<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Economia]]></title><description><![CDATA[Non è solo il profitto il "volano" dell'economia]]></description><link>https://www.blastonline.it/s/economia</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!U3Pw!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd2ee67ff-70ba-45e3-8fd3-45190966c1b1_512x512.png</url><title>Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia: Economia</title><link>https://www.blastonline.it/s/economia</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:55:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.blastonline.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Maggioli]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[blast@maggioli.it]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Blast]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Blast]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[blast@maggioli.it]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Blast]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[Saldi estivi 2026: come riconoscere i veri sconti e difendersi da quelli fittizi]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/saldi-estivi-2026-come-riconoscere</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/saldi-estivi-2026-come-riconoscere</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:03:39 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6a87404f-fc10-4616-a07a-25adb0c93457_1742x903.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<h4><span>Ogni anno si ripete lo stesso rito collettivo. Vetrine tappezzate di percentuali accattivanti, offerte apparentemente irripetibili, consumatori alla ricerca dell&#8217;affare migliore per il quale, magari, hanno aspettato un anno intero.</span></h4><p><strong>Quest&#8217;anno i saldi estivi 2026 prendono il via sabato 4 luglio nella quasi totalit&#224; delle regioni italiane.</strong> Per molti consumatori &#232; l&#8217;occasione giusta per acquistare quel capo adocchiato da mesi, sostituire quell&#8217;oggetto che serve davvero o semplicemente concedersi uno sfizio spendendo meno.</p><p>Ma proprio quando l&#8217;attenzione si concentra sugli sconti, &#232; facile dimenticare un aspetto fondamentale<strong>: anche durante i saldi le regole esistono e continuano a valere</strong>. Dietro ogni cartellino ribassato ci sono infatti obblighi precisi per i commercianti e diritti che il consumatore spesso non conosce oppure tende a sottovalutare.</p><p>Conoscere queste tutele non significa guardare con sospetto ogni offerta o rinunciare al piacere di fare acquisti durante i saldi. Significa, pi&#249; semplicemente, mettere insieme convenienza e consapevolezza. Perch&#233; <strong>il vero affare non &#232; soltanto pagare meno, ma sapere esattamente cosa si sta comprando e a quali condizioni</strong>.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il lavoratore fragile non vale meno]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-lavoratore-fragile-non-vale-meno</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-lavoratore-fragile-non-vale-meno</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:02:14 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/332592a9-e5c6-4a8c-b11b-fea7c7a07286_1960x2213.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Ci sono sentenze che risolvono una controversia. E poi ci sono sentenze che, quasi senza volerlo, raccontano qualcosa del nostro modo di guardare il lavoro. La Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 17754 del 3 giugno scorso, affronta il caso di un autista sottoposto per anni a turni gravosi, mezzi inadeguati e condizioni di lavoro usuranti, riconoscendo il diritto al risarcimento integrale del danno subito. Ma il passaggio pi&#249; interessante non riguarda il nesso causale tra lavoro e malattia. Riguarda il valore che attribuiamo alla fragilit&#224; delle persone.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il datore di lavoro aveva sostenuto che il lavoratore fosse gi&#224; affetto da obesit&#224;, diabete e ipertensione e che tali condizioni avrebbero dovuto ridurre l&#8217;entit&#224; del risarcimento. Un ragionamento che, a prima vista, pu&#242; apparire persino intuitivo: se una persona parte da una situazione di salute compromessa, perch&#233; attribuire integralmente al lavoro le conseguenze dell&#8217;evento dannoso? Tuttavia, proprio qui la Corte richiama un principio che merita attenzione.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Secondo i giudici, le patologie pregresse rappresentano una concausa naturale e non un comportamento colpevole del lavoratore. Per questo motivo non possono essere utilizzate per ridurre automaticamente la responsabilit&#224; datoriale. Se la condotta del datore di lavoro &#232; stata una condizione necessaria dell&#8217;evento, la presenza di fattori naturali concorrenti non giustifica un frazionamento del danno. In altre parole, la vulnerabilit&#224; della vittima non diventa uno sconto per chi ha contribuito a provocare il danno.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>&#200; una conclusione che va oltre il singolo caso. Viviamo in una societ&#224; che invecchia, in cui sempre pi&#249; lavoratori convivono con patologie croniche, fragilit&#224; fisiche o condizioni di salute non perfette. Se accettassimo il principio opposto, finiremmo per affermare che chi &#232; pi&#249; fragile merita una tutela minore rispetto a chi gode di una salute impeccabile. Un paradosso difficile da sostenere, sia sul piano giuridico sia su quello etico.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Del resto, l&#8217;articolo 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro di tutelare l&#8217;integrit&#224; fisica del lavoratore reale, non quella di un lavoratore ideale. Non esiste un dipendente astratto, giovane, sano e privo di fattori di rischio. Esistono persone concrete, con le loro caratteristiche, i loro limiti e le loro vulnerabilit&#224;. La sicurezza sul lavoro non pu&#242; essere progettata per l&#8217;uomo perfetto e poi adattata agli altri.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La diligenza del commercialista tra incarico, documenti e poteri del CTU: la realtà è più sfumata]]></title><description><![CDATA[di Lorenzo Romano]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-diligenza-del-commercialista-tra</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-diligenza-del-commercialista-tra</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:30:55 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/7bd7a160-6685-4c6b-aad9-1df13606f657_2349x1481.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>C&#8217;&#232; un equivoco che attraversa la cronaca sulla responsabilit&#224; professionale del commercialista, e l&#8217;ordinanza n. 21061, depositata il 21 giugno scorso, ne &#232; il banco di prova ideale. Si tende a leggere ogni pronuncia della Cassazione in materia di responsabilit&#224; del professionista come l&#8217;affermazione di un dovere sempre pi&#249; pervasivo di &#8220;</span><em><span>vigilare</span></em><span>&#8221; sul cliente. La realt&#224; &#232; pi&#249; sfumata, e proprio in questa sfumatura si gioca la portata pratica della decisione, anche perch&#233;, conviene anticiparlo, nessun principio di diritto &#232; stato qui enunciato.</span></p><p><span>La vicenda &#232; nota nella sua struttura. Un notaio si avvale per anni della consulenza fiscale continuativa di un commercialista per la redazione della dichiarazione dei redditi. Dal 2004 utilizza (il notaio) in maniera autonoma (seppure suggerito dal commercialista) un sistema di fatturazione interno, indicando per&#242; nelle fatture emesse talune spese come anticipate &#8220;</span><em><span>in nome e per conto</span></em><span>&#8221; e quindi escluse (non esenti, come da talune parti riportato&#8230;) da imposizione ex articolo 15 Dpr 633/1972. La Guardia di Finanza riqualifica quelle spese come imponibili IVA, con incidenza sulla base imponibile e sul reddito; seguono avviso di accertamento, ravvedimento per oltre 56.000 euro e l&#8217;azione risarcitoria del notaio contro il professionista, rigettata in primo e secondo grado.</span></p><p><span>&#200; utile collocare la pronuncia nel contesto del noto orientamento che la Sezione Tributaria ha inaugurato la scorsa primavera in tema di responsabilit&#224; amministrativa del commercialista (e da noi qui su </span><em><span>Blast </span></em><span>a pi&#249; riprese commentato). Le recenti ordinanze sul perimetro dell&#8217;articolo 9 DLgs 472/1997 (e sul confine, oltre il quale il consulente che opera </span><em><span>uti dominus</span></em><span> risponde direttamente) muovono dalla stessa nozione di diligenza qualificata ex articolo 1176, comma 2 c.c. che qui viene in rilievo sul versante civilistico-contrattuale. L&#8217;accostamento, che resta una chiave di lettura e non un nesso tracciato dalla Corte, &#232; per&#242; istruttivo: in entrambi i casi il discrimine non &#232; la qualifica del cliente, n&#233; l&#8217;etichetta dell&#8217;incarico, ma la concreta sfera di competenza tecnica entro cui il professionista &#232; chiamato ad agire.</span></p><p><span>E qui si tocca il primo nodo che la decisione riporta al centro: il </span><strong><span>mandato professionale</span></strong><span>. La responsabilit&#224; del consulente non si misura in astratto, ma sul contenuto dell&#8217;incarico effettivamente conferito. Nel caso di specie &#232; pacifico in atti che il notaio si fosse avvalso del sistema &#8220;</span><em><span>Notartel</span></em><span>&#8221; su suggerimento dello stesso commercialista, che da anni lo assisteva nella redazione della dichiarazione in virt&#249; di un mandato di consulenza e assistenza fiscale continuativa. Definire l&#8217;oggetto e i limiti di quel mandato (cosa il professionista doveva fare, e cosa esorbitava dall&#8217;incarico) &#232; il presupposto logico di ogni giudizio sulla diligenza. La Corte territoriale, muovendosi &#8220;</span><em><span>del tutto astrattamente</span></em><span>&#8220;, ha invece eluso questa verifica.</span></p><p><span>Il vizio della sentenza d&#8217;appello, infatti, non sta nell&#8217;aver negato un obbligo inesistente. La Cassazione &#232; netta: la diligenza ex </span>articolo<span> 1176, comma 2 c.c. </span><strong><span>non si estende fino al punto di imporre un generale obbligo di controllo e verifica, preventiva e successiva, dell&#8217;operato del cliente</span></strong><span> e della documentazione fornita. Il vizio della sentenza della Corte di Appello sta nell&#8217;avere fondato l&#8217;esonero del professionista su una </span><strong><span>CTU &#8220;</span></strong><em><strong><span>pregiudicata</span></strong></em><strong><span>&#8221;</span></strong><span>. Ed &#232; il secondo nodo, il pi&#249; delicato sul piano probatorio.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La 231 non si ferma al profitto: il Terzo Settore davanti alla colpa di organizzazione ]]></title><description><![CDATA[di Pierdante Colapietra]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-231-non-si-ferma-al-profitto-il</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-231-non-si-ferma-al-profitto-il</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:01:51 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6018a121-f3fa-4ecb-8be9-11085aeabcb8_1920x1280.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Nel Terzo Settore sopravvive un equivoco rassicurante: dove non si distribuiscono utili, non ci sarebbe un vero vantaggio da reato e, quindi, neppure un autentico problema &#8220;<em>231</em>&#8221;. Ma la responsabilit&#224; dell&#8217;ente non dipende dall&#8217;esistenza di soci da remunerare. La domanda non &#232; dove finisca il profitto, bens&#236; se l&#8217;organizzazione abbia tratto dalla condotta un beneficio, anche sotto forma di costi evitati, tempi abbreviati, risorse conservate o controlli aggirati.</p><p style="text-align: justify;">&#200; questo il passaggio che rende significativa, anche oltre il caso concreto, la sentenza della Cassazione penale 15 maggio 2025, n. 18410. La vicenda riguardava un grave infortunio causato dal cedimento di una passerella priva di adeguata manutenzione. La Corte ha individuato il vantaggio dell&#8217;ente nel risparmio di spesa derivante dall&#8217;omissione degli interventi necessari, pur in assenza di una sua precisa quantificazione. Il punto pi&#249; interessante, per&#242;, &#232; che quel vantaggio non viene letto isolatamente: si lega alla mancanza di un programma di manutenzione e di effettive procedure di controllo, cio&#232; a una carenza organizzativa pi&#249; profonda.</p><p style="text-align: justify;">Trasferito nel mondo <em>non profit</em>, il principio rompe subito l&#8217;equazione tra vantaggio e lucro. Un&#8217;associazione pu&#242; non distribuire un euro e, tuttavia, ottenere un beneficio dall&#8217;illecito: risparmiare sulle misure di sicurezza, rendicontare con disinvoltura un finanziamento, impiegare impropriamente i volontari, evitare verifiche sui flussi finanziari o conservare una convenzione pubblica che rischierebbe altrimenti di perdere. Il vantaggio resta dell&#8217;ente anche quando viene reinvestito nelle sue attivit&#224; istituzionali.</p><p style="text-align: justify;">Del resto, il Dlgs n. 231/2001 non riguarda soltanto le societ&#224; commerciali. L&#8217;articolo 1 comprende gli enti dotati di personalit&#224; giuridica e le associazioni anche prive di personalit&#224; giuridica. Gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma privata possono quindi rientrare nel perimetro della disciplina, senza che l&#8217;assenza dello scopo di lucro funzioni come una zona di immunit&#224;.</p><p style="text-align: justify;">&#200; qui che la 231 incontra una delle fragilit&#224; tipiche del Terzo Settore. Molti enti operano con strutture snelle, budget limitati, volontari chiamati a svolgere funzioni essenziali e decisioni concentrate in poche persone. Questa leggerezza organizzativa pu&#242; essere una risorsa, ma diventa un rischio quando la fiducia personale sostituisce il controllo, la disponibilit&#224; prende il posto della competenza e la bont&#224; della finalit&#224; viene usata per abbassare la soglia delle verifiche.</p><p style="text-align: justify;">La missione solidaristica, infatti, non rende automaticamente buona l&#8217;organizzazione. Un ente pu&#242; perseguire finalit&#224; meritevoli e, nello stesso tempo, gestire male contributi, rimborsi, raccolte fondi, sicurezza o rapporti con la Pubblica Amministrazione. La colpa di organizzazione si colloca proprio qui: non si rimprovera all&#8217;ente di avere un fine sbagliato, ma di non avere costruito presidi adeguati a evitare che quel fine fosse perseguito attraverso condotte illecite.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Parità retributiva e trasparenza salariale: la rivoluzione che passa dai dati]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/parita-retributiva-e-trasparenza</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/parita-retributiva-e-trasparenza</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:01:59 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/09de7c47-ea57-44cf-8853-d4a633667b6a_5760x3840.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Ci sono riforme che cambiano direttamente le regole del gioco e altre che provano a cambiare il modo in cui il gioco viene osservato. Il decreto legislativo n. 96 del 7 maggio scorso, che recepisce la direttiva europea 2023/970 sulla parit&#224; retributiva tra uomini e donne, appartiene decisamente alla seconda categoria.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il provvedimento, in vigore dallo scorso 7 giugno, non introduce nuovi minimi salariali, non impone aumenti retributivi e non interviene direttamente sulla determinazione degli stipendi. La sua logica &#232; diversa: rendere il sistema pi&#249; trasparente affinch&#233; eventuali differenze retributive ingiustificate possano emergere, essere misurate e, auspicabilmente, corrette.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>&#200; una scelta che merita attenzione perch&#233; rappresenta un cambio di passo. Per anni il tema della retribuzione &#232; rimasto confinato all&#8217;interno del rapporto individuale tra lavoratore e datore di lavoro. Oggi il legislatore europeo sembra partire da un presupposto opposto: se le informazioni restano opache, le disuguaglianze rischiano di rimanere invisibili.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Le novit&#224; iniziano gi&#224; dalla fase di selezione. I candidati dovranno conoscere la retribuzione iniziale o la relativa fascia economica della posizione offerta e non potranno pi&#249; essere interrogati sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro. Una disposizione apparentemente semplice ma destinata a incidere sulle dinamiche di negoziazione individuale che, fino ad oggi, hanno spesso utilizzato la storia retributiva del candidato come parametro di riferimento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La trasparenza prosegue anche dopo l&#8217;assunzione. I lavoratori potranno richiedere informazioni sui livelli retributivi medi delle categorie professionali che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, con dati distinti tra uomini e donne. Parallelamente, viene rafforzato il principio secondo cui i sistemi di classificazione professionale e di determinazione delle retribuzioni devono basarsi su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il cuore della riforma, tuttavia, riguarda le imprese di maggiori dimensioni. I datori di lavoro con almeno cento dipendenti saranno tenuti a raccogliere e comunicare una serie di informazioni sul divario retributivo di genere, sulle componenti variabili della retribuzione e sulla distribuzione dei lavoratori nelle diverse fasce salariali. Si tratta di un sistema di reporting che coinvolger&#224; progressivamente aziende, rappresentanze dei lavoratori, organismi di parit&#224; e istituzioni pubbliche.</span></p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/parita-retributiva-e-trasparenza">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Tassa sulle piccole spedizioni italiana rinviata ancora: la disordinata battaglia nazionale ad una questione globale]]></title><description><![CDATA[di Ettore Sbandi]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/tassa-sulle-piccole-spedizioni-italiana</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/tassa-sulle-piccole-spedizioni-italiana</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:02:26 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/f38f55c8-e0a2-4c62-b4dc-4eb1986c33c2_5472x3648.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con il DL Infrastrutture, la <em>handling fee</em> nazionale, ossia la tassa di gestione amministrativa sulle piccole spedizioni, viene ancora rinviata, cos&#236; confermandosi le perplessit&#224; degli stakeholders per una misura che, oggi, avr&#224; utilit&#224; solo cartolare e per le pianificazioni di bilancio che verranno, ma che &#8211; in concreto &#8211; &#232; di fatto inconciliabile con il diritto unionale e si presenta come una misura non coordinata con le attuali esigenze di sistema.</p><p style="text-align: justify;">Appare infatti che, in maniera forse affrettata, il legislatore nazionale avesse inteso cavalcare l&#8217;onda globale che intende fermare (o per lo meno limitare) gli effetti negativi del commercio elettronico massivo, di basso valore ed operato dai <em>players</em> localizzati per lo pi&#249; su territori esterni al nostro sistema fiscale e doganale. Cos&#236;, con la Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi da 126 a 128, &#232; stato introdotto un contributo amministrativo (non un dazio, non un&#8217;imposta, non un tributo di confine, almeno nel <em>nomen</em>) a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, la cui entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio scorso e che poi &#232; stata rinviata al 30 giugno 2026, formalmente per &#8220;<em>consentire l&#8217;adeguamento del sistema informativo dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli</em>&#8221; (cfr comunicato MEF marzo 2026), fino ad arrivare all&#8217;ulteriore rinvio operato ora con il DL Infrastrutture.</p><p style="text-align: justify;">Tuttavia, oltre alla questione dei sistemi informativi - che ha in effetti impegnato non solo l&#8217;autorit&#224;, ma anche le imprese di settore che hanno sostenuto costi di adeguamento rilevanti - il vero punto d&#8217;interesse risiede nel fatto che la norma in questione ha ingenerato, in pochissimi mesi di attesa entrata in vigore, distorsioni di traffico immediate ed estremamente rilevanti, da pi&#249; parti registrate con allarme da parte delle pi&#249; rilevanti associazioni di categoria attive in ambito trasporti e spedizioni, fino ad arrivare all&#8217;impugnazione davanti al TAR di Roma delle disposizioni attuative di tale norma. Questo perch&#233;, in concreto, la disposizione si presenta come un unicum, potrebbe essere riqualificata come barriera d&#8217;ingresso, e perci&#242; illegittima, e non &#232; coordinata con analoghe misure intraprese a livello unionale &#8211; prima fra tutte quella del dazio di 3 euro a spedizione in vigore dal prossimo 1&#176; luglio &#8211; e che sono le uniche che possono davvero presentare un fronte comune alla questione del &#8220;<em>fast commerce</em>&#8221;.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/tassa-sulle-piccole-spedizioni-italiana">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Si consolida l’inutilizzabilità dei dati finanziari ottenuti con autorizzazione mancante o invalida]]></title><description><![CDATA[di Andrea Gaeta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/si-consolida-linutilizzabilita-dei</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/si-consolida-linutilizzabilita-dei</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:31:19 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/4369a606-4948-4e63-8f12-2071d5caefb0_4971x3633.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Con l&#8217;ordinanza n. 20609 del 18 giugno, la sezione tributaria della Corte di cassazione torna sul tema delle indagini bancarie prive di autorizzazione, o sorrette da un&#8217;autorizzazione motivata in modo inadeguato. Lo fa a pochi giorni dalla pronuncia del 15 giugno (n. 19956), </span><a href="https://www.blastonline.it/publish/post/202291815"><span>gi&#224; commentata qui su Blast</span></a><span>, e da una successiva ordinanza del 20 giugno (n. 20978) che ne ribadisce gli stessi principi in una controversia sull&#8217;imputazione del reddito a un socio.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il caso riguarda una societ&#224; attiva nell&#8217;attivit&#224; estrattiva, che aveva impugnato un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2009, fondato su indagini finanziarie condotte ai sensi dell&#8217;articolo 32 del Dpr n. 600/1973. Sin dal ricorso introduttivo la contribuente aveva eccepito la mancata esibizione, da parte dell&#8217;Ufficio, dell&#8217;autorizzazione alle indagini bancarie. La Corte di giustizia tributaria di II grado dell&#8217;Abruzzo aveva ritenuto la circostanza irrilevante, in linea con l&#8217;orientamento decennale secondo cui l&#8217;autorizzazione &#232; atto interno, privo di rilevanza esterna, che non richiede motivazione n&#233; incide, se mancante, sulla legittimit&#224; dell&#8217;accertamento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Quell&#8217;orientamento, ricorda la Cassazione, &#232; oggi posto in discussione dalla sentenza della Corte EDU dell&#8217;8 gennaio 2026, </span><em><span>Ferrieri e Bonassisa c. Italia</span></em><span>, nel frattempo divenuta definitiva dopo il rigetto, da parte della Grande Camera, dell&#8217;istanza di riesame. La sentenza ha accertato la violazione dell&#8217;articolo 8 della Convenzione, per l&#8217;assenza di un controllo giurisdizionale effettivo, anche </span><em><span>ex post</span></em><span>, sull&#8217;esercizio del potere di indagine.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Rispetto al precedente del 15 giugno, che applicava l&#8217;articolo 8 CEDU come norma interposta ai sensi dell&#8217;articolo 117, primo comma, della Costituzione, l&#8217;ordinanza in commento dedica un&#8217;ampia parte della motivazione a ricostruire il rapporto fra ordinamento interno, CEDU e diritto dell&#8217;Unione, in quello che definisce un &#8220;</span><em><span>dialogo tra le Corti</span></em><span>&#8221;. Ad affermarlo &#232;, significativamente, un collegio diverso da quello che aveva firmato la pronuncia di giugno: segno di un indirizzo condiviso nella sezione, che &#8211; almeno questo &#232; l&#8217;auspicio &#8211; &#232; destinato a consolidarsi quale &#8220;</span><em><span>diritto vivente</span></em><span>&#8221;. Nella sentenza vengono richiamati il superamento, ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 269/2017, della rigida separazione fra i due ordinamenti, la qualificazione della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione come un&#8217;&#8220;</span><em><span>ombra</span></em><span>&#8221; che segue il diritto eurounitario in ogni situazione che ricada nel suo ambito di applicazione, e alcune pronunce della Corte di Giustizia, relative sia alla tutela giurisdizionale effettiva avverso le misure di indagine fiscale, sia alla protezione dei dati personali nella cooperazione amministrativa fra Stati, che richiedono comunque un controllo giurisdizionale reale sulla legalit&#224; delle prove poste a fondamento dell&#8217;atto impositivo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Da questo apparato la Corte trae una distinzione che nel precedente di pochi giorni fa era rimasta implicita. Le indicazioni della giurisprudenza europea rivolte al legislatore, affinch&#233; riformi la disciplina dell&#8217;autorizzazione, restano </span><em><span>de iure condendo</span></em><span> e non vincolano il giudice; quelle rivolte al giudice nazionale, perch&#233; assicuri un controllo effettivo sulle prove gi&#224; acquisite, sono invece </span><em><span>de iure condito</span></em><span> e sono immediatamente applicabili, senza che occorra attendere interventi &#8220;dall&#8217;alto&#8221;. &#200; su questo secondo versante che si colloca la regola di diritto, fissata dalla sentenza del 15 giugno </span><a href="https://www.blastonline.it/publish/post/202291815"><span>commentata su Blast</span></a><span>, e qui ribadita testualmente: l&#8217;autorizzazione, pur restando atto preparatorio e organizzativo nel diritto interno, </span><em><span>&#171;deve essere preesistente alle indagini e recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l&#8217;oggetto e i limiti dell&#8217;ingerenza nei dati bancari del contribuente&#187;</span></em><span>; in mancanza, a seguito di specifica contestazione, la documentazione acquisita &#232; inutilizzabile e l&#8217;avviso invalido per la parte che su di essa si fonda.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Sono passati dieci anni dal voto della Brexit: l’addio che aveva settant’anni]]></title><description><![CDATA[di Simona Baseggio e Barbara Marini]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/sono-passati-dieci-anni-dal-voto</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/sono-passati-dieci-anni-dal-voto</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:01:39 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0e85c50d-5014-469b-a740-644552a7bfd9_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#200; una sera di tarda primavera in Inghilterra. &#200; giugno e fa caldo. I britannici sono alle urne per un voto che non &#232; come gli altri: non si sceglie tra partiti, si decide se restare o andare. Le urne chiudono, comincia il conteggio. Quattordici ore dopo, il risultato &#232; lapidario: il Remain vince con una maggioranza schiacciante del 67 per cento. L&#8217;uscita dall&#8217;Europa &#232; scongiurata.</p><p style="text-align: justify;">Ma &#232; il 6 giugno 1975.</p><p style="text-align: justify;">Quarantun anni dopo, la storia sceglie un&#8217;altra strada. Il 23 giugno 2016 &#8212; dieci anni fa &#8212; il Leave vince con il 51,9 per cento. Quella notte, la sterlina perde il 6,8 per cento in poche ore, toccando il livello pi&#249; basso dal 1985. Migliaia di<em> trader </em>restano svegli nei palazzi di vetro della City, processando ordini in preda al panico. <span>Le banche crollano in Borsa: Royal Bank of Scotland -18 per cento, Barclays -17,9 per cento, Lloyd Banking Group -21 per cento.</span></p><p style="text-align: justify;">Il mondo si sveglia con una domanda sospesa nell&#8217;aria: come &#232; possibile?</p><p style="text-align: justify;">La risposta onesta &#232;: era prevedibile.</p><p style="text-align: justify;">Ci&#242; che viene raccontato come la follia populista di un&#8217;estate del 2016 ha in realt&#224; radici molto pi&#249; profonde. Nel dopoguerra, Churchill stesso &#8212; uno dei padri spirituali dell&#8217;idea europea &#8212; aveva gi&#224; tracciato i confini di questo paradosso. Nel 1946, all&#8217;Universit&#224; di Zurigo, auspic&#242; con forza la nascita di qualcosa che somigliasse agli Stati Uniti d&#8217;Europa, necessaria per scongiurare nuovi conflitti. Ma nel medesimo discorso indic&#242; quale sarebbe stato il ruolo della Gran Bretagna: non membro, bens&#236; <em>&#8220;friend and sponsor</em>&#8221; &#8212; amico e sostenitore &#8212; della nuova Europa. Sedici anni prima, in un articolo del 1930, aveva scritto in modo ancora pi&#249; diretto: &#8220;<em><strong>We are with Europe, but not of it. We are linked but not compromised</strong>.&#8221;</em></p><p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ambiguit&#224; britannica, insomma, &#232; coetanea del progetto europeo stesso.</strong></p><p style="text-align: justify;">Negli anni Sessanta, quando il Regno Unito cerca per la prima volta di entrare nella Comunit&#224; Economica Europea, il veto arriva dalla Francia di De Gaulle &#8212; preoccupato che Londra potesse diluire l&#8217;influenza francese e portare Washington troppo vicino a Bruxelles. Quando De Gaulle si dimette, nel 1969, la strada si apre. Nel 1973 il Regno Unito entra nella CEE insieme a Danimarca e Irlanda. Ma quell&#8217;ingresso non &#232; &#8212; come fu per i padri fondatori De Gasperi, Schuman e Adenauer &#8212; un atto di fede politica. &#200; un calcolo. Un&#8217;analisi di costi e benefici in un momento in cui il paese era soprannominato &#8220;<strong>t</strong><em><strong>he sick man of Europe</strong></em>&#8220;, il malato d&#8217;Europa, per la sua prolungata debolezza economica.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il logo che non si può nascondere: la lezione di Levi's ai signori del pallone]]></title><description><![CDATA[di Stefano Niccolai]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-logo-che-non-si-puo-nascondere</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-logo-che-non-si-puo-nascondere</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:02:18 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0f051aa4-c2d5-47b7-a1d8-2252d5ab2381_1448x1086.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><em><span>Quando la FIFA ordina di coprire il tuo marchio davanti a tre miliardi di spettatori, hai due opzioni: obbedire in silenzio oppure trasformare il telo bianco nel tuo miglior spot pubblicitario. Levi&#8217;s ha scelto la seconda.</span></em></p><p style="text-align: justify;"><span>Giugno 2026. Il Mondiale di calcio &#232; arrivato negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La prima edizione a tre nazioni, quarantotto squadre, sessantaquattro partite, un mese di frenesia globale. Tra i sedici stadi designati a ospitare le gare c&#8217;&#232; il Levi&#8217;s Stadium di Santa Clara, California, casa dei San Francisco 49ers e da poco anche palcoscenico del Super Bowl LX. Un impianto da 68.500 posti, costruito nel 2014 per circa 1,3 miliardi di dollari, con il suo inconfondibile logo a &#8220;</span><em><span>ali di pipistrello&#8221;</span></em><span>, il </span><em><span>batwing</span></em><span>, che campeggia sulla facciata come un blasone nobiliare.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Poi arriva la lettera della FIFA.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il regolamento della Federazione internazionale prevede una cosiddetta &#8220;</span><em><span>clean venue policy</span></em><span>&#8221;: durante il torneo gli stadi devono essere ripuliti da qualsiasi marchio commerciale che non appartenga agli sponsor ufficiali del Mondiale. Non si tratta di una cortesia, ma di un obbligo contrattuale a tutela dei diritti esclusivi dei partner che hanno pagato somme ingenti per associarsi all&#8217;evento. Il MetLife Stadium diventa &#8220;</span><em><span>New York New Jersey Stadium</span></em><span>&#8221;. Il SoFi Stadium di Los Angeles diventa semplicemente &#8220;</span><em><span>Los Angeles Stadium</span></em><span>&#8221;. E il </span><em><span>Levi&#8217;s Stadium</span></em><span>? Per la durata del torneo si chiamer&#224; &#8220;</span><em><span>San Francisco Bay Area Stadium</span></em><span>&#8221;.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>In pi&#249;, il logo a </span><em><span>batwing</span></em><span>, quello che d&#224; il nome all&#8217;impianto, va coperto.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il mezzo scelto &#232; un grande telo bianco.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fin qui, ordinaria amministrazione del potere sportivo-commerciale. La FIFA &#232; maestra nell&#8217;imporre ai propri ospiti le condizioni dell&#8217;ospitalit&#224;, con un&#8217;eleganza burocratica che fa impallidire qualsiasi Agenzia delle Entrate. Ma &#232; qui che la storia prende una piega inaspettata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il telo bianco &#232; stato steso. Il nome &#232; stato oscurato. Eppure chiunque passi davanti allo stadio o veda le fotografie circolate immediatamente sui social media riconosce esattamente di cosa si tratti. La sagoma del </span><em><span>batwing</span></em><span>, quella forma cos&#236; specifica e riconoscibile, filtra attraverso il tessuto come un&#8217;impronta digitale. Impossibile da cancellare. Non c&#8217;&#232; scritto &#8220;</span><em><span>Levi&#8217;s&#8221;</span></em><span>. Non ce n&#8217;&#232; bisogno.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>A quel punto Levi&#8217;s ha fatto una cosa semplicissima e geniale al tempo stesso: ha abbracciato la situazione.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il 13 giugno, durante la prima partita disputata nello stadio (Qatar contro Svizzera, 1-1, al gruppo), il </span><em><span>brand</span></em><span> ha pubblicato su Instagram un video con la didascalia: &#8220;</span><em><span>Welcoming the world to the beautiful [redacted] stadium</span></em><span>!&#8221;. L&#8217;immagine del profilo dell&#8217;</span><em><span>account </span></em><span>&#232; stata aggiornata con la foto del logo coperto dal telo. Su TikTok, lo stesso video &#232; stato accompagnato dall&#8217;audio virale &#8220;</span><em><span>Nobody&#8217;s Gonna Know</span></em><span>&#8221; con la risposta automatica del meme: &#8220;</span><em><span>They&#8217;re going to know. How would they know?</span></em><span>&#8221;, raggiungendo 9 milioni di visualizzazioni nel giro di ore. Il </span><em><span>post Instagram</span></em><span> ha superato 700.000 like in meno di ventiquattr&#8217;ore e 35,7 milioni di visualizzazioni totali. Gli utenti hanno iniziato a chiedere il </span><em><span>merchandising </span></em><span>del logo censurato.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Un commentatore ha scritto che il team marketing meritava un aumento di stipendio.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Non aveva tutti i torti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La vicenda ha un aspetto che va al di l&#224; della trovata </span><em><span>social</span></em><span>. Rivela qualcosa di profondo sulla natura del </span><em><span>brand equity,</span></em><span> quel valore intangibile che le aziende costruiscono nel tempo e che, a un certo punto, smette di dipendere dal logo stesso. Levi&#8217;s esiste dal 1853. I suoi </span><em><span>jeans</span></em><span> sono stati indossati dai minatori della corsa all&#8217;oro, dai cowboy, da James Dean, dagli studenti del &#8216;68, dai teenager di ogni decennio successivo. Il </span><em><span>batwing</span></em><span> &#232; registrato, &#232; iconico, ma soprattutto &#232; memorizzato nella corteccia visiva di centinaia di milioni di persone. Quando lo copri, stai coprendo qualcosa che gi&#224; abita nella testa della gente. &#200; come tappare una fonte che sgorga dall&#8217;interno.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Classificati. L'industria dei premi per aziende e professionisti]]></title><description><![CDATA[di Diego Zonta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/classificati-lindustria-dei-premi</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/classificati-lindustria-dei-premi</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:02:32 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/766b0791-6230-4771-9d9d-51db1ef8cb74_4288x2848.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno, in autunno, migliaia di imprenditori italiani trovano nella casella di posta un messaggio con questo tenore: <em>&#8220;La vostra azienda &#232; stata selezionata tra le migliori per la crescita&#8221;</em>. Il mittente varia &#8212; una societ&#224; di <em>data analysis</em>, un istituto di ricerca, una piattaforma statistica &#8212; ma la struttura &#232; sempre la stessa: siete stati riconosciuti e se volete potete comunicarlo al mercato con il nostro logo. &#200; il punto di partenza di una filiera tutt&#8217;altro che marginale: l&#8217;industria dei ranking aziendali, che in Italia coinvolge i principali quotidiani economici nazionali e si fonda su un modello di business elegante nella sua semplicit&#224;. In altre parole, un modello di business che unisce dati, brand editoriali e marketing aziendale. Funziona perch&#233; risponde a un bisogno reale.</p><h3 style="text-align: justify;"><strong>Come funziona il meccanismo</strong></h3><p style="text-align: justify;">Il processo &#232; standardizzato. Un soggetto specializzato costruisce un database di potenziali candidati attingendo a registri camerali e banche dati pubbliche. Le aziende vengono invitate o si autocandidano tramite un <em>form online</em>. La partecipazione &#232; gratuita. Il dato centrale &#232; quasi sempre il CAGR &#8212; il tasso annuo composto di crescita dei ricavi &#8212; su un triennio, certificato sotto firma del CEO o del CFO. Si elabora, si verifica, si scarta chi non rispetta i criteri e si pubblica la classifica, di norma in abbinamento a una testata di riferimento cartacea e digitale. Il nucleo &#232; semplice ma raramente discusso: la classifica &#232; gratis, il logo costa. Chi rientra nella lista pu&#242; comunicarlo liberamente &#8212; sui social, in un comunicato, sul sito &#8212; senza pagare. Ma se vuole usare il marchio registrato con il nome del media <em>partner</em>, deve sottoscrivere una licenza d&#8217;uso per un periodo definito, previo pagamento di una &#8220;<em>fee</em>&#8221;. Gli organizzatori sono espliciti: lo studio &#232; indipendente e si finanzia esclusivamente attraverso la vendita facoltativa delle &#8220;<em>license fee</em>&#8221; collegate al marchio. Inclusione gratuita, uso promozionale a pagamento. Il meccanismo risolve un potenziale problema di integrit&#224;: il pagamento non acquista l&#8217;inclusione, ma il diritto all&#8217;uso del<em> brand</em>. Chi &#232; in classifica non ha pagato per esserci; chi ha la licenza non l&#8217;ha comprata per entrarci. Due transazioni distinte.</p><h3 style="text-align: justify;"><strong>Perch&#233; le aziende ci entrano</strong></h3><p style="text-align: justify;">Il valore &#232; concreto su pi&#249; piani. Sul fronte del marketing B2B, un sigillo su una proposta commerciale comunica solidit&#224; senza ricerche autonome &#8212; segnale rapido, costo marginale. Sul fronte dell&#8217;<em>employer branding</em>, il riconoscimento migliora l&#8217;attrattivit&#224; verso candidati qualificati. Comparire su un giornale nazionale conferisce una validazione difficile da costruire altrimenti per le PMI, strutturalmente poco attrezzate in comunicazione. Il fenomeno ha trovato terreno fertile in Italia perch&#233; il tessuto produttivo &#232; dominato da PMI spesso eccellenti nei fondamentali, ma deboli nella narrazione di s&#233;. La classifica diventa un&#8217;alternativa accessibile: ci si aggancia a una credibilit&#224; esistente invece di costruirla da zero.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/classificati-lindustria-dei-premi">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Comodato ai clienti e deducibilità degli ammortamenti: la Cassazione amplia il concetto di inerenza]]></title><description><![CDATA[di Giacomo Monti]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/comodato-ai-clienti-e-deducibilita</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/comodato-ai-clienti-e-deducibilita</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:03:27 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/7fc0c635-1506-42b9-b7b3-daaf02b62df8_600x429.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza n. 18431 dell&#8217;8 giugno scorso, la Corte di Cassazione &#232; tornata ad occuparsi della deducibilit&#224; delle quote di ammortamento relative a beni concessi in comodato gratuito ai clienti, offrendo una lettura dell&#8217;articolo 102, comma 1, del Tuir che appare particolarmente significativa non soltanto per la questione specifica affrontata, ma anche per la pi&#249; generale evoluzione del concetto di inerenza.</p><p style="text-align: justify;">La controversia riguardava l&#8217;indeducibilit&#224; di quote di ammortamento riferite a macchinari concessi in comodato gratuito ai clienti della societ&#224; ricorrente. Secondo i giudici di secondo grado, tali beni non potevano considerarsi inerenti all&#8217;attivit&#224; d&#8217;impresa del comodante poich&#233; non utilizzati direttamente nell&#8217;attivit&#224; aziendale.</p><p style="text-align: justify;">Si tratta di una conclusione che, per lungo tempo, ha trovato terreno fertile in un&#8217;impostazione interpretativa particolarmente rigorosa dell&#8217;articolo 102 del Tuir, fondata sull&#8217;idea che il bene ammortizzabile dovesse essere direttamente impiegato nel processo produttivo dell&#8217;impresa che ne sosteneva il costo.</p><p style="text-align: justify;">In effetti, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 90/E del 2001, aveva riconosciuto la possibilit&#224; di dedurre gli ammortamenti relativi a beni concessi in comodato purch&#233; inseriti nell&#8217;ambito di un&#8217;attivit&#224; strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante. La deducibilit&#224; veniva quindi ammessa nei casi in cui il comodato si inseriva nell&#8217;ambito di fenomeni di decentramento o esternalizzazione dell&#8217;attivit&#224; produttiva, mantenendo il bene una funzione strumentale rispetto alla produzione del comodante.</p><p style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza di legittimit&#224; aveva progressivamente costruito il proprio orientamento attorno a questo principio. Le pronunce richiamate dalla stessa ordinanza n. 18431/2026 (Cass. n. 1389/2011, n. 16826/2007, n. 16730/2015 e n. 28375/2018) individuavano, infatti, il requisito dell&#8217;inerenza nella persistente strumentalit&#224; del bene rispetto all&#8217;attivit&#224; economica del proprietario, valorizzando soprattutto il collegamento con il processo produttivo e distributivo dell&#8217;impresa.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza n. 18431/2026 segna per&#242; un passaggio ulteriore.</p><p style="text-align: justify;">La Corte non si limita infatti a verificare se il bene sia direttamente inserito nel ciclo produttivo del concedente, ma sposta l&#8217;attenzione sulla funzione economica complessivamente svolta dal comodato nell&#8217;ambito della strategia imprenditoriale.</p><p style="text-align: justify;">Secondo i giudici di legittimit&#224;, la deducibilit&#224; delle quote di ammortamento non pu&#242; essere esclusa per il solo fatto che il bene venga materialmente utilizzato dal cliente. Ci&#242; che rileva &#232; piuttosto la capacit&#224; del bene di concorrere al perseguimento delle finalit&#224; economiche dell&#8217;impresa proprietaria.</p><p style="text-align: justify;">In questa prospettiva, assumono rilevanza le situazioni in cui la concessione in comodato sia finalizzata a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con i clienti, ovvero a incrementare la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal comodante. In tali ipotesi il bene continua ad essere funzionalmente inserito nel programma economico dell&#8217;impresa, pur essendo utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/comodato-ai-clienti-e-deducibilita">
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          </a>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La domanda veloce non esiste]]></title><description><![CDATA[di Mario Alberto Catarozzo]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-domanda-veloce-non-esiste</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-domanda-veloce-non-esiste</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:30:47 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/cb3b4223-bc72-45d6-8dca-4bd47d578563_6000x4000.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>&#8220;</span><em><span>Dottore/Dottoressa, ho solo una domanda veloce</span></em><span>&#8221;. Quante volte l&#8217;hai sentita da un cliente o </span><em><span>prospect</span></em><span>? Al telefono, in un messaggio su WhatsApp il sabato mattina, sulla porta del</span>lo studio a riunione finita, in piedi durante il <em>coffee break</em> di un convegno. <span>In realt&#224;, &#232; una delle frasi pi&#249; costose della tua professione. Perch&#233; non &#232; mai veloce e non &#232; nemmeno una domanda: &#232; una consulenza travestita.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Ci caschiamo tutti, sia ben chiaro. Il cliente - o peggio, il non-ancora-cliente - pone il quesito, tu in trenta secondi inquadri il caso, in due minuti dai la risposta giusta, quella che lui da solo non avrebbe trovato in tre settimane di ricerche online. E poi? &#8220;</span><em><span>Grazie, gentilissimo/a</span></em><span>.&#8221; Finito. Hai appena regalato la parte pi&#249; pregiata del tuo lavoro, prima ancora che esistesse un incarico.</span></p><h3><strong><span>Il valore sta nella diagnosi, non nell&#8217;esecuzione</span></strong></h3><p style="text-align: justify;"><span>C&#8217;&#232; una cosa che diamo per scontata ed &#232; il cuore del problema. Quando un imprenditore ti chiede se gli conviene il forfettario o l&#8217;ordinario, quando un&#8217;azienda vuole sapere se quel licenziamento regge, quando un cliente ti domanda se pu&#242; ancora impugnare quell&#8217;atto, la parte difficile non &#232; l&#8217;adempimento in s&#233; che verr&#224; dopo; &#232; capire qual &#232; la domanda giusta dietro la domanda sbagliata, saper leggere tra le righe e dare fondo all&#8217;esperienza ultradecennale. Quella risposta &#232; il distillato di anni di studio, di pratica, di esercizio.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Quello l&#236; &#232; il vero &#8220;</span><em><span>prodotto</span></em><span>&#8221; del professionista. Compilare, depositare, redigere sono solo la conseguenza. Eppure noi fatturiamo la conseguenza e regaliamo il vero valore. Abbiamo invertito tutto facendo cos&#236;: vendiamo la parte facile e doniamo la parte difficile. &#200; come se un chirurgo si facesse pagare i punti di sutura e offrisse gratis la diagnosi che salva la vita.</span></p><h3><strong><span>Il preventivo che &#232; gi&#224; una consulenza</span></strong></h3><p style="text-align: justify;"><span>Poi c&#8217;&#232; la trappola pi&#249; sottile, che scatta in fase di acquisizione del cliente: per conquistarlo al primo incontro gli mettiamo in mano la soluzione completa: come imposterei il caso, quali passaggi, con quale strategia. Lo facciamo per dimostrare competenza, per non sembrare reticenti e spesso lo mettiamo pure nero su bianco, in un preventivo cos&#236; dettagliato da essere una mappa operativa.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Il cliente esce dallo studio con la strategia gi&#224; tracciata e a quel punto gli basta un esecutore a basso costo per percorrerla e spesso l&#8217;esecutore non sei tu, oppure fa da s&#233;. Gli abbiamo consegnato gratis l&#8217;unica cosa che non poteva replicare da solo: il ragionamento, la diagnosi e la prognosi.</span></p><h3><strong><span>Cosa dicono i numeri</span></strong></h3><p style="text-align: justify;"><span>Il Legal Trends Report 2025 di Clio, che misura le </span><em><span>performance</span></em><span> di decine di migliaia di studi, fotografa una cosa che dovrebbe farci riflettere: in una giornata di otto ore, un avvocato fattura in media 3 ore, che corrisponde circa al 38 per cento. Tutto il resto, dalla gestione alla relazione fino ai pareri regalati prima dell&#8217;incarico, viene assorbito nel tempo invisibile. Il dato arriva da oltreoceano e non &#232; il numero in s&#233; a contare, ma la direzione: gran parte di ci&#242; che facciamo non finisce nella parcella e la &#8220;</span><em><span>domanda veloce</span></em><span>&#8221; alimenta proprio quella zona grigia.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il sospetto non basta: la Cassazione ricorda che la malattia non si licenzia per intuizione]]></title><description><![CDATA[di Claudio Garau]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/il-sospetto-non-basta-la-cassazione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/il-sospetto-non-basta-la-cassazione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:01:43 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/9d40cf8d-c6d9-46ef-a095-7206ae4cb015_6720x4480.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La recente ordinanza della Cassazione n. 8738/2026 si colloca nel solco delle decisioni in materia di licenziamento disciplinare, ma - a ben vedere - intercetta questioni che vanno oltre il caso concreto. Offre lo spunto per riflettere sull&#8217;equilibrio tra potere disciplinare datoriale, tutela della salute del lavoratore e regole di accertamento della prova nel processo del lavoro. La Corte richiama l&#8217;attenzione sul fatto che, nel giudizio, non &#232; sufficiente una ricostruzione intuitiva o fondata su percezioni immediate, ma &#232; necessario che l&#8217;accertamento si basi su elementi oggettivi, valutati secondo coerenza logica e gravit&#224; indiziaria quando la prova non sia diretta.</p><p>La vicenda trae origine da un lavoratore che aveva espresso dissenso rispetto alle nuove mansioni e, successivamente, si era assentato per una patologia ansioso-depressiva. Durante la malattia erano emerse attivit&#224; compatibili con una normale vita quotidiana e relazionale. Da ci&#242; l&#8217;azienda aveva ipotizzato una simulazione del problema di salute, ritenendo integrata una violazione disciplinare.</p><p>Il diritto del lavoro, per&#242;, non pu&#242; arrestarsi a letture immediate o a inferenze non adeguatamente verificate. Anche nei casi in cui la prova si fondi su elementi indiziari, &#232; necessario che questi siano valutati nell&#8217;insieme - secondo criteri di gravit&#224;, precisione e concordanza - e che il ragionamento del giudice sia rigorosamente motivato, distinguendo tra sospetto, plausibilit&#224; e accertamento.</p><p>Come &#232; noto, l&#8217;articolo 5 della legge 604/1966 stabilisce in modo inequivocabile che l&#8217;onere della prova della giusta causa, o del giustificato motivo di licenziamento, grava sul datore. Non si tratta -<span> </span>beninteso - di una regola formale o burocratica, ma di una precisa scelta di politica legislativa diretta a riequilibrare una relazione contrattuale caratterizzata da una fisiologica &#8220;a<em>simmetria di potere</em>&#8221;. Ebbene, la Suprema Corte (come gi&#224; varie volte in passato, cfr. Cass. 3395/1991, Cass. 9590/2001, Cass. 13188/2003) ha colto l&#8217;occasione per ricordare un principio spesso dimenticato: il lavoratore non deve dimostrare la sua innocenza. &#200; il datore che deve dimostrare la fondatezza dell&#8217;addebito a suo carico. Ed &#232; una differenza in cui si gioca l&#8217;intera partita processuale.</p><p>L&#8217;ordinanza dei giudici di piazza Cavour affronta un tema chiave nel contenzioso lavoristico: l&#8217;utilizzo delle presunzioni semplici (o <em>hominis</em>), disciplinate dall&#8217;articolo 2729 c.c. La regola consente al giudice di ricorrere a inferenze logiche per risalire a fatti non direttamente provati, a partire da elementi noti e ritualmente acquisiti al processo. &#200; consolidato in giurisprudenza il principio per cui il datore pu&#242; dimostrare l&#8217;illecito disciplinare anche con elementi indiziari. Le presunzioni semplici, infatti, possono assumere piena valenza probatoria e risultare decisive per accertare la giusta causa di licenziamento. Ma non ogni sospetto pu&#242; essere elevato a presunzione giuridicamente rilevante.</p><p>Perch&#233; gli indizi possano assolvere tale funzione, &#232; necessario che siano dotati dei requisiti di gravit&#224;, precisione e concordanza (Cass. n. 25889/2025). Si tratta di requisiti che non possono essere richiamati in modo meramente formale o &#8220;rituale&#8221;, ma devono emergere in concreto dal percorso argomentativo seguito dal giudice, il quale &#232; chiamato a verificare la coerenza logica dell&#8217;inferenza e la tenuta complessiva del quadro indiziario.</p><p>Nell&#8217;ordinanza 8738/2026 la Suprema Corte ribadisce che il procedimento inferenziale deve fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi raccolti e non su una lettura frammentata degli stessi. Ed &#232; proprio qui che la decisione d&#8217;appello viene censurata. Per ribadire la correttezza del licenziamento, i giudici del reclamo avevano dato rilevanza decisiva a circostanze come la mancata visita specialistica, il mancato acquisto dei farmaci prescritti e l&#8217;ostilit&#224; manifestata alle nuove mansioni. Elementi s&#236; valutabili, ma non sufficienti a dimostrare la simulazione di malattia.</p><p>A parere di chi scrive, il passaggio &#232; meritevole di attenzione perch&#233; sembra voler contrastare una deriva culturale che, talvolta, attraversa il contenzioso lavoristico e l&#8217;ambiente aziendale: la &#8220;<em>facile</em>&#8221; idea per cui una sequenza di coincidenze possa automaticamente trasformarsi in prova. Nel diritto, tuttavia, non sempre il probabile coincide con il vero. E un certificato medico non &#232; carta straccia.</p><p>Anzi, il cuore della pronuncia &#232; rappresentato dal valore attribuito alla certificazione sanitaria. Sul punto, la Corte afferma che il documento attestante una patologia costituisce un elemento probatorio di particolare forza e non pu&#242; essere superato da valutazioni intuitive o &#8220;<em>impressionistiche</em>&#8221;. Non &#232; infatti un mero atto amministrativo, ma incorpora un giudizio tecnico espresso da un professionista abilitato, gravato da responsabilit&#224; civili, disciplinari e penali.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Apprendistato non pervenuto: quando il contratto perde la sua ragione di esistere]]></title><description><![CDATA[di Gabriele Silva]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/apprendistato-non-pervenuto-quando</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/apprendistato-non-pervenuto-quando</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:02:30 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ea5cd27c-2ea6-4c84-a3e2-db9a4a571898_1920x1280.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p><span>Nel diritto del lavoro esistono contratti che si distinguono per il tipo di attivit&#224; svolta e altri che si distinguono per la loro finalit&#224;. L&#8217;apprendistato appartiene a questa seconda categoria. Non nasce semplicemente per consentire a un giovane di lavorare, ma per permettergli di lavorare imparando.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>&#200; proprio questo principio che la Corte d&#8217;Appello di Catania ha recentemente ribadito con la sentenza n. 217 del 2026. Una decisione che, al di l&#224; del caso concreto, richiama l&#8217;attenzione su un equivoco che da anni accompagna l&#8217;utilizzo dell&#8217;apprendistato nelle imprese.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La vicenda riguardava un lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. Secondo quanto emerso nel giudizio, tuttavia, il datore di lavoro non era riuscito a dimostrare l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attivit&#224; formativa prevista dal contratto. Non bastavano il piano formativo, i documenti predisposti o la semplice qualificazione formale del rapporto. Mancava la prova dell&#8217;elemento essenziale: la formazione realmente erogata.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>La Corte ha confermato l&#8217;orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo cui la componente formativa rappresenta la causa stessa del contratto di apprendistato. Se questa viene meno, non si verifica una semplice irregolarit&#224; amministrativa o documentale. Viene meno la ragione che giustifica l&#8217;esistenza di quel particolare contratto.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Le conseguenze non sono irrilevanti. Nel caso esaminato il rapporto &#232; stato considerato, fin dall&#8217;origine, come un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Da qui il riconoscimento delle differenze retributive e contributive maturate durante il periodo lavorativo. Una trasformazione che opera retroattivamente e che pu&#242; generare effetti economici significativi per il datore di lavoro.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;aspetto pi&#249; interessante della decisione riguarda per&#242; il tema della prova. La Corte ricorda che l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;effettivo adempimento dell&#8217;obbligo formativo grava sul datore di lavoro. Non &#232; il lavoratore a dover dimostrare di non avere ricevuto formazione. &#200; l&#8217;azienda che deve essere in grado di provare di averla concretamente organizzata, erogata e tracciata nel tempo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Si tratta di un principio coerente con la natura stessa dell&#8217;istituto. Se l&#8217;apprendistato viene definito dalla legge come un contratto finalizzato alla formazione e all&#8217;occupazione dei giovani, la formazione non pu&#242; essere considerata un elemento accessorio. &#200; il motivo per cui il legislatore consente agevolazioni contributive, inquadramenti progressivi e discipline particolari. Senza formazione, resta soltanto la prestazione lavorativa.</span></p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La grammatica di genere del lavoro]]></title><description><![CDATA[di Sara Bellanza]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-grammatica-di-genere-del-lavoro</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-grammatica-di-genere-del-lavoro</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:02:51 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0f6ff5da-5d7f-44c3-9ad6-f33e9815c106_1536x1024.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#171;Il celeste &#232; da maschio e il rosa da femmina&#187;</em>: la distinzione comincia da qui, in una grammatica precoce della differenza che passa per i colori dei vestiti o delle pareti di una cameretta. Non &#232; soltanto una convenzione estetica, ma una classificazione iniziale del mondo che, col tempo, si estende fino a influenzare ci&#242; che consideriamo possibile o adatto, incluso il lavoro.</p><p style="text-align: justify;">Nel 2026 parlare di lavori &#8220;<em>da uomo</em>&#8221; e &#8220;<em>da donna&#8221; </em>pu&#242; sembrare superato - e in parte lo &#232;. Tuttavia ne resta una traccia implicita: non una semplice abitudine linguistica, ma il segnale di una struttura che orienta le scelte prima ancora che si formino.</p><h3 style="text-align: justify;">Lavori, scelte e confini invisibili</h3><p style="text-align: justify;">Le differenze di genere nel lavoro non riguardano soltanto l&#8217;accesso alle professioni, ma anche la distribuzione delle responsabilit&#224; che si collocano fuori dal mercato. &#200; proprio in questa dimensione che emergono alcune delle disuguaglianze pi&#249; persistenti.</p><p style="text-align: justify;">Nonostante i progressi registrati negli ultimi decenni, le disuguaglianze di genere continuano a presentare un carattere strutturale. I dati ISTAT mostrano che, nelle coppie tra i 25 e i 64 anni in cui entrambi i <em>partner</em> sono occupati, le donne continuano a sostenere la quota maggiore del lavoro familiare, pari al 68,9 per cento del totale. Questo squilibrio si attenua solo marginalmente quando la donna possiede un titolo di studio universitario, senza tuttavia scomparire. Nel 2023, infatti, le donne hanno dedicato in media 4 ore e 44 minuti al giorno al lavoro familiare, a fronte delle 2 ore e 6 minuti degli uomini.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Trasparenza salariale: cosa è cambiato davvero per le aziende dal 7 giugno scorso e perché non si tratta di una semplice formalità]]></title><description><![CDATA[di Immacolata Duni]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/trasparenza-salariale-cosa-e-cambiato</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/trasparenza-salariale-cosa-e-cambiato</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:01:28 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/36ba8d81-4dc0-41b0-a8f3-7bd68241825a_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Per anni il tema delle differenze retributive &#232; rimasto confinato in una zona grigia del rapporto di lavoro. I dipendenti spesso ignoravano quanto guadagnassero colleghi che svolgevano mansioni analoghe; le aziende potevano costruire le politiche retributive con ampi margini di discrezionalit&#224; e il divario salariale tra uomini e donne era difficile da individuare e, di conseguenza, da contestare.</p><p>Dal 7 giugno scorso questo scenario &#232; cambiato drasticamente. <strong>Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96, l&#8217;Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza salariale</strong>, introducendo, come &#232; gi&#224; stato riportato qui su Blast, una serie di obblighi destinati a incidere profondamente sulla gestione del personale.</p><p>Si tratta di una riforma che molti stanno leggendo esclusivamente come una misura a tutela della parit&#224; di genere. In realt&#224;, la portata della normativa &#232; pi&#249; ampia. Il legislatore europeo ha scelto di intervenire su uno degli aspetti pi&#249; opachi del mercato del lavoro: la formazione delle retribuzioni.</p><h3><strong>Perch&#233; l&#8217;Europa &#232; intervenuta</strong></h3><p>Il principio della parit&#224; di retribuzione tra uomini e donne non &#232; una novit&#224;. &#200; presente da decenni nel diritto europeo e nell&#8217;ordinamento italiano.</p><p>Il problema, per&#242;, &#232; sempre stato un altro: come dimostrare una discriminazione quando i lavoratori non hanno accesso alle informazioni necessarie per confrontare il proprio trattamento economico con quello dei colleghi?</p><p>La <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj?locale=it">Direttiva UE 2023/970</a> nasce proprio da questa constatazione. Secondo il legislatore europeo, senza trasparenza &#232; quasi impossibile individuare e correggere differenze salariali ingiustificate. L&#8217;obiettivo della riforma, quindi, non &#232; quello di imporre stipendi uguali per tutti, ma di <strong>rendere verificabile il rispetto del principio di uguaglianza retributiva per lavori uguali o di pari valore</strong>.</p><h3><strong>Durante la fase di selezione, niente pi&#249; domande sullo stipendio precedente</strong></h3><p>Una delle novit&#224; pi&#249; rilevanti riguarda la fase di selezione del personale. I datori di lavoro non possono pi&#249; chiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita nei precedenti rapporti di lavoro.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Biodiversità d’impresa ed evoluzione dei modelli proprietari]]></title><description><![CDATA[di Andrea De Colle]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/biodiversita-dimpresa-ed-evoluzione</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/biodiversita-dimpresa-ed-evoluzione</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:02:57 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/cfa5a997-2b61-46db-8197-792c09119dd7_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando si parla di sostenibilit&#224; l&#8217;attenzione si concentra spesso sugli impatti ambientali e sociali delle organizzazioni. Pi&#249; raramente si riflette sul ruolo della propriet&#224;, dei modelli organizzativi e della<em> governance </em>aziendale. Eppure, il modo in cui un&#8217;impresa distribuisce potere, responsabilit&#224; e valore economico influenza profondamente la sua capacit&#224; di generare benessere per le persone, le comunit&#224; e i territori in cui opera.</p><p style="text-align: justify;">In questa prospettiva, la partecipazione dei lavoratori al capitale d&#8217;impresa e il modello della <em>&#8220;steward ownership</em>&#8221; rappresentano due leve complementari per ripensare la natura stessa dell&#8217;impresa e il suo contributo allo sviluppo sostenibile.</p><h3 style="text-align: justify;"><strong>La partecipazione dei lavoratori: oltre il welfare aziendale</strong></h3><p style="text-align: justify;">La partecipazione dei lavoratori al capitale dell&#8217;impresa supera le logiche tradizionali del <em>welfare</em> aziendale e della contrattazione di secondo livello. Non si tratta semplicemente di riconoscere <em>benefit</em>, premi o strumenti redistributivi, ma di affermare un principio pi&#249; profondo: il valore dell&#8217;impresa nasce dall&#8217;incontro tra capitale e lavoro, creando una sinergia rispetto al dualismo che ha guidato le principali dottrine economiche dell&#8217;ultimo secolo.</p><p style="text-align: justify;">Da questo punto di vista, si potrebbe parlare di una sorta di &#8220;<em>welfare 2.0</em>&#8221;, inteso non come semplice redistribuzione del valore generato, ma come coinvolgimento diretto nella sua creazione e, in alcuni casi, nella sua stessa propriet&#224;. Quando i lavoratori diventano anche soci o co-proprietari, si rafforza il senso di appartenenza, cresce la corresponsabilit&#224; nelle scelte e si favorisce una visione di lungo periodo. L&#8217;impresa tende cos&#236; a trasformarsi da luogo di lavoro a comunit&#224; economica, nella quale interessi individuali e obiettivi collettivi trovano un terreno comune.</p>
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La lunga estate della scuola]]></title><description><![CDATA[di Diego Zonta]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/la-lunga-estate-della-scuola</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/la-lunga-estate-della-scuola</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:00:51 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/fbb01bf7-61a9-4951-b5bb-61d798093a79_1672x941.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno, tra giugno e settembre, l&#8217;Italia si ferma. O meglio: si ferma la scuola. Per quasi tre mesi &#8212; dal 10 giugno al 15 settembre, con punte che superano i cento giorni &#8212; studenti e insegnanti abbandonano le aule in quello che viene percepito come un diritto acquisito, un rito collettivo, un tratto identitario della cultura italiana. Eppure, sotto la superficie di questo lungo riposo estivo, si accumula un <strong>danno silenzioso </strong>che la ricerca educativa ha ormai documentato con precisione: il cosiddetto<em> summer learning loss</em>, ovvero la perdita di apprendimento durante l&#8217;estate. Il fenomeno del <em>learning loss</em> estivo non &#232; una novit&#224;. Studi americani lo documentano dagli anni Settanta, ma le evidenze si sono accumulate anche in Europa. La ricerca indica che, dopo tre mesi di inattivit&#224; scolastica, gli studenti perdono in media l&#8217;equivalente di uno o due mesi di apprendimento in matematica, e circa un mese in lettura. Le perdite non sono uniformi: i bambini provenienti da famiglie con meno risorse culturali ed economiche subiscono un regresso molto pi&#249; significativo rispetto ai coetanei di famiglie agiate, che possono colmare il vuoto con campi estivi, ripetizioni, viaggi culturali e letture guidate. L&#8217;estate, in altre parole, non &#232; democratica. In Italia questo fenomeno &#232; amplificato dalla durata eccezionale delle vacanze scolastiche. Con quasi cento giorni di pausa estiva, il sistema scolastico italiano ha una delle soste pi&#249; lunghe d&#8217;Europa. Non si tratta di una differenza marginale: &#232; una scelta strutturale che incide profondamente sulla qualit&#224; e sull&#8217;equit&#224; dell&#8217;istruzione.</p><h4><strong>L&#8217;Italia nel contesto europeo</strong></h4>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/la-lunga-estate-della-scuola">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[È tutta fuffa]]></title><description><![CDATA[di Mario Alberto Catarozzo]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/e-tutta-fuffa</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/e-tutta-fuffa</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:02:48 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/6219a98b-0ac1-4ee8-9ef7-80dc8e4dd1b3_3016x2005.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; una frase che chi scrive ha sentito pronunciare in mille varianti, e sempre con lo stesso tono di sufficienza: &#8220;<em>&#232; tutta fuffa</em>&#8221;. L&#8217;intelligenza artificiale? Una moda passeggera. Il <em>coaching</em>? Roba per chi non ha voglia di rimboccarsi le maniche. Il marketing per studi professionali? Trucchi per spillare soldi ai colleghi insicuri. L&#8217;organizzazione, i processi, la formazione manageriale? Perdite di tempo inventate da chi quel tempo te lo fa pagare. Esiste un&#8217;intera fetta di professionisti convinta che ogni novit&#224; sia, per definizione, un raggiro ben confezionato.</p><p>La cosa che colpisce &#232; che questo scetticismo non &#232; quasi mai mirato. Non riguarda una singola proposta, valutata e scartata con cognizione di causa. &#200; un atteggiamento a trecentosessanta gradi, un filtro che si attiva prima ancora di capire di cosa si stia parlando. Tutto ci&#242; che &#232; nuovo finisce nello stesso cassetto: fuffa. E il cassetto si chiude in fretta, spesso con un sorriso di compatimento, perch&#233; lo scettico &#232; quasi sempre convinto di essere il pi&#249; furbo nella stanza.</p><h3><strong>Lo scetticismo ha una buona ragione (poi la perde)</strong></h3><p>Questo atteggiamento, a ben vedere, avrebbe anche un suo senso, inizialmente. Quanti corsi inutili, quanti consulenti improvvisati, quanti sedicenti guru della crescita personale hanno davvero venduto fumo a professionisti seri? Tanti. Il mercato della formazione e della consulenza &#232; pieno di chi promette e poi non mantiene. Diffidare, da questo punto di vista, &#232; sano: potremmo definirla prudenza e fin qui non ci sarebbe nulla di male, anzi potrebbe rappresentare quella sana capacit&#224; di valutazione critica che &#232; decisamente utile.</p><p>Il problema nasce quando la prudenza si irrigidisce e diventa pregiudizio. Quando vogliamo capire prima di acquistare siamo nel campo della prudenza, consapevolezza e capacit&#224; critica. Va tutto bene. Quando non ci si crede a prescindere e non si vuole approfondire, allora entriamo nel campo dello scetticismo, che distrugge ogni possibilit&#224; di novit&#224; e di cambiamento.</p><h3><strong>Scetticismo non &#232; pensiero critico</strong></h3><p>&#200; la confusione pi&#249; diffusa e la pi&#249; dannosa. Il pensiero critico esamina, confronta, chiede prove e poi decide. Lo scetticismo pregiudiziale salta l&#8217;esame e va dritto al verdetto: non funziona. Sembrano cugini, in realt&#224; sono opposti. Il primo &#232; un lavoro: costa fatica e tiene la mente aperta. Il secondo &#232; una scorciatoia che regala l&#8217;illusione dell&#8217;intelligenza - perch&#233; chi dice &#8220;<em>non ci credo</em>&#8221; sembra sempre pi&#249; sveglio dell&#8217;entusiasta - risparmiando per&#242; la fatica di capire. &#200; una posizione comodissima: lo scettico non rischia mai di sbagliarsi in pubblico, non deve mettersi in gioco, non deve studiare nulla di nuovo: ha gi&#224; la risposta (sempre la stessa). Mentre il collega prova, sbaglia, corregge e ogni tanto azzecca qualcosa, lui resta fermo a commentare. E quando il collega ottiene un risultato, pu&#242; sempre liquidarlo come fortuna.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/e-tutta-fuffa">
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   ]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Conferimenti minusvalenti, realizzo controllato e il “mistero” dell’articolo 87 che scompare]]></title><description><![CDATA[di Marco Cramarossa]]></description><link>https://www.blastonline.it/p/conferimenti-minusvalenti-realizzo</link><guid isPermaLink="false">https://www.blastonline.it/p/conferimenti-minusvalenti-realizzo</guid><dc:creator><![CDATA[Blast]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:02:54 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/aa423a71-9c80-4f80-9647-fdbc07cf5146_4000x2702.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli interventi pi&#249; interessanti contenuti nello schema di decreto legislativo correttivo della riforma IRPEF-IRES vi &#232; certamente la nuova riscrittura del secondo periodo dell&#8217;articolo 177, comma 2, del TUIR, dedicato ai conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato. La modifica, speculare a quella apportata all&#8217;articolo 175, interviene nuovamente sul tema dei conferimenti minusvalenti affrontato dal Dlgs. n. 192/2024 e sembra voler completare un percorso rimasto soltanto a met&#224;.</p><p style="text-align: justify;">La nuova formulazione, introdotta dall&#8217;articolo 9, comma 1, lett. b) dello schema di decreto, prevede infatti che il regime del realizzo controllato trovi applicazione anche quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. Tuttavia, qualora tale valore sia inferiore anche al valore normale della partecipazione determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 4, del TUIR, il valore di realizzo viene fissato nel minore tra costo fiscale e valore normale.</p><p style="text-align: justify;">Si ipotizzi il conferimento di una partecipazione avente:</p><ul><li><p>costo fiscale pari a 1.000;</p></li><li><p>valore normale pari a 700;</p></li><li><p>incremento del patrimonio netto della conferitaria pari a 600.</p></li></ul><p style="text-align: justify;">Applicando il primo periodo dell&#8217;articolo 177, comma 2, il valore di realizzo sarebbe pari a 600, tuttavia interviene la nuova regola correttiva in quanto:</p><ul><li><p>600 &#232; inferiore al costo fiscale di 1.000;</p></li><li><p>600 &#232; inferiore anche al valore normale di 700;</p></li></ul><p style="text-align: justify;">Il valore di realizzo non sar&#224; pi&#249; pari a 600 ma al minore tra:</p><ul><li><p>costo fiscale (1.000);</p></li><li><p>valore normale (700).</p></li></ul><p style="text-align: justify;">Pertanto, il valore di realizzo fiscale diventa pari a 700 e la minusvalenza fiscalmente rilevante risulta quindi pari a 300 (1.000 &#8211; 700) e non a 400 (1.000 &#8211; 600).</p><p style="text-align: justify;">In sostanza, la norma impedisce che il conferimento produca una minusvalenza parametrata a valori addirittura inferiori al valore normale della partecipazione. L&#8217;effetto emerge ancora pi&#249; chiaramente in un caso estremo:</p><ul><li><p>costo fiscale 1.000;</p></li><li><p>valore normale 400;</p></li><li><p>incremento del patrimonio netto 100.</p></li></ul><p style="text-align: justify;">Senza la nuova previsione il valore di realizzo sarebbe 100, con una minusvalenza di 900, mentre con la nuova formulazione, invece, il valore di realizzo viene fissato a 400 e la minusvalenza si riduce a 600.</p><p style="text-align: justify;">La disposizione introduce quindi una sorta di invalicabile &#8220;<em>pavimento fiscale</em>&#8221; coincidente con il valore normale della partecipazione conferita. L&#8217;impressione &#232; che il legislatore abbia voluto eliminare definitivamente il rischio che il realizzo controllato potesse essere utilizzato per generare componenti negativi parametrati a valori meramente contabili e sganciati dal valore economico della partecipazione.</p><p style="text-align: justify;">La tecnica normativa adottata &#232; per&#242; diversa da quella utilizzata dal Dlgs. n. 192/2024 ed &#232; qui che emerge un dettaglio particolarmente interessante.</p><p style="text-align: justify;">Infatti, nella versione oggi vigente dell&#8217;articolo 177, comma 2, introdotta dal Dlgs. n. 192/2024, il legislatore aveva previsto espressamente che la minusvalenza emergente fosse deducibile &#8220;<em>fatti salvi i casi di esenzione di cui all&#8217;articolo 87</em>&#8221;. Quel richiamo scompare completamente nella nuova formulazione.</p><p style="text-align: justify;">La domanda &#232; inevitabile. Perch&#233; eliminare un riferimento che sembrava svolgere una funzione essenziale? La risposta probabilmente risiede nel diverso approccio tecnico adottato dalla norma.</p>
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          <a href="https://www.blastonline.it/p/conferimenti-minusvalenti-realizzo">
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   ]]></content:encoded></item></channel></rss>