che chiunque frequenti le aule delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado fa quotidianamente, e che la stessa Cassazione (quando cassa con rinvio motivazioni apparenti, contraddittorie o assenti) certifica con una certa regolarit&#224;.</p><p>Per ragioni strutturali, peraltro, non per malafede: una magistratura a lungo onoraria, carichi di lavoro abnormi, una specializzazione che solo di recente sta prendendo forma, motivazioni redatte spesso <em>per relationem</em> o con copia-incolla di stilemi che migrano da un fascicolo all&#8217;altro. Il risultato &#232; un patrimonio giurisprudenziale di qualit&#224; diseguale, dove accanto a pronunce eccellenti convivono decisioni che di motivato hanno il solo dispositivo.</p><p>Ora: cosa succede quando si addestra (o anche solo si alimenta) un sistema di sintesi e ricerca su questo materiale? Succede che lo strumento diventa straordinariamente efficiente nel restituirci <em>l&#8217;esistente</em>. Non il diritto come dovrebbe essere applicato, ma il diritto come &#232; stato applicato, errori inclusi. La macchina non distingue, di per s&#233;, tra la massima fondata e l&#8217;abbaglio reiterato: vede frequenza, ricorrenza, <em>pattern</em>. E se un orientamento sbagliato &#232; stato ripetuto in cento sentenze sciatte, mentre quello corretto compare in dieci pronunce raffinate, indovinate quale dei due la &#8220;<em>bussola</em>&#8220; indicher&#224; come nord?</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Natalino Irti, il giurista che interrogò la tecnica]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/natalino-irti-il-giurista-che-interrogo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/natalino-irti-il-giurista-che-interrogo</guid><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:31:23 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3276edf2-7859-414c-862f-788c100fe18b_736x577.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Se ne &#232; andato oggi, a novant&#8217;anni, Natalino Irti, e con lui si spegne una delle ultime grandi voci del Novecento giuridico italiano. Abruzzese di Avezzano, allievo di Emilio Betti, civilista prima ancora che filosofo, Irti ha attraversato il secolo con la fisionomia di un <em>Maestro</em> nel senso pieno e ormai desueto del termine: quello di chi insegna non una tecnica, ma un modo di pensare il diritto.</p><p style="text-align: justify;">Ci piace ricordarlo qui partendo non dai trattati di diritto privato che hanno formato generazioni di giuristi, ma da quel <em>Dialogo su diritto e tecnica</em> condotto con Emanuele Severino e pubblicato da Laterza nel 2001. Il libro nacque da un convegno catanese del 2000, voluto da Pietro Barcellona: un&#8217;occasione che oggi assume il sapore di un piccolo evento fondativo. Due pensatori antitetici, il giurista che cerca un fondamento all&#8217;ordine e il filosofo della <em>t&#233;chne</em> che ne annuncia il tramonto, si fronteggiarono su una domanda che vent&#8217;anni dopo &#232; diventata la nostra ossessione quotidiana: chi comanda davvero, il diritto o la tecnica?</p><p style="text-align: justify;">La tesi di Severino era radicale e, per un giurista, vertiginosa. La tecnica non &#232; uno strumento neutro nelle mani dell&#8217;uomo, ma una potenza che tende a diventare scopo di s&#233; stessa, destinata a oltrepassare ogni limite, compreso quello che il diritto pretende di imporle. Il diritto, in questa prospettiva, &#232; apparato servente: ordina, regola, ma non fonda nulla, perch&#233; ha smarrito ogni &#224;ncora nella verit&#224;. Irti raccolse la sfida senza arretrare e senza consolazioni. Accett&#242; il presupposto severiniano (viviamo nell&#8217;et&#224; del nichilismo, il diritto &#232; <em>senza verit&#224;</em>) ma ne trasse una conclusione opposta e tenacemente umanistica.</p><p style="text-align: justify;">Qui sta il nucleo del suo pensiero pi&#249; maturo, quello che da <em>Nichilismo giuridico</em> (2004) a <em>Diritto senza verit&#224;</em> (2011) fino a <em>Un diritto incalcolabile</em> (2016) ha fatto di Irti un giurista-filosofo. Se il diritto non poggia pi&#249; su valori eterni, n&#233; su un ordine naturale, ci&#242; non significa la sua resa alla tecnica. Significa, al contrario, che esso resta l&#8217;unica forma di cui l&#8217;uomo dispone per decidere di s&#233;. Il diritto &#232; <em>artificio</em>, costruzione storica e mutevole, ma proprio per questo &#232; il luogo della libert&#224; e della responsabilit&#224;: &#232; ci&#242; che impedisce alla tecnica di tradurre automaticamente il &#8220;posso&#8221; in &#8220;devo&#8221;. La forma giuridica (quella forma che Irti chiamava un &#8220;salvagente&#8221;) &#232; l&#8217;argine che separa la decisione umana dall&#8217;esecuzione anonima del dispositivo tecnico.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/natalino-irti-il-giurista-che-interrogo">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Ottant’anni di Repubblica e del voto alle donne: il cammino dell’uguaglianza femminile]]></title><description><![CDATA[di Sara Bellanza]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/ottantanni-di-repubblica-e-del-voto</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/ottantanni-di-repubblica-e-del-voto</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:01:13 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0183ecdc-24fa-4543-bc22-2e4f8334a475_4014x1746.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Ieri, come &#232; noto, la Repubblica italiana ha spento ottanta candeline. Ottant&#8217;anni non sono soltanto una ricorrenza: sono una misura del tempo storico, sufficiente a distinguere ci&#242; che appartiene alla memoria da ci&#242; che continua a interrogare il presente. <strong>Sono un&#8217;eredit&#224; da conservare con cura</strong>.</p><p style="text-align: justify;">Eppure il 2 giugno 1946 fu anche altro: &#232; stato il giorno della prima partecipazione delle donne a una consultazione politica, una svolta spesso interpretata come il coronamento di una lunga battaglia per l&#8217;emancipazione.</p><p style="text-align: justify;">A ottant&#8217;anni di distanza, si comprende come quel voto - quella scelta tra monarchia e repubblica - abbia aperto molti altri percorsi, perch&#233; le conquiste sul piano sociale ed economico avrebbero richiesto ancora decenni di cambiamenti, battaglie e riforme: l&#8217;avvio di una trasformazione destinata a ridefinire profondamente il rapporto tra donne, uguaglianza e partecipazione.</p><h3 style="text-align: justify;"><strong>La conquista del voto</strong></h3><p style="text-align: justify;">Sebbene venga tradizionalmente associato al referendum del 2 giugno, l&#8217;ingresso delle donne nella vita politica italiana in realt&#224; ebbe inizio qualche mese prima. Gi&#224; nella primavera del 1946, tra marzo e aprile, milioni di italiane furono infatti chiamate alle urne per le elezioni amministrative svoltesi in numerosi comuni del Paese. Quelle consultazioni rappresentarono il primo esercizio concreto di un diritto appena conquistato. Le immagini delle lunghe file davanti ai seggi, delle tessere elettorali strette tra le mani, l&#8217;emozione, l&#8217;orgoglio, il senso di responsabilit&#224; e dell&#8217;ingresso nella cabina di voto sono diventate parte dell&#8217;iconografia della nascita della democrazia repubblicana. La loro forza simbolica risiede nella rottura che rappresentavano: per secoli la sfera politica era rimasta appannaggio esclusivamente maschile.</p><p style="text-align: justify;">La presenza delle ventuno donne elette all&#8217;Assemblea Costituente - le cosiddette Madri costituenti - rese evidente questo cambiamento. Le donne partecipavano non soltanto come elettrici, ma anche alla costruzione delle istituzioni repubblicane. Il loro contributo alla Costituzione fu significativo nel delineare un&#8217;idea di uguaglianza che andava oltre il semplice riconoscimento formale dei diritti.</p><p style="text-align: justify;">Tuttavia, come osservava Hannah Arendt, la cittadinanza non coincide con il solo possesso di diritti, ma con la possibilit&#224; di essere riconosciuti come soggetti che contano nello spazio pubblico. Il voto apr&#236; alle donne le porte di quello spazio, senza per&#242; eliminare le profonde disuguaglianze sociali e culturali che continuavano a relegarle prevalentemente ai ruoli tradizionali di mogli, madri e figlie.</p><h3 style="text-align: justify;"><strong>La sfida dell&#8217;uguaglianza</strong></h3><p style="text-align: justify;">Per lungo tempo il ruolo femminile &#232; stato definito soprattutto in relazione alla famiglia, e molte trasformazioni successive hanno richiesto non solo riforme, ma un lento mutamento delle strutture sociali e delle rappresentazioni culturali.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/ottantanni-di-repubblica-e-del-voto">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Gli ANF non sono spariti: il welfare residuale che continua a sopravvivere]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/gli-anf-non-sono-spariti-il-welfare</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/gli-anf-non-sono-spariti-il-welfare</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 May 2026 14:02:23 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/2338f1b4-7884-4f77-b9d3-11fdd9fce8b9_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando nel 2022 &#232; stato introdotto l&#8217;Assegno unico universale (AUU), molti hanno dato per scontata una conseguenza: la fine definitiva degli assegni per il nucleo familiare. In parte &#232; stato cos&#236;. Ma solo in parte. Gli Assegni per il nucleo familiare (ANF) non sono realmente scomparsi. Sono semplicemente usciti dal centro del sistema di <em>welfare </em>familiare italiano, trasformandosi in una prestazione residuale che continua per&#242; a sopravvivere per categorie molto specifiche di nuclei familiari. E la Circolare INPS n. 61 del 26 maggio lo ricorda chiaramente, aggiornando ancora una volta livelli reddituali e importi applicabili dal 1&#176; luglio 2026 al 30 giugno 2027.</p><p style="text-align: justify;">Il punto interessante &#232; proprio questo: il sistema degli ANF continua a esistere in una sorta di &#8220;<em>seconda vita&#8221;</em> normativa. Dopo il D.lgs. 230/2021, infatti, la prestazione &#232; rimasta in vigore soltanto per nuclei senza figli e non orfanili, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Non si tratta quindi di una misura abolita, ma di una prestazione sopravvissuta all&#8217;interno di un perimetro molto pi&#249; ristretto e molto meno conosciuto rispetto al passato. Ed &#232; probabilmente proprio qui che emerge una delle caratteristiche pi&#249; tipiche del <em>welfare</em> italiano: raramente le vecchie prestazioni spariscono davvero. Pi&#249; spesso vengono ridimensionate, stratificate, ritagliate su categorie residue, creando un sistema sempre pi&#249; frammentato.</p><p style="text-align: justify;">La stessa struttura delle nuove tabelle pubblicate dall&#8217;INPS rende evidente questa complessit&#224;. Tabelle diverse per nuclei monoparentali, nuclei con componenti inabili, nuclei senza figli ma con fratelli o nipoti a carico, soglie reddituali differenziate e importi che cambiano in funzione della composizione familiare. Si tratta ormai di una disciplina estremamente specialistica, distante anni luce dall&#8217;idea originaria dell&#8217;assegno familiare come strumento &#8220;<em>generalista&#8221;</em> di sostegno al reddito.</p><p style="text-align: justify;">Anche la rivalutazione annuale conferma questa sensazione di progressiva marginalit&#224;. L&#8217;INPS ha adeguato le soglie reddituali applicando la variazione FOI ISTAT pari all&#8217;1,4 per cento. Tecnicamente il meccanismo &#232; corretto e coerente con quanto previsto dal DL 69/1988. Ma il dato economico racconta anche altro: rivalutazioni cos&#236; contenute finiscono inevitabilmente per apparire poco percepibili nella vita reale delle famiglie, soprattutto in un contesto in cui il costo della vita continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni economiche.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/gli-anf-non-sono-spariti-il-welfare">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Koyaanisfisco]]></title><description><![CDATA[di Nereo Seppia]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/koyaanisfisco</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/koyaanisfisco</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 May 2026 12:03:39 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6a292653-0ba7-4b8d-b017-021f8e288e37_1920x1271.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Anno 2076. O forse 2126. Nel diritto tributario del futuro le date hanno perso importanza, come i calendari nei reparti di terapia intensiva. Conta solo la scadenza. E la scadenza &#232; sempre oggi.</p><p style="text-align: justify;">Le citt&#224; respirano per codici tributo. Non esistono pi&#249; quartieri, ma comparti fiscali omogenei. Le vecchie piazze sono diventate <em>hub </em>di <em>compliance</em> predittiva, immense cattedrali di vetro nero dove contribuenti senza volto scorrono sotto <em>scanner</em> biometrici che leggono pupille, battiti, esitazioni. Non per identificare il reddito prodotto. Sarebbe antiquato. Ora si tassa il reddito potenziale.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;algoritmo centrale, chiamato EquiTax, calcola ci&#242; che avresti potuto guadagnare se solo fossi stato pi&#249; efficiente, pi&#249; competitivo, pi&#249; conforme. Non importa cosa hai fatto. Conta ci&#242; che non hai realizzato per colpa della tua insufficiente <em>performance</em> economica. L&#8217;inerzia produttiva &#232; evasione esistenziale.</p><p style="text-align: justify;">E cos&#236; un insegnante viene tassato come se avesse brevettato tre corsi digitali, un poeta come se avesse monetizzato il proprio dolore in <em>streaming</em>, un anziano pensionato riceve un avviso bonario per non aver valorizzato adeguatamente il proprio patrimonio mnemonico attraverso licenza commerciale dei ricordi.</p><p style="text-align: justify;">Le dichiarazioni non si presentano pi&#249;. Si subiscono.</p><p style="text-align: justify;">Ogni cittadino nasce con un cassetto fiscale incorporato nel codice genetico. Il neonato, al primo vagito, genera una posizione tributaria. Il pianto &#232; considerato manifestazione di capacit&#224; contributiva potenziale. Il codice fiscale &#232; tatuato nel DNA e dialoga in tempo reale con l&#8217;Anagrafe Universale dei Consumi.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 53 della Costituzione &#232; ancora formalmente vigente, ma &#232; stato riscritto da una nota interpretativa automatizzata: &#8220;<em>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacit&#224; contributiva, anche presunta, prospettica, algoritmica o spiritualmente latente</em>&#8221;.</p><p style="text-align: justify;">Il contraddittorio endoprocedimentale sopravvive come reliquia museale. Ogni tanto, nelle scuole di archeologia giuridica, qualche studente osserva antichi manoscritti che parlano di difesa preventiva, di termine a comparire e di nullit&#224;. Sorride come si sorride davanti agli strumenti chirurgici medievali.</p><p style="text-align: justify;">Le contestazioni non vengono pi&#249; notificate. Si manifestano, con un lieve oscuramento del conto energetico domestico, con un ritardo nella concessione dell&#8217;ossigeno premium o con una riduzione temporanea del punteggio di mobilit&#224; urbana. Il contribuente comprende cos&#236; di essere sotto accertamento.</p><p style="text-align: justify;">I professionisti esistono ancora, ma come officianti residuali. I commercialisti, ridotti a sacerdoti di un culto estinto, siedono in studi polverosi recitando formule dimenticate: &#8220;<em>Articolo 10-bis&#8230; abuso del diritto&#8230;</em>&#8221;, parole vuote, come preghiere in una lingua ormai morta.</p><p style="text-align: justify;">I pi&#249; anziani raccontano di quando esistevano differenze tra credito inesistente e non spettante. I giovani ridono. Nel nuovo ordine ogni credito &#232; inesistente fino a prova contraria (e in questo caso non c&#8217;&#232; poi molto di diverso rispetto al passato), e la prova contraria &#232; processualmente inammissibile per difetto di coerenza predittiva.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Periodo di comporto e disabilità: il problema della conoscenza presunta ]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/periodo-di-comporto-e-disabilita</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/periodo-di-comporto-e-disabilita</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 May 2026 14:03:40 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/f1112213-99fb-43f5-8256-422829a96080_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto del lavoro italiano continua a produrre una delle sue contraddizioni pi&#249; tipiche: costruire tutele sofisticate attorno a situazioni estremamente delicate, lasciando per&#242; aziende e lavoratori dentro un sistema dove i confini concreti degli obblighi restano spesso poco chiari. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 437 del 28 aprile scorso ne &#232; un esempio perfetto. Una lavoratrice impugna il licenziamento per superamento del periodo di comporto sostenendo che gran parte delle assenze fosse collegata a una patologia psichiatrica grave, assimilabile a una disabilit&#224;, che il datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere. Il Tribunale, per&#242;, respinge il ricorso e ritiene legittimo il licenziamento.</p><p style="text-align: justify;">La decisione si muove dentro un tema ormai centrale nella giurisprudenza recente: <strong>il rapporto tra disabilit&#224;, comporto e obblighi di correttezza datoriale. </strong>Negli ultimi anni molte pronunce hanno progressivamente rafforzato il principio secondo cui il lavoratore disabile non pu&#242; essere trattato esattamente come ogni altro dipendente nel conteggio delle assenze per malattia. Perch&#233; il rischio, altrimenti, &#232; trasformare una regola apparentemente neutra in una forma indiretta di discriminazione. Ed &#232; proprio qui che entrano in gioco concetti sempre pi&#249; presenti nel diritto del lavoro moderno, come gli <em>&#8220;accomodamenti ragionevoli&#8221;</em> e gli obblighi di buona fede.</p><p style="text-align: justify;">Il punto vero della sentenza, per&#242;, &#232; un altro: tutto questo sistema di tutele presuppone che il datore di lavoro sia realmente consapevole della condizione del lavoratore. E qui emerge tutta la complessit&#224; pratica della vicenda. Il Tribunale di Bologna non nega affatto i principi elaborati dalla Cassazione sul tema della disabilit&#224; e della discriminazione indiretta. Semplicemente afferma che, nel caso concreto, non &#232; stata raggiunta la prova che l&#8217;azienda conoscesse con sufficiente certezza la gravit&#224; della patologia e la sua incidenza sulle condizioni lavorative della dipendente.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Quando il ricorso lo scrive la macchina: la Cassazione e le “allucinazioni” giurisprudenziali che tornano, stavolta dal lato della difesa (Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 11431/2026)]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/quando-il-ricorso-lo-scrive-la-macchina</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/quando-il-ricorso-lo-scrive-la-macchina</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 May 2026 14:03:23 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/91dfefcb-4732-4dd0-8931-75e00c38af10_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; un passaggio, nell&#8217;ordinanza n. 11431 della Settima Sezione penale depositata il 26 marzo scorso, che merita di essere letto due volte. Non per il merito (un&#8217;inammissibilit&#224; di <em>routine</em> in materia di concorso nello spaccio di lieve entit&#224;) ma per una constatazione che il Collegio (relatore Scarcella) consegna quasi <em>en passant</em> e che invece riporta in primo piano un tema che su queste pagine abbiamo gi&#224; affrontato: i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso sono &#8220;<em>frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all&#8217;utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa</em>&#8221;.</p><p>La vicenda processuale &#232; di quelle minime. Un soggetto viene condannato in appello per concorso nella cessione di stupefacente: mentre il coimputato cede una dose a fronte di cinquanta euro, l&#8217;imputato (sopraggiunto sul posto) urla &#8220;<em>zio, zio</em>&#8221; all&#8217;avvicinarsi della polizia, cos&#236; segnalando l&#8217;arrivo degli agenti e tentando di favorire la fuga. La difesa contesta che da una frase isolata possa desumersi il contributo concorsuale e censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte respinge: la doglianza &#232; riproduttiva di profili gi&#224; vagliati e si risolve in una inammissibile rilettura del fatto, estranea al giudizio di legittimit&#224;.</p><p>&#200; qui che l&#8217;ordinanza diventa interessante. Il Collegio verifica i precedenti citati a sostegno del ricorso e scopre un dato impressionante: delle sei pronunce richiamate, una sola esiste davvero, ma non afferma affatto il principio che le si attribuisce. Le altre cinque &#8220;<em>pur esistenti</em>&#8221; (nel senso che a quel numero corrisponde un provvedimento) recano numero e sezione del tutto disallineati: la sentenza indicata come &#8220;<em>Sez. VI, n. 44901/2019</em>&#8221; &#232; in realt&#224; della Sez. VII; quella citata come &#8220;<em>Sez. VI, n. 36091/2017</em>&#8221; &#232; della Sez. IV; e cos&#236; via, in un campionario di disallineamenti che la Corte elenca uno per uno con scrupolo quasi didattico.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il Paese che premia chi arriva e dimentica chi resta]]></title><description><![CDATA[di Giacomo Monti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-paese-che-premia-chi-arriva-e</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-paese-che-premia-chi-arriva-e</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 May 2026 10:03:25 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/b102b9a4-cb33-420a-89c4-afcaa6e38d5d_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci sono momenti nei quali il legislatore finisce per raccontare involontariamente la propria idea di Paese. Ed &#232; difficile non cogliere la profonda contraddizione che emerge tra le analisi economiche che descrivono il drammatico impatto della denatalit&#224; sul futuro dell&#8217;Italia e le misure fiscali che vengono concretamente pensate per <em>&#8220;sostenere&#8221;</em> la crescita del Paese.</p><p style="text-align: justify;">Mentre, quindi, le proiezioni economiche delineano scenari a dir poco preoccupanti, la risposta politica sembra oscillare tra l&#8217;attrazione di pensionati esteri e l&#8217;esenzione fiscale per eventi sportivi di lusso.</p><p style="text-align: justify;">Recenti stime descrivono un Paese destinato, in assenza di interventi strutturali, ad affrontare nei prossimi decenni un drastico ridimensionamento della propria capacit&#224; produttiva.</p><p style="text-align: justify;">Una popolazione sempre pi&#249; anziana, una forza lavoro progressivamente ridotta e un rapporto sempre pi&#249; squilibrato tra popolazione in et&#224; lavorativa e popolazione inattiva rappresentano oramai la fotografia strutturale del Paese.</p><p style="text-align: justify;">Non serve grande sofisticazione economica per comprendere che, quando diminuisce la popolazione attiva, diminuiscono inevitabilmente le persone che lavorano, producono reddito, consumano e investono.</p><p style="text-align: justify;">Le proiezioni demografiche mostrano uno scenario alquanto preoccupante: nei prossimi decenni la popolazione italiana potrebbe ridursi di oltre tredici milioni di persone, mentre il rapporto tra soggetti in et&#224; lavorativa e popolazione anziana continuer&#224; a deteriorarsi in modo significativo.</p><p style="text-align: justify;">&#200; la fotografia di un Paese che invecchia, rallenta e progressivamente perde capacit&#224; di crescita strutturale.</p><p style="text-align: justify;">Ed &#232; qui che la politica fiscale italiana riesce, ancora una volta, a dare il meglio di s&#233;. Di recente - attraverso la modifica dell&#8217;articolo 24-<em>ter</em> del TUIR - &#232; stato ampliato il numero dei Comuni italiani nei quali i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza possono godere di una tassazione forfettaria particolarmente vantaggiosa.</p><p style="text-align: justify;"><strong>In un Paese che perde giovani qualificati, la grande strategia fiscale sembra quindi essere quella di competere per attrarre pensionati.</strong> Quasi che il problema dell&#8217;Italia fosse la scarsit&#224; di pensionati e non, piuttosto, la progressiva emorragia di capitale umano produttivo.</p><p style="text-align: justify;">Il vero nodo &#232; che, mentre si cerca di incentivare il trasferimento di soggetti che hanno gi&#224; concluso il proprio ciclo economico attivo, continua a mancare una visione strutturale orientata a rendere il Paese attrattivo per chi dovrebbe costruire il futuro produttivo dell&#8217;Italia: giovani, lavoratori qualificati e famiglie.</p><p style="text-align: justify;">Il problema dello spopolamento non &#232; fiscale, bens&#236; economico, sociale e generazionale. Dipende dal costo della vita, dal livello dei salari, dalla precariet&#224; lavorativa, dall&#8217;assenza di prospettive, dalla difficolt&#224; di accesso alla casa, dalla carenza di servizi, dall&#8217;insufficienza degli asili, dal costo crescente dell&#8217;istruzione e dalla progressiva riduzione della mobilit&#224; sociale. In altre parole, dipende dal fatto che, per un numero crescente di giovani, mettere al mondo un figlio non rappresenta pi&#249; una scelta sostenibile.</p><p style="text-align: justify;">E mentre queste dinamiche vengono fotografate con crescente chiarezza dagli studi economici, il legislatore sembra continuare a preferire misure spot, fiscalmente scenografiche e mediaticamente spendibili, come nel caso dell&#8217;<em>America&#8217;s Cup</em>: si pensa di introdurre misure di esenzione fiscale per le societ&#224; costituite nel 2026 dall&#8217;ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, nonch&#233; per le stabili organizzazioni italiane dei soggetti esteri coinvolti nell&#8217;evento.</p><p style="text-align: justify;">Non solo. I redditi percepiti dalle persone fisiche non residenti che lavoreranno per l&#8217;evento saranno integralmente esclusi da imposizione IRPEF, mentre coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia beneficeranno di una tassazione fortemente ridotta.</p><p style="text-align: justify;">Annalisa Cazzato ha egregiamente evidenziato come misure di questo tipo rischino di generare forme di &#8220;<em>discriminazione al rovescio</em>&#8221;, finendo per trattare meglio il non residente rispetto al residente italiano.</p><p style="text-align: justify;">Perch&#233; il messaggio implicito che rischia di emergere &#232; proprio questo: il capitale umano italiano continua ad essere gravato da una pressione fiscale ordinaria sempre pi&#249; pesante, mentre chi arriva dall&#8217;estero - pensionato, professionista o soggetto collegato ad un grande evento internazionale - viene accolto con <em>&#8220;tappeti rossi fiscali&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">Nereo Seppia, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ha<a href="https://www.blastonline.it/p/americas-cup-vento-in-poppa-e-ires"> descritto un fisco &#8220;</a><em><a href="https://www.blastonline.it/p/americas-cup-vento-in-poppa-e-ires">severo con chi arranca</a></em><a href="https://www.blastonline.it/p/americas-cup-vento-in-poppa-e-ires">&#8221; e improvvisamente &#8220;</a><em><a href="https://www.blastonline.it/p/americas-cup-vento-in-poppa-e-ires">poeta con chi veleggia</a></em>&#8221;. Ed &#232; difficile non cogliere, dietro la satira, un sentimento di amarezza, probabilmente sempre pi&#249; diffuso nel Paese.</p><p style="text-align: justify;">Il cittadino medio italiano osserva tutto questo mentre affronta salari reali stagnanti, tassazione elevata, costo dell&#8217;energia crescente, servizi pubblici spesso inefficienti e una progressiva erosione del potere d&#8217;acquisto. Nel frattempo, per&#242;, la politica fiscale sembra trovare improvvisamente entusiasmo e creativit&#224; quando si tratta di costruire regimi speciali destinati a soggetti esteri, pensionati non residenti o eventi <em>glamour</em> di straordinario<em> &#8220;rilievo&#8221;.</em></p><p style="text-align: justify;">Benvenuti quindi in Italia! Paese nel quale si prospettano scenari economici da inverno demografico permanente e nel quale, invece di utilizzare i dati statistici per costruire politiche strutturali orientate alla natalit&#224;, alla produttivit&#224;, ai salari e ai servizi sociali, si continua a ragionare soprattutto su <em>flat tax</em> selettive, esenzioni temporanee e incentivi costruiti attorno a fenomeni marginali, mediaticamente attraenti ma economicamente contingenti.</p><p style="text-align: justify;">Nel frattempo, il disagio giovanile aumenta. E aumenta anche quella sensazione, sempre pi&#249; diffusa tra le nuove generazioni, secondo cui il vero progetto di crescita personale non passa pi&#249; dal nostro Paese, ma da un aeroporto italiano con in mano un biglietto di sola andata.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[DDL sfratti e occupazioni abusive: svolta reale o illusione normativa?]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/ddl-sfratti-e-occupazioni-abusive</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/ddl-sfratti-e-occupazioni-abusive</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 15:03:04 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/689dc993-2965-4dd6-a522-933ad31fad24_4928x2675.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Baster&#224; davvero una legge, per quanto severa, a risolvere il problema delle occupazioni abusive?</p><p>Il nuovo pacchetto di riforme, dalla Legge 80/2025 alla bozza del cosiddetto Ddl sfratti 2025&#8211;2026, punta tutto sulla rapidit&#224; e sulla forza dell&#8217;esecuzione.</p><p>L&#8217;idea &#232; chiara: norme pi&#249; dure per procedure pi&#249; veloci. Ma per chi vive quotidianamente le aule di tribunale e la complessit&#224; della materia, la sensazione &#232; che la soluzione non possa essere cos&#236; lineare.</p><h3><strong>Il punto di partenza: un sistema inefficiente, ma garantista</strong></h3><p>Per comprendere il senso della riforma, occorre partire da ci&#242; che il sistema era e, in parte, &#232; ancora.</p><p>Il procedimento di sfratto disciplinato dagli articoli 657 e successivi c.p.c. &#232;, nella sua struttura, coerente con la tradizione garantista del nostro ordinamento:</p><ul><li><p>il giudice verifica la legittimit&#224; della pretesa;</p></li><li><p>l&#8217;inquilino ha diritto di opporsi;</p></li><li><p>l&#8217;esecuzione avviene sotto controllo giurisdizionale.</p></li></ul><p>Con il passare degli anni, per&#242;, si &#232; compreso che questa architettura normativa si andava a scontrare con una realt&#224; molto pi&#249; complessa.</p><p>Tra tempi biblici, rinvii, difficolt&#224; esecutive, accessi ripetuti dell&#8217;ufficiale giudiziario: <strong>il risultato &#232; che il diritto del proprietario, pur riconosciuto sulla carta, era in realt&#224;</strong> <strong>inefficace</strong>. &#200; da questo che nasce la nuova riforma normativa.</p><h3><strong>La svolta penale: il nuovo reato di occupazione abusiva</strong></h3><p>Il primo vero cambio di passo arriva con la Legge n. 80/2025, che introduce nel codice penale una nuova fattispecie<strong>, l&#8217;articolo 634-</strong><em><strong>bis</strong></em><strong>, dedicata all&#8217;occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.</strong></p><p><strong>Per chi occupa abusivamente un immobile destinato a domicilio altrui, la pena &#232;</strong> <strong>la reclusione da 2 a 7 anni</strong>. La norma punisce non solo l&#8217;occupante materiale, ma anche chi organizza o promuove l&#8217;occupazione, chi la agevola e chi ne trae profitto.</p><p>Non si tratta di un semplice ritocco sanzionatorio, ma di <strong>una vera e propria ridefinizione del fenomeno in chiave penalistica</strong>. L&#8217;occupazione abusiva non &#232; pi&#249; soltanto un illecito tra privati, ma diventa una questione di ordine pubblico.</p><p>Gi&#224; a questo punto appare evidente una prima tensione: <strong>l&#8217;uso del diritto penale come strumento di gestione di un problema sociale complesso rischia di essere una risposta pi&#249; simbolica che effettiva</strong>. Il diritto penale, per sua natura, infatti, interviene quando il fatto si &#232; gi&#224; verificato; difficilmente pu&#242; incidere sulle cause che lo hanno generato.</p><h2>Il vero cambio di paradigma: dalla giurisdizione all&#8217;urgenza</h2><p>Se la riforma penale rappresenta un segnale forte, &#232; tuttavia sul piano della procedura civile che si coglie il cambiamento pi&#249; profondo.</p><p>Le nuove disposizioni, e ancor pi&#249; il Ddl sfratti (che, lo ricordiamo, deve ancora passare da Camera e Senato) introducono una logica completamente diversa rispetto al passato: una logica fondata sulla rapidit&#224;, sull&#8217;immediatezza e sull&#8217;effettivit&#224; dell&#8217;esecuzione.</p><p>Nel caso in cui sia ancora in corso un contratto di locazione, <strong>la riforma introduce uno strumento innovativo: la cosiddetta ingiunzione di rilascio per finita locazione</strong>, modellata sul procedimento monitorio.</p><p>Il proprietario pu&#242; proporre ricorso e il giudice, verificata la fondatezza della domanda, emette un decreto entro 15 giorni, con il quale dispone il rilascio dell&#8217;immobile a decorrere dalla data di scadenza del contratto, senza necessit&#224; di ulteriori passaggi processuali.</p><p>Se, invece, il contratto &#232; gi&#224; scaduto, il giudice fissa un termine per il rilascio compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni. Prevista anche una penale pari all&#8217;1 per cento del canone mensile per ogni giorno di permanenza nell&#8217;immobile.</p><p>In presenza di situazioni documentali chiare (tranne in caso di morosit&#224;) pu&#242; essere evitata anche l&#8217;udienza di convalida. Questo significa che il giudice pu&#242; decidere direttamente sulla base degli atti, con una significativa accelerazione dei tempi.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/ddl-sfratti-e-occupazioni-abusive">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il formalismo digitale non basta: la notifica tributaria deve restare conoscibile ]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-formalismo-digitale-non-basta</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-formalismo-digitale-non-basta</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 12:03:10 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/38a197a9-5788-4a26-9f95-90a019325e0f_4000x3000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel fisco digitalizzato c&#8217;&#232; un rischio che cresce in silenzio: scambiare il rispetto del formato per il rispetto della garanzia. &#200; un equivoco sottile, ma decisivo. Perch&#233; una notifica non &#232; corretta solo quando si presenta formalmente ordinata; &#232; corretta quando consente al destinatario di conoscere davvero l&#8217;atto, di comprenderne la provenienza, di esercitare la difesa. Se questo punto si perde, la digitalizzazione smette di rafforzare le garanzie e comincia, invece, a spostarle sul terreno pi&#249; fragile del formalismo.</p><p style="text-align: justify;">&#200; in questo spazio che si colloca la CGT di primo grado di Firenze, con sentenza 6 febbraio 2026, n. 91/3, richiamata dalla rassegna della giustizia tributaria come caso di <strong>&#8220;</strong><em><strong>copia analogica di atti nativi digitali e invalidit&#224; della notifica</strong></em><strong>&#8221;</strong>. La sintesi ufficiale basta a far emergere il nodo: il problema non &#232; semplicemente la trasposizione materiale di un documento digitale su supporto cartaceo, ma il rapporto tra <strong>natura dell&#8217;atto</strong>, <strong>fedelt&#224; della sua riproduzione</strong> e <strong>validit&#224; della notificazione</strong>.</p><p style="text-align: justify;">La vicenda fiorentina &#232; interessante proprio perch&#233; mette a nudo una tensione ormai strutturale. Da un lato, l&#8217;amministrazione finanziaria si muove sempre pi&#249; dentro l&#8217;ambiente digitale, produce atti nativi informatici, utilizza strumenti telematici, standardizza procedure. Dall&#8217;altro, il momento della notificazione continua a essere il punto in cui quell&#8217;atto deve diventare <strong>giuridicamente conoscibile</strong> per il contribuente. E qui il problema non &#232; pi&#249; solo se il documento &#8220;<em>esista</em>&#8221;, ma come si presenti al destinatario e in che misura conservi gli elementi necessari a renderlo intelligibile, verificabile, difendibile.</p><p style="text-align: justify;">Il quadro si chiarisce ancora meglio se si guarda al versante opposto. La CGT di secondo grado della Lombardia, con sentenza 9 marzo 2026, n. 526, ha affermato che la notifica a mezzo PEC di un atto in formato Word editabile, anzich&#233; in PDF nativo digitale, non determina inesistenza, ma integra al pi&#249; una mera irregolarit&#224; formale. &#200; qui, semmai, che il tema diventa pi&#249; delicato. Non ogni deviazione dal formato ideale distrugge l&#8217;atto. Non ogni imperfezione formale comporta, da sola, nullit&#224; o inesistenza.</p><p style="text-align: justify;">&#200; su questo terreno, semmai, che il tema diventa pi&#249; delicato. Se da un lato il formalismo puro non basta a travolgere l&#8217;atto, dall&#8217;altro non pu&#242; neppure diventare il rifugio dietro cui occultare difetti che incidono sulla <strong>conoscibilit&#224; reale</strong> del contenuto notificato. La questione, allora, non &#232; scegliere tra rigore assoluto e lassismo digitale, ma capire quali regole di forma siano davvero funzionali alla garanzia e quali, invece, si riducano a un tecnicismo sterile. Una copia analogica di un atto nativo digitale non pone lo stesso problema di un file Word notificato via PEC; ma in entrambi i casi non si tratta di verificare se il rito sia stato riprodotto in modo formalmente impeccabile, bens&#236; se il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere, controllare e contestare l&#8217;atto in modo pieno.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-formalismo-digitale-non-basta">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Quel gran pasticcio della sovrapposizione tra sede legale, effettività operativa e abuso del diritto]]></title><description><![CDATA[di Annalisa Cazzato e Dario Deotto]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/quel-gran-pasticcio-della-sovrapposizione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/quel-gran-pasticcio-della-sovrapposizione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 10:03:07 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/bfd421c7-3945-4c1f-aab3-cbf91db90993_9216x6144.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il lupo perde il pelo ma non il vizio.</p><p style="text-align: justify;">Ha spento, gi&#224; da qualche mese, la prima candelina l&#8217;Atto di indirizzo con cui il Viceministro dell&#8217;Economia e delle finanze - a distanza di un po&#8217; di anni dall&#8217;approvazione della norma - ha fornito indicazioni di carattere generale su come intendere ed applicare la disciplina dell&#8217;abuso del diritto di cui all&#8217;articolo 10<em>-bis</em> dello Statuto del contribuente.</p><p style="text-align: justify;">Evidentemente, per&#242;, al netto di qualche richiamo all&#8217;Atto in taluni documenti di prassi dell&#8217;Agenzia delle entrate (sempre, per&#242;, in relazione a singole casistiche), le condotte operative degli uffici dei vari enti impositori faticano ad allinearsi completamente ai &#8220;<em>mantra</em>&#8221; del documento: primo tra tutti riconoscere la tutela della libert&#224; (non incondizionata) di scelta del regime fiscale meno oneroso (pi&#249; faticoso da digerire), ma anche (ahinoi) al fondamentale concetto, disciplinato dal comma 12 dell&#8217;articolo 10-<em>bis,</em> che ricorda (come un monito perentorio) che la contestazione di abuso del diritto ha natura &#8220;<em>residuale</em>&#8221;, opera, cio&#232;, solo quando non si possa contestare la violazione di legge o, come dice l&#8217;Atto, &#8220;<em>la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione</em>&#8221;.</p><p style="text-align: justify;">Prima, quindi, di entrare nei complessi meandri degli elementi costitutivi dell&#8217;abuso, la via maestra, per l&#8217;accertatore, dovrebbe essere quella di chiedersi che tipo di contestazione elevare, considerato che, anche sul piano procedimentale, nonostante i tentativi di riavvicinamento, evasione e abuso seguono ancora strade differenti.</p><p style="text-align: justify;">Non &#232; solo un problema di forma ma anche di sostanza, in quanto se, a distanza di 10 anni dall&#8217;entrata in vigore della norma, la distinzione tra le due nozioni non &#232; ancora chiara, evidentemente c&#8217;&#232; un problema che va ben oltre le maggiori o minori garanzie procedimentali e motivazionali o la <em>penalty protection</em> penale.</p><p style="text-align: justify;">La vicenda sottesa alla recente sentenza 39 del 7 gennaio 2026 pronunciata dalla Corte di Giustizia di primo grado di Milano, riferita ad una contestazione di abuso del diritto sollevata dalla Citt&#224; metropolitana di Milano in relazione all&#8217;imposta provinciale di trascrizione, ne &#232; la prova evidente.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso oggetto della pronuncia, la Societ&#224; accertata, operante in seno al Gruppo di appartenenza nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli attraverso la rete dei concessionari di alcuni determinati marchi, aveva inizialmente svolto la propria attivit&#224; presso la sede di Milano ma, a valle di un complesso processo riorganizzativo legato al cambio di propriet&#224; (parziale) del Gruppo, aveva deliberato, gi&#224; nel 2018, il trasferimento della propria sede legale a Trento.</p><p style="text-align: justify;">La &#8220;<em>partita</em>&#8221; si gioca sul contrasto tra:</p><p style="text-align: justify;">- la tesi del Ricorrente (che evidenziava la sussistenza, in capo alla sede di Trento, di tutti gli elementi propri di una sede legale, quali, in particolare (i) l&#8217;esistenza di un immobile ad uso ufficio condotto in locazione e attrezzato per lo svolgimento dell&#8217;attivit&#224;, (ii) la stipula di una serie di contratti necessari per il funzionamento dello stesso, (iii) la presenza di un dipendente (sui complessivi 3) e (iv) la designazione della sede di Trento come quella deputata allo svolgimento delle &#8220;<em>attivit&#224; funzionali alla gestione corrente e allo sviluppo del business oltre che luogo delle adunanze dell&#8217;assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione&#8221;</em>)</p><blockquote><p>e</p></blockquote><p style="text-align: justify;">- la tesi dell&#8217;ente impositore (secondo cui, in estrema sintesi, la sede di Trento, sulla base dei rilievi svolti sia dalla Guardia di Finanza che dalla Direzione provinciale dell&#8217;Agenzia, era priva delle &#8220;<em>caratteristiche della sede operativa, direttiva, amministrativa o di rappresentanza.&#8221;</em>)</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/quel-gran-pasticcio-della-sovrapposizione">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il lavoro umano va certificato come si certifica un bilancio: perché serve un visto di conformità contro l’invasione dell’IA]]></title><description><![CDATA[di Pietro Al&#242; e Antonello Cassone]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-lavoro-umano-va-certificato-come</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-lavoro-umano-va-certificato-come</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 May 2026 14:01:33 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/cb2aeeee-2cf9-4e6f-a1ce-8df5ab184251_1024x1536.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il sindacato &#232; una delle conquiste pi&#249; importanti del Novecento, una struttura che ha dato dignit&#224; a milioni di lavoratori e che ancora oggi svolge una funzione di equilibrio sociale insostituibile. Eppure, davanti alla<strong> rivoluzione dell&#8217;intelligenza artificiale</strong>, anche lo strumento pi&#249; solido rischia di trovarsi disarmato. Non perch&#233; abbia perso valore, ma perch&#233; si trova di fronte a un<strong> interlocutore inedito, invisibile, incorporeo: l&#8217;algoritmo. </strong>Mentre le sigle confederali continuano a fare il proprio lavoro sui tavoli di concertazione e sui CCNL, l&#8217;IA sta riscrivendo dalle fondamenta la nozione stessa di prestazione lavorativa. Un giurista del lavoro lo vede a colpo d&#8217;occhio:<strong> il diritto del lavoro italiano,</strong> costruito sull&#8217;articolo 2094 del codice civile e sulla subordinazione classica,<strong> &#232; stato pensato in un&#8217;epoca in cui il datore di lavoro era una persona o un&#8217;impresa, non una macchina</strong>. <strong>L&#8217;IA non chiede stipendi, non sciopera, non si ammala, non versa contributi all&#8217;INPS.</strong> Compete con il lavoratore umano semplicemente perch&#233; gioca un&#8217;altra partita, su un altro campo, con un altro arbitro. La risposta non pu&#242; essere quella del divieto, perch&#233; non si ferma una rivoluzione con un comunicato stampa. Ma neppure quella della passivit&#224;. Serve un salto di paradigma che affianchi le strutture esistenti, senza sostituirle. </p><p>L&#8217;ipotesi pi&#249; interessante, a parere di chi scrive,<strong> &#232; che i sindacati possano evolvere progressivamente verso un modello ibrido che incorpori alcune funzioni tipiche degli Ordini professionali</strong>, dotandosi della stessa architettura giuridica che da decenni regola medici, ingegneri, commercialisti e avvocati. Un Ordine non si limita a contrattare: certifica. Non protesta soltanto: garantisce. Tutela competenze specifiche con criteri oggettivi di accesso, formazione continua, codice deontologico e potere disciplinare. Una funzione complementare a quella sindacale, non sostitutiva.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/il-lavoro-umano-va-certificato-come">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Dumping contrattuale: perché i controlli rischiano di diventare molto più pesanti]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/dumping-contrattuale-perche-i-controlli</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/dumping-contrattuale-perche-i-controlli</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 May 2026 12:03:25 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e3eada1a-d280-4951-87cf-e0516c115fd4_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <em>dumping </em>contrattuale &#232; stato uno di quei fenomeni di cui tutti parlavano ma che, nella pratica, risultava difficile contrastare davvero. Il problema, infatti, non era soltanto individuare contratti collettivi con trattamenti economici pi&#249; bassi, ma capire fino a che punto fosse possibile intervenire concretamente sulle aziende che li applicavano. Il risultato &#232; stato un sistema spesso bloccato tra interpretazioni, ricorsi e incertezze operative, dove persino gli organi ispettivi si sono mossi in un terreno tutt&#8217;altro che stabile.</p><p style="text-align: justify;">Con il nuovo concetto di <em>&#8220;salario giusto&#8221;</em> introdotto dal decreto del 1&#176; maggio qualcosa, per&#242;, potrebbe cambiare. Il tema non riguarda pi&#249; soltanto la teoria del trattamento retributivo adeguato o la discussione sulla rappresentativit&#224; dei contratti collettivi. Il punto vero &#232; che il legislatore sembra aver costruito una base normativa che potrebbe rafforzare concretamente l&#8217;attivit&#224; ispettiva. Tradotto: il problema potrebbe smettere di essere soltanto accademico e iniziare a produrre conseguenze economiche molto pi&#249; dirette per le aziende.</p><p style="text-align: justify;">Il meccanismo &#232; relativamente semplice. Se il trattamento economico complessivo previsto dal contratto applicato risultasse inferiore rispetto a quello del contratto collettivo <em>&#8220;leader&#8221;</em> del settore, il lavoratore potrebbe vantare differenze retributive considerate sostanzialmente certe. E questo consentirebbe agli ispettori di utilizzare strumenti molto pi&#249; incisivi rispetto al passato, chiedendo direttamente il pagamento delle somme dovute. In altre parole, il <em>&#8220;salario giusto&#8221;</em> rischia di trasformarsi da principio generale a leva concreta di recupero economico.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/dumping-contrattuale-perche-i-controlli">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Taylor Swift brevetta voce e volto: il marchio diventa la prima trincea giuridica contro i deepfake, e l'Italia è già un passo avanti]]></title><description><![CDATA[di Pietro Al&#242; e Antonello Cassone]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/taylor-swift-brevetta-voce-e-volto</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/taylor-swift-brevetta-voce-e-volto</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 14:03:50 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/21cad753-78a6-44b4-ae62-a8c5eae79e4f_2304x3456.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; una notizia che chiude il cerchio di un discorso gi&#224; aperto su queste pagine. Lo scorso 24 aprile i legali di Taylor Swift hanno depositato presso l&#8217;Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti tre domande di registrazione che cambieranno il diritto della propriet&#224; intellettuale a livello globale. Due riguardano clip audio in cui la popstar pronuncia &#8220;<em>Hey, it&#8217;s Taylor Swift</em>&#8221; e &#8220;<em>Hey, it&#8217;s Taylor</em>&#8221;. La terza &#232; una sua fotografia iconica dell&#8217;<em>Eras Tour,</em> con chitarra rosa e body iridescente. Le domande sono state presentate dalla <em>TAS Rights Management</em>, la societ&#224; che gestisce gli asset immateriali dell&#8217;artista. Per chi si occupa di diritto industriale e tecnologia, la mossa &#232; uno spartiacque. Lo avevamo gi&#224; anticipato su Blast raccontando il caso di Sal Da Vinci e del marchio &#8220;<em>Per sempre s&#236;</em>&#8221;: il segno distintivo non &#232; pi&#249; un dettaglio merceologico, &#232; il contenitore giuridico di un&#8217;identit&#224;. Oggi Taylor Swift compie il passo successivo. Trasforma la propria voce e il proprio volto in propriet&#224; intellettuale registrata, costruendo una barriera legale concreta contro l&#8217;uso non autorizzato della sua immagine da parte dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Il problema &#232; enorme e tecnicamente affascinante. Il diritto d&#8217;autore tutela le canzoni, non le voci di chi le interpreta. Nell&#8217;era dell&#8217;IA generativa, in cui bastano pochi secondi di registrazione per clonare un timbro vocale con precisione quasi perfetta, questa distinzione apre una falla normativa devastante. Le case discografiche hanno provato a tappare il buco con strumenti improvvisati. Universal Music Group, di fronte a una canzone artificiale che imitava Drake, fu costretta a invocare il copyright sul tag del produttore Metro Boomin, perch&#233; sulla voce dell&#8217;artista non esisteva titolo da rivendicare. Il marchio offre una via d&#8217;uscita pi&#249; solida, lo spiega l&#8217;avvocato Josh Gerben, esperto americano di propriet&#224; intellettuale: una registrazione consente di contestare non solo le riproduzioni identiche, ma anche le imitazioni &#8220;<em>confusamente simili</em>&#8221;, standard giuridico ben pi&#249; ampio di quello del diritto d&#8217;autore. Non tutti gli accademici sono ottimisti. La professoressa Alexandra Roberts della Northeastern University ha espresso scetticismo sulla qualificazione delle clip vocali di Swift come marchio sonoro vero e proprio, ricordando i precedenti classici delle campane NBC e del ruggito del leone MGM, che funzionano perch&#233; compaiono in isolamento come elementi identitari autonomi. Xiyin Tang dell&#8217;UCLA aggiunge una considerazione pragmatica: questi marchi potrebbero servire soprattutto a &#8220;<em>scoraggiare i trasgressori meno sofisticati</em>&#8221;, indirizzandoli verso un numero di registrazione federale nella speranza che basti a fermarli. Punto di vista realistico, ma che non sminuisce la portata strategica dell&#8217;operazione. E qui entra in scena un dettaglio che fa onore al nostro Paese, e che pochi giornali italiani hanno sottolineato. La strada percorsa oggi da Taylor Swift era gi&#224; stata aperta in Italia mesi fa dal doppiatore Luca Ward, che ha registrato il marchio sonoro della propria voce. La voce italiana di Russell Crowe, di Hugh Grant e di Samuel L. Jackson &#232; oggi un <em>asset</em> immateriale tutelato dal nostro ordinamento. Una mossa precorritrice, pienamente coerente con la migliore tradizione del diritto industriale italiano, che dal Codice della Propriet&#224; Industriale del 2005 in poi ha mantenuto un livello di sofisticazione tecnica spesso superiore a quello anglosassone. L&#8217;articolo 7 del nostro CPI consente da sempre la registrazione di marchi sonori, purch&#233; rappresentabili graficamente, e l&#8217;aggiornamento del 2019 con la direttiva UE 2015/2436 ha ulteriormente ampliato il perimetro includendo i marchi multimediali. Mentre negli Stati Uniti si discute ancora se la voce di una <em>popstar </em>possa essere un marchio, l&#8217;Italia ha gi&#224; metabolizzato la questione e l&#8217;ha tradotta in prassi operativa. Sul piano economico, la posta in gioco &#232; gigantesca. Il <em>brand </em>Taylor Swift vale miliardi di dollari, e ogni deepfake che la associa indebitamente a prodotti, opinioni o messaggi politici erode quel valore. &#200; accaduto con immagini manipolate fatte circolare durante la campagna elettorale americana del 2024, &#232; accaduto con falsi spot truffaldini che imitavano la sua voce per spingere abbonamenti fasulli. Il danno reputazionale e patrimoniale &#232; strutturale, e nessuno strumento del diritto d&#8217;autore tradizionale lo intercetta. Il marchio s&#236;. Resta sul tavolo una questione di <em>policy</em> che riguarda tutti, non solo le star miliardarie. Se la tutela giuridica dell&#8217;identit&#224; digitale passa dal deposito di un marchio, il rischio &#232; che solo chi pu&#242; permettersi consulenza legale specializzata possa proteggersi davvero. &#200; un nodo aperto, che il legislatore europeo dovr&#224; affrontare prima di altri. L&#8217;<em>IA Act</em> ha posto le fondamenta, l&#8217;Italia ha gi&#224; esempi virtuosi a cui ispirarsi, ora serve un sistema accessibile anche al cittadino comune. Perch&#233; in un mondo in cui voce e volto si clonano in pochi secondi, l&#8217;identit&#224; non &#232; pi&#249; un dato biografico. &#200; un asset patrimoniale. E come ogni asset, ha bisogno di un titolo giuridico che lo difenda.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Garlasco e il peso del dubbio: si può processare un’altra persona se qualcuno è già in carcere per lo stesso reato? ]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/garlasco-e-il-peso-del-dubbio-si</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/garlasco-e-il-peso-del-dubbio-si</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 May 2026 15:02:18 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e40863bd-7224-4727-92b3-ee59c9fcd35e_8000x4000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il caso di Garlasco sta riportando al centro del dibattito pubblico una delle questioni pi&#249; delicate del diritto penale contemporaneo: <strong>cosa accade quando, dopo una condanna definitiva, emerge una nuova ipotesi investigativa nei confronti di un&#8217;altra persona?</strong></p><p>&#200; una domanda che pi&#249; di qualcuno si sta ponendo e che tocca uno dei pilastri dello Stato di diritto: il rapporto tra verit&#224; processuale e irreversibilit&#224; del giudicato.</p><h2>Il sistema italiano consente di indagare un altro soggetto, anche se esiste una sentenza definitiva</h2><p>Dal punto di vista strettamente giuridico, la risposta &#232; chiara. <strong>Il sistema italiano consente di indagare e, se ne ricorrono i presupposti, processare un altro soggetto anche quando una persona &#232; gi&#224; stata condannata in via definitiva per gli stessi fatti.</strong></p><p>Il principio del <em>ne bis in idem</em>, infatti, previsto dall&#8217;articolo 649 c.p.p., impedisce di celebrare un secondo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, ma non vieta di accertare eventuali responsabilit&#224; di soggetti diversi per lo stesso reato.</p><p>Il fatto che esista un condannato definitivo non impedisce nuove indagini: <strong>se queste portano a una verit&#224; diversa, si aprir&#224; la strada per la revisione del primo processo.</strong></p><p>Ed &#232; proprio questo il punto che spesso viene frainteso nel dibattito mediatico. Una sentenza definitiva non &#8220;<em>congela</em>&#8221; per sempre la ricostruzione storica di un fatto. <strong>Il giudicato chiude il processo nei confronti di un imputato specifico, ma non impedisce all&#8217;autorit&#224; giudiziaria di proseguire le indagini </strong>se emergono nuovi elementi, nuove prove o nuove piste investigative.</p><p>Nel caso Garlasco, almeno allo stato attuale, ci si trova ancora in una fase preliminare. L&#8217;esistenza di un indagato, che, lo ricordiamo, non &#232; stato rinviato a giudizio, produce inevitabilmente conseguenze profonde, non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello etico e istituzionale.</p><p>Perch&#233; quando un procedimento apparentemente chiuso torna improvvisamente a muoversi, il dubbio si insinua inevitabilmente anche attorno alla solidit&#224; della verit&#224; processuale gi&#224; consacrata da una sentenza definitiva.</p><h2>Lo Stato non pu&#242; e non deve ignorare ipotesi di verit&#224; alternativa</h2><p>&#200; qui che il diritto penale mostra tutta la sua complessit&#224;. Da un lato, lo Stato ha il dovere di perseguire la verit&#224; e non pu&#242; ignorare eventuali nuovi elementi di prova solo perch&#233; esiste gi&#224; una condanna irrevocabile.</p><p>Bloccare ogni ulteriore accertamento significherebbe trasformare il giudicato in una verit&#224; assoluta e immodificabile, incompatibile con la stessa idea di giustizia.</p><p>Dall&#8217;altro lato, per&#242;, ogni nuova indagine su fatti gi&#224; giudicati rischia di produrre un effetto destabilizzante enorme. Non solo per chi &#232; stato condannato, ma anche per la credibilit&#224; del sistema giudiziario nel suo complesso.</p><p>Se infatti il nuovo procedimento dovesse far emergere elementi incompatibili con la sentenza definitiva precedente, <strong>si aprirebbe inevitabilmente il tema della revisione, disciplinata dagli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale</strong>.</p><p>La revisione rappresenta uno degli strumenti pi&#249; straordinari e delicati dell&#8217;ordinamento: consente di riaprire una condanna definitiva quando emergono prove nuove idonee a dimostrare l&#8217;innocenza del condannato.</p><p>Ed &#232; proprio questo il punto pi&#249; drammatico, anche sul piano umano. Perch&#233; dietro il formalismo giuridico resta una domanda che nessun sistema riesce mai davvero a neutralizzare: cosa accade quando il dubbio arriva troppo tardi?</p><p>Il diritto processuale moderno cerca un equilibrio difficilissimo tra due esigenze opposte. Da un lato, garantire stabilit&#224; alle sentenze definitive; dall&#8217;altro, evitare che l&#8217;esigenza di certezza prevalga sulla ricerca della verit&#224;.</p><p>&#200; un equilibrio fragile che, casi mediaticamente enormi come Garlasco, finiscono inevitabilmente per mettere sotto pressione sia gli inquirenti che i protagonisti della drammatica vicenda.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/garlasco-e-il-peso-del-dubbio-si">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[SPILLI EREDITARI - Trust, la vera funzione del rendiconto]]></title><description><![CDATA[di Piero Sanna Randaccio]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-trust-la-vera-funzione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/spilli-ereditari-trust-la-vera-funzione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 May 2026 11:03:23 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6a908c07-740c-4644-9a4a-38e97aabd6c4_320x213.webp" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel panorama del diritto dei <em>trust</em>, l&#8217;obbligo di rendiconto non si configura come un mero adempimento burocratico, bens&#236; come un vero e proprio presidio di trasparenza e, pi&#249; intimamente, come il banco di prova della &#8220;<em>sincerit&#224;</em>&#8221; dell&#8217;intero sistema. Il <em>trustee</em>, investito di poteri gestori ampi e discrezionali su beni altrui, &#232; chiamato a una narrazione periodica che &#8212; pur priva di un&#8217;assoluzione automatica &#8212; assume i tratti di una sorta d <strong>confessione laica obbligatoria</strong>.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di <em>account</em>, scolpito nella struttura ontologica del <em>trust</em>, impone al fiduciario di giustificare le proprie scelte gestorie e i relativi effetti patrimoniali. Si assiste cos&#236; a un&#8217;elegante ipocrisia normativa: da un lato si celebra l&#8217;ampia discrezionalit&#224; del <em>trustee</em>, dall&#8217;altro lo si costringe a rappresentare ogni decisione come se fosse stata l&#8217;unica via tecnicamente percorribile.</p><p style="text-align: justify;">Il rendiconto si trasforma cos&#236; in un ibrido tra il bilancio tecnico e l&#8217;autobiografia difensiva, spesso redatto con quella prosa anodina finalizzata a scoraggiare lo spirito investigativo dei beneficiari. Questi ultimi, soggetti enigmatici del rapporto fiduciario, sembrano esistere giuridicamente in uno stato di quiescente ignoranza, pronti a risvegliarsi solo nel momento della pretesa informativa.</p><p style="text-align: justify;">A differenza della contabilit&#224; societaria, rigidamente ancorata ai dettami della partita doppia, la rendicontazione del <em>trust</em> gode di una libert&#224; formale che si traduce immediatamente in una responsabilit&#224; sostanziale gravosa. Sebbene sia concesso al <em>trustee</em> di adottare criteri flessibili, tipicamente per cassa, tale concessione &#232; accompagnata da un monito implicito: il risultato deve essere perfetto.</p><p style="text-align: justify;">In assenza di una forma obbligatoria, il <em>trustee</em> &#232; paradossalmente vincolato a <em>standard </em>di precisione chirurgica che superano la contabilit&#224; codificata. Quando la realt&#224; dei flussi non collima con l&#8217;ideale normativo, la prassi si rifugia in soluzioni &#8220;<em>creative</em>&#8221;, dove <em>file</em> <em>Excel</em> di dubbia genesi assurgano gradualmente al rango di fonti normative, nella vana speranza che il tempo possa sanare i vuoti contabili.</p><p style="text-align: justify;">La distinzione tra capitale e reddito nel <em>trust</em> &#232;, teoricamente, limpida: il capitale &#232; il patrimonio, il reddito &#232; ci&#242; che ne deriva; una distinzione quasi pedagogica, degna di un manuale introduttivo. Nel mondo fiduciario, questa distinzione serve a proteggere equilibri delicati tra beneficiari: chi ha diritto ai frutti e chi al tronco. Il <em>trustee </em>diventa cos&#236; un botanico giuridico, chiamato a distinguere con precisione ci&#242; che cresce da ci&#242; che resta. Poi per&#242; interviene la realt&#224;.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[“Srl senza dipendenti” non significa automatica iscrizione all’INPS: occorre la prova concreta dell’attività del socio]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/srl-senza-dipendenti-non-significa</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/srl-senza-dipendenti-non-significa</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 May 2026 10:03:09 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/83c44eea-bf11-413e-9f12-18b664b1448e_550x276.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Sempre pi&#249; frequentemente le sedi territoriali dell&#8217;INPS procedono all&#8217;iscrizione d&#8217;ufficio alla gestione commercianti dei soci di societ&#224; a responsabilit&#224; limitata, soprattutto nei casi &#8211; ormai diffusissimi &#8211; di societ&#224; prive di dipendenti, magari partecipate da un unico socio che riveste, al contempo, anche la carica di amministratore.</p><p style="text-align: justify;">La logica che sorregge tali iscrizioni appare, almeno in apparenza, di immediata linearit&#224;: se la societ&#224; esercita attivit&#224; commerciale ma non si avvale di personale dipendente, l&#8217;attivit&#224; operativa dovr&#224; necessariamente essere svolta dal socio-amministratore. Da ci&#242; deriverebbe, quasi automaticamente, la conseguente pretesa contributiva.</p><p style="text-align: justify;">Il vero nodo interpretativo, tuttavia, consiste nel comprendere se una simile correlazione automatica possa realmente considerarsi coerente con il quadro normativo vigente e con i principi progressivamente elaborati dalla giurisprudenza di legittimit&#224;.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1, comma 203, della Legge n. 662 del 1996 richiede infatti, ai fini dell&#8217;iscrizione alla gestione commercianti, che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale &#8220;<em>con carattere di abitualit&#224; e prevalenza</em>&#8221;.</p><p style="text-align: justify;">Proprio l&#8217;interpretazione del requisito della &#8220;<em>prevalenza</em>&#8221; costituisce, da tempo, uno dei punti pi&#249; delicati della materia. Non di rado, infatti, specie nei casi in cui il socio svolga parallelamente anche un&#8217;attivit&#224; autonoma &#8211; magari limitata alla sola attivit&#224; amministrativa &#8211; qualcuno ritiene erroneamente che, per evitare l&#8217;iscrizione alla gestione commercianti, sia sufficiente dimostrare che l&#8217;attivit&#224; svolta all&#8217;interno della societ&#224; non rivesta carattere prevalente rispetto all&#8217;attivit&#224; professionale esterna.</p><p style="text-align: justify;">In realt&#224;, negli ultimi anni, la materia &#232; stata profondamente rimodellata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, soprattutto con riguardo al tema della cosiddetta &#8220;<em>doppia iscrizione</em>&#8221; previdenziale.</p><p style="text-align: justify;">Per lungo tempo il dibattito si era concentrato proprio sul criterio dell&#8217;attivit&#224; prevalente: ci si domandava, cio&#232;, se il socio-amministratore dovesse essere iscritto esclusivamente alla gestione corrispondente all&#8217;attivit&#224; prevalente tra gestione commercianti e gestione separata.</p><p style="text-align: justify;">&#200; stata per&#242; la stessa Cassazione a chiarire come il principio della prevalenza operi soltanto nell&#8217;ipotesi in cui il soggetto eserciti contemporaneamente pi&#249; attivit&#224; imprenditoriali astrattamente riconducibili alle gestioni speciali commercianti, artigiani o agricoltura. In tali casi il contribuente viene iscritto unicamente alla gestione relativa all&#8217;attivit&#224; prevalente.</p><p style="text-align: justify;">Ben diversa &#232;, invece, l&#8217;ipotesi &#8211; oggi frequentissima nella prassi &#8211; della contemporanea coesistenza tra attivit&#224; di lavoro autonomo, soggetta alla gestione separata, e attivit&#224; imprenditoriale potenzialmente idonea a determinare l&#8217;obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.</p><p style="text-align: justify;">In questa diversa situazione, la Suprema Corte ha chiarito che il principio dell&#8217;attivit&#224; prevalente non trova applicazione. <strong>Secondo la Suprema Corte, in sostanza, e due iscrizioni possono dunque legittimamente coesistere.</strong></p><p style="text-align: justify;">(In questo articolo non si approfondir&#224; la coerenza di questa conclusione all&#8217;interno del sistema previdenziale nel suo complesso).</p><p style="text-align: justify;">Si tratta di un chiarimento decisivo, perch&#233; <strong>delimita con precisione il reale terreno del contenzioso.</strong></p><p style="text-align: justify;">La questione, infatti, non consiste nello stabilire se l&#8217;attivit&#224; professionale esterna del socio sia prevalente rispetto a quella svolta nella societ&#224;.</p><p style="text-align: justify;"><strong>La vera domanda &#232; un&#8217;altra: esiste oppure no una concreta attivit&#224; lavorativa del socio all&#8217;interno della societ&#224;, esercitata con carattere di abitualit&#224; e professionalit&#224;?</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>&#200; proprio questo il punto centrale nella strategia difensiva di chi si trovi destinatario di un&#8217;iscrizione d&#8217;ufficio.</strong></p><p style="text-align: justify;">Ma che cosa significa, in concreto, dimostrare che il socio &#8220;<em>partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualit&#224; e prevalenza?</em>&#8221;</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/srl-senza-dipendenti-non-significa">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Settant'anni di Consulta e diritto tributario: la "Cenerentola" che ha cambiato il volto del fisco]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/settantanni-di-consulta-e-diritto</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/settantanni-di-consulta-e-diritto</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 May 2026 11:02:52 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/e5476c3c-2fa6-412d-b254-801776ab7a60_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Per il settantesimo anniversario dell&#8217;attivit&#224; della Corte costituzionale, la Consulta ha scelto una via diversa rispetto alle ricorrenze precedenti. Non un volume celebrativo a pi&#249; voci, come per il cinquantennale curato dal Presidente Ugo De Siervo, n&#233; un convegno con relazioni alla maniera del sessantennale aperto dal Presidente Paolo Grossi: questa volta si &#232; preferita una ricognizione sistematica di come l&#8217;ordinamento giuridico italiano sia stato modificato dalle pronunce di illegittimit&#224; costituzionale. La scelta non &#232; neutra. Sono le sentenze di accoglimento, infatti, ad avere quell&#8217;effetto <em>&#8220;testuale&#8221;</em> che cancella, modifica, sostituisce o talora addirittura crea disposizioni: oltre quattromila pronunce su un totale di poco pi&#249; di ventimila giudizi sulle leggi, con un dato percentuale crescente che documenta il peso sempre maggiore della Corte sul tessuto normativo del Paese.</p><p>Il progetto, diretto dall&#8217;attuale Presidente Giovanni Amoroso, si articola in due pubblicazioni: una cartacea, edita da Treccani, che raccoglie i saggi dei quindici giudici-curatori; e una digitale, edita da Giuffr&#232; Lefebvre, costituita da quindici volumi tematici (una vera biblioteca virtuale <em>open source </em>ospitata nel sito della Corte) ciascuno dedicato a una materia e affidato a un singolo Giudice. Le pronunce sono riportate limitatamente al <em>Considerato in diritto</em> e ai capi di accoglimento del dispositivo, organizzate non in sequenza cronologica ma secondo un indice sistematico ad albero, con tre indici di chiusura (numerico, per disposizione incisa, per parametro violato).</p><p>Il volume XIV, <em>Il diritto tributario</em>, &#232; curato dal Vicepresidente Luca Antonini. E qui il dato statistico iniziale &#232; di per s&#233; eloquente: le dichiarazioni di incostituzionalit&#224; in materia tributaria, in settant&#8217;anni, sono soltanto circa duecentocinquanta, di cui appena la met&#224; incide sulla disciplina sostanziale dei tributi. Una su dieci, rispetto al totale delle pronunce nella materia. Antonini lo dice senza giri di parole: il diritto tributario, in questa raccolta, si colloca &#8220;<em>quasi come una Cenerentola</em>&#8221; al penultimo posto. Un dato che, contro ogni evidenza, non significa che l&#8217;ordinamento tributario italiano (con le sue &#8220;<em>vetust&#224;, farraginosit&#224; e stratificazioni</em>&#8221;) sia stato un modello virtuoso, ma piuttosto che la giurisprudenza costituzionale &#232; stata a lungo, secondo la nota lettura di Enrico De Mita ripresa nello studio, una giurisprudenza &#8220;<em>necessitata</em>&#8221; dalle esigenze di gettito e dalle difficolt&#224; dell&#8217;azione di governo.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/settantanni-di-consulta-e-diritto">
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   ]]></content:encoded></item></channel></rss>